Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 18 dicembre 2025
Dispositivo di sentenza 21 aprile 2026
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- 1. Nelle gare l’accesso difensivo non prevale sempre sulla tutela dei segreti tecnici o commercialiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, dispositivo di sentenza 21/04/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026REG.PROV.COLL.
N. 00493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vezzola S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B245DF5376, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SC Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Bulfoni, Carlo Edoardo Cazzato e Enrico Spagnolello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LL Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone, Sergio Massimiliano Sambri e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
A) Quanto al ricorso principale :
- del provvedimento del 18 marzo 2025, con il quale il Direttore Generale di SC Mobilità ha aggiudicato al r.t.i. odierno controinteressato la procedura aperta indetta dalla stessa SC Mobilità per l'affidamento della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori e della fornitura del materiale rotabile per la realizzazione della linea tranviaria di SC 'T2' (Pendolina-Fiera) - C.I.G.: B245DF5376 - C.U.P.: C81B21013200005
-di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli con i quali la commissione giudicatrice ha premiato l'offerta tecnica del r.t.i. MANELLI con un miglior punteggio per i criteri di valutazione C5 e D2 relativi, rispettivamente, al valore dell''energia consumata dal veicolo tranviario offerto e alla minimizzazione delle interferenze con la viabilità determinate dalla realizzazione del 'nuovo ponte sulla tangenziale ovest;
- del mancato tempestivo riscontro, da intendersi quale provvedimento implicito di rigetto, alle istanze di accesso che l'odierna ricorrente (di seguito, anche solo 'r.t.i. RealTRAM') ha presentato per acquisire, inter alia, le sezioni dell'offerta tecnica dell'odierna controinteressata 'associate al criterio C ('caratteristiche del veicolo tranviario') al quale erano abbinati 20 punti', comprensive delle 'relazioni riguardanti i sub-criteri di valutazione C1 ('specifiche del veicolo') e C2 'grado di personalizzazione del veicolo'), nonché del 'diagramma di tratta (velocità, tempo) della simulazione' e della 'tabella con i valori riassuntivi espressi in [kWh/(km*passeggero)]';
- ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto
B) Quanto ai motivi aggiunti presentati da VEZZOLA S.P.A. in data 25 aprile 2025 :
- della nota PEC ricevuta il 15 aprile 2025 con la quale SC Mobilità, in (asserita) ottemperanza all'art. 36 del D. Lgs. 36/2023, a seguito del completamento del procedimento di cui al comma 3 del citato articolo, da un lato, ha reso disponibili in Piattaforma, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 i documenti di r.t.i. LL, relativi alla Documentazione Tecnica di gara, Busta telematica 'B', con riferimento alla «relazione C_caratteristiche del veicolo tranviario»; ma, dall'altro lato, ha immotivatamente accolto l'istanza di oscuramento del r.t.i. MANELLI con riguardo alla gran parte degli allegati alla relazione ostesa;
C) Quanto al ricorso incidentale presentato da MANELLI IMPRESA S.P.A. in data 5 maggio 2025 :
- di tutti gli atti di gara adottati, ivi inclusi i provvedimenti di ammissione di RTI Realtram alla procedura di gara, la graduatoria concorsuale, la richiesta di soccorso istruttorio del 6 dicembre 2024 e gli esiti del sub procedimento di soccorso medesimo, tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate (ivi inclusi tutti i verbali delle sedute riservate di gara n. 1 del 10 gennaio 2025, n. 2 del 14 gennaio 2025, n. 3 del 16 gennaio 2025, n. 4 del 20 gennaio 2025,, n. 5 del 23 gennaio 2025, n. 6 del 24 gennaio 2025 e n.7 del 7 febbraio 2025), nonché i verbali delle sedute pubbliche di ammissione dei concorrenti e delle offerte, gli atti anche istruttori e le attività di valutazione ed attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica avversaria, le risultanze delle verifiche condotte sul concorrente secondo graduato, nonché ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto), ivi incluso e per quanto di ragione il provvedimento di aggiudicazione, nella misura in cui a mezzo degli stessi è stato ammesso alla gara il ricorrente principale ed è stata ritenuta ammissibile e, comunque, è stata valutata la relativa offerta, nonché le previsioni di gara in punto di requisiti di qualificazione di concorrenti, ove da intendersi in senso difforme da quello prospettato nel ricorso incidentale.
D) Quanto ai motivi aggiunti presentati da VEZZOLA S.P.A. in data 5 maggio 2025 :
- ancora del provvedimento del 18 marzo 2025 con il quale è stata aggiudicata al r.t.i. odierno controinteressato la procedura aperta indetta da SC Mobilità per l'affidamento della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori e della fornitura del materiale rotabile per la realizzazione della linea tranviaria di SC T2 (Pendolina-Fiera) - C.I.G.: B245DF5376 - C.U.P.: C81B21013200005;
- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli con i quali la commissione giudicatrice ha premiato l'offerta tecnica del r.t.i. LL con un miglior punteggio per il criterio di valutazione automatico C5 relativo al valore dell''energia consumata dal veicolo tranviario offerto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LL Impresa S.p.A. e di SC Mobilità S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale di LL Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 537 del 16 giugno 2025, riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2025 n. 10036;
Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
a) quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti del 5 maggio 2025 presentati da Vezzola S.p.a., li respinge;
b) quanto al ricorso incidentale del 5 maggio 2025 presentato dal r.t.i. controinteressato, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
c) dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU DR, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
RA AR, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA AR | AU DR |
IL SEGRETARIO