TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3245/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRASSO CHIARA ricorrente contro
) contumace CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“chiede quindi al Tribunale l'immediata pronuncia di separazione personale e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 15.1.2010 Parte_1 con e che dalla loro unione sono nate tre figlie ( CP_1 Per_1
1 il 2.4.2008, il 9.5.2009 e il Per_2 Persona_3 Persona_4
23.2.2020), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal marito a danno della moglie e delle figlie e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito.
Ha riferito che pende procedimento penale a carico del marito nel qual contesto era stata emessa una misura cautelare.
Ha domandato, quindi, l'affido esclusivo rafforzato delle figlie alla madre con loro collocamento presso tale genitore;
l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del marito di un assegno per le figlie pari ad euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e all'intero a.u.u.. Infine, ha chiesto di onerare il marito della corresponsione del canone di locazione.
Il marito è rimasto contumace nonostante rituale notificazione.
Nel frattempo, era stato aperto procedimento n. 1372/2024 avanti al
Tribunale per i Minorenni di Trieste nel qual contesto i minori e il nucleo erano stati affidati ai servizi sociali competenti con mandato di vigilanza e supporto;
il resistente era stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed era stato nominato un curatore speciale per i figli minori individuato nell'avv. AL Cocchi. Inoltre, con ordinanza del 30.10.2025, il
Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al T.O. e confermando in ogni caso, in via temporanea e urgente, quanto statuito con il provvedimento provvisorio
Esperito, quindi, inutilmente il tentativo di conciliazione e disposta la riunione al presente del procedimento pendente avanti al T.M., il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha confermato la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e nominato l'avv. AL
Cocchi, già curatrice speciale avanti al T.M., quale curatrice speciale delle minori anche nel presente procedimento;
ha affidato le minori alla madre in via esclusiva e rafforzata con collocamento prevalente presso tale genitore;
2 ha coinvolto i servizi sociali con mandato di supporto e vigilanza;
ha posto a carico del marito un assegno per le figlie pari ad euro 525,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha attribuito alla madre l'intero a.u.u.
Poiché la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha dimostrato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato in CP_1
3 ROMANIA il 31/10/1968, uniti in matrimonio in data 15/01/2010 in
ROMANIA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
TRICESIMO dell'anno 2024 al n. 11 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRASSO CHIARA ricorrente contro
) contumace CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“chiede quindi al Tribunale l'immediata pronuncia di separazione personale e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 15.1.2010 Parte_1 con e che dalla loro unione sono nate tre figlie ( CP_1 Per_1
1 il 2.4.2008, il 9.5.2009 e il Per_2 Persona_3 Persona_4
23.2.2020), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal marito a danno della moglie e delle figlie e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito.
Ha riferito che pende procedimento penale a carico del marito nel qual contesto era stata emessa una misura cautelare.
Ha domandato, quindi, l'affido esclusivo rafforzato delle figlie alla madre con loro collocamento presso tale genitore;
l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del marito di un assegno per le figlie pari ad euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e all'intero a.u.u.. Infine, ha chiesto di onerare il marito della corresponsione del canone di locazione.
Il marito è rimasto contumace nonostante rituale notificazione.
Nel frattempo, era stato aperto procedimento n. 1372/2024 avanti al
Tribunale per i Minorenni di Trieste nel qual contesto i minori e il nucleo erano stati affidati ai servizi sociali competenti con mandato di vigilanza e supporto;
il resistente era stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed era stato nominato un curatore speciale per i figli minori individuato nell'avv. AL Cocchi. Inoltre, con ordinanza del 30.10.2025, il
Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al T.O. e confermando in ogni caso, in via temporanea e urgente, quanto statuito con il provvedimento provvisorio
Esperito, quindi, inutilmente il tentativo di conciliazione e disposta la riunione al presente del procedimento pendente avanti al T.M., il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha confermato la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e nominato l'avv. AL
Cocchi, già curatrice speciale avanti al T.M., quale curatrice speciale delle minori anche nel presente procedimento;
ha affidato le minori alla madre in via esclusiva e rafforzata con collocamento prevalente presso tale genitore;
2 ha coinvolto i servizi sociali con mandato di supporto e vigilanza;
ha posto a carico del marito un assegno per le figlie pari ad euro 525,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha attribuito alla madre l'intero a.u.u.
Poiché la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha dimostrato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato in CP_1
3 ROMANIA il 31/10/1968, uniti in matrimonio in data 15/01/2010 in
ROMANIA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
TRICESIMO dell'anno 2024 al n. 11 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4