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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3266/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti, nato il [...] a Parte_1
LA (AV), ivi residente a[...], c.f.
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente C.F._1
dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri (c.f. ) mail pec C.F._2
EM AL( ), Email_1 CodiceFiscale_3
EM AV (c.f. Email_2
), mail pec: in virtù di procura a C.F._4 Email_3 margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
IU (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5
l sito Controparte_2 in , alla via Giuseppe Marotta CP_1
- parte resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 24.8.23 parte ricorrente ha esposto :
- di essere dipendente a tempo indeterminato del Controparte_1
dall'anno scolastico 2005/2006, ed e inquadrato con la qualifica di
[...]
Docente di Scuola Secondaria Superiore di secondo grado classe di concorso
A014 (discipline plastiche scultoree e scenoplastiche), titolare presso l'Istituto
Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di , in servizio in CP_1
assegnazione provvisoria fino al 31.08.2023 presso l'Istituto Comprensivo “L. Di
Prisco” di Fontanarosa (AV) per 10 ore con completamento per 8 ore presso l'Istituto comprensivo “San Tommaso D'Aquino” di Grottaminarda (cfr 1) e dal
01.09.2023 fino al 31.08.2024 presso l'I.C di Vallata (cfr 2);
- che con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585 (cfr 3) chiedeva al Dirigente Dr.ssa dell'Istituto Statale di Controparte_3
Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di , l'acquisto di materiale CP_1
di consumo per l'attività laboratoriale per l'insegnamento della propria disciplina plastiche scultoree e scenoplastiche;
-che la predetta Dirigente Scolastica negava l'acquisto di tale materiale, scrivendo a penna sulla predetta richiesta: “non si autorizza in blocco per alunno e classi previa verifica dei contributi volontari”;
- che la Dirigente Scolastica de qua, pretendeva che ogni alunno versasse obbligatoriamente il contributo volontario di € 150.00, per acquistare il predetto materiale ed in mancanza del pagamento del predetto contributo volontario di €
2 150.00 da parte delle famiglie degli alunni, impediva a questi ultimi di svolgere le attività laboratoriali, così come sarà provato dall'espletanda attività istruttoria;
- che invero deve essere la scuola a farsi carico dell'acquisto del materiale didattico necessario per le attività laboratoriali, previste dai programmi ministeriali, onde evitare discriminazioni tra alunni che hanno differenti condizioni economiche sociali, così come previsto dalla normativa vigente (RD
18.11.1923, n. 2440, RD 23.05.1924 n. 827, Decreto Interministeriale 01.02.2001
n. 44, DI 28.08.2018 n. 129, Nota MI 30.09.21, prot. n. 21503 AS 2021/2022;
- che in data 20.11.2021 con nota prot n. 1081 (cfr 4), consegnata il 22.11.2023 la dirigente scolastica de qua Dr.ssa richiedeva chiarimenti al ricorrente CP_3
Docente della III E, in merito ad un'alunna (chiamata ) Persona_1 Per_2 della III E, la quale a mezzo del proprio tutore con la nota del 20.11.2021 (cfr 5) chiedeva delucidazioni in merito alle attività laboratoriali del Lunedì IV e V ora che non erano svolte, ma sostituite con l'attività di disegno e in relazioni alle presunte dichiarazioni dell'alunna, chiamata dalla Dirigente, che avrebbe affermato che non scendevano in laboratorio in quanto il ricorrente aveva asserito che non era arrivato il materiale;
- che riscontrava la predetta nota di richiesti chiarimenti, con la nota prot n. 8139 del 26.11.2021, e allegati, (cfr 6), con la quale chiariva in primis che lo svolgimento dell'attività di disegno era propedeutica allo svolgimento dell'attività laboratoriale, dovendo svolgere lo studio della figura umana, inoltre, specificava che la DS gli aveva negato l'acquisto del materiale richiesto con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585, impedendogli di svolgere le attività laboratoriali;
- che il Consiglio di Istituto, su indicazione della Dirigente, con delibera n. 8 del
22 giugno 2022 (cfr.7), stabiliva incredibilmente e nuovamente, per gli alunni del biennio del liceo artistico che se non avessero versato il contributo “volontario”, non gli sarebbero stati consegnati i materiali per svolgere le attività laboratoriali,
3 mentre per le domande di iscrizione alle classi 3, 4 e 5 le domande non sarebbero state accettate, in caso di mancato versamento dell'intero contributo
“volontario”;
- che la Dirigente Scolastica de qua, in risposta alla predetta nota di chiarimenti inviata, con ordine di servizio ritorsivo del 30.11.2021 decreto n. 1531, (cfr 8) , modificava la cattedra del ricorrente, togliendogli la classe III E, 2B e I A lasciandogli 8 ore sulla classe V E e le restanti 10 ore sul potenziamento;
- che l'intenzione ritorsiva del predetto ordine di servizio, rispetto alla disapprovazione espressa nella nota di chiarimenti, rispetto alla non consegna dei materiali per l'attività di laboratorio agli alunni che non versavano il contributo
“volontario”, si rileva ictu oculi , dalla seguente affermazione della DS de qua in tale ordine di servizio: “Si ribadisce, inoltre, che il lavoratore è TENUTO alla collaborazione con l'Amministrazione di appartenenza e non denigrare le scelte della stessa prese, come da norma, dagli organi deliberanti preposti, di cui tra l'altro fa parte anche la S.V”(si precisa che il ricorrente subentrava al CDI per surroga, ma non partecipava alle riunioni, visto l'atteggiamento impositivo della
DS);
- che a causa del predetto ordine di servizio “ritorsivo”accusava uno stato ansioso e si ammalava dal 01.12.2021 al 02.12.2021, così come risulta dal certificato medico che si allega (cfr 9);
- che tutti gli studenti della classe 3 E con nota del 03.12.2021 ( cfr 10) inviata Per_ alla DS, protestavano per la sostituzione del Prof. dalla loro classe, considerato un docente che svolgeva il proprio lavoro in modo soddisfacente;
- che la Dirigente Scolastica de qua, continuava nel suo atteggiamento ritorsivo e Parte inviava all richiesta con nota prot. ris 1094 del 01.12.2021 (cfr 11), di avvio nei confronti dello stesso di procedimento disciplinare chiedendo l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione oltre i 10 giorni;
4 Parte
- che in data 10.12.2021 con nota prot n. 5282 del 09.12.2021 (cfr 12) l' a seguito della predetta richiesta della DS, notificava al ricorrente contestazione formale di addebito riportando i fatti indicati dalla Dirigente de qua, e convocando il prof. per essere ascoltato a difesa per il giorno 17.01.2022; Pt_1
- che, a seguito della notifica della predetta contestazione disciplinare, accusava uno stato ansioso acuto e si ammalava dall'11.12.2021 al 13.12.2021, così come risulta dal certificato medico che si allega (cfr 13);
- che rientrava a scuola il 14.12.2021 fino al 18.12.2021, e la Dirigente
Scolastica de qua, ogni volta che lo incontrava nei corridoi, con tono aggressivo gli diceva: “Questo è un altro pazzo”, “ quest'anno non te lo faccio mangiare Pt_1
il panettone”, creandogli in tal modo uno stato persistente di stress emotivo, tanto da accusare uno stato ansioso acuto così come risulta dal certificato medico del
22.12.2021 ( cfr 14);
- che la sera del 23.12.2023, si sentiva male, ed era trasportato dai familiari al PS dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati di Avellino”;
- che in tale occasione era posta indicazione al ricorrente al ricovero in reparto di per la prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico; Controparte_4
- che non rientrava al lavoro dopo le festività natalizie, per un periodo di malattia fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (cfr 16);
- che, sottoposto a visita medica legale cardiologica, in data 01.09.2022 gli veniva diagnosticata, per il suddetto episodio occorso il 23.12.2021, la sindrome di BO in paziente affetto da ipertensione arteriosa sistemica e dislipidemia ed evidenza di coronarie epicardiche esenti da lesioni emodinamicamente significative e verosimile spasmo coronarico temporaneo causato da stress emotivo intenso;
- che, a mezzo del proprio legale, depositava in data 17.01.2022 memoria difensiva riportandosi alla stessa durante l'audizione, come si evince dal verbale
(cfr 19), con la quale riportava gli stessi fatti della nota di chiarimento n. 8139
5 del 26.11.2021, e precisamente che lo svolgimento dell'attività di disegno era propedeutica allo svolgimento dell'attività laboratoriale, dovendo svolgere lo studio della figura umana, e che la DS gli aveva negato l'acquisto del materiale richiesto con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585, (allegata alla memoria difensiva) impedendogli di fatto per tal motivo di svolgere le attività laboratoriali;
- che in data 24.01.2021 il ricorrente si sottoponeva a visita presso il
Dipartimento di salute mentale dell'ASL di e gli era diagnosticato uno CP_1 stato di ansia acuto, reattivo ad una situazione lavorativa ad impatto fortemente stressante, con compromissione sulla qualità della vita, con conseguente modifica totale del suo assetto di vita, con prescrizione di trattamento di farmaci e riposo dal lavoro, così come certificato (cfr 20);
- che in data 07.02.2022 con nota prot. n. 565 (cfr 21) l'USP valutata la memoria difensiva, ed in particolare la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n.
5585 con la quale il ricorrente chiedeva al Dirigente Dr.ssa CP_3
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di
[...]
, l'acquisto di materiale di consumo per l'attività laboratoriale per CP_1
l'insegnamento della propria disciplina plastiche scultoree e scenoplastiche e il diniego all'acquisto della Dirigente Scolastica che scriveva a penna sotto tale richiesta: “ Non si autorizza in blocco per alunno e classi previa verifica dei contributi volontari”; Parte
- che l' non riteneva che fosse applicabile la sanzione richiesta dalla DS della sospensione dal servizio oltre i 10 giorni ma ritenendo comunque che sussistesse un vulnus nel rapporto di leale collaborazione con il DS , irrogava la sanzione della censura;
- che in ogni caso, sussiste l'illegittimità della predetta sanzione della censura irrogata, sia perché non si comprende quale fosse l'offesa nel rapporto di leale collaborazione posto in essere dal ricorrente, nei confronti della Dirigente de qua,
6 Parte essendo invece vittima di vessazioni, sia perché l' non aveva la competenza ad irrogare la sanzione della censura;
- che a causa del predetto illegittimo atteggiamento, con intenti vessatori, della
Dirigente Scolastica de qua, subiva un danno alla propria salute consistente in una depressione reattiva grave, e una conseguente sindrome di BO (infarto a coronarie sane), così come certificato dalla perizia di parte del cardiologo e da tutta la certificazione medica inerente all'infarto.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare con sentenza la nullità della contestazione disciplinare nota prot n. 5282 del 09.12.2021 e della conseguente sanzione disciplinare nota prot n. 565 del 07.02.2022 per la violazione il comma
9-quater, dell'art 55 bis del d. lgs 165/2001, dell'art 91 del CCNL comparto scuola e dell'art 492 d. lgs n. 297/94; in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei fatti addebitati con la sanzione disciplinare della censura irrogata con nota prot n. 565 del 07.02.2022 e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di revocare la sanzione disciplinare nota prot n. 565 del 07.02.2022 in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dei comportamenti esposti in ricorso posti in essere dalla nei confronti del ricorrente, Controparte_5 per violazione dell'art. 2087 c.c. e il nesso causale tra tali atti illegittimi e il danno non patrimoniale subito dal ricorrente e per l'effetto condannare il al pagamento del danno non patrimoniale Controparte_1
(biologico) in favore del ricorrente, quantificato in € 46.546,00 e/o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, oltre il danno morale, esistenziale e all'immagine professionale e da dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell' art 1226 c,c,, oltre il rimborso al ricorrente del contributo unificato versato pari ad € 259,00; condannare l'amministrazione resistente alle spese legali, nonché al rimborso forfettario 15
7 % su diritti e onorari CPA 4 % da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita parte resistente contestando ed impugnando il contenuto dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
2.
Nel merito l'odierna controversia attiene essenzialmente al comportamento mobbizzante tenuto dal Dirigente scolastico nei confronti del ricorrente.
In particolare, il ricorrente lamenta comportamenti vessatori e persecutori posti in essere nei suoi confronti dalla Dr.ssa dirigente Controparte_3
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di CP_1
sfociati in una serie di atti persecutori culminati con la modifica della cattedra e l'avvio di un procedimento disciplinare.
Ciò premesso, va chiarito che il c.d. "mobbing" si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d. "mobbing" orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il c.d. "mobbing" verticale, nei confronti di un dipendente, individuato come la vittima;
atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione attraverso il licenziamento ovvero inducendola a rassegnare le dimissioni, il c.d. "mobbing" strategico o bossing. L'effetto di tali pratiche di sopruso è di provocare nel soggetto "mobbizzato" uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento e, nei casi più gravi, disturbi post - traumatici da stress.
Invero il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile, contrattuale oppure extra contrattuale (vedi, per tutte, Cass. n. 16250, 2357/2003, 15133,
1114/2002). Infatti la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare
8 (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 16250/2003, 15133/02, 12763/98).Vige, però, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c., cit.) – presunzione che deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a
"chi vuoi fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nè la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato. Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonchè il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento
(come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento).E' lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale
"debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. In altri termini, la prova sull'imputazione materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione dottrinaria) - anzichè essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento - risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere, creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (ed, in genere, il debitore).A tale fattispecie può essere assimilta la responsabilità del datore di lavoro per danno da mobbing, configurandosi il danno derivato come discendente da inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.).
9 Il concetto di mobbing emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza in data 19 dicembre 2003, n. 359 che ha chiarito come - pur in assenza di una specifica disciplina a livello di normazione di rango primario - per quel che riguarda gli atti interni statali, l'inserimento del 'mobbing' trova conferma sia nel punto 4.9 del d.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005, sia nel punto BS11 della delibera, sempre del 22 maggio 2003, contenente l'accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome sul "bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502". Ma già, in precedenza, per quel che riguarda gli atti comunitari, la risoluzione del Parlamento europeo n.
AS-0283/2001 del 21 settembre 2001, avente ad oggetto "Mobbing sul posto di lavoro", al punto 13, esortava la Commissione ad "esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie (...)".
Innanzitutto, certo è che nessuna definizione esaurientemente contiene tutte le proteiformi manifestazioni attraverso le quali si possono realizzare gli effetti indesiderati del mobbing.
Di qui la diffusa ostilità, pure del giudice delle leggi (v. Corte cost. n. 359 del
2003), avverso aprioristiche qualificazioni, anche de iure condendo, destinate sicuramente a tener fuori dal recinto qualcuna delle molteplici modalità persecutorie che la vita conosce.
Utile descrittivamente, dunque, ma non esaustivo un elenco che associ: marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti trasferimenti ingiustificati;
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto;
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad
10 eventuali condizioni di handicap psico-fisici; impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie;
inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo (condizioni di “costrittività organizzativa” tratte da fonti normative, giurisprudenziali, nonché dalla casistica riportata nei casi esaminati in circolare n. 71/2003).E CP_6
la richiamata sentenza del giudice di legittimità delle leggi - dopo aver osservato che la giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di
"mobbing" nella previsione dell'art. 2087 c.c. (v., in tema, Cass. n.143/2000, in motiv.) - ha affermato che "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (art. 117, co. 2, Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, co. 1, Cost.)". Pertanto, il mobbing deve trovare riconoscimento nell'alveo della responsabilità contrattuale con riferimento alle previsioni di cui all'art.2087 c.c. ovvero con la ripartizione dell'onere della prova come sopra descritto.
Così anche in questo campo la disposizione codicistica citata assume valore baricentrico qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione del bene protetto.
Il riferimento all'art. 2087 c.c. consente di qualificare il fenomeno come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con ogni conseguenza di regime giuridico in punto di prescrizione e di contenuto e ripartizione degli oneri probatori.
Consente anche di inquadrare il mobbing verticale come violazione di un obbligo di non fare gravante sul datore e quello orizzontale come inottemperanza del medesimo all'obbligo di fare consistente nella doverosa protezione del
11 dipendente nei confronti della persecuzione, conosciuta o conoscibile dei sottoposti, a loro volta extracontrattualmente responsabili verso il mobbizzato.
La responsabilità contrattuale del datore di lavoro è sempre per fatto proprio, sia nel caso di mobbing discendente in cui la condotta dei superiori della vittima è direttamente imputabile al datore di lavoro per effetto dell'organizzazione gerarchica e del relativo potere di rappresentanza, sia nel caso di mobbing orizzontale o ascendente, in cui l'obbligo di protezione grava proprio sul datore di lavoro.
Il ricorso ad una clausola generale, se da un canto ha il pregio di essere aperta a contenere le molteplici tipologie dell'azione vietata, dall'altra parte lascia ampio spazio alla mediazione giudiziaria ed alla interpretazione delle Corti.
E' indispensabile perciò che, anche nel caso in cui è la stessa legge a demandare al giudice il compito di riempire di contenuti i precetti di una clausola generale, siano individuati con la massima accuratezza i confini concreti della fattispecie astratta.
In materia il punto dolente è che se l'ordinamento giuridico fosse chiamato a reagire solo a quelle condotte datoriali che si traducono in demansionamenti, in trasferimenti, in sanzioni disciplinari, in atti discriminatori, in molestie, in licenziamenti illegittimi, allora di enucleare una fattispecie autonoma di mobbing non vi sarebbe necessità, perché ciascuno di detti comportamenti troverebbe il suo parametro normativo in specifiche norme di protezione del lavoratore.
Invero l' “integrità psico-fisica” e la “personalità morale” del lavoratore subordinato possono essere vulnerate anche da atti del datore di lavoro che non violino alcuna tipizzata disposizione normativa.
Ciò che trasforma tali comportamenti del datore, altrimenti irrilevanti dal punto di vista giuridico, in un inadempimento contrattuale non può che essere la finalità che li anima, e cioè proprio la volontà di ledere l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, appunto tutelati dall'art. 2087 c.c..
12 Solo l'elemento soggettivo può attribuire sostanza di illecito a condotte oggettivamente lecite, trasformando singoli atti, che presi singolarmente avrebbero valenza neutra, in una sequenza comportamentale caratterizzata e avvinta dall'unicità del disegno.
Il mobbing ha ragion d'essere e muta da fenomeno sociologico ad accadimento giuridicamente rilevante nella misura in cui debbano essere prevenute e punite quelle condotte che abbiano un quid pluris di antigiuridicità rispetto a quelle tipizzate e già ex se sanzionate dal legislatore e che, pur nella loro atipicità, siano ugualmente lesive della persona del lavoratore.
In taluni casi il datore di lavoro con un insieme di azioni ripetute nel tempo - che possono essere comportamenti perfettamente conformi a legge, e quindi teoricamente privi di antigiuridicità, e/o condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione giuridica e/o atti violativi di norme e già autonomamente sanzionati – può perseguire scopi ulteriori aventi la finalità di ledere la salute e la personalità morale del prestatore.
Elementi strutturali costitutivi dell'illecito contrattuale sono sia la sequenza di atti sia la loro complessiva funzionalizzazione all'obiettivo.
L'obiettivo può assumere variabile graduazione e consistenza sul minimo comun denominatore dell'attentato alla lesione dell'integrità psico-fisica e della dignità del dipendente e può andare dalla mera intenzione di offendere, alla persecuzione mirata all'emarginazione del lavoratore, sino a giungere alle strategie finalizzate all'espulsione dall'organizzazione.
Pressoché pacifica la riconduzione del mobbing alla violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro, tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore (Cass. lav. n. 6326 del 2005; Cass. lav. n. 12445 del 2006).
Nella pronuncia più esplicita la Suprema Corte parla di “una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una
13 lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 c.c.; tale illecito … si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato” (Cass. lav. n. 4774 del 2006).
Nell'occasione i giudici di legittimità avallano la pronuncia di merito che aveva escluso, con congrua motivazione, “la configurabilità di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti” indicati dal ricorrente.
Tale intento persecutorio va verificato “considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato”.
Quanto al destinatario della condotta asseritamente illecita si sottolinea che la stessa è tale solo ove oggettivamente persecutoria.
Funge da limite esterno alla fattispecie la circostanza che gli atti mobbizzanti siano percepiti e vissuti solo dalla vittima come tali.
In questo caso, pur potendo esserci il danno rappresentato da una patologia in nesso causale con gli accadimenti lavorativi, non vi può essere responsabilità.
Manca infatti l'inadempimento rappresentato dal compimento di una sequela di atti aventi oggettiva efficacia lesiva ed animati dall'intento di nuocere.
Diffusamente la dottrina rileva che esulano dal mobbing le situazioni di malessere o disagio, riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali del lavoratore, rilevando piuttosto la sensibilità media dell'uomo comune;
che non qualsiasi screzio, o inurbanità, o scortesia, o persino qualsiasi maleducazione o offesa, vengono attratte nell'imbuto cieco dell'ipertrofia delle tutele risarcitorie, riservandosi la valutazione di illiceità alle
14 situazioni più gravi della patologia dell'organizzazione, al netto delle ipersensibilità soggettive;
che l'abuso di posizione dominante va represso, ma non la dialettica che è nelle cose, né il conflitto che è la molla del progresso;
che non esiste un diritto alla felicità nei rapporti di lavoro, potendosi al più pretendere comportamenti improntati a buona fede, per cui non è lesiva la condotta avvertita come tale dal lavoratore solo a causa della propria fragilità nei rapporti interpersonali.
Dal punto di vista psicologico può accadere che per fattori endogeni, ovvero per il modo in cui una persona affronta il lavoro e i problemi dell'esistenza, spende le sue energie, definisce i suoi obiettivi, organizza il suo tempo, il modo in cui giudica successi e insuccessi o accetta i casi della vita, un individuo non sia in grado di “elaborare” situazioni lavorative di ordinario conflitto, partorendo sindromi generate dall'incapacità di processare cognitivamente l'evento e non addebitabili all'altrui responsabilità.
In definitiva la Suprema Corte ha in particolare evidenziato che per la integrazione della fattispecie non è sufficiente provare la presenza di uno o più atti eventualmente illegittimi posti in essere dal datore di lavoro, ma è necessario provare che essi siano sorretti da un intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente, finalizzato all'estromissione del lavoratore. In particolare la Suprema Corte (v. Cass. 17698/2014) ha precisato che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il
15 pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (vedi successivamente anche Cass.
26684/2017; 12437/2018 e 15159/2019).
Se è vero, poi, che, in difetto di una pluralità di comportamenti vessatori protratti nel tempo e posti in essere in modo sistematico, è pur sempre configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing (v. Cass. 7844/2018), quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, comunque con effetti dannosi rispetto all'interessato, ai fini della sussistenza di tale ulteriore ipotesi di violazione dell'art. 2087 c.c., quale norma generale di riferimento della responsabilità datoriale per i danni alla persona del dipendente, è pur sempre necessario l'elemento soggettivo del dolo.
La configurabilità, infine, di una responsabilità a fronte di un mero inadempimento – imputabile anche solo per colpa – che si ponga in nesso causale con un danno alla salute (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 16256/2018; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 9901/2018), presuppone pur sempre la sussistenza di pregiudizi che non siano riconducibili alla qualità intrinsecamente e inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass.
3028/2013) o che si traducano in meri disagi o lesioni di interessi prive di una qualsiasi consistenza e gravità e, come tali, non risarcibili (v. Cass. SS.UU.
4063/2010; Cass. SS.UU. 26972/2008).
3.
Chiariti gli approdi giurisprudenziali in materia di responsabilità datoriale per le condizioni in cui viene prestata l'attività lavorativa, occorre innanzitutto valutare l'esito della prova per testi.
16 ha dichiarato : “ADR: Conosco il ricorrente in quanto è stato Parte_3 mio professore al liceo Artistico di , di cui non ricordo il periodo ma CP_1
ricordo il diploma 2021/2022
ADR: I contributi volontari ci sono stati chiesti sin dal primo anno , erano pari a
120 euro, la preside ci fece sapere che servivano per comprare i materiali, che mai abbiamo però ricevuto né io né i miei compagni , solo l'ultimo anno su sollecitazione del professore abbiamo ricevuto del materiale che non Pt_1
corrispondeva alla somma versata.
ADR: I materiali non erano adatti ad un liceo ma per le scuole elementari , erano di pessima qualità.
ADR: Io ho pagato il contributo solo per i primi due anni poi c'è stato il covid e poi ho comprato i materiali da me.
ADR: Chi non pagava il contributo non riceveva i materiali, c'era una lista di chi aveva pagato e di chi non aveva pagato.
ADR: Chi non pagava il contributo non lavorava e non scendeva in laboratorio se non li comprava da sé. Ciò generava anche polemiche e problemi.
ADR: Non conosco le dinamiche ma ho visto che la preside non era educata o gentile, usava minacce velate nei confronti del professore ma anche degli altri docenti dicendo “qui comando io” “attenzione a quello che fate”.
ADR: Ho assistito a varie urla in segreteria da parte della dirigente anche con brutte parole rivolte al professore che criticava anche quando non c'era (diceva faccio vedere io ).
ADR: Gli altri professori evitavano nel senso che avevano paura delle conseguenze anche nei loro confronti. Tanto posso dire perché i professori ci dicevano di non fare domande sul professore e di fare i bravi. Pt_1
ADR: Noi abbiamo chiesto più volte di parlare del contributo volontario con la preside tranne una volta in cui io però non c'ero ma sono andati i rappresentanti delle classi del liceo che però sono stati scacciati”.
17 A. ha dichiarato : “ADR: conosco il ricorrente in quanto sono stata sua Tes_1 alunna dal 2017 al 2022 presso il liceo artistico P.A. DE Luca
ADR: Il contributo volontario non è stato così perché io ho versato il contributo per tutti e 5 gli anni ma il materiale l'ho avuto solo l'ultimo anno solo perché il professore ha sollecitato la preside mentre gli altri anni pagavo il contributo Pt_1
e compravo da me il materiale.
ADR: Esternamente notavo che tra la preside e il professore non c'erano buoni rapporti, la preside aveva un atteggiamento di sfida verso il professore probabilmente si sentiva minacciata forse perché il professore difendeva noi alunni.
ADR: Non ho assistito a episodi tra di loro .
ADR: I ragazzi che non potevano pagare il contributo volontario e non li compravano da sé non facevano nulla in laboratorio, i bidelli avevano una lista dove c'erano i nomi di chi versava il contributo e chi no l'ultimo anno il materiale è stato dato a chi aveva pagato, ma preciso che il materiale, di scarsa qualità, è stato dato solo grazie al professore per gli ultimi sei mesi”. cognata del ricorrente ha dichiarato: “Frequento Testimone_2
quotidianamente casa del ricorrente e ricordo che diceva che la dirigente lo chiamava pazzo e questa cosa lo faceva soffrire, stava male , si isolava.
ADR: Ciò è accaduto nel dicembre 2021 ma tale atteggiamento persiste tutt'ora.
ADR: Ricordo che mio cognato ha avuto problemi con il cuore, stava male a volte veniva il dottore ed è stato anche ricoverato”.
Deve rilevarsi che gli esiti dell'istruttoria svolta hanno evidenziato una situazione lavorativa con le caratteristiche sopra esposte.
Dall'istruttoria orale e dalla documentazione allegata è emerso che tra il ricorrente e la dirigente (come pure tra la dirigente e i professori) non vi erano rapporti sereni e che il ricorrente si era scontrato verbalmente con lei con riferimento alla questione del materiale per il laboratorio.
18 I testi hanno confermato che effettivamente la scuola, oltre a non fornire il materiale per le attività di laboratorio, pretendeva il versamento di un contributo volontario da parte degli alunni senza poi provvedere a consegnare il materiale o a consegnarlo in minima parte e di pessima qualità, tanto da costringere gli allievi a provvedere personalmente all'acquisto di ciò che serviva per svolgere le attività laboratoriali.
E' emerso altresì che il professore ha cercato di interloquire, senza esito, Pt_1
con la dirigente per ottenere dalla scuola il materiale necessario per il laboratorio presentando apposita istanza in data 22.9.21 all'inizio dell'anno scolastico.
Non risulta invece che gli alunni fossero forniti del materiale per operare in laboratorio e che il professore si sia rifiutato deliberatamente di portarli in Pt_1 laboratorio, contrariamente a quanto indicato nella richiesta di applicazione di sanzione superiore a firma della dirigente in cui ha indicato di aver “appurato” con gli alunni che questi vengono a scuola forniti di materiale.
Analogamente non fondate, alla luce delle emergenze istruttorie, risultano le contestazioni mosse dalla dirigente al ricorrente relative alle doglianze paventate relativamente alla delibera che ha approvato la possibilità dell'istituto di richiedere il contributo volontario agli alunni e all'erroneità della procedura di gestione della contabilità relativa alla raccolta di tali contributi.
Alcun comportamento lesivo della leale collaborazione o correttezza può, a parere della Scrivente, attribuirsi al ricorrente semplicemente per aver evidenziato, a fronte della richiesta da parte della dirigente di giustificazioni sulle mancate attività laboratoriali (oltre alla necessità, sotto l'aspetto didattico di svolgere prima attività di studio della figura umana ed esercitazioni di disegno), la mancanza di materiali e la sospetta illegittimità di una delibera di istituto che affida il reperimento degli stessi al contributo volontario degli alunni , che in quanto volontario non assicura a tutti la possibilità di svolgere le attività previste dai programmi scolastici e che si palesa in contrasto con le circolari ministeriali.
19 Da tutto ciò consegue in primis che il provvedimento sanzionatorio debba essere annullato.
Il comportamento della dirigente scolastica, la quale addirittura sulla base di circostanze rilevatesi non veritiere, ha chiesto l'applicazione di sanzioni superiori nei confronti del ricorrente e che dinanzi agli alunni minacciava con frasi “qui comando io”, “gli faccio vedere io” unitamente alle altre condotte riferite dai testi escussi, appare idoneo ad integrare lo straining.
A parere del giudicante il comportamento tenuto dalla dirigente (al di là delle minacce di voler decidere tutto lei rivolte al ricorrente ma anche ad altri professori) nei confronti del ricorrente con riferimento alla vicenda del materiale per le attività laboratoriali e alle attività stesse ed ai conseguenti provvedimenti assunti – procedimento disciplinare e modifica della cattedra con sottrazione delle classi-, presenta carattere episodico e può quindi ritenersi valutabile nell'ambito delle condotte integrative di straining, senza denotare quell'elemento intenzionale tipico del mobbing, che, rispetto alla figura minore ora indicata, si caratterizza anche per la sua spiccata natura di fattispecie dolosa.
Secondo gli orientamenti maturati dalla S.C. si può ritenere che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087
c.c., e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui
20 all'art. 1225 c.c., per il caso di dolo;
e' configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n.
18164, Cass. Cassazione civile sez. lav. - 07/02/2023, n. 3692).
Al di là di denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.; e', infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio
2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre
2008, n. 26972) e la S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima
Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965
e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non
21 sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c..
Nel caso di specie, dunque, parte ricorrente è stata certamente sottoposta a comportamenti pregiudizievoli e stressogeni sul luogo di lavoro da parte della dirigente che imponeva in modo quasi “autoritario” la sua volontà minacciando in più occasioni che si faceva tutto come diceva lei, che era lei a comandare e avviando un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per aver questi contestato il suo modus operandi, dicendogli che se avesse ritenuto illegittimo il suo operato avrebbe dovuto impugnare gli atti al TAR e accusandolo in tal modo di un atteggiamento collaborativo solo per non aver condiviso la sua posizione.
A ciò va aggiunto che immediatamente dopo la nota di risposta del ricorrente del
26.11.21 con ordine di servizio del 30.11.2021 decreto n. 1531, (cfr. doc. 8), la dirigente modificava la cattedra del ricorrente, togliendogli la classe III E, 2B e I
A lasciandogli 8 ore sulla classe V E e le restanti 10 ore sul potenziamento senza alcuna valida motivazione, tanto che gli alunni della III E chiedevano alla dirigente di far ritornare il professore ad insegnare nella loro classe. Pt_1
Si tratta di un tipo di stress, che potremmo definire superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative.
Del resto, la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il suddetto “stress forzato può anche derivare, tout court, dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all'articolo 2087 cod. civ. (cfr. Cass. n. 3291 del 2016 cit.)”.
Da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che “Al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello
22 dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale (quali l'integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale e la partecipazione alla vita sociale e politica del lavoratore) può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore di lavoro a dover dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza” (v. Cass. civ, sez. lav., sent., 19 ottobre 2023, n. 29101).
Ed ancora la Cassazione ha sottolineato il valore dirimente dell'ambiente lavorativo stressogeno, che deve essere considerato quale fatto ingiusto suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali prospettate come vessatorie, anche se apparentemente lecite o solo episodiche, poiché la tutela della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c. (v. Cass. ordinanza del 7 febbraio
2023 n. 3692, v. Cass. Sentenze nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022).
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità
23 del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (v. Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3692).
È invero è noto l'orientamento costante della Suprema Corte (sent. n.
18164/2018, n. 3977/2018cass. n.7844/2018, 12164/2028, 12437/2018,
4222/2016), secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta (Cass. 29 marzo 2018 n.
7844, Cass. 10 luglio 2018 n. 18164, Cass. 23 maggio 2022 n. 16580, Cass.
11novembre 2022 n. 33428).
"Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il
"petitum" e la "causa petendi" (v. Cass. Sopra citata 2023).
La giurisprudenza evidenzia come il danno da straining sia un danno risarcibile
'ai sensi dell'art.2087 c.c. norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possono ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative ' stressogene' c.d. straining e a tal fine il
24 giudice del merito, qualora accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto, possano presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.'
Da un punto di vista squisitamente probatorio, nonostante non sia richiesta la prova dell'intento persecutorio, che comunque il ricorrente deve provare la sussistenza del danno, la nocività dell'ambiente lavorativo e il nesso causale tra le due' (Cass. n. 24883/2019).
Il lavoratore deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”
(v. CASS. CIV., SEZ. LAV., ORD., 4 GENNAIO 2025, N. 123).
5.
25 Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, nel caso di specie, sussiste la prova circa il nesso di derivazione tra la presunta condotta illecita e il danno all'integrità psicofisica che ne sarebbe derivato.
Agli atti vi è documentazione medica comprovante uno stato patologico suscettibile di essere ricondotto casualmente alle condotte attribuiti al datore, come pure sono state dedotte e provate variazioni di atteggiamento nella quotidiana vita di relazione tali da potersi configurare come alterazioni psichiche rilevanti ed espressive di sofferenza (v. dichiarazioni testimoniali in atti).
In particolare, il giorno successivo alla modifica della cattedra il ricorrente accusava uno stato ansioso e si ammalava dal 01.12.2021 al 02.12.2021, cosi come risulta dalla certificazione medica allegata culminato, il 23.12.21, con un ricovero presso la del San Giuseppe Moscati di per Controparte_4 CP_1
un evento cardiaco acuto (con ipocinesia dell'apice anteriore e coronarie indenni da verosimile spasmo coronarico temporaneo causato da stress emotivo intenso) con un peggioramento e ad una strutturazione del proprio malessere psichico dovendo ricorrere al CSM competente per ottenere ascolto e terapie con antidepressivi ed ansiolitici.
Sotto il profilo del danno biologico il ricorrente allega infatti documentazione medica da cui risulta, per le dette tensioni lavorative, un DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO CON SINTOMATOLOGIA ANSIOSO-
DEPRESSIVA MISTA, MODERATO-GRAVE con danno biologico del 20% e che richiede terapie psicofarmacologiche continuate (con benefici parziali come detto e previsto) e rappresenta un fattore di rischio per il sistema cardiocircolatorio (v. ctp in atti).
Circa tali elementi, assume una specifica rilevanza il contenuto delle conclusioni cui è giunto il CTU, incaricato di esprimere un parere tecnico, nella qualità di medico legale in ordine all'esistenza a carico del ricorrente di una patologia riconducibile, per effettività e durata dell'esposizione a rischio, caratteristiche di
26 essa ed altri elementi pertinenti al caso di specie, alla vicenda lavorativa, previamente ricostruita dall'ausiliare.
Ebbene, premessa una dettagliata descrizione della vicenda lavorativa come riferita in atti, il CTU ha concluso che il ricorrente “allo stato affetto da disturbi da adattamento, cui concorrono altresì episodiche sindromi da cardiomiopatia da stress”.
Il giudicante fa proprie tali conclusioni, trovandole sorrette, alla luce della relazione che le motiva, da iter logico ineccepibile.
Sulla scorta, pertanto, dei certificati medici e della relazione di consulenza tecnica di parte in atti, dal CTU nella parte relativa alla valutazione dei postumi, si può concludere che esistono elementi sufficienti per affermare che il disturbo dell'adattamento cui concorrono altresì episodiche sindromi da cardiomiopatia da stress è riferibile alla sua esposizione alla sottoposizione a straining ad opera della dirigente scolastica, anche valutando la compatibilità temporale della comparsa dei sintomi con la fase acuta della vicenda e la loro regressione con la cessazione dell'esposizione ai fattori di stress lavoro-correlati.
6.
Passando ad esaminare la determinazione del danno, la consulenza medico legale ha consentito di stabilire che presenta un danno biologico complessivo pari al
20%”.
Il CTU, come si è visto, ha altresì accertato l'esistenza del necessario nesso di causalità della suddetta patologia con le condotte mobbizzanti poste in essere nei confronti della parte ricorrente rilevando in particolare che la documentazione in atti è adeguata, certificati medici, con la prescrizione di terapia antidepressiva ed ansiolitica, valutazioni psicodiagnostiche, non venendo riferiti in precedenza disturbi di tipo psicopatologico ed attualmente, come si osserva dai test effettuati, essendo presenti atteggiamenti paranoidei con sospettosità, scarsa fiducia nell'ambiente, umore lievemente depresso, postumi accertati come irreversibili.
27 La predetta complessiva valutazione appare condivisibile in quanto immune da errori o vizi logici e supportata da congrua ed esauriente motivazione, come tale idonea a fondare il convincimento del giudice.
A fronte del quadro patologico sopra riportato, spetta al ricorrente il seguente risarcimento.
Le nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (non essendo applicabile la
TUN che riguarda “lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata”) propongono, infatti, una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi, sia in quelli peculiari
(c.d. danno biologico "standard" e c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico); sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione
(ed. danno morale).
A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari "medi" corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo - funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva); in secondo luogo sono state fissate percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi, onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ma, intanto è possibile valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella
28 sua interezza, se vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, e di queste dovrà tenere conto il giudice al fine di escludere od ammettere la personalizzazione (cfr. Cass.
n. 9231/13; n. 5243/14).
Ciò posto, nella fattispecie in oggetto, ritiene il giudicante, di dovere procedere unicamente all'applicazione c.d. tabellare pura, senza alcuna ulteriore personalizzazione, in considerazione della mancanza di alcuna prova circa specifiche situazioni di disagio dinamico-relazionali ovvero di sofferenza o turbamento d'animo.
Al di là, invero, di mere formule di stile, nell'atto introduttivo, nulla è stato allegato in ordine all'alterazione in concreto delle abitudini di vita ovvero sulle sofferenze patite dal ricorrente.
La teste escussa , cognata del ricorrente ha riferito genericamente di Tes_3 una tendenza all'isolamento di suo cognato.
In base all'applicazione delle suddette tabelle, spetta, pertanto, al ricorrente, a titolo di Danno biologico permanente (20 punti, età di anni 61 ) euro 72.538,00 importo che comprende, all'interno del valore riportato, il valore complessivo del danno biologico inteso come lesione all'integrità psico-fisica nella sua dimensione dinamico-relazionale, e dunque anche comprensiva della quota di danno morale da sofferenza soggettiva connessa alla lesione dell'integrità psico-fisica e non direttamente oggetto della valutazione medico legale
(evidenziata nelle tabelle quale “incremento per sofferenza” del punto base).
Su tale somma, non sussistono i presupposti per riconoscere un aumento a titolo di personalizzazione atteso che secondo la recente giurisprudenza di legittimità, devono individuarsi in conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato derivanti dal fatto illecito, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
29 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. anche Cass.
4.3.2021 n. 5865).
Deve infatti evidenziarsi che la c.d. "personalizzazione del danno", come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 14364 del 2019) è “un'operazione" che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, sulla base di eventuali circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, e tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (cfr. anche Cass. n. 2193 del 2017).
Tale personalizzazione non costituisce dunque un automatismo ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, mentre non può ammettersi alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit.
Ai fini della personalizzazione del danno morale, non rileva dunque la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili, ad esempio, al dolore di comune riferibilità, bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona: è necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile, poichè diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, essendo le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono intendersi integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare (Cass. civ. n. 5547/2024).
Il ricorrente non ha indicato per quale ragione le lesioni patite abbiano provocato una compromissione della vita di relazione maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato in un'altra persona della stessa età,
30 e che necessariamente vengono ristorate attraverso la monetizzazione del grado di invalidità permanente col criterio standard.
In conclusione, deve ritenersi che, nel caso di specie, non risultino allegate, né provate, circostanze specifiche tali da evidenziare modalità particolarmente lesive della condotta in relazione alle specificità del ricorrente, e che dunque non possano ravvisarsi elementi su cui fondare un aumento del danno da lesione all'integrità psico-fisica determinato applicando il meccanismo tabellare, come sopra indicato.
7.
Circa, infine, la richiesta di liquidazione del danno professionale e all'immagine la carenza di allegazione e prova da parte del ricorrente delle ragioni della richiesta ne impone il rigetto.
8.
Quanto al lamentato danno da demansionamento, la domanda attorea deve essere esaminata alla luce dei principi enunciati dalla S.C., secondo cui, in presenza di accertata de-professionalizzazione del lavoratore, sussiste l'obbligo datoriale di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione - non transeunte - della professionalità del lavoratore, nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno (Cassazione civile , sez. lav., 08 novembre 2003, n. 16792).
Tale danno ha natura patrimoniale e va liquidato sulla base del dato reddituale del soggetto, tenuto conto dei dati concreti del rapporto lavorativo, della retribuzione, della possibile progressione di carriera e della presumibile durata della vita lavorativa. Il danno alla professionalità in buona sostanza, non rappresenta una voce risarcitoria autonoma, ma, al contrario, solo un aspetto del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante presunto e futuro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 24 marzo 2006, n.6572, intervenendo a dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno poi
31 affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi in cui si sostanzia la c.d. deprofessionalizzazione (ad. es. la sostanziale inattività che ha determinato un impoverimento delle capacità professionali, la c.d. perdita di chance ovvero il minor valore del lavoratore leso nel mercato del lavoro).
Nella fattispecie non è provato che lo ius variandi abbia comportato una riduzione ed un impoverimento delle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che la ricorrente aveva precedentemente maturato.
L'assegnazione provvisoria presso una scuola media inferiore è stata una scelta di opportunità del ricorrente, dettata certamente dalla situazione di conflittualità ma non può qualificarsi come demansionamento attribuibile alla condotta della datrice.
La parte ricorrente si è astenuta dal dedurre e provare dal dimostrare che la sua adibizione a tale servizio avesse costituito un fattore deprimente della sua professionalità in relazione alle concrete possibilità di sviluppo di essa, che in effetti risulta essere stata conservata, alla luce delle valutazioni ampiamente positive successivamente riportate da lei.
La domanda di ristoro dei danni da demansionamento va quindi rigettata.
9.
Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui al dispositivo che segue con condanna del al pagamento della somma di € 72.538,00 oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ossia interessi legali calcolati sul capitale via via devalutato dalla data della liquidazione a quella del consolidamento dei postumi della malattia professionale oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
10.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
32
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di parte resistente in ordine al danno non patrimoniale da straining subito dal ricorrente commisurato in 20 punti percentuali d'invalidità permanente;
2. condanna parte resistente al risarcimento in favore di del Parte_1
danno non patrimoniale permanente, che si liquida equitativamente in complessivi €. 72.538,00 oltre interessi, calcolati sul capitale via via devalutato dalla data della liquidazione a quella del consolidamento dei postumi della malattia professionale, oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare di cui alla nota prot n.
565 del 07.02.2022 e per l'effetto annulla la stessa;
4. condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 13.395,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP di legge, nonché €
259,00 a titolo di rimborso della spesa per contributo unificato, con distrazione;
5. pone a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
33
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3266/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti, nato il [...] a Parte_1
LA (AV), ivi residente a[...], c.f.
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente C.F._1
dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri (c.f. ) mail pec C.F._2
EM AL( ), Email_1 CodiceFiscale_3
EM AV (c.f. Email_2
), mail pec: in virtù di procura a C.F._4 Email_3 margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
IU (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5
l sito Controparte_2 in , alla via Giuseppe Marotta CP_1
- parte resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 24.8.23 parte ricorrente ha esposto :
- di essere dipendente a tempo indeterminato del Controparte_1
dall'anno scolastico 2005/2006, ed e inquadrato con la qualifica di
[...]
Docente di Scuola Secondaria Superiore di secondo grado classe di concorso
A014 (discipline plastiche scultoree e scenoplastiche), titolare presso l'Istituto
Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di , in servizio in CP_1
assegnazione provvisoria fino al 31.08.2023 presso l'Istituto Comprensivo “L. Di
Prisco” di Fontanarosa (AV) per 10 ore con completamento per 8 ore presso l'Istituto comprensivo “San Tommaso D'Aquino” di Grottaminarda (cfr 1) e dal
01.09.2023 fino al 31.08.2024 presso l'I.C di Vallata (cfr 2);
- che con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585 (cfr 3) chiedeva al Dirigente Dr.ssa dell'Istituto Statale di Controparte_3
Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di , l'acquisto di materiale CP_1
di consumo per l'attività laboratoriale per l'insegnamento della propria disciplina plastiche scultoree e scenoplastiche;
-che la predetta Dirigente Scolastica negava l'acquisto di tale materiale, scrivendo a penna sulla predetta richiesta: “non si autorizza in blocco per alunno e classi previa verifica dei contributi volontari”;
- che la Dirigente Scolastica de qua, pretendeva che ogni alunno versasse obbligatoriamente il contributo volontario di € 150.00, per acquistare il predetto materiale ed in mancanza del pagamento del predetto contributo volontario di €
2 150.00 da parte delle famiglie degli alunni, impediva a questi ultimi di svolgere le attività laboratoriali, così come sarà provato dall'espletanda attività istruttoria;
- che invero deve essere la scuola a farsi carico dell'acquisto del materiale didattico necessario per le attività laboratoriali, previste dai programmi ministeriali, onde evitare discriminazioni tra alunni che hanno differenti condizioni economiche sociali, così come previsto dalla normativa vigente (RD
18.11.1923, n. 2440, RD 23.05.1924 n. 827, Decreto Interministeriale 01.02.2001
n. 44, DI 28.08.2018 n. 129, Nota MI 30.09.21, prot. n. 21503 AS 2021/2022;
- che in data 20.11.2021 con nota prot n. 1081 (cfr 4), consegnata il 22.11.2023 la dirigente scolastica de qua Dr.ssa richiedeva chiarimenti al ricorrente CP_3
Docente della III E, in merito ad un'alunna (chiamata ) Persona_1 Per_2 della III E, la quale a mezzo del proprio tutore con la nota del 20.11.2021 (cfr 5) chiedeva delucidazioni in merito alle attività laboratoriali del Lunedì IV e V ora che non erano svolte, ma sostituite con l'attività di disegno e in relazioni alle presunte dichiarazioni dell'alunna, chiamata dalla Dirigente, che avrebbe affermato che non scendevano in laboratorio in quanto il ricorrente aveva asserito che non era arrivato il materiale;
- che riscontrava la predetta nota di richiesti chiarimenti, con la nota prot n. 8139 del 26.11.2021, e allegati, (cfr 6), con la quale chiariva in primis che lo svolgimento dell'attività di disegno era propedeutica allo svolgimento dell'attività laboratoriale, dovendo svolgere lo studio della figura umana, inoltre, specificava che la DS gli aveva negato l'acquisto del materiale richiesto con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585, impedendogli di svolgere le attività laboratoriali;
- che il Consiglio di Istituto, su indicazione della Dirigente, con delibera n. 8 del
22 giugno 2022 (cfr.7), stabiliva incredibilmente e nuovamente, per gli alunni del biennio del liceo artistico che se non avessero versato il contributo “volontario”, non gli sarebbero stati consegnati i materiali per svolgere le attività laboratoriali,
3 mentre per le domande di iscrizione alle classi 3, 4 e 5 le domande non sarebbero state accettate, in caso di mancato versamento dell'intero contributo
“volontario”;
- che la Dirigente Scolastica de qua, in risposta alla predetta nota di chiarimenti inviata, con ordine di servizio ritorsivo del 30.11.2021 decreto n. 1531, (cfr 8) , modificava la cattedra del ricorrente, togliendogli la classe III E, 2B e I A lasciandogli 8 ore sulla classe V E e le restanti 10 ore sul potenziamento;
- che l'intenzione ritorsiva del predetto ordine di servizio, rispetto alla disapprovazione espressa nella nota di chiarimenti, rispetto alla non consegna dei materiali per l'attività di laboratorio agli alunni che non versavano il contributo
“volontario”, si rileva ictu oculi , dalla seguente affermazione della DS de qua in tale ordine di servizio: “Si ribadisce, inoltre, che il lavoratore è TENUTO alla collaborazione con l'Amministrazione di appartenenza e non denigrare le scelte della stessa prese, come da norma, dagli organi deliberanti preposti, di cui tra l'altro fa parte anche la S.V”(si precisa che il ricorrente subentrava al CDI per surroga, ma non partecipava alle riunioni, visto l'atteggiamento impositivo della
DS);
- che a causa del predetto ordine di servizio “ritorsivo”accusava uno stato ansioso e si ammalava dal 01.12.2021 al 02.12.2021, così come risulta dal certificato medico che si allega (cfr 9);
- che tutti gli studenti della classe 3 E con nota del 03.12.2021 ( cfr 10) inviata Per_ alla DS, protestavano per la sostituzione del Prof. dalla loro classe, considerato un docente che svolgeva il proprio lavoro in modo soddisfacente;
- che la Dirigente Scolastica de qua, continuava nel suo atteggiamento ritorsivo e Parte inviava all richiesta con nota prot. ris 1094 del 01.12.2021 (cfr 11), di avvio nei confronti dello stesso di procedimento disciplinare chiedendo l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione oltre i 10 giorni;
4 Parte
- che in data 10.12.2021 con nota prot n. 5282 del 09.12.2021 (cfr 12) l' a seguito della predetta richiesta della DS, notificava al ricorrente contestazione formale di addebito riportando i fatti indicati dalla Dirigente de qua, e convocando il prof. per essere ascoltato a difesa per il giorno 17.01.2022; Pt_1
- che, a seguito della notifica della predetta contestazione disciplinare, accusava uno stato ansioso acuto e si ammalava dall'11.12.2021 al 13.12.2021, così come risulta dal certificato medico che si allega (cfr 13);
- che rientrava a scuola il 14.12.2021 fino al 18.12.2021, e la Dirigente
Scolastica de qua, ogni volta che lo incontrava nei corridoi, con tono aggressivo gli diceva: “Questo è un altro pazzo”, “ quest'anno non te lo faccio mangiare Pt_1
il panettone”, creandogli in tal modo uno stato persistente di stress emotivo, tanto da accusare uno stato ansioso acuto così come risulta dal certificato medico del
22.12.2021 ( cfr 14);
- che la sera del 23.12.2023, si sentiva male, ed era trasportato dai familiari al PS dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati di Avellino”;
- che in tale occasione era posta indicazione al ricorrente al ricovero in reparto di per la prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico; Controparte_4
- che non rientrava al lavoro dopo le festività natalizie, per un periodo di malattia fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (cfr 16);
- che, sottoposto a visita medica legale cardiologica, in data 01.09.2022 gli veniva diagnosticata, per il suddetto episodio occorso il 23.12.2021, la sindrome di BO in paziente affetto da ipertensione arteriosa sistemica e dislipidemia ed evidenza di coronarie epicardiche esenti da lesioni emodinamicamente significative e verosimile spasmo coronarico temporaneo causato da stress emotivo intenso;
- che, a mezzo del proprio legale, depositava in data 17.01.2022 memoria difensiva riportandosi alla stessa durante l'audizione, come si evince dal verbale
(cfr 19), con la quale riportava gli stessi fatti della nota di chiarimento n. 8139
5 del 26.11.2021, e precisamente che lo svolgimento dell'attività di disegno era propedeutica allo svolgimento dell'attività laboratoriale, dovendo svolgere lo studio della figura umana, e che la DS gli aveva negato l'acquisto del materiale richiesto con la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n. 5585, (allegata alla memoria difensiva) impedendogli di fatto per tal motivo di svolgere le attività laboratoriali;
- che in data 24.01.2021 il ricorrente si sottoponeva a visita presso il
Dipartimento di salute mentale dell'ASL di e gli era diagnosticato uno CP_1 stato di ansia acuto, reattivo ad una situazione lavorativa ad impatto fortemente stressante, con compromissione sulla qualità della vita, con conseguente modifica totale del suo assetto di vita, con prescrizione di trattamento di farmaci e riposo dal lavoro, così come certificato (cfr 20);
- che in data 07.02.2022 con nota prot. n. 565 (cfr 21) l'USP valutata la memoria difensiva, ed in particolare la nota del 22.09.2021 protocollata il 23.09.2011 n.
5585 con la quale il ricorrente chiedeva al Dirigente Dr.ssa CP_3
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di
[...]
, l'acquisto di materiale di consumo per l'attività laboratoriale per CP_1
l'insegnamento della propria disciplina plastiche scultoree e scenoplastiche e il diniego all'acquisto della Dirigente Scolastica che scriveva a penna sotto tale richiesta: “ Non si autorizza in blocco per alunno e classi previa verifica dei contributi volontari”; Parte
- che l' non riteneva che fosse applicabile la sanzione richiesta dalla DS della sospensione dal servizio oltre i 10 giorni ma ritenendo comunque che sussistesse un vulnus nel rapporto di leale collaborazione con il DS , irrogava la sanzione della censura;
- che in ogni caso, sussiste l'illegittimità della predetta sanzione della censura irrogata, sia perché non si comprende quale fosse l'offesa nel rapporto di leale collaborazione posto in essere dal ricorrente, nei confronti della Dirigente de qua,
6 Parte essendo invece vittima di vessazioni, sia perché l' non aveva la competenza ad irrogare la sanzione della censura;
- che a causa del predetto illegittimo atteggiamento, con intenti vessatori, della
Dirigente Scolastica de qua, subiva un danno alla propria salute consistente in una depressione reattiva grave, e una conseguente sindrome di BO (infarto a coronarie sane), così come certificato dalla perizia di parte del cardiologo e da tutta la certificazione medica inerente all'infarto.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare con sentenza la nullità della contestazione disciplinare nota prot n. 5282 del 09.12.2021 e della conseguente sanzione disciplinare nota prot n. 565 del 07.02.2022 per la violazione il comma
9-quater, dell'art 55 bis del d. lgs 165/2001, dell'art 91 del CCNL comparto scuola e dell'art 492 d. lgs n. 297/94; in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei fatti addebitati con la sanzione disciplinare della censura irrogata con nota prot n. 565 del 07.02.2022 e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di revocare la sanzione disciplinare nota prot n. 565 del 07.02.2022 in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dei comportamenti esposti in ricorso posti in essere dalla nei confronti del ricorrente, Controparte_5 per violazione dell'art. 2087 c.c. e il nesso causale tra tali atti illegittimi e il danno non patrimoniale subito dal ricorrente e per l'effetto condannare il al pagamento del danno non patrimoniale Controparte_1
(biologico) in favore del ricorrente, quantificato in € 46.546,00 e/o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, oltre il danno morale, esistenziale e all'immagine professionale e da dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell' art 1226 c,c,, oltre il rimborso al ricorrente del contributo unificato versato pari ad € 259,00; condannare l'amministrazione resistente alle spese legali, nonché al rimborso forfettario 15
7 % su diritti e onorari CPA 4 % da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita parte resistente contestando ed impugnando il contenuto dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
2.
Nel merito l'odierna controversia attiene essenzialmente al comportamento mobbizzante tenuto dal Dirigente scolastico nei confronti del ricorrente.
In particolare, il ricorrente lamenta comportamenti vessatori e persecutori posti in essere nei suoi confronti dalla Dr.ssa dirigente Controparte_3
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore, “Paolo Ania De Luca” di CP_1
sfociati in una serie di atti persecutori culminati con la modifica della cattedra e l'avvio di un procedimento disciplinare.
Ciò premesso, va chiarito che il c.d. "mobbing" si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d. "mobbing" orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il c.d. "mobbing" verticale, nei confronti di un dipendente, individuato come la vittima;
atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione attraverso il licenziamento ovvero inducendola a rassegnare le dimissioni, il c.d. "mobbing" strategico o bossing. L'effetto di tali pratiche di sopruso è di provocare nel soggetto "mobbizzato" uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento e, nei casi più gravi, disturbi post - traumatici da stress.
Invero il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile, contrattuale oppure extra contrattuale (vedi, per tutte, Cass. n. 16250, 2357/2003, 15133,
1114/2002). Infatti la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare
8 (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 16250/2003, 15133/02, 12763/98).Vige, però, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c., cit.) – presunzione che deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a
"chi vuoi fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nè la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato. Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonchè il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento
(come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento).E' lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale
"debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. In altri termini, la prova sull'imputazione materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione dottrinaria) - anzichè essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento - risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere, creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (ed, in genere, il debitore).A tale fattispecie può essere assimilta la responsabilità del datore di lavoro per danno da mobbing, configurandosi il danno derivato come discendente da inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.).
9 Il concetto di mobbing emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza in data 19 dicembre 2003, n. 359 che ha chiarito come - pur in assenza di una specifica disciplina a livello di normazione di rango primario - per quel che riguarda gli atti interni statali, l'inserimento del 'mobbing' trova conferma sia nel punto 4.9 del d.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005, sia nel punto BS11 della delibera, sempre del 22 maggio 2003, contenente l'accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome sul "bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502". Ma già, in precedenza, per quel che riguarda gli atti comunitari, la risoluzione del Parlamento europeo n.
AS-0283/2001 del 21 settembre 2001, avente ad oggetto "Mobbing sul posto di lavoro", al punto 13, esortava la Commissione ad "esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie (...)".
Innanzitutto, certo è che nessuna definizione esaurientemente contiene tutte le proteiformi manifestazioni attraverso le quali si possono realizzare gli effetti indesiderati del mobbing.
Di qui la diffusa ostilità, pure del giudice delle leggi (v. Corte cost. n. 359 del
2003), avverso aprioristiche qualificazioni, anche de iure condendo, destinate sicuramente a tener fuori dal recinto qualcuna delle molteplici modalità persecutorie che la vita conosce.
Utile descrittivamente, dunque, ma non esaustivo un elenco che associ: marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti trasferimenti ingiustificati;
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto;
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad
10 eventuali condizioni di handicap psico-fisici; impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie;
inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo (condizioni di “costrittività organizzativa” tratte da fonti normative, giurisprudenziali, nonché dalla casistica riportata nei casi esaminati in circolare n. 71/2003).E CP_6
la richiamata sentenza del giudice di legittimità delle leggi - dopo aver osservato che la giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di
"mobbing" nella previsione dell'art. 2087 c.c. (v., in tema, Cass. n.143/2000, in motiv.) - ha affermato che "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (art. 117, co. 2, Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, co. 1, Cost.)". Pertanto, il mobbing deve trovare riconoscimento nell'alveo della responsabilità contrattuale con riferimento alle previsioni di cui all'art.2087 c.c. ovvero con la ripartizione dell'onere della prova come sopra descritto.
Così anche in questo campo la disposizione codicistica citata assume valore baricentrico qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione del bene protetto.
Il riferimento all'art. 2087 c.c. consente di qualificare il fenomeno come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con ogni conseguenza di regime giuridico in punto di prescrizione e di contenuto e ripartizione degli oneri probatori.
Consente anche di inquadrare il mobbing verticale come violazione di un obbligo di non fare gravante sul datore e quello orizzontale come inottemperanza del medesimo all'obbligo di fare consistente nella doverosa protezione del
11 dipendente nei confronti della persecuzione, conosciuta o conoscibile dei sottoposti, a loro volta extracontrattualmente responsabili verso il mobbizzato.
La responsabilità contrattuale del datore di lavoro è sempre per fatto proprio, sia nel caso di mobbing discendente in cui la condotta dei superiori della vittima è direttamente imputabile al datore di lavoro per effetto dell'organizzazione gerarchica e del relativo potere di rappresentanza, sia nel caso di mobbing orizzontale o ascendente, in cui l'obbligo di protezione grava proprio sul datore di lavoro.
Il ricorso ad una clausola generale, se da un canto ha il pregio di essere aperta a contenere le molteplici tipologie dell'azione vietata, dall'altra parte lascia ampio spazio alla mediazione giudiziaria ed alla interpretazione delle Corti.
E' indispensabile perciò che, anche nel caso in cui è la stessa legge a demandare al giudice il compito di riempire di contenuti i precetti di una clausola generale, siano individuati con la massima accuratezza i confini concreti della fattispecie astratta.
In materia il punto dolente è che se l'ordinamento giuridico fosse chiamato a reagire solo a quelle condotte datoriali che si traducono in demansionamenti, in trasferimenti, in sanzioni disciplinari, in atti discriminatori, in molestie, in licenziamenti illegittimi, allora di enucleare una fattispecie autonoma di mobbing non vi sarebbe necessità, perché ciascuno di detti comportamenti troverebbe il suo parametro normativo in specifiche norme di protezione del lavoratore.
Invero l' “integrità psico-fisica” e la “personalità morale” del lavoratore subordinato possono essere vulnerate anche da atti del datore di lavoro che non violino alcuna tipizzata disposizione normativa.
Ciò che trasforma tali comportamenti del datore, altrimenti irrilevanti dal punto di vista giuridico, in un inadempimento contrattuale non può che essere la finalità che li anima, e cioè proprio la volontà di ledere l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, appunto tutelati dall'art. 2087 c.c..
12 Solo l'elemento soggettivo può attribuire sostanza di illecito a condotte oggettivamente lecite, trasformando singoli atti, che presi singolarmente avrebbero valenza neutra, in una sequenza comportamentale caratterizzata e avvinta dall'unicità del disegno.
Il mobbing ha ragion d'essere e muta da fenomeno sociologico ad accadimento giuridicamente rilevante nella misura in cui debbano essere prevenute e punite quelle condotte che abbiano un quid pluris di antigiuridicità rispetto a quelle tipizzate e già ex se sanzionate dal legislatore e che, pur nella loro atipicità, siano ugualmente lesive della persona del lavoratore.
In taluni casi il datore di lavoro con un insieme di azioni ripetute nel tempo - che possono essere comportamenti perfettamente conformi a legge, e quindi teoricamente privi di antigiuridicità, e/o condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione giuridica e/o atti violativi di norme e già autonomamente sanzionati – può perseguire scopi ulteriori aventi la finalità di ledere la salute e la personalità morale del prestatore.
Elementi strutturali costitutivi dell'illecito contrattuale sono sia la sequenza di atti sia la loro complessiva funzionalizzazione all'obiettivo.
L'obiettivo può assumere variabile graduazione e consistenza sul minimo comun denominatore dell'attentato alla lesione dell'integrità psico-fisica e della dignità del dipendente e può andare dalla mera intenzione di offendere, alla persecuzione mirata all'emarginazione del lavoratore, sino a giungere alle strategie finalizzate all'espulsione dall'organizzazione.
Pressoché pacifica la riconduzione del mobbing alla violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro, tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore (Cass. lav. n. 6326 del 2005; Cass. lav. n. 12445 del 2006).
Nella pronuncia più esplicita la Suprema Corte parla di “una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una
13 lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 c.c.; tale illecito … si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato” (Cass. lav. n. 4774 del 2006).
Nell'occasione i giudici di legittimità avallano la pronuncia di merito che aveva escluso, con congrua motivazione, “la configurabilità di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti” indicati dal ricorrente.
Tale intento persecutorio va verificato “considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato”.
Quanto al destinatario della condotta asseritamente illecita si sottolinea che la stessa è tale solo ove oggettivamente persecutoria.
Funge da limite esterno alla fattispecie la circostanza che gli atti mobbizzanti siano percepiti e vissuti solo dalla vittima come tali.
In questo caso, pur potendo esserci il danno rappresentato da una patologia in nesso causale con gli accadimenti lavorativi, non vi può essere responsabilità.
Manca infatti l'inadempimento rappresentato dal compimento di una sequela di atti aventi oggettiva efficacia lesiva ed animati dall'intento di nuocere.
Diffusamente la dottrina rileva che esulano dal mobbing le situazioni di malessere o disagio, riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali del lavoratore, rilevando piuttosto la sensibilità media dell'uomo comune;
che non qualsiasi screzio, o inurbanità, o scortesia, o persino qualsiasi maleducazione o offesa, vengono attratte nell'imbuto cieco dell'ipertrofia delle tutele risarcitorie, riservandosi la valutazione di illiceità alle
14 situazioni più gravi della patologia dell'organizzazione, al netto delle ipersensibilità soggettive;
che l'abuso di posizione dominante va represso, ma non la dialettica che è nelle cose, né il conflitto che è la molla del progresso;
che non esiste un diritto alla felicità nei rapporti di lavoro, potendosi al più pretendere comportamenti improntati a buona fede, per cui non è lesiva la condotta avvertita come tale dal lavoratore solo a causa della propria fragilità nei rapporti interpersonali.
Dal punto di vista psicologico può accadere che per fattori endogeni, ovvero per il modo in cui una persona affronta il lavoro e i problemi dell'esistenza, spende le sue energie, definisce i suoi obiettivi, organizza il suo tempo, il modo in cui giudica successi e insuccessi o accetta i casi della vita, un individuo non sia in grado di “elaborare” situazioni lavorative di ordinario conflitto, partorendo sindromi generate dall'incapacità di processare cognitivamente l'evento e non addebitabili all'altrui responsabilità.
In definitiva la Suprema Corte ha in particolare evidenziato che per la integrazione della fattispecie non è sufficiente provare la presenza di uno o più atti eventualmente illegittimi posti in essere dal datore di lavoro, ma è necessario provare che essi siano sorretti da un intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente, finalizzato all'estromissione del lavoratore. In particolare la Suprema Corte (v. Cass. 17698/2014) ha precisato che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il
15 pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (vedi successivamente anche Cass.
26684/2017; 12437/2018 e 15159/2019).
Se è vero, poi, che, in difetto di una pluralità di comportamenti vessatori protratti nel tempo e posti in essere in modo sistematico, è pur sempre configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing (v. Cass. 7844/2018), quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, comunque con effetti dannosi rispetto all'interessato, ai fini della sussistenza di tale ulteriore ipotesi di violazione dell'art. 2087 c.c., quale norma generale di riferimento della responsabilità datoriale per i danni alla persona del dipendente, è pur sempre necessario l'elemento soggettivo del dolo.
La configurabilità, infine, di una responsabilità a fronte di un mero inadempimento – imputabile anche solo per colpa – che si ponga in nesso causale con un danno alla salute (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 16256/2018; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 9901/2018), presuppone pur sempre la sussistenza di pregiudizi che non siano riconducibili alla qualità intrinsecamente e inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass.
3028/2013) o che si traducano in meri disagi o lesioni di interessi prive di una qualsiasi consistenza e gravità e, come tali, non risarcibili (v. Cass. SS.UU.
4063/2010; Cass. SS.UU. 26972/2008).
3.
Chiariti gli approdi giurisprudenziali in materia di responsabilità datoriale per le condizioni in cui viene prestata l'attività lavorativa, occorre innanzitutto valutare l'esito della prova per testi.
16 ha dichiarato : “ADR: Conosco il ricorrente in quanto è stato Parte_3 mio professore al liceo Artistico di , di cui non ricordo il periodo ma CP_1
ricordo il diploma 2021/2022
ADR: I contributi volontari ci sono stati chiesti sin dal primo anno , erano pari a
120 euro, la preside ci fece sapere che servivano per comprare i materiali, che mai abbiamo però ricevuto né io né i miei compagni , solo l'ultimo anno su sollecitazione del professore abbiamo ricevuto del materiale che non Pt_1
corrispondeva alla somma versata.
ADR: I materiali non erano adatti ad un liceo ma per le scuole elementari , erano di pessima qualità.
ADR: Io ho pagato il contributo solo per i primi due anni poi c'è stato il covid e poi ho comprato i materiali da me.
ADR: Chi non pagava il contributo non riceveva i materiali, c'era una lista di chi aveva pagato e di chi non aveva pagato.
ADR: Chi non pagava il contributo non lavorava e non scendeva in laboratorio se non li comprava da sé. Ciò generava anche polemiche e problemi.
ADR: Non conosco le dinamiche ma ho visto che la preside non era educata o gentile, usava minacce velate nei confronti del professore ma anche degli altri docenti dicendo “qui comando io” “attenzione a quello che fate”.
ADR: Ho assistito a varie urla in segreteria da parte della dirigente anche con brutte parole rivolte al professore che criticava anche quando non c'era (diceva faccio vedere io ).
ADR: Gli altri professori evitavano nel senso che avevano paura delle conseguenze anche nei loro confronti. Tanto posso dire perché i professori ci dicevano di non fare domande sul professore e di fare i bravi. Pt_1
ADR: Noi abbiamo chiesto più volte di parlare del contributo volontario con la preside tranne una volta in cui io però non c'ero ma sono andati i rappresentanti delle classi del liceo che però sono stati scacciati”.
17 A. ha dichiarato : “ADR: conosco il ricorrente in quanto sono stata sua Tes_1 alunna dal 2017 al 2022 presso il liceo artistico P.A. DE Luca
ADR: Il contributo volontario non è stato così perché io ho versato il contributo per tutti e 5 gli anni ma il materiale l'ho avuto solo l'ultimo anno solo perché il professore ha sollecitato la preside mentre gli altri anni pagavo il contributo Pt_1
e compravo da me il materiale.
ADR: Esternamente notavo che tra la preside e il professore non c'erano buoni rapporti, la preside aveva un atteggiamento di sfida verso il professore probabilmente si sentiva minacciata forse perché il professore difendeva noi alunni.
ADR: Non ho assistito a episodi tra di loro .
ADR: I ragazzi che non potevano pagare il contributo volontario e non li compravano da sé non facevano nulla in laboratorio, i bidelli avevano una lista dove c'erano i nomi di chi versava il contributo e chi no l'ultimo anno il materiale è stato dato a chi aveva pagato, ma preciso che il materiale, di scarsa qualità, è stato dato solo grazie al professore per gli ultimi sei mesi”. cognata del ricorrente ha dichiarato: “Frequento Testimone_2
quotidianamente casa del ricorrente e ricordo che diceva che la dirigente lo chiamava pazzo e questa cosa lo faceva soffrire, stava male , si isolava.
ADR: Ciò è accaduto nel dicembre 2021 ma tale atteggiamento persiste tutt'ora.
ADR: Ricordo che mio cognato ha avuto problemi con il cuore, stava male a volte veniva il dottore ed è stato anche ricoverato”.
Deve rilevarsi che gli esiti dell'istruttoria svolta hanno evidenziato una situazione lavorativa con le caratteristiche sopra esposte.
Dall'istruttoria orale e dalla documentazione allegata è emerso che tra il ricorrente e la dirigente (come pure tra la dirigente e i professori) non vi erano rapporti sereni e che il ricorrente si era scontrato verbalmente con lei con riferimento alla questione del materiale per il laboratorio.
18 I testi hanno confermato che effettivamente la scuola, oltre a non fornire il materiale per le attività di laboratorio, pretendeva il versamento di un contributo volontario da parte degli alunni senza poi provvedere a consegnare il materiale o a consegnarlo in minima parte e di pessima qualità, tanto da costringere gli allievi a provvedere personalmente all'acquisto di ciò che serviva per svolgere le attività laboratoriali.
E' emerso altresì che il professore ha cercato di interloquire, senza esito, Pt_1
con la dirigente per ottenere dalla scuola il materiale necessario per il laboratorio presentando apposita istanza in data 22.9.21 all'inizio dell'anno scolastico.
Non risulta invece che gli alunni fossero forniti del materiale per operare in laboratorio e che il professore si sia rifiutato deliberatamente di portarli in Pt_1 laboratorio, contrariamente a quanto indicato nella richiesta di applicazione di sanzione superiore a firma della dirigente in cui ha indicato di aver “appurato” con gli alunni che questi vengono a scuola forniti di materiale.
Analogamente non fondate, alla luce delle emergenze istruttorie, risultano le contestazioni mosse dalla dirigente al ricorrente relative alle doglianze paventate relativamente alla delibera che ha approvato la possibilità dell'istituto di richiedere il contributo volontario agli alunni e all'erroneità della procedura di gestione della contabilità relativa alla raccolta di tali contributi.
Alcun comportamento lesivo della leale collaborazione o correttezza può, a parere della Scrivente, attribuirsi al ricorrente semplicemente per aver evidenziato, a fronte della richiesta da parte della dirigente di giustificazioni sulle mancate attività laboratoriali (oltre alla necessità, sotto l'aspetto didattico di svolgere prima attività di studio della figura umana ed esercitazioni di disegno), la mancanza di materiali e la sospetta illegittimità di una delibera di istituto che affida il reperimento degli stessi al contributo volontario degli alunni , che in quanto volontario non assicura a tutti la possibilità di svolgere le attività previste dai programmi scolastici e che si palesa in contrasto con le circolari ministeriali.
19 Da tutto ciò consegue in primis che il provvedimento sanzionatorio debba essere annullato.
Il comportamento della dirigente scolastica, la quale addirittura sulla base di circostanze rilevatesi non veritiere, ha chiesto l'applicazione di sanzioni superiori nei confronti del ricorrente e che dinanzi agli alunni minacciava con frasi “qui comando io”, “gli faccio vedere io” unitamente alle altre condotte riferite dai testi escussi, appare idoneo ad integrare lo straining.
A parere del giudicante il comportamento tenuto dalla dirigente (al di là delle minacce di voler decidere tutto lei rivolte al ricorrente ma anche ad altri professori) nei confronti del ricorrente con riferimento alla vicenda del materiale per le attività laboratoriali e alle attività stesse ed ai conseguenti provvedimenti assunti – procedimento disciplinare e modifica della cattedra con sottrazione delle classi-, presenta carattere episodico e può quindi ritenersi valutabile nell'ambito delle condotte integrative di straining, senza denotare quell'elemento intenzionale tipico del mobbing, che, rispetto alla figura minore ora indicata, si caratterizza anche per la sua spiccata natura di fattispecie dolosa.
Secondo gli orientamenti maturati dalla S.C. si può ritenere che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087
c.c., e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui
20 all'art. 1225 c.c., per il caso di dolo;
e' configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n.
18164, Cass. Cassazione civile sez. lav. - 07/02/2023, n. 3692).
Al di là di denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.; e', infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio
2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre
2008, n. 26972) e la S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima
Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965
e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non
21 sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c..
Nel caso di specie, dunque, parte ricorrente è stata certamente sottoposta a comportamenti pregiudizievoli e stressogeni sul luogo di lavoro da parte della dirigente che imponeva in modo quasi “autoritario” la sua volontà minacciando in più occasioni che si faceva tutto come diceva lei, che era lei a comandare e avviando un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per aver questi contestato il suo modus operandi, dicendogli che se avesse ritenuto illegittimo il suo operato avrebbe dovuto impugnare gli atti al TAR e accusandolo in tal modo di un atteggiamento collaborativo solo per non aver condiviso la sua posizione.
A ciò va aggiunto che immediatamente dopo la nota di risposta del ricorrente del
26.11.21 con ordine di servizio del 30.11.2021 decreto n. 1531, (cfr. doc. 8), la dirigente modificava la cattedra del ricorrente, togliendogli la classe III E, 2B e I
A lasciandogli 8 ore sulla classe V E e le restanti 10 ore sul potenziamento senza alcuna valida motivazione, tanto che gli alunni della III E chiedevano alla dirigente di far ritornare il professore ad insegnare nella loro classe. Pt_1
Si tratta di un tipo di stress, che potremmo definire superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative.
Del resto, la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il suddetto “stress forzato può anche derivare, tout court, dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all'articolo 2087 cod. civ. (cfr. Cass. n. 3291 del 2016 cit.)”.
Da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che “Al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello
22 dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale (quali l'integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale e la partecipazione alla vita sociale e politica del lavoratore) può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore di lavoro a dover dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza” (v. Cass. civ, sez. lav., sent., 19 ottobre 2023, n. 29101).
Ed ancora la Cassazione ha sottolineato il valore dirimente dell'ambiente lavorativo stressogeno, che deve essere considerato quale fatto ingiusto suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali prospettate come vessatorie, anche se apparentemente lecite o solo episodiche, poiché la tutela della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c. (v. Cass. ordinanza del 7 febbraio
2023 n. 3692, v. Cass. Sentenze nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022).
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità
23 del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (v. Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3692).
È invero è noto l'orientamento costante della Suprema Corte (sent. n.
18164/2018, n. 3977/2018cass. n.7844/2018, 12164/2028, 12437/2018,
4222/2016), secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta (Cass. 29 marzo 2018 n.
7844, Cass. 10 luglio 2018 n. 18164, Cass. 23 maggio 2022 n. 16580, Cass.
11novembre 2022 n. 33428).
"Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il
"petitum" e la "causa petendi" (v. Cass. Sopra citata 2023).
La giurisprudenza evidenzia come il danno da straining sia un danno risarcibile
'ai sensi dell'art.2087 c.c. norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possono ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative ' stressogene' c.d. straining e a tal fine il
24 giudice del merito, qualora accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto, possano presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.'
Da un punto di vista squisitamente probatorio, nonostante non sia richiesta la prova dell'intento persecutorio, che comunque il ricorrente deve provare la sussistenza del danno, la nocività dell'ambiente lavorativo e il nesso causale tra le due' (Cass. n. 24883/2019).
Il lavoratore deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”
(v. CASS. CIV., SEZ. LAV., ORD., 4 GENNAIO 2025, N. 123).
5.
25 Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, nel caso di specie, sussiste la prova circa il nesso di derivazione tra la presunta condotta illecita e il danno all'integrità psicofisica che ne sarebbe derivato.
Agli atti vi è documentazione medica comprovante uno stato patologico suscettibile di essere ricondotto casualmente alle condotte attribuiti al datore, come pure sono state dedotte e provate variazioni di atteggiamento nella quotidiana vita di relazione tali da potersi configurare come alterazioni psichiche rilevanti ed espressive di sofferenza (v. dichiarazioni testimoniali in atti).
In particolare, il giorno successivo alla modifica della cattedra il ricorrente accusava uno stato ansioso e si ammalava dal 01.12.2021 al 02.12.2021, cosi come risulta dalla certificazione medica allegata culminato, il 23.12.21, con un ricovero presso la del San Giuseppe Moscati di per Controparte_4 CP_1
un evento cardiaco acuto (con ipocinesia dell'apice anteriore e coronarie indenni da verosimile spasmo coronarico temporaneo causato da stress emotivo intenso) con un peggioramento e ad una strutturazione del proprio malessere psichico dovendo ricorrere al CSM competente per ottenere ascolto e terapie con antidepressivi ed ansiolitici.
Sotto il profilo del danno biologico il ricorrente allega infatti documentazione medica da cui risulta, per le dette tensioni lavorative, un DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO CON SINTOMATOLOGIA ANSIOSO-
DEPRESSIVA MISTA, MODERATO-GRAVE con danno biologico del 20% e che richiede terapie psicofarmacologiche continuate (con benefici parziali come detto e previsto) e rappresenta un fattore di rischio per il sistema cardiocircolatorio (v. ctp in atti).
Circa tali elementi, assume una specifica rilevanza il contenuto delle conclusioni cui è giunto il CTU, incaricato di esprimere un parere tecnico, nella qualità di medico legale in ordine all'esistenza a carico del ricorrente di una patologia riconducibile, per effettività e durata dell'esposizione a rischio, caratteristiche di
26 essa ed altri elementi pertinenti al caso di specie, alla vicenda lavorativa, previamente ricostruita dall'ausiliare.
Ebbene, premessa una dettagliata descrizione della vicenda lavorativa come riferita in atti, il CTU ha concluso che il ricorrente “allo stato affetto da disturbi da adattamento, cui concorrono altresì episodiche sindromi da cardiomiopatia da stress”.
Il giudicante fa proprie tali conclusioni, trovandole sorrette, alla luce della relazione che le motiva, da iter logico ineccepibile.
Sulla scorta, pertanto, dei certificati medici e della relazione di consulenza tecnica di parte in atti, dal CTU nella parte relativa alla valutazione dei postumi, si può concludere che esistono elementi sufficienti per affermare che il disturbo dell'adattamento cui concorrono altresì episodiche sindromi da cardiomiopatia da stress è riferibile alla sua esposizione alla sottoposizione a straining ad opera della dirigente scolastica, anche valutando la compatibilità temporale della comparsa dei sintomi con la fase acuta della vicenda e la loro regressione con la cessazione dell'esposizione ai fattori di stress lavoro-correlati.
6.
Passando ad esaminare la determinazione del danno, la consulenza medico legale ha consentito di stabilire che presenta un danno biologico complessivo pari al
20%”.
Il CTU, come si è visto, ha altresì accertato l'esistenza del necessario nesso di causalità della suddetta patologia con le condotte mobbizzanti poste in essere nei confronti della parte ricorrente rilevando in particolare che la documentazione in atti è adeguata, certificati medici, con la prescrizione di terapia antidepressiva ed ansiolitica, valutazioni psicodiagnostiche, non venendo riferiti in precedenza disturbi di tipo psicopatologico ed attualmente, come si osserva dai test effettuati, essendo presenti atteggiamenti paranoidei con sospettosità, scarsa fiducia nell'ambiente, umore lievemente depresso, postumi accertati come irreversibili.
27 La predetta complessiva valutazione appare condivisibile in quanto immune da errori o vizi logici e supportata da congrua ed esauriente motivazione, come tale idonea a fondare il convincimento del giudice.
A fronte del quadro patologico sopra riportato, spetta al ricorrente il seguente risarcimento.
Le nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (non essendo applicabile la
TUN che riguarda “lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata”) propongono, infatti, una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi, sia in quelli peculiari
(c.d. danno biologico "standard" e c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico); sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione
(ed. danno morale).
A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari "medi" corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo - funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva); in secondo luogo sono state fissate percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi, onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ma, intanto è possibile valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella
28 sua interezza, se vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, e di queste dovrà tenere conto il giudice al fine di escludere od ammettere la personalizzazione (cfr. Cass.
n. 9231/13; n. 5243/14).
Ciò posto, nella fattispecie in oggetto, ritiene il giudicante, di dovere procedere unicamente all'applicazione c.d. tabellare pura, senza alcuna ulteriore personalizzazione, in considerazione della mancanza di alcuna prova circa specifiche situazioni di disagio dinamico-relazionali ovvero di sofferenza o turbamento d'animo.
Al di là, invero, di mere formule di stile, nell'atto introduttivo, nulla è stato allegato in ordine all'alterazione in concreto delle abitudini di vita ovvero sulle sofferenze patite dal ricorrente.
La teste escussa , cognata del ricorrente ha riferito genericamente di Tes_3 una tendenza all'isolamento di suo cognato.
In base all'applicazione delle suddette tabelle, spetta, pertanto, al ricorrente, a titolo di Danno biologico permanente (20 punti, età di anni 61 ) euro 72.538,00 importo che comprende, all'interno del valore riportato, il valore complessivo del danno biologico inteso come lesione all'integrità psico-fisica nella sua dimensione dinamico-relazionale, e dunque anche comprensiva della quota di danno morale da sofferenza soggettiva connessa alla lesione dell'integrità psico-fisica e non direttamente oggetto della valutazione medico legale
(evidenziata nelle tabelle quale “incremento per sofferenza” del punto base).
Su tale somma, non sussistono i presupposti per riconoscere un aumento a titolo di personalizzazione atteso che secondo la recente giurisprudenza di legittimità, devono individuarsi in conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato derivanti dal fatto illecito, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
29 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. anche Cass.
4.3.2021 n. 5865).
Deve infatti evidenziarsi che la c.d. "personalizzazione del danno", come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 14364 del 2019) è “un'operazione" che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, sulla base di eventuali circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, e tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (cfr. anche Cass. n. 2193 del 2017).
Tale personalizzazione non costituisce dunque un automatismo ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, mentre non può ammettersi alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit.
Ai fini della personalizzazione del danno morale, non rileva dunque la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili, ad esempio, al dolore di comune riferibilità, bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona: è necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile, poichè diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, essendo le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono intendersi integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare (Cass. civ. n. 5547/2024).
Il ricorrente non ha indicato per quale ragione le lesioni patite abbiano provocato una compromissione della vita di relazione maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato in un'altra persona della stessa età,
30 e che necessariamente vengono ristorate attraverso la monetizzazione del grado di invalidità permanente col criterio standard.
In conclusione, deve ritenersi che, nel caso di specie, non risultino allegate, né provate, circostanze specifiche tali da evidenziare modalità particolarmente lesive della condotta in relazione alle specificità del ricorrente, e che dunque non possano ravvisarsi elementi su cui fondare un aumento del danno da lesione all'integrità psico-fisica determinato applicando il meccanismo tabellare, come sopra indicato.
7.
Circa, infine, la richiesta di liquidazione del danno professionale e all'immagine la carenza di allegazione e prova da parte del ricorrente delle ragioni della richiesta ne impone il rigetto.
8.
Quanto al lamentato danno da demansionamento, la domanda attorea deve essere esaminata alla luce dei principi enunciati dalla S.C., secondo cui, in presenza di accertata de-professionalizzazione del lavoratore, sussiste l'obbligo datoriale di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione - non transeunte - della professionalità del lavoratore, nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno (Cassazione civile , sez. lav., 08 novembre 2003, n. 16792).
Tale danno ha natura patrimoniale e va liquidato sulla base del dato reddituale del soggetto, tenuto conto dei dati concreti del rapporto lavorativo, della retribuzione, della possibile progressione di carriera e della presumibile durata della vita lavorativa. Il danno alla professionalità in buona sostanza, non rappresenta una voce risarcitoria autonoma, ma, al contrario, solo un aspetto del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante presunto e futuro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 24 marzo 2006, n.6572, intervenendo a dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno poi
31 affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi in cui si sostanzia la c.d. deprofessionalizzazione (ad. es. la sostanziale inattività che ha determinato un impoverimento delle capacità professionali, la c.d. perdita di chance ovvero il minor valore del lavoratore leso nel mercato del lavoro).
Nella fattispecie non è provato che lo ius variandi abbia comportato una riduzione ed un impoverimento delle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che la ricorrente aveva precedentemente maturato.
L'assegnazione provvisoria presso una scuola media inferiore è stata una scelta di opportunità del ricorrente, dettata certamente dalla situazione di conflittualità ma non può qualificarsi come demansionamento attribuibile alla condotta della datrice.
La parte ricorrente si è astenuta dal dedurre e provare dal dimostrare che la sua adibizione a tale servizio avesse costituito un fattore deprimente della sua professionalità in relazione alle concrete possibilità di sviluppo di essa, che in effetti risulta essere stata conservata, alla luce delle valutazioni ampiamente positive successivamente riportate da lei.
La domanda di ristoro dei danni da demansionamento va quindi rigettata.
9.
Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui al dispositivo che segue con condanna del al pagamento della somma di € 72.538,00 oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ossia interessi legali calcolati sul capitale via via devalutato dalla data della liquidazione a quella del consolidamento dei postumi della malattia professionale oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
10.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
32
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di parte resistente in ordine al danno non patrimoniale da straining subito dal ricorrente commisurato in 20 punti percentuali d'invalidità permanente;
2. condanna parte resistente al risarcimento in favore di del Parte_1
danno non patrimoniale permanente, che si liquida equitativamente in complessivi €. 72.538,00 oltre interessi, calcolati sul capitale via via devalutato dalla data della liquidazione a quella del consolidamento dei postumi della malattia professionale, oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare di cui alla nota prot n.
565 del 07.02.2022 e per l'effetto annulla la stessa;
4. condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 13.395,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP di legge, nonché €
259,00 a titolo di rimborso della spesa per contributo unificato, con distrazione;
5. pone a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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