Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2025, proposto da
Società Marbella Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 25.6.2025 ed avente ad oggetto il rilascio di concessione demaniale in località Piano Mingardo di Palinuro del Comune di Centola per l’utilizzo per uso turistico di un’area della superficie di m.q. 3.500,00 (in Catasto al foglio 46, particelle nn. 409 e 519), nonché dell’obbligo di provvedere sull’istanza predetta mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria di un’area insistente nel Comune di Centola (SA), frazione Palinuro, identificata in Catasto al foglio 46, particelle nn. 406, 470, 480, 481,482 e 483. Su tale area insiste l’omonimo villaggio turistico denominato “Marbella Club s.r.l.”.
In data 25.6.2025 la ricorrente ha inviato a mezzo p.e.c. alla Regione – U.O.D. Genio Civile Salerno istanza per “ il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di un'area della superficie di mq. 3500,00 in corrispondenza delle restanti particelle di sua proprietà (come sopra indicate) nel Comune di Centola, località Piano Mingardo, fraz. Palinuro, al foglio catastale 46 n. 409 e 519, nella posizione indicata nell'allegata planimetria catastale e con le coordinate inserite nella tabella dell'elaborato grafico ”.
A tale istanza l’amministrazione non ha fornito riscontro.
2. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato in data 26.9.2025 e depositato in data 1.10.2025) la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale: l’accertamento dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione; che sia ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso; la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine stabilito.
A sostegno del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto la sussistenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo alla stessa, attesa l’esigenza di ampliare la propria attività turistico – ricettiva e l’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’amministrazione intimata per violazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost..
3. Si è costituita la Regione, la quale ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’obbligo di provvedere alla luce dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di concessioni demaniali, nonché di ulteriori circostanze sulle quali si tornerà nel prosieguo.
4. All’udienza camerale del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
5.1. Prima di procedere oltre, va intesa come richiamata in questa sede in punto di giudizio avverso il silenzio – inadempimento la consolidata giurisprudenza amministrativa che si è formata quanto ai presupposti per l’attivazione del relativo giudizio (v. tra le tante Consiglio di Stato, III Sez., 1° luglio 2020, n. 4204 e Consiglio di Stato, IV Sez., 22 aprile 2021, n. 3253).
In sintesi, per l’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio è necessario che il giudice amministrativo accerti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) la presentazione dell’istanza a provvedere;
b) l’obbligo giuridico di provvedere;
c) la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione, in quanto l’inerzia dell’amministrazione deve integrare gli estremi del mancato esercizio del potere amministrativo.
5.2. Nel caso di specie la ricorrente ha presentato l’istanza suddetta, come comprovato dalla p.e.c. del 25.6.2025, e non si può dubitare della natura provvedimentale dell’attività oggetto di sollecitazione.
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione sussiste altresì l’obbligo giuridico di provvedere dell’amministrazione.
In effetti, la discrezionalità spettante all’amministrazione quanto alla decisione circa il rilascio o meno della concessione richiesta in favore di privati non vale ad elidere l’obbligo della stessa di determinarsi e provvedere a fronte dell’istanza della ricorrente.
In base a giurisprudenza che questa Sezione condivide e fa propria “ l’art. 36 del Codice della Navigazione stabilisce che “l’Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”.
Ebbene, alla stregua della prevalenza in subiecta materia dei principi sanciti dall’ordinamento eurounitario, l’interpretazione della norma contenuta nella citata disposizione impone una lettura in grado di garantirne la compatibilità con il diritto europeo e, più in particolare, con l’articolo 12 della la Dir. n. 2006/123/CE, per cui, tenuto conto della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia UE, "la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio: in particolare, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod. nav. subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all'espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica" (cfr. sent. Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10378 del 30 novembre 2023).
Ciò posto, se non è consentito il rilascio di concessioni demaniali senza la previa attivazione di apposita procedura aperta agli operatori del settore interessati, ben può l’articolo 36 citato sorreggere l’obbligo del Comune di fornire una risposta espressa alle richieste provenienti dai privati interessati al conseguimento di una nuova concessione demaniale a fini turistico-ricreativi, previa valutazione positiva della possibilità di affidare a terzi la gestione delle aree richieste, e salvo l’avvio, in tal caso, di apposita procedura imparziale e trasparente di selezione pubblica, rivolta ai candidati potenziali, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola per poter rendere effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, nn. 10131/2024 e 4479/2024) ” (T.A.R. Campania, Napoli, VII Sez., 31 marzo 2025, n. 2679).
L’amministrazione a fronte dell’istanza avrebbe quindi dovuto “ valutare la compatibilità della concessione richiesta “con le esigenze del pubblico uso” (ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione), in assenza di ragioni ostative, procedere alla indizione di una gara, il cui bando, secondo condivisi principi giurisprudenziali (cfr. sent. Cons. Stato n. 10131/2024 cit.) “preveda almeno, tra l'altro e anzitutto, l'oggetto e la durata della concessione, l'entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei princìpi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità (v. ora … art. 4, commi 3 e 4 del d.l. n. 118 del 2022, nella versione vigente dopo la l. n. 166 del 2024)” ” (v. la suddetta pronuncia del T.A.R. Campania).
Del resto, “ se è vero che a fronte della decisione di affidare in concessione un’area demaniale marittima occorre preventivamente procedere all’attivazione di procedure selettive volte a consentire un’effettiva concorrenza tra le imprese interessate, è anche vero che l’amministrazione è pur sempre tenuta, ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. e art. 2 L. 241/90, a fornire riscontro all’istanza dell’interessato in ordine alla posizione dell’amministrazione riguardante la possibilità di esternalizzazione della gestione del bene oggetto della manifestazione di interesse (cfr. in termini, T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, n.65/2025) ” (v. la suddetta pronuncia del T.A.R. Campania).
5.4. È poi pacifico che il termine di legge per la conclusione del procedimento sia inutilmente spirato (dovendosi applicare quello previsto dall’art. 2 della L. 241/1990), sicché si è formato il silenzio – inadempimento.
5.5. Quanto alle deduzioni della difesa regionale relative all’asserita abusiva occupazione dei fondi di cui si discute ad opera di terzi ed alla classificazione dell’area come a rischio idraulico tali circostanze non sono di per sé in alcun modo tali da rendere non suscettibile di configurazione l’obbligo di provvedere e da ostare in modo automatico al vaglio dell’istanza della società ricorrente. Inoltre, le stesse ben potranno essere prese in considerazione dall’amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento.
Infine, in ordine all’argomentazione relativa all’intestazione catastale dei fondi di cui si discute al Demanio Pubblico dello Stato – RA CO ci si deve limitare ad osservare che le risultanze catastali non sono tali da dimostrare che la titolarità di tali beni sia in capo ad altra amministrazione. Del resto, risulta significativo che la stessa amministrazione regionale (Ufficio del Genio Civile) abbia dedotto di avere emesso ingiunzioni di pagamento per occupazione di tali beni, il che vale a confermare il potere della Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente in ordine a tali fondi.
6. In conclusione, accertata l’inerzia dell’amministrazione resistente e in accoglimento del ricorso proposto, questo Tribunale deve affermare l’obbligo per la stessa di concludere il procedimento e di emanare provvedimento espresso e motivato in relazione alla suddetta istanza del 25.6.2025 entro il termine di 120 giorni (dalla pubblicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore).
Va precisato che la presente pronuncia non comporta alcuna valutazione di sostanziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente quanto all’ottenimento della concessione alla quale aspira.
Per il caso di persistente inadempienza una volta scaduto il termine concesso questo Tribunale si riserva di nominare, su istanza di parte ricorrente, un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione della Regione.
7. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione nei confronti di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente
CE IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IM | ER RU |
IL SEGRETARIO