Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Causa n. 2066/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Ganzerli per la parte convenuta Domenico Ciuffrida
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
La difesa di parte ricorrente, in particolare, dà atto di avere depositato graduatoria provinciale in cui è inserita la ricorrente;
riferisce che Per_1 la ricorrente è attualmente in ruolo, mentre è in Pt_1 Persona_2 servizio presso l'IC Tullio Garbari di PE UG (9.9.2024-
30.6.2025), come da contratto depositato in data odierna. Con riferimento alla prescrizione del credito di , a fronte della eccezione sollevata Pt_1 dal , stante la sopravvenuta giurisprudenza in materia, rinuncia CP_1 agli atti a spese compensate.
La difesa di parte resistente accetta la rinuncia quanto alla posizione della ricorrente e si riporta per il resto. Pt_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2066 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 12/12/2023 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_4 C.F._3
patrocinio degli avv.ti GANZERLI CINZIA e NASO DOMENICO, elettivamente domiciliati in
Indirizzo Telematico ; Email_1
Email_2
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_4 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.12.2023 le docenti in epigrafe indicate hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti e di avere Controparte_2
prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente
1 indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il Controparte_2
(già ) al pagamento in favore delle ricorrenti, come di seguito Controparte_2 specificato: € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_3
2023/24; € 500,00 a per l'anno scolastico 2018/19; per la somma totale di Parte_4
€ 4.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. La ricorrente ha rinunciato agli atti relativi alla domanda formulata a seguito Parte_4 dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto che ha accettato tale rinuncia, CP_1 determinando l'estinzione del giudizio quanto alla posizione della stessa relativamente all'a.s.
2018/2019 (essendo effettivamente il relativo diritto prescritto alla data del 17.9.2023).
4. Le rimanenti domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
5.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato
2 il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La normativa sopravvenuta non trova applicazione con riferimento ai contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30.6). Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
8.1 La ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_2
documentato dalla difesa di parte ricorrente (deposito telematico del 14.5.2025) “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto inserita nelle graduatorie provinciali di per CP_4
il 2024/2026, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3 8.2 La ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_3
documentato dalla difesa di parte ricorrente, “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (9.9.2024-30.6.2025 presso
IC “Tullio Garbari” di PE UG, TN), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
(iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
9. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
10. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
11. Le spese di lite devono essere compensate per un terzo, stante l'intervenuta rinuncia agli atti e accettazione in relazione alla domanda di una delle tre ricorrenti, anche a fronte dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la proposizione del ricorso e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (1100-5200), considerata l'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria, per più parti la cui posizione sottende le medesime questioni di fatto e di diritto), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. dichiara l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda di Parte_4
2. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015
a) di per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
b) di per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
3. condanna il convenuto ad erogare alle ricorrenti di cui al precedente punto 2 a) CP_1
e b) la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4. dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione dei restanti due terzi delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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