Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 giugno 1983
1 giugno 1983
Art. 301.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Commentari • 15
- 1. Art. 67 legge sull'adozionehttps://www.brocardi.it/ · 65.66323
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.610 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 45
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/03/2024, n. 290Provvedimento: […] Fissata, quindi, udienza con trattazione scritta al 28.2.2024, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito di note ad opera della sola appellata istante. Alla luce della descritta situazione processuale devono essere adottati i provvedimenti descritti dagli artt. 299 e s.s. c.p.c. In particolare, l'art. 301 c.c. prevede che, a seguito del fallimento di una delle parti costituite, il giudizio è interrotto dal giorno del verificarsi di tale evento. Al riguardo, deve ritenersi che la causa interruttiva operi automaticamente, a prescindere dalla eventuale dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice, la quale riveste efficacia meramente dichiarativa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come, a seguito delle varie pronunce dellaLeggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 301 c.p.c.·
- art. 307 c.p.c.·
- fallimento di una parte·
- contributo unificato·
- estinzione del processo·
- interruzione del processo·
- art. 305 c.p.c.·
- riassunzione del processo