Articolo 22 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 dicembre 1971
Art. 22. (Capitale vedovile)

Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualita' della pensione vedovile medesima.
La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio e' stato contratto anteriormente.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971