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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via delle Parte_1 C.F._1
Case Dipinte n. 4 presso lo studio dell'Avv. Irene Braca, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
C.F. ) e per essa, quale mandataria, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, P.IVA_2
Piazza F. Carrara n. 19 presso lo studio dell'Avv. Andrea Lupetti, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Menghini, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
- convenuta opposta
Oggetto: “Fideiussione - Polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1772 emesso in data 21.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto, in qualità di garante della società Edil Mondo S.r.l., il pagamento di € 200.000 oltre interessi e spese in favore di cessionaria del credito. Controparte_1 La difesa opponente ha contestato la pretesa creditoria ex adverso azionata eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta stante l'assenza di elementi idonei dai quali desumere che il diritto di credito sia stato effettivamente oggetto di cessione. Nel merito,
l'opponente ha eccepito: - la nullità del contratto di fideiussione del 27.12.2004 per conformità allo schema ABI e, in particolare, la nullità della clausola in deroga all'art. 1957; - la mancata attivazione della creditrice nel termine semestrale previsto ex lege per il recupero del credito, con conseguente decadenza dell'opposta dalla garanzia fideiussoria;
- la liberazione dall'obbligazione di garanzia per violazione dell'art. 1956 c.c., stante l'avvenuta erogazione di credito in difetto di autorizzazione del garante;
- la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Per tali ragioni, ha chiesto revocarsi del D.I. opposto, con il favore delle Parte_1 spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 2.05.2022 si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1 concedersi la provvisoria esecutività al provvedimento di ingiunzione e, nel merito, rigettarsi integralmente l'opposizione.
La difesa opposta ha allegato: - di essere divenuta titolare del credito oggetto di causa mediante cessione di crediti in blocco del 20.04.2018; - di avere regolarmente dato notizia dell'avvenuta cartolarizzazione dei crediti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, comunque, di aver dimostrato l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa;
- che l'opponente ha sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, non una fideiussione;
- che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1957 e 1956 c.c.; - che, in ogni caso, la difesa opponente non ha dimostrato l'attuazione a valle dell'intesa vietata secondo la normativa antitrust;
- che la riproduzione dello schema ABI determina, al più, la nullità parziale delle singole clausole, non avendo la controparte dimostrato che in difetto di quegli specifici accordi non avrebbe prestato la garanzia;
- che, fermo restando l'inadempimento della società garantita al 30.06.2009, in difetto di risoluzione del contratto la scadenza dell'obbligazione è quella pattuita al 30.09.2010; - di essersi quindi attivata tempestivamente mediante notifica dell'atto di precetto in data 23.04.2010; - che non sussistono l'elemento oggettivo e soggettivo per configurare la violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la situazione economica e finanziaria della finanziata non aveva subito modifiche in pejus e, comunque, di esse non aveva contezza l'istituto bancario;
- che l'art. 38 T.U.B. non è norma inderogabile, pertanto la relativa violazione – quand'anche riscontrata – non inficerebbe la validità del negozio.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla difesa opposta è stata rigettata con ordinanza del
26.11.2022; contestualmente, verificato il mancato esperimento della mediazione, è stato concesso termine per l'integrazione della condizione di procedibilità della domanda. La causa – assegnata a questo giudice in data 5.6.2024 - è stata istruita per tabulas ed è stata trattenuta in decisione in data 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa opponente. Come rilevato con ordinanza del 26.11.2022, che si richiama, l'eccezione attiene propriamente alla carenza di titolarità del diritto di credito azionato ed è, in ogni caso, infondata.
Risulta infatti per tabulas che della cessione di crediti del 20.04.2018 intercorsa – tra gli altri – fra
Banca Intesa San Paolo S.p.a. e è stata data notizia in Gazzetta Ufficiale il Controparte_1
05.05.2018 a n. 52, par. II, a norma dell'art. 58 T.U.B. In tale documento sono indicate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, derivanti – nel dettaglio - da contratti di mutuo concessi a persone fisiche e giuridiche sorti nel periodo dal 01.01.1955 e fino al 31.12.2017, qualificati come deteriorati.
Dette caratteristiche sono sufficienti a ritenere ricompreso nel contratto di cessione il credito vantato ne confronti della società Edil Mondo S.r.l. e della garante Ad abudantiam, si osserva Pt_1 che nello stesso annuncio in G.U. si legge “i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”.
Decisiva, sul punto, la documentazione prodotta dalla difesa opposta, la quale ha depositato nel fascicolo informatico tanto l'elenco dei crediti ceduti (doc. 11 opposta), quanto la dichiarazione della società cedente circa l'avvenuta cessione del credito in esame (doc. 12 opposta)
2. Venendo al merito, la controversia trae origine dall'esposizione debitoria maturata dalla società
Edil Mondo S.r.l. in seguito al mutuo fondiario stipulato in data 6.07.2005 con l'allora Banca Intesa
S.p.a. (doc. 1 opposta) avente ad oggetto l'erogazione di € 500.000 e con scadenza al 30.09.2007
(termine tacitamente prorogato fino al 30.09.2010). E' pacifico che la società finanziata si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte sin dal 30.06.2009 e che il debito così maturato è stato solo parzialmente estinto (in parte nell'ambito della procedura esecutiva RGE 270/2010 promossa nei confronti dei terzi datori di ipoteca e, per altra parte, mediante aggiudicazione di somme nell'ambito della procedura fallimentare della società finanziata, previa ammissione allo stato passivo della creditrice odierna opposta). Non è contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) l'avvenuto rilascio di garanzia personale, in data 27.12.2004, da parte dell'odierna opponente ed in favore della società Edil
Mondo S.r.l. (doc. 10 opposta). E' invece oggetto del contendere: a) la natura giuridica della garanzia prestata da Parte_1 in termini di fideiussione ovvero di contratto autonomo di garanzia;
b) della pretesa
[...] invalidità del contratto di garanzia, atteso che, secondo la ricostruzione dell'opponente, la stessa sarebbe nulla per conformità allo schema ABI, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e la sopravvenuta decadenza dell'istituto di credito procedente;
c) della pretesa violazione dell'art. 1956
c.c.; d) della ventilata nullità del contratto di mutuo garantito per violazione dell'art. 38 T.U.B.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Quanto alla natura giuridica del contratto concluso in data 27.12.2004, si rammenta che la fideiussione – contratto tipico disciplinato dal legislatore agli artt. 1936 e ss c.c. – va tenuta distinta dal contratto atipico di garanzia autonoma: quest'ultimo, per definizione, consta di una garanzia autonoma rispetto al rapporto base garantito, tanto che il garante è tenuto a pagare “a prima richiesta”
e senza poter proporre eccezioni relative al rapporto garantito. La causa deve rinvenirsi nell'esigenza di tutelare il creditore dalla proposizione di eccezioni meramente dilatorie e pretestuose e, dunque, nell'intento di garantire la soddisfazione del credito. Sul piano strutturale, mentre la fideiussione implica l'obbligo di adempiere un debito altrui, la garanzia autonoma determina l'assunzione di un obbligo a sé stante, facente capo direttamente al garante.
In concreto, per aversi contratto autonomo di garanzia si deve tenere conto non solo del nomen iuris utilizzato dalle parti (elemento di per sé non dirimente), ma anche del complessivo regolamento contrattuale che emerge dall'interpretazione delle singole clausole in esso previste. Tra queste, è dirimente la previsione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che non si rinviene nel caso di specie.
Non solo. Nella specie è altresì contenuta l'espressa clausola di deroga all'art. 1957 c.c. che in caso di contratto autonomo di garanzia sarebbe stata del tutto superflua, trattandosi di norma che per giurisprudenza consolidata non si applica al contratto atipico ma solo alla fideiussione.
Senza contare che si è costituita in giudizio quale “fideiussore” e che la Parte_1 stessa creditrice, nel ricorso monitorio, si è riferita alla garanzia prestata dall'odierna opponente qualificandola espressamente come “fideiussione”.
Non residuano quindi dubbi sulla natura giuridica del contratto azionato dalla odierna opposta, da inquadrarsi nello schema tipico di cui agli art. 1936 e ss c.c.
5. Trattandosi di fideiussione omnibus, deve vagliarsi la validità del contratto alla luce della disciplina antitrust.
In proposito, l'opponente ha dimostrato che il contratto in parola ha costituito attuazione, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale: infatti, la fideiussione è stata sottoscritta in data 27.12.2004 e il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio), come noto, ha efficacia di prova privilegiata proprio con riferimento ai contratti di fideiussione conclusi in epoca immediatamente precedente;
inoltre, le clausole nn. 2, 6 e
8 riproducono quelle di cui allo schema ABI in violazione della L. 287/1990.
Ne deriva, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, la nullità parziale di dette clausole, in linea di continuità con Cass. Civ. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994.
6. Dalla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deriva l'applicazione, per reviviscenza, di detta norma, a mente della quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.”.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla opponente (convenuta in senso sostanziale) è fondata.
Il contratto di mutuo fondiario aveva la propria scadenza naturale al 30.09.2010.
Posto che il pagamento del debito originato dal contratto di mutuo, pur rateizzato, costituisce un'obbligazione unitaria, la scadenza dell'obbligazione coincide con la scadenza del pagamento dell'ultima rata. Ora, dall'esame del contratto di finanziamento emerge che le parti hanno concordato una clausola risolutiva espressa;
quest'ultima, ai sensi dell'art. 1456 c.c., opera al verificarsi dell'inadempimento, previa manifestazione della volontà della parte adempiente di volersene avvalere. Nel caso che ne occupa, a fronte dell'inadempimento della società finanziata verificatosi in data 30.06.2009, risulta che l'istituto di credito ha tentato il recupero delle somme impagate mediante pignoramento presso i terzi datori di ipoteca in data 7.07.2010 (doc. 5 opposta). Nel corpo dell'atto di pignoramento si legge che lo stesso è seguito alla notifica dell'atto di precetto del 23.04.2010 rimasto senza esito.
Dall'esame della documentazione in atti si ricava poi che l'atto di precetto è stato notificato per il solo recupero delle rate semestrali scadute (corredate degli interessi pattuiti come da contratto) mentre la banca non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa;
di talché, pur a fronte dell'inadempimento della società Edil Mondo S.r.l., il contratto è rimasto valido ed efficace e la relativa obbligazione di rimborso ha mantenuto la propria scadenza alla data originaria, ossia il 30.09.2010.
In tale contesto, la banca avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del credito entro il mese di marzo
2011, ma la circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la odierna opposta dato prova del compimento di un atto (anche stragiudiziale) idoneo ad interrompere il termine di decadenza semestrale.
Nel dettaglio, risulta che la società garantita (debitrice principale) è stata dichiarata fallita nel mese di giugno 2011 e la creditrice solo successivamente ha proposto istanza di ammissione allo stato passivo;
prima del mese di marzo 2011 non risulta che la creditrice si sia diligentemente attivata per il recupero del credito presso il debitore principale. Non vale, in senso contrario, richiamare il già menzionato atto di precetto e il pignoramento atteso che, per espressa ammissione della difesa opposta, dette azioni di recupero del credito hanno riguardato solo parte del debito – e segnatamente i ratei scaduti alla data del 30.06.2009 - non anche le ulteriori poste creditorie.
Ne deriva l'avvenuta decadenza della società cessionaria del credito dall'azione di recupero del credito e la conseguente liberazione dell'opponente dalla garanzia fideiussoria prestata, con conseguente revoca del D.I. opposto.
7. L'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni dell'opponente.
8. Le spese di lite sono poste a carico della opposta soccombente (ex art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00, dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi per la sola fase di istruzione e trattazione, a motivo della bassa complessità della stessa e dell'istruttoria solo documentale), e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1772 emesso dal Tribunale di Pisa in data 21.11.2021;
CONDANNA l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in
€ 406,50 per spese vive, € 11.268,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 31/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via delle Parte_1 C.F._1
Case Dipinte n. 4 presso lo studio dell'Avv. Irene Braca, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
C.F. ) e per essa, quale mandataria, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, P.IVA_2
Piazza F. Carrara n. 19 presso lo studio dell'Avv. Andrea Lupetti, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Menghini, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
- convenuta opposta
Oggetto: “Fideiussione - Polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1772 emesso in data 21.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto, in qualità di garante della società Edil Mondo S.r.l., il pagamento di € 200.000 oltre interessi e spese in favore di cessionaria del credito. Controparte_1 La difesa opponente ha contestato la pretesa creditoria ex adverso azionata eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta stante l'assenza di elementi idonei dai quali desumere che il diritto di credito sia stato effettivamente oggetto di cessione. Nel merito,
l'opponente ha eccepito: - la nullità del contratto di fideiussione del 27.12.2004 per conformità allo schema ABI e, in particolare, la nullità della clausola in deroga all'art. 1957; - la mancata attivazione della creditrice nel termine semestrale previsto ex lege per il recupero del credito, con conseguente decadenza dell'opposta dalla garanzia fideiussoria;
- la liberazione dall'obbligazione di garanzia per violazione dell'art. 1956 c.c., stante l'avvenuta erogazione di credito in difetto di autorizzazione del garante;
- la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Per tali ragioni, ha chiesto revocarsi del D.I. opposto, con il favore delle Parte_1 spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 2.05.2022 si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1 concedersi la provvisoria esecutività al provvedimento di ingiunzione e, nel merito, rigettarsi integralmente l'opposizione.
La difesa opposta ha allegato: - di essere divenuta titolare del credito oggetto di causa mediante cessione di crediti in blocco del 20.04.2018; - di avere regolarmente dato notizia dell'avvenuta cartolarizzazione dei crediti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, comunque, di aver dimostrato l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa;
- che l'opponente ha sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, non una fideiussione;
- che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1957 e 1956 c.c.; - che, in ogni caso, la difesa opponente non ha dimostrato l'attuazione a valle dell'intesa vietata secondo la normativa antitrust;
- che la riproduzione dello schema ABI determina, al più, la nullità parziale delle singole clausole, non avendo la controparte dimostrato che in difetto di quegli specifici accordi non avrebbe prestato la garanzia;
- che, fermo restando l'inadempimento della società garantita al 30.06.2009, in difetto di risoluzione del contratto la scadenza dell'obbligazione è quella pattuita al 30.09.2010; - di essersi quindi attivata tempestivamente mediante notifica dell'atto di precetto in data 23.04.2010; - che non sussistono l'elemento oggettivo e soggettivo per configurare la violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la situazione economica e finanziaria della finanziata non aveva subito modifiche in pejus e, comunque, di esse non aveva contezza l'istituto bancario;
- che l'art. 38 T.U.B. non è norma inderogabile, pertanto la relativa violazione – quand'anche riscontrata – non inficerebbe la validità del negozio.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla difesa opposta è stata rigettata con ordinanza del
26.11.2022; contestualmente, verificato il mancato esperimento della mediazione, è stato concesso termine per l'integrazione della condizione di procedibilità della domanda. La causa – assegnata a questo giudice in data 5.6.2024 - è stata istruita per tabulas ed è stata trattenuta in decisione in data 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa opponente. Come rilevato con ordinanza del 26.11.2022, che si richiama, l'eccezione attiene propriamente alla carenza di titolarità del diritto di credito azionato ed è, in ogni caso, infondata.
Risulta infatti per tabulas che della cessione di crediti del 20.04.2018 intercorsa – tra gli altri – fra
Banca Intesa San Paolo S.p.a. e è stata data notizia in Gazzetta Ufficiale il Controparte_1
05.05.2018 a n. 52, par. II, a norma dell'art. 58 T.U.B. In tale documento sono indicate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, derivanti – nel dettaglio - da contratti di mutuo concessi a persone fisiche e giuridiche sorti nel periodo dal 01.01.1955 e fino al 31.12.2017, qualificati come deteriorati.
Dette caratteristiche sono sufficienti a ritenere ricompreso nel contratto di cessione il credito vantato ne confronti della società Edil Mondo S.r.l. e della garante Ad abudantiam, si osserva Pt_1 che nello stesso annuncio in G.U. si legge “i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”.
Decisiva, sul punto, la documentazione prodotta dalla difesa opposta, la quale ha depositato nel fascicolo informatico tanto l'elenco dei crediti ceduti (doc. 11 opposta), quanto la dichiarazione della società cedente circa l'avvenuta cessione del credito in esame (doc. 12 opposta)
2. Venendo al merito, la controversia trae origine dall'esposizione debitoria maturata dalla società
Edil Mondo S.r.l. in seguito al mutuo fondiario stipulato in data 6.07.2005 con l'allora Banca Intesa
S.p.a. (doc. 1 opposta) avente ad oggetto l'erogazione di € 500.000 e con scadenza al 30.09.2007
(termine tacitamente prorogato fino al 30.09.2010). E' pacifico che la società finanziata si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte sin dal 30.06.2009 e che il debito così maturato è stato solo parzialmente estinto (in parte nell'ambito della procedura esecutiva RGE 270/2010 promossa nei confronti dei terzi datori di ipoteca e, per altra parte, mediante aggiudicazione di somme nell'ambito della procedura fallimentare della società finanziata, previa ammissione allo stato passivo della creditrice odierna opposta). Non è contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) l'avvenuto rilascio di garanzia personale, in data 27.12.2004, da parte dell'odierna opponente ed in favore della società Edil
Mondo S.r.l. (doc. 10 opposta). E' invece oggetto del contendere: a) la natura giuridica della garanzia prestata da Parte_1 in termini di fideiussione ovvero di contratto autonomo di garanzia;
b) della pretesa
[...] invalidità del contratto di garanzia, atteso che, secondo la ricostruzione dell'opponente, la stessa sarebbe nulla per conformità allo schema ABI, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e la sopravvenuta decadenza dell'istituto di credito procedente;
c) della pretesa violazione dell'art. 1956
c.c.; d) della ventilata nullità del contratto di mutuo garantito per violazione dell'art. 38 T.U.B.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Quanto alla natura giuridica del contratto concluso in data 27.12.2004, si rammenta che la fideiussione – contratto tipico disciplinato dal legislatore agli artt. 1936 e ss c.c. – va tenuta distinta dal contratto atipico di garanzia autonoma: quest'ultimo, per definizione, consta di una garanzia autonoma rispetto al rapporto base garantito, tanto che il garante è tenuto a pagare “a prima richiesta”
e senza poter proporre eccezioni relative al rapporto garantito. La causa deve rinvenirsi nell'esigenza di tutelare il creditore dalla proposizione di eccezioni meramente dilatorie e pretestuose e, dunque, nell'intento di garantire la soddisfazione del credito. Sul piano strutturale, mentre la fideiussione implica l'obbligo di adempiere un debito altrui, la garanzia autonoma determina l'assunzione di un obbligo a sé stante, facente capo direttamente al garante.
In concreto, per aversi contratto autonomo di garanzia si deve tenere conto non solo del nomen iuris utilizzato dalle parti (elemento di per sé non dirimente), ma anche del complessivo regolamento contrattuale che emerge dall'interpretazione delle singole clausole in esso previste. Tra queste, è dirimente la previsione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che non si rinviene nel caso di specie.
Non solo. Nella specie è altresì contenuta l'espressa clausola di deroga all'art. 1957 c.c. che in caso di contratto autonomo di garanzia sarebbe stata del tutto superflua, trattandosi di norma che per giurisprudenza consolidata non si applica al contratto atipico ma solo alla fideiussione.
Senza contare che si è costituita in giudizio quale “fideiussore” e che la Parte_1 stessa creditrice, nel ricorso monitorio, si è riferita alla garanzia prestata dall'odierna opponente qualificandola espressamente come “fideiussione”.
Non residuano quindi dubbi sulla natura giuridica del contratto azionato dalla odierna opposta, da inquadrarsi nello schema tipico di cui agli art. 1936 e ss c.c.
5. Trattandosi di fideiussione omnibus, deve vagliarsi la validità del contratto alla luce della disciplina antitrust.
In proposito, l'opponente ha dimostrato che il contratto in parola ha costituito attuazione, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale: infatti, la fideiussione è stata sottoscritta in data 27.12.2004 e il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio), come noto, ha efficacia di prova privilegiata proprio con riferimento ai contratti di fideiussione conclusi in epoca immediatamente precedente;
inoltre, le clausole nn. 2, 6 e
8 riproducono quelle di cui allo schema ABI in violazione della L. 287/1990.
Ne deriva, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, la nullità parziale di dette clausole, in linea di continuità con Cass. Civ. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994.
6. Dalla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deriva l'applicazione, per reviviscenza, di detta norma, a mente della quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.”.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla opponente (convenuta in senso sostanziale) è fondata.
Il contratto di mutuo fondiario aveva la propria scadenza naturale al 30.09.2010.
Posto che il pagamento del debito originato dal contratto di mutuo, pur rateizzato, costituisce un'obbligazione unitaria, la scadenza dell'obbligazione coincide con la scadenza del pagamento dell'ultima rata. Ora, dall'esame del contratto di finanziamento emerge che le parti hanno concordato una clausola risolutiva espressa;
quest'ultima, ai sensi dell'art. 1456 c.c., opera al verificarsi dell'inadempimento, previa manifestazione della volontà della parte adempiente di volersene avvalere. Nel caso che ne occupa, a fronte dell'inadempimento della società finanziata verificatosi in data 30.06.2009, risulta che l'istituto di credito ha tentato il recupero delle somme impagate mediante pignoramento presso i terzi datori di ipoteca in data 7.07.2010 (doc. 5 opposta). Nel corpo dell'atto di pignoramento si legge che lo stesso è seguito alla notifica dell'atto di precetto del 23.04.2010 rimasto senza esito.
Dall'esame della documentazione in atti si ricava poi che l'atto di precetto è stato notificato per il solo recupero delle rate semestrali scadute (corredate degli interessi pattuiti come da contratto) mentre la banca non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa;
di talché, pur a fronte dell'inadempimento della società Edil Mondo S.r.l., il contratto è rimasto valido ed efficace e la relativa obbligazione di rimborso ha mantenuto la propria scadenza alla data originaria, ossia il 30.09.2010.
In tale contesto, la banca avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del credito entro il mese di marzo
2011, ma la circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la odierna opposta dato prova del compimento di un atto (anche stragiudiziale) idoneo ad interrompere il termine di decadenza semestrale.
Nel dettaglio, risulta che la società garantita (debitrice principale) è stata dichiarata fallita nel mese di giugno 2011 e la creditrice solo successivamente ha proposto istanza di ammissione allo stato passivo;
prima del mese di marzo 2011 non risulta che la creditrice si sia diligentemente attivata per il recupero del credito presso il debitore principale. Non vale, in senso contrario, richiamare il già menzionato atto di precetto e il pignoramento atteso che, per espressa ammissione della difesa opposta, dette azioni di recupero del credito hanno riguardato solo parte del debito – e segnatamente i ratei scaduti alla data del 30.06.2009 - non anche le ulteriori poste creditorie.
Ne deriva l'avvenuta decadenza della società cessionaria del credito dall'azione di recupero del credito e la conseguente liberazione dell'opponente dalla garanzia fideiussoria prestata, con conseguente revoca del D.I. opposto.
7. L'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni dell'opponente.
8. Le spese di lite sono poste a carico della opposta soccombente (ex art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00, dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi per la sola fase di istruzione e trattazione, a motivo della bassa complessità della stessa e dell'istruttoria solo documentale), e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1772 emesso dal Tribunale di Pisa in data 21.11.2021;
CONDANNA l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in
€ 406,50 per spese vive, € 11.268,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 31/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino