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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8002/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 8002/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] vamente domiciliato presso l'indirizzo di posta e C.F._1 dell'Avv. Manuela Maio, che lo Email_1 rappresent alce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con maggio 2019 Controparte_1 in Marocco e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la convivenza matrimoniale era cessata a causa dell'abbandono del domicilio da parte della resistente, la quale, senza giustificato motivo, si era allontanata dalla casa coniugale interrompendo ogni forma di comunicazione con il marito, arrivando persino a bloccare le utenze telefoniche, determinando, così, il venir meno dell'affectio coniugalis;
in ragione di tali circostanze, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. All'udienza del 25 novembre 2025, il Giudice delegato, attesa l'assenza di richieste accessorie del ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, riservando la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si e costituita nel giudizio, nonost che. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come risulta altresì evidente dalla mancata costituzione della resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla prima udienza di comparizione) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite e differita alla definizione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la separazion niugi , nato a Parte_1
NE (Algeria) il 16.11.1970, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 23.09.
[...] CodiceFiscale_2 ntratto matrimonio civile in Marocco in data c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2019, Atto n. 115, Parte II, Serie C); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 8002/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] vamente domiciliato presso l'indirizzo di posta e C.F._1 dell'Avv. Manuela Maio, che lo Email_1 rappresent alce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con maggio 2019 Controparte_1 in Marocco e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la convivenza matrimoniale era cessata a causa dell'abbandono del domicilio da parte della resistente, la quale, senza giustificato motivo, si era allontanata dalla casa coniugale interrompendo ogni forma di comunicazione con il marito, arrivando persino a bloccare le utenze telefoniche, determinando, così, il venir meno dell'affectio coniugalis;
in ragione di tali circostanze, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. All'udienza del 25 novembre 2025, il Giudice delegato, attesa l'assenza di richieste accessorie del ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, riservando la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si e costituita nel giudizio, nonost che. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come risulta altresì evidente dalla mancata costituzione della resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla prima udienza di comparizione) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite e differita alla definizione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la separazion niugi , nato a Parte_1
NE (Algeria) il 16.11.1970, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 23.09.
[...] CodiceFiscale_2 ntratto matrimonio civile in Marocco in data c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2019, Atto n. 115, Parte II, Serie C); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi