Art. 22. (Capitale vedovile)
Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualita' della pensione vedovile medesima.
La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio e' stato contratto anteriormente.
Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualita' della pensione vedovile medesima.
La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio e' stato contratto anteriormente.