Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3579
CS
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Congiunzione dei fogli della lista tramite nastro adesivo senza timbro o firma di congiunzione

    Il Consiglio di Stato ha confermato la necessità del timbro o sigla di congiunzione da parte del pubblico ufficiale per garantire l'unicità sostanziale tra lista e sottoscrizioni, ritenendo la mera unione fisica con nastro adesivo insufficiente. Ha sottolineato che in materia elettorale le forme hanno rilievo sostanziale e non sono surrogabili con principi di semplificazione amministrativa.

  • Rigettato
    Mancata presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e certificato di iscrizione alle liste elettorali

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questa censura, affermando che la legge n. 241/1990 non trova applicazione nei procedimenti elettorali regolati da norme speciali e che la tempistica stringente del procedimento elettorale rende incompatibile tale norma. Ha inoltre ribadito che la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non suscettibile di ricostruzione induttiva.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della lista nella dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere comunale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'omissione di indicare la lista nella dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale non potesse essere sanata da elementi indiziari, data la necessità di univocità e certezza nel collegamento tra candidati e lista. La manifestazione di volontà deve essere esplicita e contenuta nella documentazione specifica.

  • Rigettato
    Mancanza di autentica di firma dei delegati sulla dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che le formalità richieste per la presentazione delle liste e delle candidature hanno un rilievo sostanziale volto a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e prevenire abusi. L'autenticazione è considerata un elemento essenziale e non integrabile, non un mero elemento di prova.

  • Rigettato
    Omessa applicazione del potere di soccorso istruttorio

    Il Consiglio di Stato ha affermato che il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è norma eccezionale, applicabile solo a vizi meramente formali e in ipotesi tassative (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'amministrazione), non potendo essere utilizzato per sanare lacune sostanziali o ricostruire la volontà dei candidati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3579
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3579
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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