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Articolo 9 della Legge 21 aprile 1962, n. 181
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Articolo 8
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Legge 21 aprile 1962, n. 181
Articolo 9 della Legge 21 aprile 1962, n. 181
Versione
18 maggio 1962
Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 maggio 1962
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