Art. 1.
L'amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali (A.A.I.) e' trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.
L'amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali (A.A.I.) e' trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.