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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4078/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Federico Pizzuti 11 87067 Corigliano-Rossano CS
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*Con ricorso consegnato in forma cartacea in data 15.9.2020 a Municipia s.p.a,, concessionario per la riscossione delle entrate del Comune di Corigliano Rossano, indi depositato mediante spedizione in data 13.10.2020 ,la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data nascita_ ,cod.fisc. CF_Ricorrente_1, difendendosi personalmente,impugnava l'avviso di accertamento n.14751 del 7.8.2019, asseritamente ricevuto ad una pec non personale in data 9.12.2019, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 753,00, a titolo di Tari dovuta per le annualità dal 2014 al 2017 in relazione all'immobile specificamente indicato nell'avviso stesso.
Eccepiva la ricorrente:-l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata ad un indirizzo telematico di cui ella non era intestataria;
-l'illegittimità della pretesa, in quanto non preceduta né da una richiesta dati né da alcuna verifica dello stato dei locali cui la tassa era riferita: contestava al riguardo la mancanza assoluta del presupposto impositivo, trattandosi di un box di pertinenza di una abitazione, non produttiva di rifiuti e comunque in stato di degrado ed in condizioni obiettive e permanenti di inutilizzabilità, oltre che privo di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici;
-l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione.
*In data 22.2.2023 la ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, e la Corte provvedeva in conformità.
*Nessuno si costituiva per Municipia s.p.a.-
*Non risultando l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, veniva fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 11 febbraio 2026 ed in essa, assenti le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Invero, è la stessa parte ricorrente a dichiarare di aver ricevuto l'atto impugnato, sia pure contestando la ritualità della notifica, in data 9.12.2019.
Pertanto ,alla data di proposizione del ricorso ( 15.9.2020: data di consegna del ricorso cartaceo a Municipia
s.p.a.) era già da lungo tempo decorso il termine perentorio di sessanta giorni ,previsto -a pena di inammissibilità- dall'art.21 d.lgs. 546/1992, a nulla rilevando la asserita inesistenza della notifica dell'avviso impugnato, che, ove sussistente, avrebbe dovuto farsi valere proprio con la tempestiva impugnazione dell'atto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso addotti.
La definizione della controversia con pronuncia di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez. 1, dichiara il ricorso inammissibile.Compensa le spese. Il Presidente estensore
NC CI IA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4078/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Federico Pizzuti 11 87067 Corigliano-Rossano CS
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*Con ricorso consegnato in forma cartacea in data 15.9.2020 a Municipia s.p.a,, concessionario per la riscossione delle entrate del Comune di Corigliano Rossano, indi depositato mediante spedizione in data 13.10.2020 ,la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data nascita_ ,cod.fisc. CF_Ricorrente_1, difendendosi personalmente,impugnava l'avviso di accertamento n.14751 del 7.8.2019, asseritamente ricevuto ad una pec non personale in data 9.12.2019, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 753,00, a titolo di Tari dovuta per le annualità dal 2014 al 2017 in relazione all'immobile specificamente indicato nell'avviso stesso.
Eccepiva la ricorrente:-l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata ad un indirizzo telematico di cui ella non era intestataria;
-l'illegittimità della pretesa, in quanto non preceduta né da una richiesta dati né da alcuna verifica dello stato dei locali cui la tassa era riferita: contestava al riguardo la mancanza assoluta del presupposto impositivo, trattandosi di un box di pertinenza di una abitazione, non produttiva di rifiuti e comunque in stato di degrado ed in condizioni obiettive e permanenti di inutilizzabilità, oltre che privo di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici;
-l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione.
*In data 22.2.2023 la ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, e la Corte provvedeva in conformità.
*Nessuno si costituiva per Municipia s.p.a.-
*Non risultando l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, veniva fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 11 febbraio 2026 ed in essa, assenti le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Invero, è la stessa parte ricorrente a dichiarare di aver ricevuto l'atto impugnato, sia pure contestando la ritualità della notifica, in data 9.12.2019.
Pertanto ,alla data di proposizione del ricorso ( 15.9.2020: data di consegna del ricorso cartaceo a Municipia
s.p.a.) era già da lungo tempo decorso il termine perentorio di sessanta giorni ,previsto -a pena di inammissibilità- dall'art.21 d.lgs. 546/1992, a nulla rilevando la asserita inesistenza della notifica dell'avviso impugnato, che, ove sussistente, avrebbe dovuto farsi valere proprio con la tempestiva impugnazione dell'atto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso addotti.
La definizione della controversia con pronuncia di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez. 1, dichiara il ricorso inammissibile.Compensa le spese. Il Presidente estensore
NC CI IA