Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1158
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'atto impugnato in una data che rendeva decorso il termine per la proposizione del ricorso. La tardività rende il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altra questione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1158
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo