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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5863 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa alla via I° Parte_1 C.F._1
Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa alla via I° Controparte_1 C.F._2
Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato il 27.6.2025, la ricorrente (nata a [...] il
15/5/1991) premesso di aver contratto matrimonio in Aversa il 27 ottobre 2016, con il resistente
(nato ad [...] il [...]) dal quale prima del matrimonio è nata una figlia (nata ad [...]
1 R.G. n. 5863/2025
Aversa il 19.4.2013), riconosciuta da entrambi i genitori- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
In particolare chiedeva l'affido esclusivo della minore con diritto di visita come indicato in ricorso;
un assegno a titolo di mantenimento di € 400,00 per la minore;
il 50% delle spese straordinarie;
il
100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
In data 22.11.2025 il difensore depositava l'accordo raggiunto dalle parti, unitamente alla procura conferita dal resistente.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, il difensore chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo, con la rinuncia ai termini ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni.
Su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto il 4.12.2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivono da sempre separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla disporre sulla casa coniugale, perché i coniugi non hanno mai intrapreso la convivenza, il
IG. è sempre rimasto nella famiglia di appartenenza e la IG.ra , unitamente alla CP_1 Parte_1 minore, vive da sempre nella propria famiglia a casa dei sui genitori;
3. affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della
2 R.G. n. 5863/2025
stessa presso la madre;
4. la minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente: le relative decisioni verranno assunte dalla madre presso la quale la minore vivrà ed avrà la residenza o dal padre nel periodo in cui la figlia si troverà presso di lui.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed a settimane alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, dalle ore 19.00 alle ore 21.00
7. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia, inoltre, il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà dalle ore 19.00 alle ore 21.00 a prescindere dal giorno di visita.
8. In ogni caso, tenuto conto della volontà preminente di e dei suoi impegni scolastici e Per_1 ricreativi è fatta salva la possibilità di trovare accordi su altri e differenti giorni, secondo anche la disponibilità del padre ed il consenso della madre.
9. La madre terrà con se la figlia, a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e il giorno del compleanno della minore.
10. Inoltre, il padre vedrà e terrà con sé la figlia, a decorrere del presente anno, il giorno della
Vigilia di Natale (24 Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio). L'anno successivo vedrà e terrà con sé la figlia il giorno di Natale (25 Dicembre) e della vigilia di Capodanno (31 Dicembre)
e così via per gli anni a venire, alternandosi con la madre.
11. Nel periodo delle vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé la figlia per almeno sette giorni, che potranno essere consecutivi e o divisi in fine settimana alternati. La settimana e o i due fine settimana in cui la minore starà con il papà saranno concordati con la madre entro la fine del mese di Giugno di ogni anno, avendo sempre e comunque in considerazione la volontà di . Per_1
12. Il padre, inoltre, terrà con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Ossia la minore starà a decorrere dal 2026 il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire.
13. In ogni caso è fatto salva la volontà della minore di poter avere contatti con il padre ogni volta che lo desidera, nessun ostacolo sarà posto dalla madre, così come nessuna imposizione per il diritto
3 R.G. n. 5863/2025
di visita ed il pernotto potrà essere posta dal padre e o dalla madre. Tutti gli incontri, ad ogni buon conto, verranno concordati e stabiliti direttamente tra i coniugi tenendo in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative della minore. Pertanto, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e della figlia.
14. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno Controparte_1
05 (cinque) di ogni mese, corrisponderà alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico o Parte_1 ricarica poste pay, la somma di € 200,00 (duecento/00), che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
15. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie della figlia Controparte_1 minore ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, ricreative, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata. Per tutto quanto non previsto si richiama il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia di questo Tribunale o dal CNF.
16. Il IG. rinuncia al 50% dell'assegno unico a favore della IG.ra , che Controparte_1 Parte_1 potrà incassarlo al 100% anche per il futuro e fin quando ne avrà diritto.
17. La IG.ra si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
18. I coniugi si prestano sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari all'espatrio, anche per temporanei e brevi periodi.
19. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Va, pertanto, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così
4 R.G. n. 5863/2025
provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato ad [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n. 218, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5863 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa alla via I° Parte_1 C.F._1
Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa alla via I° Controparte_1 C.F._2
Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato il 27.6.2025, la ricorrente (nata a [...] il
15/5/1991) premesso di aver contratto matrimonio in Aversa il 27 ottobre 2016, con il resistente
(nato ad [...] il [...]) dal quale prima del matrimonio è nata una figlia (nata ad [...]
1 R.G. n. 5863/2025
Aversa il 19.4.2013), riconosciuta da entrambi i genitori- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
In particolare chiedeva l'affido esclusivo della minore con diritto di visita come indicato in ricorso;
un assegno a titolo di mantenimento di € 400,00 per la minore;
il 50% delle spese straordinarie;
il
100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
In data 22.11.2025 il difensore depositava l'accordo raggiunto dalle parti, unitamente alla procura conferita dal resistente.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, il difensore chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo, con la rinuncia ai termini ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni.
Su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto il 4.12.2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivono da sempre separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla disporre sulla casa coniugale, perché i coniugi non hanno mai intrapreso la convivenza, il
IG. è sempre rimasto nella famiglia di appartenenza e la IG.ra , unitamente alla CP_1 Parte_1 minore, vive da sempre nella propria famiglia a casa dei sui genitori;
3. affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della
2 R.G. n. 5863/2025
stessa presso la madre;
4. la minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente: le relative decisioni verranno assunte dalla madre presso la quale la minore vivrà ed avrà la residenza o dal padre nel periodo in cui la figlia si troverà presso di lui.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed a settimane alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, dalle ore 19.00 alle ore 21.00
7. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia, inoltre, il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà dalle ore 19.00 alle ore 21.00 a prescindere dal giorno di visita.
8. In ogni caso, tenuto conto della volontà preminente di e dei suoi impegni scolastici e Per_1 ricreativi è fatta salva la possibilità di trovare accordi su altri e differenti giorni, secondo anche la disponibilità del padre ed il consenso della madre.
9. La madre terrà con se la figlia, a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e il giorno del compleanno della minore.
10. Inoltre, il padre vedrà e terrà con sé la figlia, a decorrere del presente anno, il giorno della
Vigilia di Natale (24 Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio). L'anno successivo vedrà e terrà con sé la figlia il giorno di Natale (25 Dicembre) e della vigilia di Capodanno (31 Dicembre)
e così via per gli anni a venire, alternandosi con la madre.
11. Nel periodo delle vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé la figlia per almeno sette giorni, che potranno essere consecutivi e o divisi in fine settimana alternati. La settimana e o i due fine settimana in cui la minore starà con il papà saranno concordati con la madre entro la fine del mese di Giugno di ogni anno, avendo sempre e comunque in considerazione la volontà di . Per_1
12. Il padre, inoltre, terrà con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Ossia la minore starà a decorrere dal 2026 il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire.
13. In ogni caso è fatto salva la volontà della minore di poter avere contatti con il padre ogni volta che lo desidera, nessun ostacolo sarà posto dalla madre, così come nessuna imposizione per il diritto
3 R.G. n. 5863/2025
di visita ed il pernotto potrà essere posta dal padre e o dalla madre. Tutti gli incontri, ad ogni buon conto, verranno concordati e stabiliti direttamente tra i coniugi tenendo in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative della minore. Pertanto, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e della figlia.
14. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno Controparte_1
05 (cinque) di ogni mese, corrisponderà alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico o Parte_1 ricarica poste pay, la somma di € 200,00 (duecento/00), che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
15. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie della figlia Controparte_1 minore ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, ricreative, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata. Per tutto quanto non previsto si richiama il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia di questo Tribunale o dal CNF.
16. Il IG. rinuncia al 50% dell'assegno unico a favore della IG.ra , che Controparte_1 Parte_1 potrà incassarlo al 100% anche per il futuro e fin quando ne avrà diritto.
17. La IG.ra si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
18. I coniugi si prestano sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari all'espatrio, anche per temporanei e brevi periodi.
19. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Va, pertanto, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così
4 R.G. n. 5863/2025
provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato ad [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n. 218, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
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