Provvedimento: […] Fissata, quindi, udienza con trattazione scritta al 28.2.2024, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito di note ad opera della sola appellata istante. Alla luce della descritta situazione processuale devono essere adottati i provvedimenti descritti dagli artt. 299 e s.s. c.p.c. In particolare, l'art. 301 c.c. prevede che, a seguito del fallimento di una delle parti costituite, il giudizio è interrotto dal giorno del verificarsi di tale evento. Al riguardo, deve ritenersi che la causa interruttiva operi automaticamente, a prescindere dalla eventuale dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice, la quale riveste efficacia meramente dichiarativa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come, a seguito delle varie pronunce della
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