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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9032 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/11/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Medda, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e , saranno affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport, etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
4) I minori trascorreranno con il padre a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina all'inizio dell'orario scolastico.
In tali occasioni, il padre si impegna a provvedere personalmente ad accompagnare e riprendere i minori presso la scuola.
Nei periodi in cui i minori non frequenteranno la scuola, dovranno essere presi e ricondotti, nei medesimi orari, presso l'abitazione materna.
5) I giorni e gli orari come sopra stabiliti potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, ogni volta in cui si dovesse rendere necessario in conseguenza degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze scolastiche e di svago dei minori.
6) Durante le vacanze i minori trascorreranno, di anno in anno, e nel rispetto del principio dell'alternanza, con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro il 25 dicembre;
il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro in occasione della festività dell'Epifania; il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro.
Pag. 2 di 3 7) Durante le vacanze pasquali i genitori terranno alternativamente con sé i minori il giorno di Pasqua uno e il Lunedì dell'Angelo l'altro.
8) Durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé i figli per 7 giorni consecutivi;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di giugno di ciascun anno per evitare sovrapposizioni ed escludendo l'applicazione del principio della alternanza di cui al punto 4.
9) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei minori.
10) I minori saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno;
le detrazioni verranno godute da ciascuno dei genitori dei minori al cinquanta per cento;
l'assegno unico universale per i minori verrà ripartito al 50% tra i genitori.
11) Le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 29 novembre 2017, saranno ripartite a 50% tra i genitori;
le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
12) La Sig.ra si obbliga a cedere al Sig. la propria Parte_1 Controparte_1 quota di comproprietà dell'immobile sito in Sanluri nella via Tiziano n. 19, Piano S1-T-1, distinto in catasto Foglio 21 Particella 1475, Rendita: Euro 981,27, Categoria A/7a), Classe 6, Consistenza 9,5 vani, che costituisce casa familiare, al prezzo concordato di € 65.000,00 con rogito da stipularsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Il Sig. dichiara di aver già corrisposto la somma pari ad € Controparte_1
25.000,00 e che la restante somma verrà così corrisposta: € 15.000,00 entro il 1° novembre 2025 ed € 25.000,00 suddivisi in rate mensili di € 400,00; il sig. CP_1 si obbliga ad accollarsi interamente gli oneri del mutuo cointestato n. 0267 - 0000930723, acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A., liberando la Sig.ra dall'obbligo di contribuzione alla rata. Pt_1
13) I coniugi dichiarano di attenersi alle condizioni sopra concordate fin dal momento del deposito del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9032 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/11/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Medda, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e , saranno affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport, etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
4) I minori trascorreranno con il padre a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina all'inizio dell'orario scolastico.
In tali occasioni, il padre si impegna a provvedere personalmente ad accompagnare e riprendere i minori presso la scuola.
Nei periodi in cui i minori non frequenteranno la scuola, dovranno essere presi e ricondotti, nei medesimi orari, presso l'abitazione materna.
5) I giorni e gli orari come sopra stabiliti potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, ogni volta in cui si dovesse rendere necessario in conseguenza degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze scolastiche e di svago dei minori.
6) Durante le vacanze i minori trascorreranno, di anno in anno, e nel rispetto del principio dell'alternanza, con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro il 25 dicembre;
il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro in occasione della festività dell'Epifania; il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro.
Pag. 2 di 3 7) Durante le vacanze pasquali i genitori terranno alternativamente con sé i minori il giorno di Pasqua uno e il Lunedì dell'Angelo l'altro.
8) Durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé i figli per 7 giorni consecutivi;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di giugno di ciascun anno per evitare sovrapposizioni ed escludendo l'applicazione del principio della alternanza di cui al punto 4.
9) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei minori.
10) I minori saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno;
le detrazioni verranno godute da ciascuno dei genitori dei minori al cinquanta per cento;
l'assegno unico universale per i minori verrà ripartito al 50% tra i genitori.
11) Le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 29 novembre 2017, saranno ripartite a 50% tra i genitori;
le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
12) La Sig.ra si obbliga a cedere al Sig. la propria Parte_1 Controparte_1 quota di comproprietà dell'immobile sito in Sanluri nella via Tiziano n. 19, Piano S1-T-1, distinto in catasto Foglio 21 Particella 1475, Rendita: Euro 981,27, Categoria A/7a), Classe 6, Consistenza 9,5 vani, che costituisce casa familiare, al prezzo concordato di € 65.000,00 con rogito da stipularsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Il Sig. dichiara di aver già corrisposto la somma pari ad € Controparte_1
25.000,00 e che la restante somma verrà così corrisposta: € 15.000,00 entro il 1° novembre 2025 ed € 25.000,00 suddivisi in rate mensili di € 400,00; il sig. CP_1 si obbliga ad accollarsi interamente gli oneri del mutuo cointestato n. 0267 - 0000930723, acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A., liberando la Sig.ra dall'obbligo di contribuzione alla rata. Pt_1
13) I coniugi dichiarano di attenersi alle condizioni sopra concordate fin dal momento del deposito del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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