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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7337/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 7337/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via C. Finocchiaro Aprile n. 140, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. MARLETTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via A. Caruso n. 52, presso lo studio dell'avv. SALME'
CESARE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio Controparte_1
1 , e ha proposto appello avverso la sentenza n. 2613/2016 pronunciata dal Giudice CP_2
di Pace di Catania il giorno 21.12.2016, articolando un solo motivo di appello in ordine al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del giudice tributario.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del motivo di CP_2
appello.
Nel merito, appare fondato il motivo di appello secondo il quale l'odierna appellante rileva il difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado adìto, peraltro già sollevato nel corso del primo grado di giudizio, e in maniera apodittica rigettato da quel Giudice, con la seguente testuale motivazione: “dovendosi ritenere sufficiente in proposito richiamare le argomentazioni
difensive svolte sul punto dalla difesa di parte attrice … argomentazioni da ritenersi qui
integralmente riportate”.
Va rilevato che trattasi di opposizione avverso un atto di precetto dell'importo di Euro
3.584,74 notificato dall'appellante all'appellato in data 27.1.2016, inerente al mancato pagamento dell'I.C.I. per le annualità 2006, 2007 e 2008: nel corso del primo grado di giudizio,
l'appellato ha lamentato la mancanza di un titolo a giustificazione della pretesa, la nullità
dell'importo precettato in mancanza di previa notifica, e comunque la prescrizione del credito,
mentre l'appellante ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adìto, trattandosi di pretesa tributaria.
Ebbene, dalla visione della documentazione in atti si evince che trattasi di importi in materia di tributi comunali.
Trattandosi pertanto di tributi, va individuata la giurisdizione del Giudice della magistratura speciale tributaria, con riferimento sia alle doglianze inerenti alla notifica sia alle doglianze inerenti alla pretesa sostanziale, anche con riferimento alla lamentata prescrizione degli importi,
e il procedimento potrà eventualmente proseguire secondo quanto previsto dall'art. 59 legge n.
69/2009; l'appello va, pertanto, accolto, in ragione dell'assorbenza del superiore rilievo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, soccombente in giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 2613/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di
Catania il giorno 21.12.2016;
- visto l'art. 59 legge n. 69/2009, dichiara il difetto di giurisdizione, individuando come
Giudice avente giurisdizione il Giudice tributario;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma CP_2
di Euro 900,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso con riferimento al primo grado di giudizio,
e nella somma di Euro 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso con riferimento al presente grado di giudizio.
Catania, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 7337/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via C. Finocchiaro Aprile n. 140, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. MARLETTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via A. Caruso n. 52, presso lo studio dell'avv. SALME'
CESARE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio Controparte_1
1 , e ha proposto appello avverso la sentenza n. 2613/2016 pronunciata dal Giudice CP_2
di Pace di Catania il giorno 21.12.2016, articolando un solo motivo di appello in ordine al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del giudice tributario.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del motivo di CP_2
appello.
Nel merito, appare fondato il motivo di appello secondo il quale l'odierna appellante rileva il difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado adìto, peraltro già sollevato nel corso del primo grado di giudizio, e in maniera apodittica rigettato da quel Giudice, con la seguente testuale motivazione: “dovendosi ritenere sufficiente in proposito richiamare le argomentazioni
difensive svolte sul punto dalla difesa di parte attrice … argomentazioni da ritenersi qui
integralmente riportate”.
Va rilevato che trattasi di opposizione avverso un atto di precetto dell'importo di Euro
3.584,74 notificato dall'appellante all'appellato in data 27.1.2016, inerente al mancato pagamento dell'I.C.I. per le annualità 2006, 2007 e 2008: nel corso del primo grado di giudizio,
l'appellato ha lamentato la mancanza di un titolo a giustificazione della pretesa, la nullità
dell'importo precettato in mancanza di previa notifica, e comunque la prescrizione del credito,
mentre l'appellante ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adìto, trattandosi di pretesa tributaria.
Ebbene, dalla visione della documentazione in atti si evince che trattasi di importi in materia di tributi comunali.
Trattandosi pertanto di tributi, va individuata la giurisdizione del Giudice della magistratura speciale tributaria, con riferimento sia alle doglianze inerenti alla notifica sia alle doglianze inerenti alla pretesa sostanziale, anche con riferimento alla lamentata prescrizione degli importi,
e il procedimento potrà eventualmente proseguire secondo quanto previsto dall'art. 59 legge n.
69/2009; l'appello va, pertanto, accolto, in ragione dell'assorbenza del superiore rilievo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, soccombente in giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 2613/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di
Catania il giorno 21.12.2016;
- visto l'art. 59 legge n. 69/2009, dichiara il difetto di giurisdizione, individuando come
Giudice avente giurisdizione il Giudice tributario;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma CP_2
di Euro 900,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso con riferimento al primo grado di giudizio,
e nella somma di Euro 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso con riferimento al presente grado di giudizio.
Catania, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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