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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1418/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12456/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019968.31.01.2025.U IM. SOS. ART.17 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019969.31.01.2025.U IM. SOS. ART.17 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019974.31.01.2025.U REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019985.31.01.2025.U REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 6/6/2025 all'Agenzia delle Entrate, impugnano quattro avvisi di liquidazione notificati tra il 17 ed il 22 aprile 2025, con i quali veniva disposta la
“Revoca dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui al Decreto Legge n. 73/2021” e la “Decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa under 36 non ricorrendo le condizioni di cui al Decreto Legge n. 73/2021”. Consequenzialmente l'ufficio chiedeva a ciascuno dei due contribuenti, complessivamente l'importo di € 1.965,25. Premettevano di avere acquistato in data 30/6/2022 immobile da adibire ad abitazione coniugale, con i benefici prima casa under
36. Deducevano che l'ufficio revocava il beneficio atteso che l'indicatore economico era superiore a quello massimo richiesto per accedere ai benefici. Deducono, quindi, che l'Ufficio ha errato in quanto, al momento dell'acquisto dell'immobile, essi risiedevano con il nucleo familiare facente capo a Nominativo_2 e l'ISEE familiare era di 31.040,00 euro, quindi inferiore alla soglia massima di € 40.000 per accedere al beneficio.
Deducono che solo dopo l'acquisto dell'immobile e la costituzione di nuovo nucleo familiare l'ISEE è mutato, superando detta soglia. L'ufficio avrebbe tenuto conto, quindi, erroneamente, di un mutamento sopravvenuto.
Concludono chiedendo, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
L'istanza cautelare veniva rigettata non ricorrendo il periculum in mora.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che deduceva di aver correttamente revocato il beneficio in quanto ha considerato l'”ISEE corrente”, cioè l'indicatore attuale, e non quello ordinario, che è relativo ai due anni precedenti. Detto ISEE corrente era superiore a quello massimo previsto dalla legge. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie i ricorrenti hanno dedotto che l'ISEE da utilizzare è quello ordinario e non quello corrente.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, per individuare il requisito patrimoniale necessario per poter accedere al beneficio, fa riferimento ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. L'art. 2 del citato decreto individua, quale strumento tipico per la descrizione della situazione patrimoniale dell'individuo, il cosiddetto “ISEE ordinario”, determinato sulla base delle componenti reddituali presenti il secondo anno solare precedente a quello della presentazione del modello DSU. L'art. 2, comma
5, individua, quale eccezione a tale regola, la possibilità di richiedere una ISEE sostitutiva, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art.
9. Detta ISEE sostitutiva, definita “corrente”, si applica, su istanza del richiedente, allorquando si siano verificate circostanze peggiorative della situazione reddituale, consentendo, così, di tenere presenti le condizioni effettive sussistenti in prossimità della presentazione della domanda, purchè si tratti di variazioni peggiorative superiori del 25 % rispetto alla situazione reddituale risultante dall'ISEE ordinario. E' di assoluta evidenza come si possa utilizzare l'ISEE corrente, quale eccezione alla regola, solo quando la variazione sia peggiorativa e, quindi, a favore del contribuente. In tal senso si è espresso lo stesso MEF, con la circolare 12/E del 2021, ove chiarisce che ai fini del beneficio in esame si può fare ricorso all'ISEE corrente solo nel caso di variazioni peggiorative della situazione patrimoniale intervenute in corso d'anno.
Nel caso che ci occupa al momento dell'acquisto dell'immobile sussisteva il requisito reddituale richiesto dal “decreto sostegni”. La variazione dell'indicatore economico equivalente è intervenuta successivamente all'acquisto e non per effettive variazioni di reddito migliorative, ma solo per effetto del meccanismo di calcolo dell'ISEE, atteso che i due sposi erano unici portatori di reddito nel nucleo facente capo a YO LO sicchè sulla somma dei redditi operava la detrazione derivante dal maggior carico familiare. E tale constatazione è un'ulteriore motivo di inapplicabilità dell'ISEE corrente, il quale richiede effettive variazioni di reddito. Gli atti impugnati devono essere, quindi, annullati.
La novità della questione autorizza la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12456/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019968.31.01.2025.U IM. SOS. ART.17 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019969.31.01.2025.U IM. SOS. ART.17 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019974.31.01.2025.U REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0019985.31.01.2025.U REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 6/6/2025 all'Agenzia delle Entrate, impugnano quattro avvisi di liquidazione notificati tra il 17 ed il 22 aprile 2025, con i quali veniva disposta la
“Revoca dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui al Decreto Legge n. 73/2021” e la “Decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa under 36 non ricorrendo le condizioni di cui al Decreto Legge n. 73/2021”. Consequenzialmente l'ufficio chiedeva a ciascuno dei due contribuenti, complessivamente l'importo di € 1.965,25. Premettevano di avere acquistato in data 30/6/2022 immobile da adibire ad abitazione coniugale, con i benefici prima casa under
36. Deducevano che l'ufficio revocava il beneficio atteso che l'indicatore economico era superiore a quello massimo richiesto per accedere ai benefici. Deducono, quindi, che l'Ufficio ha errato in quanto, al momento dell'acquisto dell'immobile, essi risiedevano con il nucleo familiare facente capo a Nominativo_2 e l'ISEE familiare era di 31.040,00 euro, quindi inferiore alla soglia massima di € 40.000 per accedere al beneficio.
Deducono che solo dopo l'acquisto dell'immobile e la costituzione di nuovo nucleo familiare l'ISEE è mutato, superando detta soglia. L'ufficio avrebbe tenuto conto, quindi, erroneamente, di un mutamento sopravvenuto.
Concludono chiedendo, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
L'istanza cautelare veniva rigettata non ricorrendo il periculum in mora.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che deduceva di aver correttamente revocato il beneficio in quanto ha considerato l'”ISEE corrente”, cioè l'indicatore attuale, e non quello ordinario, che è relativo ai due anni precedenti. Detto ISEE corrente era superiore a quello massimo previsto dalla legge. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie i ricorrenti hanno dedotto che l'ISEE da utilizzare è quello ordinario e non quello corrente.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, per individuare il requisito patrimoniale necessario per poter accedere al beneficio, fa riferimento ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. L'art. 2 del citato decreto individua, quale strumento tipico per la descrizione della situazione patrimoniale dell'individuo, il cosiddetto “ISEE ordinario”, determinato sulla base delle componenti reddituali presenti il secondo anno solare precedente a quello della presentazione del modello DSU. L'art. 2, comma
5, individua, quale eccezione a tale regola, la possibilità di richiedere una ISEE sostitutiva, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art.
9. Detta ISEE sostitutiva, definita “corrente”, si applica, su istanza del richiedente, allorquando si siano verificate circostanze peggiorative della situazione reddituale, consentendo, così, di tenere presenti le condizioni effettive sussistenti in prossimità della presentazione della domanda, purchè si tratti di variazioni peggiorative superiori del 25 % rispetto alla situazione reddituale risultante dall'ISEE ordinario. E' di assoluta evidenza come si possa utilizzare l'ISEE corrente, quale eccezione alla regola, solo quando la variazione sia peggiorativa e, quindi, a favore del contribuente. In tal senso si è espresso lo stesso MEF, con la circolare 12/E del 2021, ove chiarisce che ai fini del beneficio in esame si può fare ricorso all'ISEE corrente solo nel caso di variazioni peggiorative della situazione patrimoniale intervenute in corso d'anno.
Nel caso che ci occupa al momento dell'acquisto dell'immobile sussisteva il requisito reddituale richiesto dal “decreto sostegni”. La variazione dell'indicatore economico equivalente è intervenuta successivamente all'acquisto e non per effettive variazioni di reddito migliorative, ma solo per effetto del meccanismo di calcolo dell'ISEE, atteso che i due sposi erano unici portatori di reddito nel nucleo facente capo a YO LO sicchè sulla somma dei redditi operava la detrazione derivante dal maggior carico familiare. E tale constatazione è un'ulteriore motivo di inapplicabilità dell'ISEE corrente, il quale richiede effettive variazioni di reddito. Gli atti impugnati devono essere, quindi, annullati.
La novità della questione autorizza la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.