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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2808/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI ANDREA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 Si dà atto che ha trasferito il proprio domicilio, insieme alla figlia , ad altro Parte_1 Per_1 immobile in Ravarino (MO), via Roma n. 394;
2) La figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico in Per_2 quanto studentessa universitaria, resterà a vivere prevalentemente con la madre presso la casa coniugale sita in Carpi (MO).
La figlia minore , anch'essa maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, resterà a Per_1 vivere prevalentemente con il padre.
La casa coniugale sita in Carpi (MO), via dei Morti n. 29/A, unitamente ad arredi e corredi, il tutto appartenente ai coniugi in parti uguali, è assegnata in uso alla sig.ra rimanendo con lei CP_1 la figlia che, seppure maggiorenne, non è autonoma economicamente. Per_2
3) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il sig. si impegna a provvedere Parte_1 integralmente al mantenimento ordinario di che abiterà con lui e a contribuire al mantenimento Per_1 della figlia (che abita con la madre) mediante il versamento dell'assegno mensile di € 500,00 Per_2
(cinquecento); assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'assegno unico/assegno familiare relativo alle figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
il sig.
si impegna alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per l'erogazione integrale Pt_1 diretta alla sig.ra CP_1
I genitori si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie e nella misura del 50% Per_2 Per_1 ciascuno, secondo quanto previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
1.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
2.spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
3.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 4 4.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione, salvo diverso accordo di compensazione tra le parti.
5) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di non avere diritto ad assegni di mantenimento a titolo personale.
6) Le spese della presente procedura saranno integralmente a carico del sig. .” Parte_1
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 09/09/2004 e in data Per_2 Per_1
10/05/2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
MO (MO) il 23/11/1968 e nata a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
13/10/2025;
pagina 3 di 4 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 94 -
Parte II Serie A.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2808/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI ANDREA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 Si dà atto che ha trasferito il proprio domicilio, insieme alla figlia , ad altro Parte_1 Per_1 immobile in Ravarino (MO), via Roma n. 394;
2) La figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico in Per_2 quanto studentessa universitaria, resterà a vivere prevalentemente con la madre presso la casa coniugale sita in Carpi (MO).
La figlia minore , anch'essa maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, resterà a Per_1 vivere prevalentemente con il padre.
La casa coniugale sita in Carpi (MO), via dei Morti n. 29/A, unitamente ad arredi e corredi, il tutto appartenente ai coniugi in parti uguali, è assegnata in uso alla sig.ra rimanendo con lei CP_1 la figlia che, seppure maggiorenne, non è autonoma economicamente. Per_2
3) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il sig. si impegna a provvedere Parte_1 integralmente al mantenimento ordinario di che abiterà con lui e a contribuire al mantenimento Per_1 della figlia (che abita con la madre) mediante il versamento dell'assegno mensile di € 500,00 Per_2
(cinquecento); assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'assegno unico/assegno familiare relativo alle figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
il sig.
si impegna alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per l'erogazione integrale Pt_1 diretta alla sig.ra CP_1
I genitori si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie e nella misura del 50% Per_2 Per_1 ciascuno, secondo quanto previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
1.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
2.spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
3.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 4 4.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione, salvo diverso accordo di compensazione tra le parti.
5) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di non avere diritto ad assegni di mantenimento a titolo personale.
6) Le spese della presente procedura saranno integralmente a carico del sig. .” Parte_1
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 09/09/2004 e in data Per_2 Per_1
10/05/2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
MO (MO) il 23/11/1968 e nata a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
13/10/2025;
pagina 3 di 4 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 94 -
Parte II Serie A.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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