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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di EL
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ON, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1591/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...], il [...] C.F.: Parte_1
, nata a [...], il C.F._1 Parte_2
09.08.1967 C.F.: nato a [...] C.F._2 Parte_3
(CL), il 11.09.1972 C.F.: C.F._3 Controparte_1
nato a [...], il [...] C.F.: , tutti C.F._4
eredi del Sig. nato a [...], il [...], C.F.: Persona_1
e deceduto in EL in data 03.6.2025, C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Martina Condorelli, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_2
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni
Conclusioni per le parti (ud. 18 dicembre 2025): “...concludono i
ricorrenti, richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata col deposito di proprie note scritte, tenuta ai
sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n.
149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_2
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, cui si costituiva l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata. Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era affetto da cardiopatia ischemica cronica con
angioplastica coronarica (2009), artrite psoriasica e poliartrosi con
spondilodiscoartrosi con polineuropatia sensitivo-motoria, esiti di
cifoplastica per crollo vertebrale L4, vasculopatia cerebrale cronica
ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
(L. 508/1988) e ciò per come precisato dal 12 dicembre 2024 e sino alla data di decesso (03/06/2025).
Ordunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente, mentre quelle di CP_2
CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nato a [...], il Persona_1
31.01.1941, C.F.: e deceduto in EL in data C.F._5
03.6.2025 a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento e ciò
a fare data dal 12/12/2024 e sino al suo decesso (03/06/2025).
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di
C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Il Giudice
ON CI
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di EL
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ON, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1591/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...], il [...] C.F.: Parte_1
, nata a [...], il C.F._1 Parte_2
09.08.1967 C.F.: nato a [...] C.F._2 Parte_3
(CL), il 11.09.1972 C.F.: C.F._3 Controparte_1
nato a [...], il [...] C.F.: , tutti C.F._4
eredi del Sig. nato a [...], il [...], C.F.: Persona_1
e deceduto in EL in data 03.6.2025, C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Martina Condorelli, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_2
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni
Conclusioni per le parti (ud. 18 dicembre 2025): “...concludono i
ricorrenti, richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata col deposito di proprie note scritte, tenuta ai
sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n.
149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_2
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, cui si costituiva l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata. Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era affetto da cardiopatia ischemica cronica con
angioplastica coronarica (2009), artrite psoriasica e poliartrosi con
spondilodiscoartrosi con polineuropatia sensitivo-motoria, esiti di
cifoplastica per crollo vertebrale L4, vasculopatia cerebrale cronica
ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
(L. 508/1988) e ciò per come precisato dal 12 dicembre 2024 e sino alla data di decesso (03/06/2025).
Ordunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente, mentre quelle di CP_2
CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nato a [...], il Persona_1
31.01.1941, C.F.: e deceduto in EL in data C.F._5
03.6.2025 a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento e ciò
a fare data dal 12/12/2024 e sino al suo decesso (03/06/2025).
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di
C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Il Giudice
ON CI