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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GI VA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026117603000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026117603000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140015197122000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140015197122000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249007168909000 e le sottese cartelle:
- Cartella n. 03020110026117603000 notificata in data 15.12.2011 pari ad € 4.904,98 concernente tributi tassa automobilistica anno 2005 e 2006;
- Cartella n. 03020140015197122000 notificata in data 25.09.2014 pari ad € 4.357,40 concernente tributi tassa automobilistica anno 2009 e 2010.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, la conseguente intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione
Concludeva chiedendo “ Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di CA, contrariis reiectis, in pubblica udienza ed in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: In via preliminare: - Sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. 546/92, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: - Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, la cartella n. 03020110026117603000 è stata notificata il 15.12.2011 a mezzo del servizio postale con racc.a.r. e ricevuta personalmente dal destinatario;
la cartella n.
03020140015197122000 è stata notificata in data 25.09.2014 a mani del destinatario. Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti:
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000803000 notificata il 16.12.2014 (a mezzo del servizio postale 4 con racc.a.r. ricevuta personalmente dal destinatario),
-l'intimazione n. 0302014008296011000 notificata in data 13.10.2014 (a mezzo del servizio postale con racc.ta a.r ricevuta personalmente dal destinatario),
-la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600000639000 notificata il 14.3.2016 (a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.)
-l'intimazione di pagamento n. 03020189004232542000 notificata in data 19.11.2018 ( a mani della moglie e di ciò è stata data comunicazione al contribuente con racc.ta a.r.), l'intimazione di pagamento n.
03020199005858308000 notificata in data 26.11.19 (a mani del contribuente);
-l'intimazione di pagamento n. 03020239000491425000 notificata in data 11.03.2023 (a mezzo del servizio postale con racc.a.r.) nonché quella impugnata in data 07.02.25 (mezzo del servizio postale con racc.a.r.).
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso di specie trova applicazione la sospensione della notifica di atti AdR durante il periodo pandemico (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) in base all'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs 159/2015.
Ed invero, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, così statuisce: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale.
Le restanti doglianze appaiono, oltre che inammissibili, per genericità delle stesse anche inconferenti (Le eccezioni di cui ai capi 4,5 e 6 sono infondate poiché il richiamo all'art 36 bis e ter del D.p.r. 600/73 e 54 bis D.p.r. 633/72 non è pertinente perché trattasi di tassa automobilistica).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.063,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GI VA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007168909000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026117603000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026117603000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140015197122000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140015197122000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249007168909000 e le sottese cartelle:
- Cartella n. 03020110026117603000 notificata in data 15.12.2011 pari ad € 4.904,98 concernente tributi tassa automobilistica anno 2005 e 2006;
- Cartella n. 03020140015197122000 notificata in data 25.09.2014 pari ad € 4.357,40 concernente tributi tassa automobilistica anno 2009 e 2010.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, la conseguente intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione
Concludeva chiedendo “ Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di CA, contrariis reiectis, in pubblica udienza ed in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: In via preliminare: - Sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. 546/92, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: - Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, la cartella n. 03020110026117603000 è stata notificata il 15.12.2011 a mezzo del servizio postale con racc.a.r. e ricevuta personalmente dal destinatario;
la cartella n.
03020140015197122000 è stata notificata in data 25.09.2014 a mani del destinatario. Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti:
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000803000 notificata il 16.12.2014 (a mezzo del servizio postale 4 con racc.a.r. ricevuta personalmente dal destinatario),
-l'intimazione n. 0302014008296011000 notificata in data 13.10.2014 (a mezzo del servizio postale con racc.ta a.r ricevuta personalmente dal destinatario),
-la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600000639000 notificata il 14.3.2016 (a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.)
-l'intimazione di pagamento n. 03020189004232542000 notificata in data 19.11.2018 ( a mani della moglie e di ciò è stata data comunicazione al contribuente con racc.ta a.r.), l'intimazione di pagamento n.
03020199005858308000 notificata in data 26.11.19 (a mani del contribuente);
-l'intimazione di pagamento n. 03020239000491425000 notificata in data 11.03.2023 (a mezzo del servizio postale con racc.a.r.) nonché quella impugnata in data 07.02.25 (mezzo del servizio postale con racc.a.r.).
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso di specie trova applicazione la sospensione della notifica di atti AdR durante il periodo pandemico (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) in base all'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs 159/2015.
Ed invero, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, così statuisce: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale.
Le restanti doglianze appaiono, oltre che inammissibili, per genericità delle stesse anche inconferenti (Le eccezioni di cui ai capi 4,5 e 6 sono infondate poiché il richiamo all'art 36 bis e ter del D.p.r. 600/73 e 54 bis D.p.r. 633/72 non è pertinente perché trattasi di tassa automobilistica).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.063,00, oltre accessori come per legge.