CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2025
Corte d'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
BI EN Presidente
NN AR Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 2451/2025 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.09.1990, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella Cesana, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lecco, Corso Matteotti n.5b
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Perego del Foro di Lecco, giusta procura depositata in atti in data 26.9.2025
APPPELLATO PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
nato l'[...], con il Curatore speciale Avv. CINZIA Controparte_2
CALEBRESE
1 LITISCONSORTE NECESSARIO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Lecco pubblicata il
13.05.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA INCIDENTALE -
Parte_1
In via preliminare d'urgenza:
1. Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Lecco n. 242 del 13.5.2025 sussistendo i motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
2. Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c. disporre l'affidamento del piccolo ai servizi sociali Controparte_2
competenti per territorio, disponendo una accurata valutazione del nucleo familiare e delle migliori modalità di accudimento del minore
3. Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Lecco n. 242 del 13.5.2025 per violazione dell'art. 70 c.p.c. e disporre la rinnovazione dell'istruttoria e/o la rimessione in termini della appellante
4. Dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da per avere egli rinunciato CP_1
alla domanda con dichiarazione in data 24.4.2025
Nel merito:
Riformare la impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa e specificamente:
5. accertare e dichiarare che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado da parte della odierna appellante è stato determinato da fatto a lei non imputabile con le conseguenze ritenute opportune ai sensi degli artt. 473 bis 2 c.p.c. e/o 153 c.p.c.;
6. dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione di affidamento super esclusivi del minore al padre per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, previa Controparte_2
disposizione di CTU e di ogni altra valutazione ritenuta opportuna per la determinazione delle più
2 idonee modalità di affidamento del minore, disporre conseguentemente anche mediante affidamento del minore ai servizi sociali e collocamento secondo le modalità rinvenute più idonee alla sua tutela ed interesse;
7. rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi dalla madre in reale rapporto alle sue capacità finanziarie;
8. disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado.
9. Respingere l'appello incidentale proposto da perché infondato. CP_1
In via istruttoria: si insiste per 1) la rinnovazione dell'istruttoria anche mediante audizione delle parti, dei familiari della sig.ra e delle persone che hanno avuto contatti con il minore negli Parte_1
ultimi mesi, 2) la disposizione di CTU psicodiagnostica condividendo il quesito proposto dalla curatrice speciale di previa richiesta di parere al Pubblico Ministero, acquisizione e valutazione Controparte_2
del materiale probatorio del fascicolo penale RGNR 890/2025 a carico di indagini da CP_1
parte del Servizio Sociale competente ed ogni più ampio esercizio dei poteri di cui all'art. 473 bis c.p.c.,
3) l'autorizzazione al deposito di chiavetta USB contenente la documentazione allegata al verbale di interrogatorio depositato sub doc. 11 e/o l'acquisizione del relativo fascicolo penale RGNR mod. 21
2025/1923 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER PARTE APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE -
CP_1
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'appello principale della Parte_1
- Dichiarare ammissibile l'appello incidentale proposto dal sig. CP_2
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante, qualora parte appellante insistesse con detta richiesta;
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla sig.ra Parte_1
- Accogliere l'appello incidentale e dichiarare la sig.ra decaduta dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Controparte_2
- Confermare l'affidamento super esclusivo del minore al padre CP_2 CP_1
- Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili a carico della madre;
3 - Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Disporre, ove ritenuto necessario, consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle condizioni psico-fisiche del minore e dell'idoneità genitoriale delle parti;
- Assumere ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore, ivi inclusa
l'escussione dei testimoni già indicati nelle memorie di cui al primo grado di giudizio con i capitoli ivi formulati oltre all'ascolto delle persone informate sui fatti indicati nel presente scritto.
PER IL CURATORE SPECIALE - AVV. CINZIA CALEBRESE
- affidare il minore all'Ente territorialmente competente, con l'incarico di verificare la Controparte_2
situazione in cui vive il minore e le condizioni psico-fisiche dello stesso, nonché di verificare
l'opportunità della ripresa dei rapporti del bambino con la madre, indicandone tempi e modalità.
L'Ente affidatario potrà, inoltre, valutare l'opportunità di disporre un intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore;
- disporre, se del caso e all'esito delle espletande indagini da parte del Servizio sociale, C.T.U. psicodiagnostica con il seguente quesito: “dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, svolte tutte le indagini anche strumentali ritenute necessarie sulle persone dei genitori e del minore:
1. se l'attuale contesto di vita del minore sia adeguato dal punto di vista abitativo, di cura e relazionale;
2. quali siano le condizioni psicologiche delle parti, evidenziando se sussistano tratti patologici ovvero dinamiche psicologiche in grado di significativamente incidere, limitandone o compromettendone, la capacità genitoriale nella più lata e completa accezione tenuto conto dell'età del minore e del suo sviluppo evolutivo;
3. quali siano le condizioni fisiche e psicoemotive del minore, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, conflitti di lealtà, verificandone le ragioni e individuando la tipologia di interventi necessari o comunque favorenti il processo di crescita psicoaffettiva del minore;
4. quale sia la qualità della relazione del minore con entrambi i genitori e quale dei due genitori sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita dello stesso, in rapporto alle sue specifiche esigenze, anche in un'ottica di complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo;
5. riferisca se vi sia la necessità di una presa in carico psicologica, psicoterapeutica o neuropsichiatrica del minore ovvero di uno o di entrambi i genitori e dei loro eventuali partner/coniugi;
6. indichi, infine, ogni intervento ritenuto utile nell'interesse delle parti e del minore”;
4 - ordinare al signor marito dell'appellante, nonché alla compagna del signor Testimone_1 CP_2
se convivente, la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della corretta determinazione del contributo al mantenimento di
CP_2
- assumere ogni ulteriore provvedimento nell'interesse del minore;
- con liquidazione dei compensi a favore della curatrice speciale del minore
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Dalla relazione more uxorio tra e in data Parte_1 CP_1
11.09.2019 nasceva . CP_2
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, il sig. alla luce del CP_1
disinteresse manifestato dalla sig.ra nei confronti del figlio , che Parte_1 CP_2
era stato da lei abbandonato nel dicembre 2024, chiedeva preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. aventi ad oggetto l'affidamento esclusivo del figlio, con disciplina degli incontri madre-figlio in spazio protetto e presa in carico della madre da parte dei servizi territorialmente competenti, e nel merito:
- l'affidamento esclusivo del figlio minore, con collocamento prevalente presso lo stesso e regolamentazione degli incontri madre-figlio in Spazio Neutro;
- la contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario da parte della madre nella misura di 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
- l'attribuzione dell'assegno unico.
Con memoria difensiva ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 03.04.2025, il ricorrente, dando atto del fatto che il disinteresse della nei confronti del Parte_1
figlio era stato confermato dal suo atteggiamento processuale, stante l'omesso ritiro della notifica regolarmente inoltratale, chiedeva:
- in via preliminare, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. della sig.ra (rinunciata all'udienza del 24.04.2025); Parte_1
- in subordine, l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al CP_2
padre, la regolamentazione degli incontri madre-figlio, se ritenuti praticabili dai
Servizi, secondo le modalità indicate dagli stessi e con il loro monitoraggio, la
5 contribuzione della al mantenimento di mediante versamento Parte_1 CP_2
di assegno di importo pari ad euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione integrale dell'assegno unico.
All'udienza tenutasi in data 24.04.2025, il Presidente – verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per compiuta giacenza – dichiarava la contumacia della Parte_1
Con sentenza n. 242/2025 pubblicata il 13.05.2023 il Tribunale di Lecco, così statuiva:
“dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento presso CP_2 CP_1
l'abitazione di quest'ultimo sita in Calolziocorte e attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
stabilisce che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
- a) preliminarmente valutato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- b) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
- c) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
dispone che i Servizi Sociali:
- a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
- b) riferiscano al Tribunale in caso di evoluzione della situazione familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese al sig. Parte_1 CP_1
l'importo di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
stabilisce che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. CP_1
condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.500 Parte_1 CP_1
per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge”.
6 L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- il padre deduceva che la madre aveva abbandonato la casa familiare nel mese di luglio
2024, disinteressandosi completamente del figlio a partire dal mese di dicembre 2024.
La madre, nonostante la regolare notifica (compiuta giacenza), non era comparsa all'udienza, né si era costituita in giudizio.
- Richiamati gli artt. 337-bis e seguenti c.c., il Collegio ribadiva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, ma può essere derogato quando contrario all'interesse del minore o in presenza di manifesta incapacità di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
- Nel caso di specie, il sostanziale disinteresse mostrato dalla convenuta nei confronti del minore e nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto, era stato ritenuto indicativo di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale.
- Conseguentemente, ciò aveva giustificato l'affidamento super esclusivo al padre, con attribuzione in via esclusiva della responsabilità genitoriale e delle decisioni di maggior interesse.
- Per le stesse ragioni, il Tribunale aveva ritenuto opportuno che le frequentazioni madre-figlio avvenissero in modalità protetta sotto la supervisione dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare la situazione e riferire al Tribunale eventuali evoluzioni.
- Quanto alla determinazione del contributo economico, visto l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli in capo a entrambi i genitori, si era ritenuto congruo fissare in euro 400,00 mensili il contributo, oltre al 50% delle spese straordinarie posto a carico della madre, in considerazione della comparazione delle condizioni reddituali di entrambe le parti. Invero, il giudice di primo grado aveva rilevato che il padre percepiva uno stipendio di circa € 2.350 mensili per 14 mensilità, oltre indennità di contingenza (per euro 150,00), mentre la madre, secondo quanto dedotto dal ricorrente, svolgeva attività di barista con retribuzione fissa di € 1.500, cui si aggiungevano ulteriori somme “fuori busta” (per euro 400,00) e prelievi dalla cassa
(per euro 1000/1200).
7 - Infine, poneva le spese di lite a carico della convenuta, in ragione del principio di soccombenza.
Avverso la sentenza di primo grado in data 20.08.2025 proponeva appello
[...]
chiedendo: Parte_1
- in via preliminare d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'affidamento del piccolo ai Controparte_2
servizi sociali competenti per territorio, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 70 c.p.c. e la rinnovazione dell'istruttoria e/o la rimessione in termini della appellante;
- nel merito, dichiarare che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado era stata determinata da fatto a lei non imputabile, con le conseguenze ritenute opportune ai sensi degli artt. 473 bis 2 c.p.c. e/o 153 c.p.c.; dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione di affidamento super esclusivo del minore al padre;
rideterminare l'importo mensile del contributo economico dovuto dalla madre;
disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellante articolava quattro motivi di appello così rispettivamente rubricati:
1. Nullità della sentenza per intervento meramente formale del PM in violazione dell'art. 70 c.p.c. La lamentava la mera apparenza dell'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1
rappresentando che nel verbale dell'unica udienza non vi era menzione della sua presenza e che non risultavano depositati pareri, conclusioni o richieste da parte sua.
Evidenziava che nel caso di specie il vizio era stato aggravato dal fatto che lo stesso
PM “stava nel corso del giudizio civile svolgendo indagini concluse con la formale imputazione del sig. per un reato gravissimo quanto all'evidenza pregiudizievole anche per il piccolo CP_2
. Contestava, inoltre, l'omesso esercizio da parte del Giudice di primo grado CP_2
dei poteri officiosi di cui all'art. 473bis.2 c.p.c., asserendo che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sull'adesione acritica alle deduzioni del ricorrente.
2. Violazione del contraddittorio e rinnovazione dell'istruttoria anche ex art. 473 bis 2 c.p.c. o, subordinatamente, rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. L'appellante sosteneva di non aver potuto partecipare al giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, non avendo ricevuto alcuna comunicazione utile a consentirle la conoscenza del
8 procedimento;
deduceva, infatti, di aver presentato denuncia querela per sottrazione di corrispondenza.
3. Insussistenza dei presupposti per l'affidamento super esclusivo al padre in violazione dell'art. 337 ter
c.c. La difesa dell'appellante contestava che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulle argomentazioni del ricorrente, in assenza di evidenze probatorie a sostegno, nonché sulla rilevanza attribuita alla mancata costituzione in giudizio della benché dovuta a causa a lei non imputabile. Evidenziava che ciò si Parte_1
poneva in contrasto con l'eccezionalità dell'istituto dell'affido super-esclusivo, specie alla luce della complessità del contesto familiare nel caso concreto. La Parte_1
deduceva di essere stata ripetutamente maltrattata dall'ex compagno, arrivando a denunciarlo (procedimento rubricato ad RGNR 890/2025 della Procura della
Repubblica di Lecco con avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nel maggio 2025). Dichiarava di aver abbandonato la casa familiare e, purtroppo, il figlio
, proprio a causa dello stato di profonda prostrazione e paura per CP_2
l'incolumità propria e del figlio generato dalla condotta del CP_2
4. Erronea quantificazione del contributo economico. L'appellante lamentava che la decisione sulle questioni economiche era stata assunta senza procedere ad attività istruttoria, nonostante il Tribunale disponesse di ampi poteri istruttori ex art. 473bis ess c.p.c.
Eccepiva che l'importo stabilito dal Giudice di primo grado risultava eccessivamente oneroso, in ragione del limitato reddito mensile percepito (quantificato in € 1400 circa), assorbito dal pagamento del canone di locazione e delle spese correnti.
5. Immotivata condanna della sig.ra alle spese di lite per violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dei principi di diritto consolidati in materia di contumacia e regolazione delle spese nei procedimenti relativi ai minori. La contestava la Parte_1
propria condanna alle spese legali, fondata sulla mera constatazione della contumacia nel giudizio di primo grado, in ragione del fatto che la natura del procedimento imponeva al giudice una valutazione discrezionale volta a tutelare l'interesse superiore del minore e ad attenuare il conflitto tra i genitori. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio non configurava una condotta
9 processualmente colpevole, essendo imputabile a circostanze estranee alla propria volontà.
Con provvedimento emesso il 22.08.2025, il presidente della sezione feriale nominava quale curatore speciale del minore l'avv. IN LA speciale del minore l'avv.
IN LA e fissava udienza in data 9.09.2025 per la discussione sulla sospensione urgente della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione del 31.10.2025, il eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello di controparte per violazione dell'art. 342 c.p.c., si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deduceva l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla ricorrente e proponeva appello incidentale, chiedendo di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della per aver violato Parte_1
e trascurato i doveri ad essa inerenti. In particolare:
1) Circa l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c. L'appellante incidentale osservava che, verificata la regolare comunicazione del procedimento al PM, è rimessa alla sua discrezionalità la scelta di esercitare o meno le prerogative processuali di cui all'art. 72 c.p.c., senza che tale omissione integri un vizio procedurale.
2) Circa i poteri officiosi del giudice ex art. 473bis.2 c.p.c. Il evidenziava che il Giudice CP_2
di primo grado, nel disporre l'affido super esclusivo di al padre, aveva CP_2
esercitato correttamente il potere di adottare provvedimenti a tutela del minore anche in deroga al principio dispositivo, stante il sostanziale abbandono del bambino da parte della madre e l'inadeguatezza genitoriale dimostrata dalla stessa.
3) Circa l'asserita violazione del contraddittorio, l'asserita sottrazione di corrispondenza e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ovvero la rimessione in termini. Il sosteneva la natura CP_2
volontaria della contumacia della e la strumentalità delle di lei eccezioni e Parte_1
istanze, deducendo che la stessa, pur avendo dichiarato di aver sporto denuncia- querela per sottrazione di corrispondenza, si era in verità limitata a rendere dichiarazioni generiche in sede di sommarie informazioni. Sottolineava, inoltre, che parte appellante non aveva provato che la mancata conoscenza del processo fosse dovuta ad impedimento assoluto e a lei non imputabile, anche tenuto conto del fatto che non aveva mutato la propria residenza rispetto a quella indicata in atti.
10 4) Fondatezza della decisione di primo grado e contraddittorietà delle avverse allegazioni. Il CP_2
chiariva di non essere gravato da precedenti penali specifici, a dispetto di quanto affermato da controparte. Evidenziava la contraddittorietà delle di lei dichiarazioni e l'assenza di elementi probatori concreti idonei a dimostrare l'effettività degli episodi di maltrattamenti denunciati e del preteso stato di soggezione e timore lamentato dall'appellante. Deduceva l'inadeguatezza genitoriale della figura materna e del di lei ambiente familiare, in particolare rilevando che l'attuale marito della Parte_1
aveva numerosi precedenti penali a proprio carico ed era stato denunciato dallo stesso per il reato di minaccia. In senso diametralmente opposto, CP_2
rappresentava di essersi occupato in modo ineccepibile del figlio dal momento dell'abbandono della madre, sottolineando gli effetti positivi delle proprie cure e del nuovo nucleo familiare sullo stato psicofisico del bambino.
5) Appello incidentale per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale materna trovava giustificazione nella violazione sistematica e consapevole dei doveri genitoriali da parte della CP_3
la quale aveva espressamente rinunciato al ruolo genitoriale, ometteva di adempiere agli obblighi di mantenimento sanciti dal Tribunale e aveva interrotto completamenti i rapporti con il figlio, non occupandosi neppure di chiedere informazioni circa la sua condizione. In questi termini la difesa reputava che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre avrebbe arrecato un pregiudizio psicologico, relazionale ed evolutivo al figlio . CP_2
6) Circa la correttezza della determinazione dell'assegno di mantenimento e la denuncia di mancato versamento. L'appellante incidentale sottolineava l'incongruenza tra le dichiarazioni di controparte, la quale allegava di percepire un reddito mensile di euro 1.400,00, e le
CU risultanti agli atti, dalle quali si desumeva un reddito mensile netto fiscalmente dichiarato di euro 1.600,00. Sottolineava, inoltre, che sovente la ricorrente percepiva danaro contante, non essendo sufficiente per dimostrare il contrario la dichiarazione resa dal di lei zio – datore di lavoro, e che la convivenza con il marito determinava una riduzione del carico economico gravante sulla stessa. La difesa chiedeva l'esibizione e la produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti
11 conto degli ultimi tre anni, stante l'omesso deposito di tale documentazione.
Rappresentava, infine, l'inosservanza degli obblighi di mantenimento sanciti dall'autorità giudiziaria da parte della con grave pregiudizio per il CP_3 CP_2
costretto a mantenere da solo il figlio, il quale aveva intrapreso procedure di recupero forzoso delle somme dovute e di pagamento diretto presso il datore di lavoro.
7) Circa la legittimità della condanna alle spese. La difesa riteneva che la condanna dell'odierna appellante alle spese di lite era conforme al criterio di soccombenza, che trova applicazione anche nei procedimenti di diritto di famiglia e nei confronti della parte rimasta contumace. Precisava, inoltre, che nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative in cui è consentita la compensazione delle spese.
Con comparsa di costituzione depositata nella medesima data, la curatrice speciale, avv. IN LA, chiedeva di:
- affidare il minore all'Ente territorialmente competente, conferendogli l'incarico di verificare la situazione e le condizioni psicofisiche dello stesso e l'opportunità della ripresa dei rapporti del bambino con la madre, nonché rimettendo all'Ente la valutazione circa l'opportunità di disporre un intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori;
- disporre C.T.U. psicodiagnostica, se del caso e all'esito delle indagini del Servizio sociale;
- ordinare al marito della e alla compagna del se convivente, la Parte_1 CP_2
produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della corretta determinazione del contributo al mantenimento di;
CP_2
- assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore.
Con memoria ex art. 472bis.32 c.p.c. del 14.11.2025, la richiamava i Parte_1
propri scritti difensivi, contestava le deduzioni avversarie e, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, chiedeva altresì di:
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal in quanto CP_2
all'udienza del 24.04.2025 aveva rinunciato espressamente alla domanda di decadenza
12 della responsabilità genitoriale precedentemente proposta con la memoria ex art. 473- bis 17 c.p.c.;
- respingere l'appello incidentale proposto dal perché infondato, per essere CP_2
fondato esclusivamente sulle deduzioni avversarie, mancando un'approfondita istruttoria circa le presunte condotte pregiudizievoli per il minore tenute dalla ricorrente.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss.
c.p.c., la Corte respingeva l'istanza ex artt. 283 c.p.c. e rinviava per il prosieguo alla già fissata udienza di merito del 09.12.2025.
Con memoria ex art. 472bis.32 c.p.c. del 26.11.2025, il insisteva CP_2
sostanzialmente nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione con appello incidentale, contestando le argomentazioni della e la richiesta della curatrice Parte_1
di affidare il minore ai servizi sociali territorialmente competenti, per essere “- priva di fondamento fattuale […], - contraria all'interesse del bambino […], - sproporzionata […], - alternativa a soluzioni meno invasive […]”.
Con memoria ex art. 473bis.32, co.2 c.p.c. del 28.11.2025, il curatore speciale, avv.
IN LA, insisteva nelle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensiva e si riservava di concludere sull'appello incidentale proposto dal Avendo appreso CP_2
dalla responsabile del servizio Tutela minori che non aveva ricevuto alcun CP_2
chiarimento circa le ragioni dell'interruzione dei rapporti con la madre, riteneva necessario incaricare il Servizio sociale di spiegare al minore gli avvenimenti recenti e di procedere alla valutazione della sua situazione psico-fisica. Con riferimento alle doglianze del precisava di non disporre di alcun potere di natura sostanziale CP_2
diverso da quello di mera rappresentanza processuale del minore;
inoltre, giustificava il mancato ascolto di , peraltro non obbligatorio, alla luce dell'età del bambino CP_2
(meno di sette anni) e dell'assenza di una previa valutazione della sua capacità di discernimento da parte del Servizio sociale.
In data 28.11.2025 perveniva relazione di aggiornamento dell'equipe Tutela Minori, nella quale veniva rappresentato che, nell'ambito dell'unico colloquio tenuto con ciascun genitore, erano state proposte ricostruzioni dei fatti totalmente divergenti ed era stato
13 evidenziato che non aveva ricevuto alcuna spiegazione circa la nuova CP_2
situazione familiare;
pertanto: “Stante i pochi elementi racconti, la gravosa situazione familiare e
l'impossibilità di giungere ad una lettura unitaria e reale delle condizioni di vita di e ad una CP_2
comprensione dei vissuti che l'accompagnano, il Servizio scrivente propone la possibilità di un approfondimento a mezzo CTU, che possa valutare le caratteristiche di personalità dei signori e CP_2
lo stato di benessere psico-fisico del minore a la qualità delle relazioni intercorrenti fra lo Parte_1
stesso e i genitori, al fine di elaborare i migliori interventi in ordine al regime di affido e collocamento del minore, nonché ai tempi e modalità di visita di con il genitore non collocatario”. CP_2
All'udienza in data 9.12.2025, parti presenti personalmente, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte (v. verbale udienza in presenza).
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
L'appello principale merita parziale accoglimento nei termini di seguito descritti;
mentre l'appello incidentale non è suscettibile di accoglimento.
Questioni preliminari
In primo luogo, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale: le prove orali richieste da ambo le parti, e reiterate in sede di conclusioni definitive, si confermano irrilevanti ai fini della decisione. Quanto, poi, alla richiesta di disporre consulenza tecnica psicodiagnostica, osserva la Corte che allo stato i Servizi sociali non hanno riferito (anche in ragione del breve lasso di tempo della presa in carico del nucleo) di criticità tali nei genitori da rendere necessario un tale approfondimento istruttorio (V. infra).
Ancora preliminarmente, quanto all'appello incidentale da esaminare logicamente con priorità, si osserva che l'appellante incidentale aveva espressamente CP_2
rinunciato a tale domanda nel corso del giudizio di primo grado: “Parte ricorrente rinuncia alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e alle relative richieste istruttorie, chiedendo di discutere oralmente la causa.
14 Il Presidente, vista la rinuncia, ritiene la causa istruita ed invita la parte a discutere oralmente” (cfr. verbale 24 aprile 2025, primo grado). Ne consegue, che l'appello incidentale è inammissibile in quanto ha ad oggetto questione su cui il giudice di prime cure non si è pronunciato. Con l'ulteriore precisazione, come acutamente osservato anche dal curatore speciale, che allo stato non si ravvisano comunque i presupposti di cui all'articolo 330
c.c. nei confronti della madre del minore.
In terzo luogo, alcuna violazione del contraddittorio si è verificata in prime cure
(secondo motivo di appello principale) in quanto la notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata nei confronti di per compiuta giacenza (18.02.2025: Parte_1
cfr. doc. dep. il 26.3.2025, primo grado : di talché, la sentenza di primo grado non CP_2
è affetta da nullità per omessa notifica a e va esclusa, per l'effetto, la Parte_1
rimessione del procedimento al giudice del primo grado.
Da ultimo, risulta regolare il visto del P.M. in prime cure (secondo motivo di appello principale).
Nel merito
Il terzo motivo di appello principale è fondato con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini che seguono.
Osserva la Corte che appare maggiormente tutelante per il minore disporre CP_2
l'affidamento all'Ente territorialmente competente, Comune di Calolziocorte (LC), con conseguente revoca dell'affido super esclusivo al padre . In CP_1
particolare, si osserva che i servizi sociali hanno preso in carico il minore CP_2
soltanto da un brevissimo l'asso di tempo (inizio del mese di novembre 2025). Pertanto, come evidenziato anche dal curatore speciale, nell'attesa degli approfondimenti dai servizi sociali competenti, appare utile disporre l'affidamento di all'Ente con CP_2
l'incarico per l'Ente affidatario di:
- valutare in tempi ristretti la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del bambino con la madre, indicandone i tempi e le modalità e di attivare interventi di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore a supporto del il minore, atteso che può aver subito un pregiudizio dall'essersi CP_2
15 “ritrovato a vivere solo con un genitore, nella totale assenza dell'altro1; verosimilmente, nella totale assenza di spiegazioni circa la sparizione della madre” (cfr. costituzione curatore speciale, pag. 1);
- verificare le condizioni psicofisiche del minore anche contattando il pediatra e i docenti della scuola frequentata dal bambino, oltre che le persone con cui il bambino trascorre il tempo extrascolastico. Tali elementi appaiono indispensabili per decidere non soltanto il regime di affidamento futuro del minore ma soprattutto anche i tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
La Corte incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di relazionare ogni tre mesi al
Giudice Tutelare cui è demandata la vigilanza sullo stato di attuazione del presente provvedimento;
il Servizio, in specie, dovrà segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore . CP_2
Quanto al mantenimento del minore, allo stato la Corte reputa congruo il contributo al mantenimento del minore posto a carico dell'odierna appellante come determinato in primo gardo e ciò tenuto conto degli attuali tempi di Parte_1
collocazione del minore presso il padre (quarto motivo di appello CP_2
principale).
Con riferimento, infine, alla regolazione delle spese di lite in primo grado (quinto motivo di appello), consegue alla riforma parziale della sentenza anche la rideterminazione delle spese di lite che si ritiene congruo, alla stregua degli interessi in gioco e tenuto conto della reciproca soccombenza, compensare integralmente fra le parti nel doppio grado di giudizio.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate in solido (nella misura del 50% nei rapporti interni) a rifondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n.
115/2022 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera C.O.A. CP_2
23.9.2025) per l'attività svolta nel presente procedimento. 1 In conseguenza dell'affido super esclusivo al padre. 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
242/2025 del Tribunale di Lecco pubblicata il 13.05.2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone l'affido del minore
[...]
n. a Lecco l'11 febbraio 2019 all'Ente territorialmente CP_2
competente, Comune di Calolziocorte (Lc), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alle questioni di maggiore rilevanza per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) per la durata di mesi
24 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- dispone il collocamento del minore presso il padre Controparte_2 CP_1
;
[...]
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Calolziocorte (Lc) di:
a) valutare tempestivamente la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del bambino con la madre , indicandone i Parte_1
tempi e le modalità con interventi di supporto per il minore come specificato in parte motiva;
b) verificare le condizioni psicofisiche del minore anche contattando il pediatra e i docenti della scuola frequentata dal bambino, oltre che le persone con cui il bambino trascorre il tempo extrascolastico onde determinare i tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore come indicato sub a);
c) trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti;
- fermo il resto della sentenza impugnata.
17 Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 09 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN AR BI EN
18
Corte d'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
BI EN Presidente
NN AR Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 2451/2025 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.09.1990, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella Cesana, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lecco, Corso Matteotti n.5b
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Perego del Foro di Lecco, giusta procura depositata in atti in data 26.9.2025
APPPELLATO PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
nato l'[...], con il Curatore speciale Avv. CINZIA Controparte_2
CALEBRESE
1 LITISCONSORTE NECESSARIO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Lecco pubblicata il
13.05.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA INCIDENTALE -
Parte_1
In via preliminare d'urgenza:
1. Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Lecco n. 242 del 13.5.2025 sussistendo i motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
2. Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c. disporre l'affidamento del piccolo ai servizi sociali Controparte_2
competenti per territorio, disponendo una accurata valutazione del nucleo familiare e delle migliori modalità di accudimento del minore
3. Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Lecco n. 242 del 13.5.2025 per violazione dell'art. 70 c.p.c. e disporre la rinnovazione dell'istruttoria e/o la rimessione in termini della appellante
4. Dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da per avere egli rinunciato CP_1
alla domanda con dichiarazione in data 24.4.2025
Nel merito:
Riformare la impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa e specificamente:
5. accertare e dichiarare che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado da parte della odierna appellante è stato determinato da fatto a lei non imputabile con le conseguenze ritenute opportune ai sensi degli artt. 473 bis 2 c.p.c. e/o 153 c.p.c.;
6. dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione di affidamento super esclusivi del minore al padre per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, previa Controparte_2
disposizione di CTU e di ogni altra valutazione ritenuta opportuna per la determinazione delle più
2 idonee modalità di affidamento del minore, disporre conseguentemente anche mediante affidamento del minore ai servizi sociali e collocamento secondo le modalità rinvenute più idonee alla sua tutela ed interesse;
7. rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi dalla madre in reale rapporto alle sue capacità finanziarie;
8. disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado.
9. Respingere l'appello incidentale proposto da perché infondato. CP_1
In via istruttoria: si insiste per 1) la rinnovazione dell'istruttoria anche mediante audizione delle parti, dei familiari della sig.ra e delle persone che hanno avuto contatti con il minore negli Parte_1
ultimi mesi, 2) la disposizione di CTU psicodiagnostica condividendo il quesito proposto dalla curatrice speciale di previa richiesta di parere al Pubblico Ministero, acquisizione e valutazione Controparte_2
del materiale probatorio del fascicolo penale RGNR 890/2025 a carico di indagini da CP_1
parte del Servizio Sociale competente ed ogni più ampio esercizio dei poteri di cui all'art. 473 bis c.p.c.,
3) l'autorizzazione al deposito di chiavetta USB contenente la documentazione allegata al verbale di interrogatorio depositato sub doc. 11 e/o l'acquisizione del relativo fascicolo penale RGNR mod. 21
2025/1923 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER PARTE APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE -
CP_1
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'appello principale della Parte_1
- Dichiarare ammissibile l'appello incidentale proposto dal sig. CP_2
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante, qualora parte appellante insistesse con detta richiesta;
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla sig.ra Parte_1
- Accogliere l'appello incidentale e dichiarare la sig.ra decaduta dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Controparte_2
- Confermare l'affidamento super esclusivo del minore al padre CP_2 CP_1
- Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili a carico della madre;
3 - Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Disporre, ove ritenuto necessario, consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle condizioni psico-fisiche del minore e dell'idoneità genitoriale delle parti;
- Assumere ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore, ivi inclusa
l'escussione dei testimoni già indicati nelle memorie di cui al primo grado di giudizio con i capitoli ivi formulati oltre all'ascolto delle persone informate sui fatti indicati nel presente scritto.
PER IL CURATORE SPECIALE - AVV. CINZIA CALEBRESE
- affidare il minore all'Ente territorialmente competente, con l'incarico di verificare la Controparte_2
situazione in cui vive il minore e le condizioni psico-fisiche dello stesso, nonché di verificare
l'opportunità della ripresa dei rapporti del bambino con la madre, indicandone tempi e modalità.
L'Ente affidatario potrà, inoltre, valutare l'opportunità di disporre un intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore;
- disporre, se del caso e all'esito delle espletande indagini da parte del Servizio sociale, C.T.U. psicodiagnostica con il seguente quesito: “dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, svolte tutte le indagini anche strumentali ritenute necessarie sulle persone dei genitori e del minore:
1. se l'attuale contesto di vita del minore sia adeguato dal punto di vista abitativo, di cura e relazionale;
2. quali siano le condizioni psicologiche delle parti, evidenziando se sussistano tratti patologici ovvero dinamiche psicologiche in grado di significativamente incidere, limitandone o compromettendone, la capacità genitoriale nella più lata e completa accezione tenuto conto dell'età del minore e del suo sviluppo evolutivo;
3. quali siano le condizioni fisiche e psicoemotive del minore, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, conflitti di lealtà, verificandone le ragioni e individuando la tipologia di interventi necessari o comunque favorenti il processo di crescita psicoaffettiva del minore;
4. quale sia la qualità della relazione del minore con entrambi i genitori e quale dei due genitori sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita dello stesso, in rapporto alle sue specifiche esigenze, anche in un'ottica di complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo;
5. riferisca se vi sia la necessità di una presa in carico psicologica, psicoterapeutica o neuropsichiatrica del minore ovvero di uno o di entrambi i genitori e dei loro eventuali partner/coniugi;
6. indichi, infine, ogni intervento ritenuto utile nell'interesse delle parti e del minore”;
4 - ordinare al signor marito dell'appellante, nonché alla compagna del signor Testimone_1 CP_2
se convivente, la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della corretta determinazione del contributo al mantenimento di
CP_2
- assumere ogni ulteriore provvedimento nell'interesse del minore;
- con liquidazione dei compensi a favore della curatrice speciale del minore
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Dalla relazione more uxorio tra e in data Parte_1 CP_1
11.09.2019 nasceva . CP_2
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, il sig. alla luce del CP_1
disinteresse manifestato dalla sig.ra nei confronti del figlio , che Parte_1 CP_2
era stato da lei abbandonato nel dicembre 2024, chiedeva preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. aventi ad oggetto l'affidamento esclusivo del figlio, con disciplina degli incontri madre-figlio in spazio protetto e presa in carico della madre da parte dei servizi territorialmente competenti, e nel merito:
- l'affidamento esclusivo del figlio minore, con collocamento prevalente presso lo stesso e regolamentazione degli incontri madre-figlio in Spazio Neutro;
- la contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario da parte della madre nella misura di 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
- l'attribuzione dell'assegno unico.
Con memoria difensiva ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 03.04.2025, il ricorrente, dando atto del fatto che il disinteresse della nei confronti del Parte_1
figlio era stato confermato dal suo atteggiamento processuale, stante l'omesso ritiro della notifica regolarmente inoltratale, chiedeva:
- in via preliminare, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. della sig.ra (rinunciata all'udienza del 24.04.2025); Parte_1
- in subordine, l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al CP_2
padre, la regolamentazione degli incontri madre-figlio, se ritenuti praticabili dai
Servizi, secondo le modalità indicate dagli stessi e con il loro monitoraggio, la
5 contribuzione della al mantenimento di mediante versamento Parte_1 CP_2
di assegno di importo pari ad euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione integrale dell'assegno unico.
All'udienza tenutasi in data 24.04.2025, il Presidente – verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per compiuta giacenza – dichiarava la contumacia della Parte_1
Con sentenza n. 242/2025 pubblicata il 13.05.2023 il Tribunale di Lecco, così statuiva:
“dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento presso CP_2 CP_1
l'abitazione di quest'ultimo sita in Calolziocorte e attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
stabilisce che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
- a) preliminarmente valutato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- b) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
- c) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
dispone che i Servizi Sociali:
- a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
- b) riferiscano al Tribunale in caso di evoluzione della situazione familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese al sig. Parte_1 CP_1
l'importo di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
stabilisce che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. CP_1
condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.500 Parte_1 CP_1
per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge”.
6 L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- il padre deduceva che la madre aveva abbandonato la casa familiare nel mese di luglio
2024, disinteressandosi completamente del figlio a partire dal mese di dicembre 2024.
La madre, nonostante la regolare notifica (compiuta giacenza), non era comparsa all'udienza, né si era costituita in giudizio.
- Richiamati gli artt. 337-bis e seguenti c.c., il Collegio ribadiva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, ma può essere derogato quando contrario all'interesse del minore o in presenza di manifesta incapacità di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
- Nel caso di specie, il sostanziale disinteresse mostrato dalla convenuta nei confronti del minore e nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto, era stato ritenuto indicativo di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale.
- Conseguentemente, ciò aveva giustificato l'affidamento super esclusivo al padre, con attribuzione in via esclusiva della responsabilità genitoriale e delle decisioni di maggior interesse.
- Per le stesse ragioni, il Tribunale aveva ritenuto opportuno che le frequentazioni madre-figlio avvenissero in modalità protetta sotto la supervisione dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare la situazione e riferire al Tribunale eventuali evoluzioni.
- Quanto alla determinazione del contributo economico, visto l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli in capo a entrambi i genitori, si era ritenuto congruo fissare in euro 400,00 mensili il contributo, oltre al 50% delle spese straordinarie posto a carico della madre, in considerazione della comparazione delle condizioni reddituali di entrambe le parti. Invero, il giudice di primo grado aveva rilevato che il padre percepiva uno stipendio di circa € 2.350 mensili per 14 mensilità, oltre indennità di contingenza (per euro 150,00), mentre la madre, secondo quanto dedotto dal ricorrente, svolgeva attività di barista con retribuzione fissa di € 1.500, cui si aggiungevano ulteriori somme “fuori busta” (per euro 400,00) e prelievi dalla cassa
(per euro 1000/1200).
7 - Infine, poneva le spese di lite a carico della convenuta, in ragione del principio di soccombenza.
Avverso la sentenza di primo grado in data 20.08.2025 proponeva appello
[...]
chiedendo: Parte_1
- in via preliminare d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'affidamento del piccolo ai Controparte_2
servizi sociali competenti per territorio, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 70 c.p.c. e la rinnovazione dell'istruttoria e/o la rimessione in termini della appellante;
- nel merito, dichiarare che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado era stata determinata da fatto a lei non imputabile, con le conseguenze ritenute opportune ai sensi degli artt. 473 bis 2 c.p.c. e/o 153 c.p.c.; dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione di affidamento super esclusivo del minore al padre;
rideterminare l'importo mensile del contributo economico dovuto dalla madre;
disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellante articolava quattro motivi di appello così rispettivamente rubricati:
1. Nullità della sentenza per intervento meramente formale del PM in violazione dell'art. 70 c.p.c. La lamentava la mera apparenza dell'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1
rappresentando che nel verbale dell'unica udienza non vi era menzione della sua presenza e che non risultavano depositati pareri, conclusioni o richieste da parte sua.
Evidenziava che nel caso di specie il vizio era stato aggravato dal fatto che lo stesso
PM “stava nel corso del giudizio civile svolgendo indagini concluse con la formale imputazione del sig. per un reato gravissimo quanto all'evidenza pregiudizievole anche per il piccolo CP_2
. Contestava, inoltre, l'omesso esercizio da parte del Giudice di primo grado CP_2
dei poteri officiosi di cui all'art. 473bis.2 c.p.c., asserendo che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sull'adesione acritica alle deduzioni del ricorrente.
2. Violazione del contraddittorio e rinnovazione dell'istruttoria anche ex art. 473 bis 2 c.p.c. o, subordinatamente, rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. L'appellante sosteneva di non aver potuto partecipare al giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, non avendo ricevuto alcuna comunicazione utile a consentirle la conoscenza del
8 procedimento;
deduceva, infatti, di aver presentato denuncia querela per sottrazione di corrispondenza.
3. Insussistenza dei presupposti per l'affidamento super esclusivo al padre in violazione dell'art. 337 ter
c.c. La difesa dell'appellante contestava che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulle argomentazioni del ricorrente, in assenza di evidenze probatorie a sostegno, nonché sulla rilevanza attribuita alla mancata costituzione in giudizio della benché dovuta a causa a lei non imputabile. Evidenziava che ciò si Parte_1
poneva in contrasto con l'eccezionalità dell'istituto dell'affido super-esclusivo, specie alla luce della complessità del contesto familiare nel caso concreto. La Parte_1
deduceva di essere stata ripetutamente maltrattata dall'ex compagno, arrivando a denunciarlo (procedimento rubricato ad RGNR 890/2025 della Procura della
Repubblica di Lecco con avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nel maggio 2025). Dichiarava di aver abbandonato la casa familiare e, purtroppo, il figlio
, proprio a causa dello stato di profonda prostrazione e paura per CP_2
l'incolumità propria e del figlio generato dalla condotta del CP_2
4. Erronea quantificazione del contributo economico. L'appellante lamentava che la decisione sulle questioni economiche era stata assunta senza procedere ad attività istruttoria, nonostante il Tribunale disponesse di ampi poteri istruttori ex art. 473bis ess c.p.c.
Eccepiva che l'importo stabilito dal Giudice di primo grado risultava eccessivamente oneroso, in ragione del limitato reddito mensile percepito (quantificato in € 1400 circa), assorbito dal pagamento del canone di locazione e delle spese correnti.
5. Immotivata condanna della sig.ra alle spese di lite per violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dei principi di diritto consolidati in materia di contumacia e regolazione delle spese nei procedimenti relativi ai minori. La contestava la Parte_1
propria condanna alle spese legali, fondata sulla mera constatazione della contumacia nel giudizio di primo grado, in ragione del fatto che la natura del procedimento imponeva al giudice una valutazione discrezionale volta a tutelare l'interesse superiore del minore e ad attenuare il conflitto tra i genitori. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio non configurava una condotta
9 processualmente colpevole, essendo imputabile a circostanze estranee alla propria volontà.
Con provvedimento emesso il 22.08.2025, il presidente della sezione feriale nominava quale curatore speciale del minore l'avv. IN LA speciale del minore l'avv.
IN LA e fissava udienza in data 9.09.2025 per la discussione sulla sospensione urgente della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione del 31.10.2025, il eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello di controparte per violazione dell'art. 342 c.p.c., si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deduceva l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla ricorrente e proponeva appello incidentale, chiedendo di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della per aver violato Parte_1
e trascurato i doveri ad essa inerenti. In particolare:
1) Circa l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c. L'appellante incidentale osservava che, verificata la regolare comunicazione del procedimento al PM, è rimessa alla sua discrezionalità la scelta di esercitare o meno le prerogative processuali di cui all'art. 72 c.p.c., senza che tale omissione integri un vizio procedurale.
2) Circa i poteri officiosi del giudice ex art. 473bis.2 c.p.c. Il evidenziava che il Giudice CP_2
di primo grado, nel disporre l'affido super esclusivo di al padre, aveva CP_2
esercitato correttamente il potere di adottare provvedimenti a tutela del minore anche in deroga al principio dispositivo, stante il sostanziale abbandono del bambino da parte della madre e l'inadeguatezza genitoriale dimostrata dalla stessa.
3) Circa l'asserita violazione del contraddittorio, l'asserita sottrazione di corrispondenza e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ovvero la rimessione in termini. Il sosteneva la natura CP_2
volontaria della contumacia della e la strumentalità delle di lei eccezioni e Parte_1
istanze, deducendo che la stessa, pur avendo dichiarato di aver sporto denuncia- querela per sottrazione di corrispondenza, si era in verità limitata a rendere dichiarazioni generiche in sede di sommarie informazioni. Sottolineava, inoltre, che parte appellante non aveva provato che la mancata conoscenza del processo fosse dovuta ad impedimento assoluto e a lei non imputabile, anche tenuto conto del fatto che non aveva mutato la propria residenza rispetto a quella indicata in atti.
10 4) Fondatezza della decisione di primo grado e contraddittorietà delle avverse allegazioni. Il CP_2
chiariva di non essere gravato da precedenti penali specifici, a dispetto di quanto affermato da controparte. Evidenziava la contraddittorietà delle di lei dichiarazioni e l'assenza di elementi probatori concreti idonei a dimostrare l'effettività degli episodi di maltrattamenti denunciati e del preteso stato di soggezione e timore lamentato dall'appellante. Deduceva l'inadeguatezza genitoriale della figura materna e del di lei ambiente familiare, in particolare rilevando che l'attuale marito della Parte_1
aveva numerosi precedenti penali a proprio carico ed era stato denunciato dallo stesso per il reato di minaccia. In senso diametralmente opposto, CP_2
rappresentava di essersi occupato in modo ineccepibile del figlio dal momento dell'abbandono della madre, sottolineando gli effetti positivi delle proprie cure e del nuovo nucleo familiare sullo stato psicofisico del bambino.
5) Appello incidentale per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale materna trovava giustificazione nella violazione sistematica e consapevole dei doveri genitoriali da parte della CP_3
la quale aveva espressamente rinunciato al ruolo genitoriale, ometteva di adempiere agli obblighi di mantenimento sanciti dal Tribunale e aveva interrotto completamenti i rapporti con il figlio, non occupandosi neppure di chiedere informazioni circa la sua condizione. In questi termini la difesa reputava che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre avrebbe arrecato un pregiudizio psicologico, relazionale ed evolutivo al figlio . CP_2
6) Circa la correttezza della determinazione dell'assegno di mantenimento e la denuncia di mancato versamento. L'appellante incidentale sottolineava l'incongruenza tra le dichiarazioni di controparte, la quale allegava di percepire un reddito mensile di euro 1.400,00, e le
CU risultanti agli atti, dalle quali si desumeva un reddito mensile netto fiscalmente dichiarato di euro 1.600,00. Sottolineava, inoltre, che sovente la ricorrente percepiva danaro contante, non essendo sufficiente per dimostrare il contrario la dichiarazione resa dal di lei zio – datore di lavoro, e che la convivenza con il marito determinava una riduzione del carico economico gravante sulla stessa. La difesa chiedeva l'esibizione e la produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti
11 conto degli ultimi tre anni, stante l'omesso deposito di tale documentazione.
Rappresentava, infine, l'inosservanza degli obblighi di mantenimento sanciti dall'autorità giudiziaria da parte della con grave pregiudizio per il CP_3 CP_2
costretto a mantenere da solo il figlio, il quale aveva intrapreso procedure di recupero forzoso delle somme dovute e di pagamento diretto presso il datore di lavoro.
7) Circa la legittimità della condanna alle spese. La difesa riteneva che la condanna dell'odierna appellante alle spese di lite era conforme al criterio di soccombenza, che trova applicazione anche nei procedimenti di diritto di famiglia e nei confronti della parte rimasta contumace. Precisava, inoltre, che nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative in cui è consentita la compensazione delle spese.
Con comparsa di costituzione depositata nella medesima data, la curatrice speciale, avv. IN LA, chiedeva di:
- affidare il minore all'Ente territorialmente competente, conferendogli l'incarico di verificare la situazione e le condizioni psicofisiche dello stesso e l'opportunità della ripresa dei rapporti del bambino con la madre, nonché rimettendo all'Ente la valutazione circa l'opportunità di disporre un intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori;
- disporre C.T.U. psicodiagnostica, se del caso e all'esito delle indagini del Servizio sociale;
- ordinare al marito della e alla compagna del se convivente, la Parte_1 CP_2
produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della corretta determinazione del contributo al mantenimento di;
CP_2
- assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore.
Con memoria ex art. 472bis.32 c.p.c. del 14.11.2025, la richiamava i Parte_1
propri scritti difensivi, contestava le deduzioni avversarie e, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, chiedeva altresì di:
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal in quanto CP_2
all'udienza del 24.04.2025 aveva rinunciato espressamente alla domanda di decadenza
12 della responsabilità genitoriale precedentemente proposta con la memoria ex art. 473- bis 17 c.p.c.;
- respingere l'appello incidentale proposto dal perché infondato, per essere CP_2
fondato esclusivamente sulle deduzioni avversarie, mancando un'approfondita istruttoria circa le presunte condotte pregiudizievoli per il minore tenute dalla ricorrente.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss.
c.p.c., la Corte respingeva l'istanza ex artt. 283 c.p.c. e rinviava per il prosieguo alla già fissata udienza di merito del 09.12.2025.
Con memoria ex art. 472bis.32 c.p.c. del 26.11.2025, il insisteva CP_2
sostanzialmente nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione con appello incidentale, contestando le argomentazioni della e la richiesta della curatrice Parte_1
di affidare il minore ai servizi sociali territorialmente competenti, per essere “- priva di fondamento fattuale […], - contraria all'interesse del bambino […], - sproporzionata […], - alternativa a soluzioni meno invasive […]”.
Con memoria ex art. 473bis.32, co.2 c.p.c. del 28.11.2025, il curatore speciale, avv.
IN LA, insisteva nelle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensiva e si riservava di concludere sull'appello incidentale proposto dal Avendo appreso CP_2
dalla responsabile del servizio Tutela minori che non aveva ricevuto alcun CP_2
chiarimento circa le ragioni dell'interruzione dei rapporti con la madre, riteneva necessario incaricare il Servizio sociale di spiegare al minore gli avvenimenti recenti e di procedere alla valutazione della sua situazione psico-fisica. Con riferimento alle doglianze del precisava di non disporre di alcun potere di natura sostanziale CP_2
diverso da quello di mera rappresentanza processuale del minore;
inoltre, giustificava il mancato ascolto di , peraltro non obbligatorio, alla luce dell'età del bambino CP_2
(meno di sette anni) e dell'assenza di una previa valutazione della sua capacità di discernimento da parte del Servizio sociale.
In data 28.11.2025 perveniva relazione di aggiornamento dell'equipe Tutela Minori, nella quale veniva rappresentato che, nell'ambito dell'unico colloquio tenuto con ciascun genitore, erano state proposte ricostruzioni dei fatti totalmente divergenti ed era stato
13 evidenziato che non aveva ricevuto alcuna spiegazione circa la nuova CP_2
situazione familiare;
pertanto: “Stante i pochi elementi racconti, la gravosa situazione familiare e
l'impossibilità di giungere ad una lettura unitaria e reale delle condizioni di vita di e ad una CP_2
comprensione dei vissuti che l'accompagnano, il Servizio scrivente propone la possibilità di un approfondimento a mezzo CTU, che possa valutare le caratteristiche di personalità dei signori e CP_2
lo stato di benessere psico-fisico del minore a la qualità delle relazioni intercorrenti fra lo Parte_1
stesso e i genitori, al fine di elaborare i migliori interventi in ordine al regime di affido e collocamento del minore, nonché ai tempi e modalità di visita di con il genitore non collocatario”. CP_2
All'udienza in data 9.12.2025, parti presenti personalmente, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte (v. verbale udienza in presenza).
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
L'appello principale merita parziale accoglimento nei termini di seguito descritti;
mentre l'appello incidentale non è suscettibile di accoglimento.
Questioni preliminari
In primo luogo, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale: le prove orali richieste da ambo le parti, e reiterate in sede di conclusioni definitive, si confermano irrilevanti ai fini della decisione. Quanto, poi, alla richiesta di disporre consulenza tecnica psicodiagnostica, osserva la Corte che allo stato i Servizi sociali non hanno riferito (anche in ragione del breve lasso di tempo della presa in carico del nucleo) di criticità tali nei genitori da rendere necessario un tale approfondimento istruttorio (V. infra).
Ancora preliminarmente, quanto all'appello incidentale da esaminare logicamente con priorità, si osserva che l'appellante incidentale aveva espressamente CP_2
rinunciato a tale domanda nel corso del giudizio di primo grado: “Parte ricorrente rinuncia alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e alle relative richieste istruttorie, chiedendo di discutere oralmente la causa.
14 Il Presidente, vista la rinuncia, ritiene la causa istruita ed invita la parte a discutere oralmente” (cfr. verbale 24 aprile 2025, primo grado). Ne consegue, che l'appello incidentale è inammissibile in quanto ha ad oggetto questione su cui il giudice di prime cure non si è pronunciato. Con l'ulteriore precisazione, come acutamente osservato anche dal curatore speciale, che allo stato non si ravvisano comunque i presupposti di cui all'articolo 330
c.c. nei confronti della madre del minore.
In terzo luogo, alcuna violazione del contraddittorio si è verificata in prime cure
(secondo motivo di appello principale) in quanto la notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata nei confronti di per compiuta giacenza (18.02.2025: Parte_1
cfr. doc. dep. il 26.3.2025, primo grado : di talché, la sentenza di primo grado non CP_2
è affetta da nullità per omessa notifica a e va esclusa, per l'effetto, la Parte_1
rimessione del procedimento al giudice del primo grado.
Da ultimo, risulta regolare il visto del P.M. in prime cure (secondo motivo di appello principale).
Nel merito
Il terzo motivo di appello principale è fondato con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini che seguono.
Osserva la Corte che appare maggiormente tutelante per il minore disporre CP_2
l'affidamento all'Ente territorialmente competente, Comune di Calolziocorte (LC), con conseguente revoca dell'affido super esclusivo al padre . In CP_1
particolare, si osserva che i servizi sociali hanno preso in carico il minore CP_2
soltanto da un brevissimo l'asso di tempo (inizio del mese di novembre 2025). Pertanto, come evidenziato anche dal curatore speciale, nell'attesa degli approfondimenti dai servizi sociali competenti, appare utile disporre l'affidamento di all'Ente con CP_2
l'incarico per l'Ente affidatario di:
- valutare in tempi ristretti la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del bambino con la madre, indicandone i tempi e le modalità e di attivare interventi di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore a supporto del il minore, atteso che può aver subito un pregiudizio dall'essersi CP_2
15 “ritrovato a vivere solo con un genitore, nella totale assenza dell'altro1; verosimilmente, nella totale assenza di spiegazioni circa la sparizione della madre” (cfr. costituzione curatore speciale, pag. 1);
- verificare le condizioni psicofisiche del minore anche contattando il pediatra e i docenti della scuola frequentata dal bambino, oltre che le persone con cui il bambino trascorre il tempo extrascolastico. Tali elementi appaiono indispensabili per decidere non soltanto il regime di affidamento futuro del minore ma soprattutto anche i tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
La Corte incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di relazionare ogni tre mesi al
Giudice Tutelare cui è demandata la vigilanza sullo stato di attuazione del presente provvedimento;
il Servizio, in specie, dovrà segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore . CP_2
Quanto al mantenimento del minore, allo stato la Corte reputa congruo il contributo al mantenimento del minore posto a carico dell'odierna appellante come determinato in primo gardo e ciò tenuto conto degli attuali tempi di Parte_1
collocazione del minore presso il padre (quarto motivo di appello CP_2
principale).
Con riferimento, infine, alla regolazione delle spese di lite in primo grado (quinto motivo di appello), consegue alla riforma parziale della sentenza anche la rideterminazione delle spese di lite che si ritiene congruo, alla stregua degli interessi in gioco e tenuto conto della reciproca soccombenza, compensare integralmente fra le parti nel doppio grado di giudizio.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate in solido (nella misura del 50% nei rapporti interni) a rifondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n.
115/2022 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera C.O.A. CP_2
23.9.2025) per l'attività svolta nel presente procedimento. 1 In conseguenza dell'affido super esclusivo al padre. 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
242/2025 del Tribunale di Lecco pubblicata il 13.05.2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone l'affido del minore
[...]
n. a Lecco l'11 febbraio 2019 all'Ente territorialmente CP_2
competente, Comune di Calolziocorte (Lc), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alle questioni di maggiore rilevanza per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) per la durata di mesi
24 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- dispone il collocamento del minore presso il padre Controparte_2 CP_1
;
[...]
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Calolziocorte (Lc) di:
a) valutare tempestivamente la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del bambino con la madre , indicandone i Parte_1
tempi e le modalità con interventi di supporto per il minore come specificato in parte motiva;
b) verificare le condizioni psicofisiche del minore anche contattando il pediatra e i docenti della scuola frequentata dal bambino, oltre che le persone con cui il bambino trascorre il tempo extrascolastico onde determinare i tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore come indicato sub a);
c) trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti;
- fermo il resto della sentenza impugnata.
17 Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 09 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN AR BI EN
18