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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2274.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Bertora n. 2/10, presso e nello studio dell'avv. Claudio Zuin del foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, poi successivamente rinnovata in data 18.6.2024 ed allegata alla nota di deposito documenti del 24.7.2024; RICORRENTE=
contro
in persona della socia Controparte_1
amministratrice , con sede in Borgomanero, CP_1
elettivamente domiciliata in Genova, via Bosco n. 15/7 presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Ravenna, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Granato del foro di Catanzaro, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
****** 1 CONCLUSIONI:
L'avv. Claudio Zuin per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_2
in persona del legale rappresentante protempore in relazione agli obblighi di manutenzione del fondo dominante così come descritto negli atti e negli allegati tutti di causa, come stabiliti dall'art. 1069 C.C. e conseguentemente;
2) condannare a compiere gli interventi Parte_2
manutentivi meglio descritti in atti e nei relativi allegati, in particolar modo nell'allegata relazione di C.T.U. di cui all'allegato n.. 6 e del relativo computo metrico, in cui gli interventi vengono quantificati in € 67.200,00=
o a quelli meglio visti e ritenuti a seguito dell'istruttoria del presente giudizio e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C; ovvero in via subordinata e/o alternativa: 3) autorizzare il dr. proprietario del fondo servente, Pt_1
a compiere gli interventi manutentivi meglio descritti in atti e nei relativi allegati, in particolar modo nell'allegata relazione di C.T.U. di cui all'allegato n. 6 e del relativo computo metrico, in cui gli interventi vengono quantificati in € 67.200,00= o quelli meglio visti e ritenuti all'esito del presente giudizio, determinando le quote di spettanza di degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C; in ogni caso: 4) con vittoria delle spese, diritti e onorari professionali del presente giudizio, anche in applicazione dell'art. 96 C.P.C, nonché con vittoria delle spese di giudizio del procedimento per A.T.P. R.G. n. 1986.2022, in quanto necessarie all'accertamento dei diritti dedotti nel presente procedimento e che sono stati anticipati integralmente dal dr. stante anche l'inerzia di Pt_1
controparte, sia per quanto concerne le spese vive sostenute pari ad €
3.600,00= oltre oneri, C.P. ed I.V.A. al 22% per € 4.567,68=, per il compenso al C.T.U, oltre al contributo unificato per € 357,00= e la marca
2 da bollo per diritti di cancelleria per € 27,00= nonché per quanto concerne le competenze professionali per la difesa del medesimo procedimento per
A.T.P, di cui si chiede la liquidazione a parametri di legge”.
L'avv. Francesco Granato per parte convenuta: “Voglia l'adito ed intestato
Tribunale di Savona gradatamente dichiarare: a) l'inesistenza/nullità dell'atto introduttivo per difetto di procura ad litem; b) l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato avvio della procedura di mediazione;
c) l'infondatezza della stessa;
d) condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sommario datato 21.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto Controparte_2
segue: era proprietario di un immobile sito in Varazze, via dei Gerani 27/1; tale immobile era inserito in un compendio di due unità immobiliari che comprendeva altra proprietà, sita in Varazze, via dei Gerani 27/2, appartenente a Luna S.S. di Viero Fiorella e la sua CP_1
proprietà era gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio sulla porzione a monte della corte annessa all'appartamento (rampa, area di manovra e vialetto) a favore dell'immobile distinto con il n. 27 int. 2; il contenuto della servitù prediale era stato descritto nell'atto notarile del
18.3.1980, con il quale , originariamente proprietario Persona_1
dell'intero complesso immobiliare, aveva venduto a Persona_2
all'epoca legale rappresentante di la porzione di caseggiato CP_3
costituita dall'intero piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di
Varazze al Foglio n. 48, mappale n. 243 sub. 2, oltre ad alcune pertinenze, ossia uno spazio di terreno e un posto auto sito sotto la rampa di accesso
(il tutto con indicazione della operatività della fattispecie di cui all'art. 1062 C.C. della servitù per destinazione del padre di famiglia); l'utilitas di
3 tale servitù consisteva, nel passaggio, pedonale e carrabile, sul terreno di esclusiva proprietà del fondo servente (oggi di sua proprietà) a favore della proprietà del fondo dominante (oggi di proprietà di;
il Parte_2
diritto alla servitù prediale, creato nel 1980, si era poi trasferito ex contractu, agli odierni litiganti;
avendo ravvisato uno stato di conservazione gravemente precario, che rendeva i manufatti estremamente pericolosi per la circolazione di uomini e mezzi sui fondi gravati da servitù, aveva deciso di far svolgere da professionista relazione sullo stato dei luoghi e costui aveva confermato la cattiva manutenzione della piazzola del parcheggio, della rampa di accesso al piazzale di manovra e parcheggio per gli evidenti problemi di infiltrazioni con crepe e fessurazioni;
aveva, quindi, instaurato davanti al Tribunale di Savona, procedimento per A.T.P. (R.G. n. 1986.2022) per fare accertare nel contradditorio delle parti lo stato dei luoghi e verificare gli interventi da eseguire per la loro messa in sicurezza con i relativi costi e, nell'ambito di quel procedimento era stata disposta C.T.U. affidata all'Ing. , il Persona_3
quale aveva confermato le problematiche conservative e le criticità delle strutture che componevano il piazzale di manovra a livello strada e la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio ed aveva individuato gli interventi da eseguire per ovviare alla situazione quantificandone i costi in € 67.200,00= oltre I.V.A; in forza dell'art. 1069
C.C. il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, doveva scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente e, per tale motivo, l'iniziativa per eseguire manutenzione sulla servitù era esclusivamente a carico di (d'altra parte l'art. 1030 C.C. Parte_2
disponeva che il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del
4 titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti); poiché pacificamente utilizzava le opere gravate da servitù, stazionando sul piazzale di accesso e percorrendo la rampa, sia a piedi che con i suoi mezzi di trasporto, non aveva mai escluso di dovere concorrere con Parte_2
nelle spese necessarie per la manutenzione, nel rispetto dell'art. 1069 comma 3 C.C. che prevedeva che se le opere giovavano anche al fondo servente, le spese dovevano essere sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi;
in alternativa, avendo urgenza di compiere lavori di ristrutturazione alla sua proprietà, era disponibile anche a far eseguire autonomamente i lavori anticipando le relative spese, da rimborsarsi poi successivamente, nella misura da stabilirsi all'esito del presente procedimento, da parte di (fra l'altro la situazione dopo la Parte_2
conclusione del giudizio per si era ulteriormente aggravata). CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via cautelare, ex art. 700 C.P.C. ordinarsi immediatamente tutti gli interventi ritenuti opportuni per porre tempestivo rimedio alla situazione in essere sugli immobili siti in Varazze via dei Gerani 27 e, nel merito, accertare l'inadempimento di in Parte_2
relazione agli obblighi di manutenzione del fondo dominante così come stabiliti dall'art. 1069 C.C. e, conseguentemente, condannare la stessa a compiere gli interventi necessari e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi a carico delle parti, ex art. 1069 comma 3' C.C, ovvero, in via subordinata, autorizzarlo, quale proprietario del fondo servente, a porli in essere con successivo diritto al rimborso delle spese sostenute.
Si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_5
avversarie argomentazioni;
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva attivazione della procedura di
5 mediazione obbligatoria e la nullità della procura rilasciata dal al suo Pt_1
legale in quanto priva dell'indicazione del luogo e dalla data di rilascio ed apparentemente sottoscritta da soggetto stabilmente residente negli
Stati Uniti e per il quale non vi era prova della sua presenza in Italia al momento della sottoscrizione, con conseguente insussistenza dello ius postulandi; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva del Pt_1
poiché in base all'art. 1069 C.C, solo il proprietario del fondo dominante, e non quello del fondo servente (pur avendo un astratto interesse al mantenimento in buono stato della servitù e ad effettuare le opere necessarie per conservarla) poteva agire in giudizio;
indicava, inoltre, che il aveva incardinato il giudizio per ottenere l'esecuzione di interventi Pt_1
strutturali sui beni di sua proprietà sui quali gravava la servitù in favore di e che rispetto a tali opere, ritenute necessarie per la sola Parte_2
conservazione del bene e non già per la conservazione della servitù, vi era carenza di legittimazione passiva del proprietario del fondo dominante;
evidenziava che il proprietario del fondo dominante aveva il diritto di eseguire, ex art. 1069 C.C., le opere necessarie per conservare la servitù, ma non nel caso in cui esse dovessero essere eseguite sul fondo servente: nel caso concreto il aveva prospettato una falsa rappresentazione Pt_1
dello stato dei luoghi avendo indicato che la struttura in cemento armato, indicata come parzialmente deteriorata, costituisse l'opera attraverso la quale si estrinsecava il diritto di servitù di risultando, al Parte_2
contrario, che tale struttura era l'opera a carico della quale Parte_2
aveva diritto di servitù; richiamava le eccezioni già formulate nell'ambito del procedimento per A.T.P, circa l'ammissibilità di quel procedimento e l'insistenza di presupposti per la concessione di provvedimento anticipatorio in via cautelare.
6 Il Giudicante, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
9.1.2024, respingeva le eccezioni preliminari sollevate da e Parte_2
concedeva al termine per il deposito di un documento già in atti ma Pt_1
non chiaramente leggibile nella sua interezza e, con altra ordinanza riservata, datata 12.2.2024 concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 281 duodecies C.P.C.
Successivamente, preso atto che con dette memorie aveva Parte_2
richiesto autorizzazione alla presentazione di querela di falso avente ad oggetto l'accertamento della irregolarità della procura alle liti sottoscritta dal (priva di specifica indicazione del luogo e della data) Pt_1
allegata in calce al ricorso datato 12.10.2023, avendo sostenuto che il ricorrente medesimo, residente all'estero non si trovava in tale data sul territorio italiano, ragione per la quale (in assenza di indicazione del luogo e della data di apposizione) si doveva ritenere che la procura fosse stata sottoscritta nello stesso luogo e nella stessa data di redazione dell'atto di citazione (e, quindi, in Genova in data 12.10.2023), fatto peraltro non possibile in assenza di prova della presenza del medesimo sul territorio italiano con conseguente invalidità degli atti processuali successivi, valutata la necessità di concedere al ricorrente il termine di cui all'art. 182 comma 2 C.P.C per sanare eventuali irregolarità, concedeva al Pt_1
termine perentorio fino al 1.9.2024 per la rinnovazione della procura alle liti,
Intervenuto il rilascio di nuova procura, con ulteriore ordinanza riservata datata 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza concedendo alle parti i termini a ritroso per il deposito delle
7 comparse conclusionali e delle memorie di repliche e, all'udienza del
20.12.2024, la causa veniva assegnata a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla luce del contenuto delle memorie conclusive depositate da , vanno nuovamente esaminate le eccezioni preliminari Pt_2
procedurali da essa sollevate.
Le questioni sollevate dalla convenuta circa l'eventuale inammissibilità del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la radicazione del presente giudizio di merito sono inammissibili in questo giudizio: le eccezioni sul punto già sono state proposte nell'ambito del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 1986.2022 celebrato sempre davanti a questo Tribunale da altro Giudicante e ritenute infondate in quel contesto processuale.
Parimenti va ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria come già indicato nell'ordinanza riservata emessa in data 9.1.2024.
La preventiva radicazione di un procedimento per A.T.P, ex artt. 696 e
696 bis C.P.C. (come avvenuto in questo caso) ha la duplice finalità di conciliare la controversia e favorire la risoluzione del giudizio di merito:
l'art. 696 bis C.P.C consente, invero, alla parte di richiedere lo svolgimento di una C.T.U. prima della causa di merito al fine di accertare la situazione in essere ed il procedimento ha appunto la finalità di determinare un formale incontro tra i litiganti al fine anche di verificare la sussistenza di eventuali possibilità conciliative e, in ogni caso, qualora ciò non avvenga, le parti possono poi chiedere, nel successivo giudizio di merito, che l'elaborato peritale venga acquisito agli atti del giudizio.
8 In sostanza il procedimento per A.T.P. comporta l'esecuzione anticipata dell'attività istruttoria (o di parte di essa) che è necessaria per la risoluzione della successiva causa di merito, ha all'evidenza natura cautelare e strumentale rispetto all'eventuale successivo procedimento di merito e consente l'incontro delle parti anche con lo specifico intento di favorirne l'accordo: appare, pertanto, condivisibile quell'orientamento (pur non potendo negarsi l'esistenza di pronunce in senso diverso), secondo cui laddove le parti abbiano già partecipato ad un precedente procedimento per A.T.P. avente ad oggetto l'accertamento dei fatti posti poi alla base del giudizio di merito, risulta del tutto inutile imporre alle stesse, con duplicazioni di esborsi e rallentamento delle tempistiche processuali,
l'effettuazione di un adempimento che, quantomeno in relazione alla sua finalità, è del tutto sovrapponibile a quelle del procedimento per A.T.P. (in tal senso, ad es. Tribunale di Varese 21.4.2011, Tribunale di Pisa 3.8.2011,
Tribunale di Palermo n. 1994.2024).
Parimenti non appare fondata l'eccezione di di improcedibilità Parte_2
dell'azione per nullità della procura rilasciata dal al suo legale in Pt_1
quanto priva dell'indicazione del luogo e dalla data di rilascio ed apparentemente sottoscritta da soggetto stabilmente residente negli
Stati Uniti e per il quale non vi era prova della sua presenza in Italia al momento della sottoscrizione, con conseguente insussistenza dello ius postulandi.
Come già osservato nel corso del giudizio, da un lato, in astratto, non sussistevano motivi validi per potersi dubitare del fatto che la procura allegata al ricorso introduttivo (che doveva, quindi, anche se formalmente priva di indicazione del luogo e della data di rilascio, ritenersi richiamare in relazione a tali elementi, quanto indicato nel ricorso a cui accedeva ed a cui era funzionalmente collegata), fosse stata effettivamente sottoscritta
9 dal ricorrente in quel contesto temporale e, dall'altro, in ogni caso, a fronte della richiesta di , di autorizzazione alla presentazione di Pt_2
querela di falso avente ad oggetto l'accertamento della irregolarità della procura alle liti per i motivi in precedenza esposti, il Giudicante ha concesso al proprio per evitare ogni dubbio in proposito, il termine di Pt_1
cui all'art. 182 comma 2 C.P.C per sanare eventuali irregolarità della stessa ed il ricorrente ha poi provveduto al rilascio di nuova procura, al proprio legale.
A tale proposito va osservato che l'art. 182 comma 2 C.C. a seguito della modifiche intervenute con la cosiddetta Riforma RT (entrata in vigore prima della radicazione del presente procedimento) prevede ora che
“(…) quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il Giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (…)”; tale modifica normativa ha comportato il superamento di quanto in precedenza previsto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434.2022, con la quale era stata sancita l'inapplicabilità dell'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 182 C.P.C. nel caso di inesistenza radicale del mandato ad litem.
In base all'attuale formulazione l'art. 182 comma 2 C.C. è consentita la sanatoria in ogni caso ed anche in quello di mancanza della procura al difensore e tale modifica è intervenuta nell'intento del Legislatore di privilegiare le pronunce sul fatto rispetto a quelle sul rito con l'obiettivo,
10 di rispondere in tempi ragionevoli alle domande delle parti nel merito.
Ciò premesso nel caso esaminato, premesso che per i motivi già esposti, la effettiva fondatezza dell'eccezione sollevata da non era stata Parte_2
neppure ancora acclarata (non essendo emersa con certezza l'inesistenza ab origine dalla procura, fatto assolutamente contestato dal e che, Pt_1
quindi, anche secondo il precedente testo dell'art. 182 comma 2 C.P.C, il ricorrente non avrebbe dovuto necessariamente attivarsi per procedere a sanatoria immediatamente ed entro la prima difesa successiva rispetto all'atto in cui il convenuto aveva posto il problema e che sarebbe stata sempre possibile la concessione da parte del Giudice (come avvenuto) di un termine alla parte per eliminare l'eventuale irregolarità della situazione, in ogni caso la questione appare superato tenuto conto del nuovo testo della norma che impone al Giudicante di concedere alla parte un termine per il rilascio o per la rinnovazione della procura alle liti anche in caso di mancanza od insistenza della stessa.
Nel merito , proprietario del fondo servente sito in Varazze, Parte_1
via dei Gerani 27/1 (fondo gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio sulla porzione a monte della corte annessa all'appartamento e, segnatamente, rampa, area di manovra e vialetto) a favore di limitrofo fondo, sito in via dei Gerani 27/2, appartenente a ha richiesto Parte_2
accertarsi e dichiarare l'inadempimento di in relazione agli Parte_2
obblighi di manutenzione del manufatto su cui esercita la servitù di passaggio e di condannare la stessa a compiere gli interventi ritenuti necessari per l'esercizio in sicurezza del transito e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C, ovvero in via subordinata e/o alternativa a compiere direttamente gli interventi manutentivi con diritto poi al rimborso dei costi sostenuti sempre a norma dell'art. 1069 3' comma C.C.
11 La situazione in essere è stata accertata a seguito di relazione peritale redatta dall'Ing. nell'ambito del procedimento per A.T.P. R.G. Persona_4
n. 1986.2022.
Più in dettaglio il C.T.U, dopo avere provveduto alla descrizione delle rispettive proprietà delle parti, ha evidenziato la presenza di un'area piana di accesso e stazionamento auto posta a livello del piano strada di via dei
Gerani realizzata su una soletta in cemento armato in parte a mensola sostenuta da pilastri in cemento armato fondati su un area sottostante adibita a parcheggio/area di manovra, di una rampa di collegamento tra il piazzale sopra indicato e la sottostante area di manovra costituita da due tratti rettilinei collegati da una curva realizzati con struttura latero- cementizia (area protetta in superficie da uno strato di materiale bituminoso) con la precisazione che il tratto in curva e quello finale sono sostenuti da travi e pilastri fondati a terra mentre il tratto iniziale è stato appoggiato sul terreno che nel frattempo, assestandosi si è abbassato di livello di circa 15 cm. rispetto alla situazione iniziale, di un locale ripostiglio ricavato al di sotto del tratto in curva e discendente e di un ulteriore piazzale di manovra e stazionamento posto in esatta corrispondenza e sottostante a quello di manovra e stazionamento collocato a livello di via dei Gerani ed ha evidenziato la sussistenza di problematiche conservative delle strutture che compongono il piazzale di manovra a livello strada e la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio e, segnatamente, distacchi di intonaco sull'intradosso della struttura della rampa, sfondellamenti degli elementi costitutivi della soletta in laterizio nonché fessurazioni sui pilatri e travi che supportano la rampa, derivate dalla vetustà dei manufatti la cui manutenzione non è stata curata nel tempo con conseguente deterioramento della protezione impermeabilizzante dei manufatti che ha favorito le infiltrazioni di acqua
12 piovana che nel tempo hanno provocato gli indicati inconvenienti.
Circa gli interventi da eseguire per ovviare alla situazione l'ing. ha Per_3
indicato che i manufatti necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di alcuni modesti rifacimenti atti a ripristinare la funzionalità impermeabilizzante della ormai obsoleta guaina impermeabilizzante di protezione e il rifacimento del manto bituminoso stradale oltre a piccole riparazioni delle parti ammalorate: essi sono stati indicati e descritti nel computo metrico allegato sub 3 alla relazione con costi quantificati in complessivi € 67.200,00=, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
Circa le modalità dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale e veicolare, dall'esame della documentazione in atti (relazioni peritali con allegate fotografie, rogiti e documentazione catastale con allegate planimetrie) si ricava che il proprietario del fondo dominante, sito in via dei Gerani n. 27/2 (in oggi
) per accedervi deve transitare provenendo dalla pubblica via Pt_2
attraverso la proprietà posta a monte (e sita in posizione sopraelevata) sita in via dei Gerani n. 21/1 che è il fondo servente (oggi di proprietà del passando attraverso un'area piana di accesso e stazionamento auto Pt_1
posta a livello del piano strada di via dei Gerani, realizzata su una soletta in cemento armato, da cui si diparte una rampa di collegamento costituita da due tratti rettilinei collegati da una curva realizzati con struttura latero-cementizia che porta alla sottostante area piana di manovra e che consente poi il collegamento con il fondo dominante: i manufatti sui quali è necessario procedere agli interventi manutentivi meglio descritti nella
C.T.U. redatta in sede di A.T.P. (strutture che compongono il piazzale di manovra a livello strada, la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio e pilatri e travi che supportano la rampa) si trovano
13 interamente sulla proprietà del fondo servente del Pt_1
Ciò premesso, in relazione al singolo caso trova applicazione l'art. 1069 C.C. rubricato “opere sul fondo servente” che al comma 1 indica che “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente”, al comma 2 che “Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge” e al comma 3 che “Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Per quanto riguarda l'ulteriore eccezione proposta da di carenza Parte_2
di legittimazione attiva del (poiché secondo la sua impostazione, l'art. Pt_1
1069 C.C può trovare applicazione solo nel caso in cui le opere siano da eseguire sul fondo dominante e non sul fondo servente), essa non è fondata dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto a più riprese che l'ultimo comma dell'art. 1069 C.C. debba trovare applicazione, mediante interpretazione estensiva, pur non essendo tale caso da essa espressamente contemplato, anche se si tratta di opere eseguite o da eseguirsi sul fondo servente dal proprietario di esso operandosi anche in questo caso, quanto alle spese necessarie per la conservazione della servitù (laddove siano eseguite appunto dal proprietario servente sulla sua proprietà anche nel proprio interesse), una ripartizione delle stesse proporzionalmente ai rispettivi vantaggi che da esse loro derivano (ex pluribus Cass. n. 72.1976; Cass. n. 2637.1975; Cass. n. 949.1982; Cass. n.
6653.2017).
In base a tale principio il quale proprietario del fondo servente ben Pt_1
potrà effettuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei manufatti siti sulla sua proprietà mediante l'utilizzo dei quali viene
14 esercitato il passaggio pedonale e veicolare anche dal titolare del fondo dominante, il quale dovrà partecipare pro quota alla ripartizione di tale esborso che è stato quantificato in sede di A.T.P. nella misura di €
67.200,00= oltre I.V.A
In relazione infine ai criteri da utilizzare per la ripartizione pro quota di detto esborso osserva il Giudicante quanto segue: le opere sono da eseguirsi interamente sul fondo servente e sono necessarie a causa del progressivo deterioramento dei manufatti da esse interessati che non sono state oggetto di preventiva manutenzione nel corso del tempo dai soggetti che avrebbero avuto interesse ad eseguirle;
i manufatti interessati dalle opere, indipendentemente dal fatto che siano ubicati sul fondo servente, sono pacificamente utilizzati, come riferito anche dal difensore del all'udienza del 15.12.2023, dal titolare del Pt_1
fondo servente che parimenti transita sulla rampa di cui trattasi;
una volta avvenuta l'esecuzione dell'intervento vi sarà, anche nella prospettiva di una eventuale possibile alienazione delle rispettive proprietà a terzi un vantaggio per entrambi i litiganti, ma soprattutto per quello del fondo servente nell'ambito del quale si trovano i manufatti da esse interessate.
In base a quanto sopra esposto ritiene il Giudicante equo che i costi necessari per l'esecuzione dell'intervento vengano accollati in misura pari ai 2/3 (e quindi dei 4/6) in via esclusiva al proprietario del fondo servente e, nella residua misura di 1/3, ai soggetti che materialmente utilizzano la rampa, su cui si esercita la servitù di passaggio e quindi, poichè essa è usata da entrambi (sia il proprietario del fondo dominante che quello del fondo servente) in parti uguali (e quindi della misura di 1/6 cadauno).
In conclusione, da un lato, in accoglimento della domanda subordinata da lui proposta, , quale proprietario del fondo servente, va Parte_1
15 autorizzato a compiere gli interventi manutentivi meglio indicati nella relazione di C.T.U. e nel relativo computo metrico, redatta dall'Ing. Per_3
nel procedimento per A.T.P. R.G. n. 1986.2022, quantificati in €
[...]
67.200,00= oltre I.V.A e, dall'altro, una volta eseguiti dette interventi, va condannata al rimborso dei costi degli stessi nella misura di Parte_2
1/6 e quindi di € 11.200,00= oltre I.V.A.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno accollate a con applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione di valore da € Parte_2
5.200,00= a € 26.000,00= (tenuto conto dell'effettivo valore della vertenza) valore medio di tariffa per le varie fasi processuali.
Quanto alle spese della fase di A.T.P, alla luce delle finalità della stessa e del fatto che l'accertamento è stato compiuto per la verifica di una situazione la cui messa in sicurezza avviene, in ultima analisi, nell'interesse di entrambe le parti, esistono giusti motivi per procedere all'integrale compensazione delle stesse e detto principio vale anche per le spese di
C.T.U. della fase di A.T.P
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
in accoglimento della domanda subordinata proposta da Parte_3
[...]
, quale proprietario del fondo servente, a compiere gli Parte_1
interventi manutentivi meglio nella relazione di C.T.U. e nel relativo computo metrico, redatta dall'Ing. nel procedimento per Persona_3
A.T.P. R.G. n. 1986.2022, quantificati in € 67.200,00= oltre I.V.A
e, una volta eseguiti detti interventi,
16 DA al rimborso dei costi degli stessi nella misura di 1/6 e Parte_2
quindi di € 11.200,00= oltre I.V.A;
DA
, al pagamento a favore di delle spese Pt_2 Parte_1
processuali del presente giudizio, che liquida in € 786,00= per esborsi
e € 5.077,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite della fase di A.T.P. e le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. come già liquidate all'esito del procedimento R.G. n. 1986.2022.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 13.1.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2274.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Bertora n. 2/10, presso e nello studio dell'avv. Claudio Zuin del foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, poi successivamente rinnovata in data 18.6.2024 ed allegata alla nota di deposito documenti del 24.7.2024; RICORRENTE=
contro
in persona della socia Controparte_1
amministratrice , con sede in Borgomanero, CP_1
elettivamente domiciliata in Genova, via Bosco n. 15/7 presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Ravenna, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Granato del foro di Catanzaro, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
****** 1 CONCLUSIONI:
L'avv. Claudio Zuin per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_2
in persona del legale rappresentante protempore in relazione agli obblighi di manutenzione del fondo dominante così come descritto negli atti e negli allegati tutti di causa, come stabiliti dall'art. 1069 C.C. e conseguentemente;
2) condannare a compiere gli interventi Parte_2
manutentivi meglio descritti in atti e nei relativi allegati, in particolar modo nell'allegata relazione di C.T.U. di cui all'allegato n.. 6 e del relativo computo metrico, in cui gli interventi vengono quantificati in € 67.200,00=
o a quelli meglio visti e ritenuti a seguito dell'istruttoria del presente giudizio e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C; ovvero in via subordinata e/o alternativa: 3) autorizzare il dr. proprietario del fondo servente, Pt_1
a compiere gli interventi manutentivi meglio descritti in atti e nei relativi allegati, in particolar modo nell'allegata relazione di C.T.U. di cui all'allegato n. 6 e del relativo computo metrico, in cui gli interventi vengono quantificati in € 67.200,00= o quelli meglio visti e ritenuti all'esito del presente giudizio, determinando le quote di spettanza di degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C; in ogni caso: 4) con vittoria delle spese, diritti e onorari professionali del presente giudizio, anche in applicazione dell'art. 96 C.P.C, nonché con vittoria delle spese di giudizio del procedimento per A.T.P. R.G. n. 1986.2022, in quanto necessarie all'accertamento dei diritti dedotti nel presente procedimento e che sono stati anticipati integralmente dal dr. stante anche l'inerzia di Pt_1
controparte, sia per quanto concerne le spese vive sostenute pari ad €
3.600,00= oltre oneri, C.P. ed I.V.A. al 22% per € 4.567,68=, per il compenso al C.T.U, oltre al contributo unificato per € 357,00= e la marca
2 da bollo per diritti di cancelleria per € 27,00= nonché per quanto concerne le competenze professionali per la difesa del medesimo procedimento per
A.T.P, di cui si chiede la liquidazione a parametri di legge”.
L'avv. Francesco Granato per parte convenuta: “Voglia l'adito ed intestato
Tribunale di Savona gradatamente dichiarare: a) l'inesistenza/nullità dell'atto introduttivo per difetto di procura ad litem; b) l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato avvio della procedura di mediazione;
c) l'infondatezza della stessa;
d) condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sommario datato 21.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto Controparte_2
segue: era proprietario di un immobile sito in Varazze, via dei Gerani 27/1; tale immobile era inserito in un compendio di due unità immobiliari che comprendeva altra proprietà, sita in Varazze, via dei Gerani 27/2, appartenente a Luna S.S. di Viero Fiorella e la sua CP_1
proprietà era gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio sulla porzione a monte della corte annessa all'appartamento (rampa, area di manovra e vialetto) a favore dell'immobile distinto con il n. 27 int. 2; il contenuto della servitù prediale era stato descritto nell'atto notarile del
18.3.1980, con il quale , originariamente proprietario Persona_1
dell'intero complesso immobiliare, aveva venduto a Persona_2
all'epoca legale rappresentante di la porzione di caseggiato CP_3
costituita dall'intero piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di
Varazze al Foglio n. 48, mappale n. 243 sub. 2, oltre ad alcune pertinenze, ossia uno spazio di terreno e un posto auto sito sotto la rampa di accesso
(il tutto con indicazione della operatività della fattispecie di cui all'art. 1062 C.C. della servitù per destinazione del padre di famiglia); l'utilitas di
3 tale servitù consisteva, nel passaggio, pedonale e carrabile, sul terreno di esclusiva proprietà del fondo servente (oggi di sua proprietà) a favore della proprietà del fondo dominante (oggi di proprietà di;
il Parte_2
diritto alla servitù prediale, creato nel 1980, si era poi trasferito ex contractu, agli odierni litiganti;
avendo ravvisato uno stato di conservazione gravemente precario, che rendeva i manufatti estremamente pericolosi per la circolazione di uomini e mezzi sui fondi gravati da servitù, aveva deciso di far svolgere da professionista relazione sullo stato dei luoghi e costui aveva confermato la cattiva manutenzione della piazzola del parcheggio, della rampa di accesso al piazzale di manovra e parcheggio per gli evidenti problemi di infiltrazioni con crepe e fessurazioni;
aveva, quindi, instaurato davanti al Tribunale di Savona, procedimento per A.T.P. (R.G. n. 1986.2022) per fare accertare nel contradditorio delle parti lo stato dei luoghi e verificare gli interventi da eseguire per la loro messa in sicurezza con i relativi costi e, nell'ambito di quel procedimento era stata disposta C.T.U. affidata all'Ing. , il Persona_3
quale aveva confermato le problematiche conservative e le criticità delle strutture che componevano il piazzale di manovra a livello strada e la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio ed aveva individuato gli interventi da eseguire per ovviare alla situazione quantificandone i costi in € 67.200,00= oltre I.V.A; in forza dell'art. 1069
C.C. il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, doveva scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente e, per tale motivo, l'iniziativa per eseguire manutenzione sulla servitù era esclusivamente a carico di (d'altra parte l'art. 1030 C.C. Parte_2
disponeva che il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del
4 titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti); poiché pacificamente utilizzava le opere gravate da servitù, stazionando sul piazzale di accesso e percorrendo la rampa, sia a piedi che con i suoi mezzi di trasporto, non aveva mai escluso di dovere concorrere con Parte_2
nelle spese necessarie per la manutenzione, nel rispetto dell'art. 1069 comma 3 C.C. che prevedeva che se le opere giovavano anche al fondo servente, le spese dovevano essere sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi;
in alternativa, avendo urgenza di compiere lavori di ristrutturazione alla sua proprietà, era disponibile anche a far eseguire autonomamente i lavori anticipando le relative spese, da rimborsarsi poi successivamente, nella misura da stabilirsi all'esito del presente procedimento, da parte di (fra l'altro la situazione dopo la Parte_2
conclusione del giudizio per si era ulteriormente aggravata). CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via cautelare, ex art. 700 C.P.C. ordinarsi immediatamente tutti gli interventi ritenuti opportuni per porre tempestivo rimedio alla situazione in essere sugli immobili siti in Varazze via dei Gerani 27 e, nel merito, accertare l'inadempimento di in Parte_2
relazione agli obblighi di manutenzione del fondo dominante così come stabiliti dall'art. 1069 C.C. e, conseguentemente, condannare la stessa a compiere gli interventi necessari e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi a carico delle parti, ex art. 1069 comma 3' C.C, ovvero, in via subordinata, autorizzarlo, quale proprietario del fondo servente, a porli in essere con successivo diritto al rimborso delle spese sostenute.
Si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_5
avversarie argomentazioni;
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva attivazione della procedura di
5 mediazione obbligatoria e la nullità della procura rilasciata dal al suo Pt_1
legale in quanto priva dell'indicazione del luogo e dalla data di rilascio ed apparentemente sottoscritta da soggetto stabilmente residente negli
Stati Uniti e per il quale non vi era prova della sua presenza in Italia al momento della sottoscrizione, con conseguente insussistenza dello ius postulandi; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva del Pt_1
poiché in base all'art. 1069 C.C, solo il proprietario del fondo dominante, e non quello del fondo servente (pur avendo un astratto interesse al mantenimento in buono stato della servitù e ad effettuare le opere necessarie per conservarla) poteva agire in giudizio;
indicava, inoltre, che il aveva incardinato il giudizio per ottenere l'esecuzione di interventi Pt_1
strutturali sui beni di sua proprietà sui quali gravava la servitù in favore di e che rispetto a tali opere, ritenute necessarie per la sola Parte_2
conservazione del bene e non già per la conservazione della servitù, vi era carenza di legittimazione passiva del proprietario del fondo dominante;
evidenziava che il proprietario del fondo dominante aveva il diritto di eseguire, ex art. 1069 C.C., le opere necessarie per conservare la servitù, ma non nel caso in cui esse dovessero essere eseguite sul fondo servente: nel caso concreto il aveva prospettato una falsa rappresentazione Pt_1
dello stato dei luoghi avendo indicato che la struttura in cemento armato, indicata come parzialmente deteriorata, costituisse l'opera attraverso la quale si estrinsecava il diritto di servitù di risultando, al Parte_2
contrario, che tale struttura era l'opera a carico della quale Parte_2
aveva diritto di servitù; richiamava le eccezioni già formulate nell'ambito del procedimento per A.T.P, circa l'ammissibilità di quel procedimento e l'insistenza di presupposti per la concessione di provvedimento anticipatorio in via cautelare.
6 Il Giudicante, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
9.1.2024, respingeva le eccezioni preliminari sollevate da e Parte_2
concedeva al termine per il deposito di un documento già in atti ma Pt_1
non chiaramente leggibile nella sua interezza e, con altra ordinanza riservata, datata 12.2.2024 concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 281 duodecies C.P.C.
Successivamente, preso atto che con dette memorie aveva Parte_2
richiesto autorizzazione alla presentazione di querela di falso avente ad oggetto l'accertamento della irregolarità della procura alle liti sottoscritta dal (priva di specifica indicazione del luogo e della data) Pt_1
allegata in calce al ricorso datato 12.10.2023, avendo sostenuto che il ricorrente medesimo, residente all'estero non si trovava in tale data sul territorio italiano, ragione per la quale (in assenza di indicazione del luogo e della data di apposizione) si doveva ritenere che la procura fosse stata sottoscritta nello stesso luogo e nella stessa data di redazione dell'atto di citazione (e, quindi, in Genova in data 12.10.2023), fatto peraltro non possibile in assenza di prova della presenza del medesimo sul territorio italiano con conseguente invalidità degli atti processuali successivi, valutata la necessità di concedere al ricorrente il termine di cui all'art. 182 comma 2 C.P.C per sanare eventuali irregolarità, concedeva al Pt_1
termine perentorio fino al 1.9.2024 per la rinnovazione della procura alle liti,
Intervenuto il rilascio di nuova procura, con ulteriore ordinanza riservata datata 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza concedendo alle parti i termini a ritroso per il deposito delle
7 comparse conclusionali e delle memorie di repliche e, all'udienza del
20.12.2024, la causa veniva assegnata a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla luce del contenuto delle memorie conclusive depositate da , vanno nuovamente esaminate le eccezioni preliminari Pt_2
procedurali da essa sollevate.
Le questioni sollevate dalla convenuta circa l'eventuale inammissibilità del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la radicazione del presente giudizio di merito sono inammissibili in questo giudizio: le eccezioni sul punto già sono state proposte nell'ambito del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 1986.2022 celebrato sempre davanti a questo Tribunale da altro Giudicante e ritenute infondate in quel contesto processuale.
Parimenti va ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria come già indicato nell'ordinanza riservata emessa in data 9.1.2024.
La preventiva radicazione di un procedimento per A.T.P, ex artt. 696 e
696 bis C.P.C. (come avvenuto in questo caso) ha la duplice finalità di conciliare la controversia e favorire la risoluzione del giudizio di merito:
l'art. 696 bis C.P.C consente, invero, alla parte di richiedere lo svolgimento di una C.T.U. prima della causa di merito al fine di accertare la situazione in essere ed il procedimento ha appunto la finalità di determinare un formale incontro tra i litiganti al fine anche di verificare la sussistenza di eventuali possibilità conciliative e, in ogni caso, qualora ciò non avvenga, le parti possono poi chiedere, nel successivo giudizio di merito, che l'elaborato peritale venga acquisito agli atti del giudizio.
8 In sostanza il procedimento per A.T.P. comporta l'esecuzione anticipata dell'attività istruttoria (o di parte di essa) che è necessaria per la risoluzione della successiva causa di merito, ha all'evidenza natura cautelare e strumentale rispetto all'eventuale successivo procedimento di merito e consente l'incontro delle parti anche con lo specifico intento di favorirne l'accordo: appare, pertanto, condivisibile quell'orientamento (pur non potendo negarsi l'esistenza di pronunce in senso diverso), secondo cui laddove le parti abbiano già partecipato ad un precedente procedimento per A.T.P. avente ad oggetto l'accertamento dei fatti posti poi alla base del giudizio di merito, risulta del tutto inutile imporre alle stesse, con duplicazioni di esborsi e rallentamento delle tempistiche processuali,
l'effettuazione di un adempimento che, quantomeno in relazione alla sua finalità, è del tutto sovrapponibile a quelle del procedimento per A.T.P. (in tal senso, ad es. Tribunale di Varese 21.4.2011, Tribunale di Pisa 3.8.2011,
Tribunale di Palermo n. 1994.2024).
Parimenti non appare fondata l'eccezione di di improcedibilità Parte_2
dell'azione per nullità della procura rilasciata dal al suo legale in Pt_1
quanto priva dell'indicazione del luogo e dalla data di rilascio ed apparentemente sottoscritta da soggetto stabilmente residente negli
Stati Uniti e per il quale non vi era prova della sua presenza in Italia al momento della sottoscrizione, con conseguente insussistenza dello ius postulandi.
Come già osservato nel corso del giudizio, da un lato, in astratto, non sussistevano motivi validi per potersi dubitare del fatto che la procura allegata al ricorso introduttivo (che doveva, quindi, anche se formalmente priva di indicazione del luogo e della data di rilascio, ritenersi richiamare in relazione a tali elementi, quanto indicato nel ricorso a cui accedeva ed a cui era funzionalmente collegata), fosse stata effettivamente sottoscritta
9 dal ricorrente in quel contesto temporale e, dall'altro, in ogni caso, a fronte della richiesta di , di autorizzazione alla presentazione di Pt_2
querela di falso avente ad oggetto l'accertamento della irregolarità della procura alle liti per i motivi in precedenza esposti, il Giudicante ha concesso al proprio per evitare ogni dubbio in proposito, il termine di Pt_1
cui all'art. 182 comma 2 C.P.C per sanare eventuali irregolarità della stessa ed il ricorrente ha poi provveduto al rilascio di nuova procura, al proprio legale.
A tale proposito va osservato che l'art. 182 comma 2 C.C. a seguito della modifiche intervenute con la cosiddetta Riforma RT (entrata in vigore prima della radicazione del presente procedimento) prevede ora che
“(…) quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il Giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (…)”; tale modifica normativa ha comportato il superamento di quanto in precedenza previsto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434.2022, con la quale era stata sancita l'inapplicabilità dell'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 182 C.P.C. nel caso di inesistenza radicale del mandato ad litem.
In base all'attuale formulazione l'art. 182 comma 2 C.C. è consentita la sanatoria in ogni caso ed anche in quello di mancanza della procura al difensore e tale modifica è intervenuta nell'intento del Legislatore di privilegiare le pronunce sul fatto rispetto a quelle sul rito con l'obiettivo,
10 di rispondere in tempi ragionevoli alle domande delle parti nel merito.
Ciò premesso nel caso esaminato, premesso che per i motivi già esposti, la effettiva fondatezza dell'eccezione sollevata da non era stata Parte_2
neppure ancora acclarata (non essendo emersa con certezza l'inesistenza ab origine dalla procura, fatto assolutamente contestato dal e che, Pt_1
quindi, anche secondo il precedente testo dell'art. 182 comma 2 C.P.C, il ricorrente non avrebbe dovuto necessariamente attivarsi per procedere a sanatoria immediatamente ed entro la prima difesa successiva rispetto all'atto in cui il convenuto aveva posto il problema e che sarebbe stata sempre possibile la concessione da parte del Giudice (come avvenuto) di un termine alla parte per eliminare l'eventuale irregolarità della situazione, in ogni caso la questione appare superato tenuto conto del nuovo testo della norma che impone al Giudicante di concedere alla parte un termine per il rilascio o per la rinnovazione della procura alle liti anche in caso di mancanza od insistenza della stessa.
Nel merito , proprietario del fondo servente sito in Varazze, Parte_1
via dei Gerani 27/1 (fondo gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio sulla porzione a monte della corte annessa all'appartamento e, segnatamente, rampa, area di manovra e vialetto) a favore di limitrofo fondo, sito in via dei Gerani 27/2, appartenente a ha richiesto Parte_2
accertarsi e dichiarare l'inadempimento di in relazione agli Parte_2
obblighi di manutenzione del manufatto su cui esercita la servitù di passaggio e di condannare la stessa a compiere gli interventi ritenuti necessari per l'esercizio in sicurezza del transito e a sostenerne i relativi costi, determinando le quote di spettanza degli stessi, a norma dell'art. 1069 3' comma C.C, ovvero in via subordinata e/o alternativa a compiere direttamente gli interventi manutentivi con diritto poi al rimborso dei costi sostenuti sempre a norma dell'art. 1069 3' comma C.C.
11 La situazione in essere è stata accertata a seguito di relazione peritale redatta dall'Ing. nell'ambito del procedimento per A.T.P. R.G. Persona_4
n. 1986.2022.
Più in dettaglio il C.T.U, dopo avere provveduto alla descrizione delle rispettive proprietà delle parti, ha evidenziato la presenza di un'area piana di accesso e stazionamento auto posta a livello del piano strada di via dei
Gerani realizzata su una soletta in cemento armato in parte a mensola sostenuta da pilastri in cemento armato fondati su un area sottostante adibita a parcheggio/area di manovra, di una rampa di collegamento tra il piazzale sopra indicato e la sottostante area di manovra costituita da due tratti rettilinei collegati da una curva realizzati con struttura latero- cementizia (area protetta in superficie da uno strato di materiale bituminoso) con la precisazione che il tratto in curva e quello finale sono sostenuti da travi e pilastri fondati a terra mentre il tratto iniziale è stato appoggiato sul terreno che nel frattempo, assestandosi si è abbassato di livello di circa 15 cm. rispetto alla situazione iniziale, di un locale ripostiglio ricavato al di sotto del tratto in curva e discendente e di un ulteriore piazzale di manovra e stazionamento posto in esatta corrispondenza e sottostante a quello di manovra e stazionamento collocato a livello di via dei Gerani ed ha evidenziato la sussistenza di problematiche conservative delle strutture che compongono il piazzale di manovra a livello strada e la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio e, segnatamente, distacchi di intonaco sull'intradosso della struttura della rampa, sfondellamenti degli elementi costitutivi della soletta in laterizio nonché fessurazioni sui pilatri e travi che supportano la rampa, derivate dalla vetustà dei manufatti la cui manutenzione non è stata curata nel tempo con conseguente deterioramento della protezione impermeabilizzante dei manufatti che ha favorito le infiltrazioni di acqua
12 piovana che nel tempo hanno provocato gli indicati inconvenienti.
Circa gli interventi da eseguire per ovviare alla situazione l'ing. ha Per_3
indicato che i manufatti necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di alcuni modesti rifacimenti atti a ripristinare la funzionalità impermeabilizzante della ormai obsoleta guaina impermeabilizzante di protezione e il rifacimento del manto bituminoso stradale oltre a piccole riparazioni delle parti ammalorate: essi sono stati indicati e descritti nel computo metrico allegato sub 3 alla relazione con costi quantificati in complessivi € 67.200,00=, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
Circa le modalità dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale e veicolare, dall'esame della documentazione in atti (relazioni peritali con allegate fotografie, rogiti e documentazione catastale con allegate planimetrie) si ricava che il proprietario del fondo dominante, sito in via dei Gerani n. 27/2 (in oggi
) per accedervi deve transitare provenendo dalla pubblica via Pt_2
attraverso la proprietà posta a monte (e sita in posizione sopraelevata) sita in via dei Gerani n. 21/1 che è il fondo servente (oggi di proprietà del passando attraverso un'area piana di accesso e stazionamento auto Pt_1
posta a livello del piano strada di via dei Gerani, realizzata su una soletta in cemento armato, da cui si diparte una rampa di collegamento costituita da due tratti rettilinei collegati da una curva realizzati con struttura latero-cementizia che porta alla sottostante area piana di manovra e che consente poi il collegamento con il fondo dominante: i manufatti sui quali è necessario procedere agli interventi manutentivi meglio descritti nella
C.T.U. redatta in sede di A.T.P. (strutture che compongono il piazzale di manovra a livello strada, la successiva rampa di accesso unitamente al locale ripostiglio e pilatri e travi che supportano la rampa) si trovano
13 interamente sulla proprietà del fondo servente del Pt_1
Ciò premesso, in relazione al singolo caso trova applicazione l'art. 1069 C.C. rubricato “opere sul fondo servente” che al comma 1 indica che “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente”, al comma 2 che “Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge” e al comma 3 che “Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Per quanto riguarda l'ulteriore eccezione proposta da di carenza Parte_2
di legittimazione attiva del (poiché secondo la sua impostazione, l'art. Pt_1
1069 C.C può trovare applicazione solo nel caso in cui le opere siano da eseguire sul fondo dominante e non sul fondo servente), essa non è fondata dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto a più riprese che l'ultimo comma dell'art. 1069 C.C. debba trovare applicazione, mediante interpretazione estensiva, pur non essendo tale caso da essa espressamente contemplato, anche se si tratta di opere eseguite o da eseguirsi sul fondo servente dal proprietario di esso operandosi anche in questo caso, quanto alle spese necessarie per la conservazione della servitù (laddove siano eseguite appunto dal proprietario servente sulla sua proprietà anche nel proprio interesse), una ripartizione delle stesse proporzionalmente ai rispettivi vantaggi che da esse loro derivano (ex pluribus Cass. n. 72.1976; Cass. n. 2637.1975; Cass. n. 949.1982; Cass. n.
6653.2017).
In base a tale principio il quale proprietario del fondo servente ben Pt_1
potrà effettuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei manufatti siti sulla sua proprietà mediante l'utilizzo dei quali viene
14 esercitato il passaggio pedonale e veicolare anche dal titolare del fondo dominante, il quale dovrà partecipare pro quota alla ripartizione di tale esborso che è stato quantificato in sede di A.T.P. nella misura di €
67.200,00= oltre I.V.A
In relazione infine ai criteri da utilizzare per la ripartizione pro quota di detto esborso osserva il Giudicante quanto segue: le opere sono da eseguirsi interamente sul fondo servente e sono necessarie a causa del progressivo deterioramento dei manufatti da esse interessati che non sono state oggetto di preventiva manutenzione nel corso del tempo dai soggetti che avrebbero avuto interesse ad eseguirle;
i manufatti interessati dalle opere, indipendentemente dal fatto che siano ubicati sul fondo servente, sono pacificamente utilizzati, come riferito anche dal difensore del all'udienza del 15.12.2023, dal titolare del Pt_1
fondo servente che parimenti transita sulla rampa di cui trattasi;
una volta avvenuta l'esecuzione dell'intervento vi sarà, anche nella prospettiva di una eventuale possibile alienazione delle rispettive proprietà a terzi un vantaggio per entrambi i litiganti, ma soprattutto per quello del fondo servente nell'ambito del quale si trovano i manufatti da esse interessate.
In base a quanto sopra esposto ritiene il Giudicante equo che i costi necessari per l'esecuzione dell'intervento vengano accollati in misura pari ai 2/3 (e quindi dei 4/6) in via esclusiva al proprietario del fondo servente e, nella residua misura di 1/3, ai soggetti che materialmente utilizzano la rampa, su cui si esercita la servitù di passaggio e quindi, poichè essa è usata da entrambi (sia il proprietario del fondo dominante che quello del fondo servente) in parti uguali (e quindi della misura di 1/6 cadauno).
In conclusione, da un lato, in accoglimento della domanda subordinata da lui proposta, , quale proprietario del fondo servente, va Parte_1
15 autorizzato a compiere gli interventi manutentivi meglio indicati nella relazione di C.T.U. e nel relativo computo metrico, redatta dall'Ing. Per_3
nel procedimento per A.T.P. R.G. n. 1986.2022, quantificati in €
[...]
67.200,00= oltre I.V.A e, dall'altro, una volta eseguiti dette interventi, va condannata al rimborso dei costi degli stessi nella misura di Parte_2
1/6 e quindi di € 11.200,00= oltre I.V.A.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno accollate a con applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione di valore da € Parte_2
5.200,00= a € 26.000,00= (tenuto conto dell'effettivo valore della vertenza) valore medio di tariffa per le varie fasi processuali.
Quanto alle spese della fase di A.T.P, alla luce delle finalità della stessa e del fatto che l'accertamento è stato compiuto per la verifica di una situazione la cui messa in sicurezza avviene, in ultima analisi, nell'interesse di entrambe le parti, esistono giusti motivi per procedere all'integrale compensazione delle stesse e detto principio vale anche per le spese di
C.T.U. della fase di A.T.P
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
in accoglimento della domanda subordinata proposta da Parte_3
[...]
, quale proprietario del fondo servente, a compiere gli Parte_1
interventi manutentivi meglio nella relazione di C.T.U. e nel relativo computo metrico, redatta dall'Ing. nel procedimento per Persona_3
A.T.P. R.G. n. 1986.2022, quantificati in € 67.200,00= oltre I.V.A
e, una volta eseguiti detti interventi,
16 DA al rimborso dei costi degli stessi nella misura di 1/6 e Parte_2
quindi di € 11.200,00= oltre I.V.A;
DA
, al pagamento a favore di delle spese Pt_2 Parte_1
processuali del presente giudizio, che liquida in € 786,00= per esborsi
e € 5.077,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite della fase di A.T.P. e le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. come già liquidate all'esito del procedimento R.G. n. 1986.2022.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 13.1.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
17