Ordinanza cautelare 14 dicembre 2023
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2023, proposto da
S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Tarquini, Carmine Migale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia del 7 agosto 2023, emesso nei confronti della società S-, di cui al procedimento prot. n. S-, comunicato con nota del 7 agosto 2023;
- dei non conosciuti verbali delle riunioni del Gruppo interforze del 27 aprile 2023 e 23 giugno 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia del 7 agosto 2023, emesso nei confronti della società S-, di cui al procedimento prot. n. S-, nonché dei verbali delle riunioni del Gruppo interforze del 27 aprile 2023 e 23 giugno 2023.
L’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio il 28 novembre 2023, hanno depositato documentazione in data 6 maggio 2025.
Con ordinanza n. 231 del 14 dicembre 2023 si è respinta l’istanza cautelare “ Considerato che il provvedimento impugnato è ampiamente motivato in ordine a plurime e rilevanti circostanze relative ai rapporti di parentela nonché alle cointeressenze economiche, elementi rivelatori del rischio di permeabilità mafiosa; Tenuto conto della finalità preventiva ed anticipatoria delle informative antimafia sottesa al medesimo; Rilevato che il prospettato periculum in mora non appare sorretto da sufficienti elementi in ragione del fatto che il ricorrente non ha dichiarato di avere richiesto o di possedere i requisiti per l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa o del controllo giudiziario offerte dall’ordinamento proprio a tutela della prosecuzione dell’attività economica a fronte del lamentato attuale danno grave ed irreparabile all’attività esercitata; Ritenuto, inoltre, che nel bilanciamento degli interessi in sede di giudizio cautelare, debba ritenersi prevalente l’esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese ”.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente rappresenta che non sussistono i presupposti per l’adozione del diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List ) della Prefettura di Reggio Emilia per i settori di cui all’Ordinanza n. 91/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna (art. 5- bis decreto-legge n. 74/2012), in primis per la illogica valorizzazione ai fini amministrativi di un procedimento penale a carico del socio di maggioranza con posizione che è stata archiviata, nonché in ragione della ritenuta insufficienza del contenuto motivazionale del provvedimento impugnato che sarebbe costruito più per sommatoria di elementi formali atomisticamente ed aprioristicamente considerati che per valutazione sostanziale e complessiva degli stessi.
Con il primo motivo di ricorso “ Eccesso di potere: per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge: per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011 ” parte ricorrente censura l’articolato motivazionale in ordine alla valorizzazione degli elementi a carico del Sig. S-, socio al 90% della società ricorrente, quali i legami familiari, un procedimento penale, le frequentazioni personali e le cointeressenze economiche.
Le contestazioni attoree sono le seguenti:
- viene richiamato un precedente di polizia del 25 settembre 2020 nell’ambito della c.d. operazione S- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ma trattasi di un procedimento penale radicato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia in relazione al quale la posizione del Sig. S- è stata archiviata prima dell’udienza preliminare, per l’insussistenza del fatto, come emerge dalla richiesta di archiviazione e contestuale ordinanza del Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia, e il provvedimento di diniego non tiene dunque nella dovuta considerazione che il Sig. S- risulta incensurato e privo di segnalazioni a carico;
- le parentele del Sig. S- (la madre, cugina del cognato del boss S-; la cugina materna S-, convivente con S- - figlio di S- -, nonché cugina di S- esponente della cosca S-; il cugino materno S-, sposato con la figlia del fratello del boss S-) rappresentano elementi valorizzati dall’Amministrazione solo per “colpa esistenziale” e non per sussistenza di reali frequentazioni e/o influenze con e della cosca mafiosa;
- i controlli di polizia ‘stradali’ degli anni 2005 e 2008 sono risalenti ed ascrivibili a rapporti con altri soggetti per motivi meramente ludici o di mera conoscenza, non potendosene trarre le inferenze negative pretese dall’Amministrazione, giacché a) quanto al controllo in auto del 2005 (S-, alle ore S- in S-, via S-), egli era allora in compagnia di persone assolutamente incensurate, visto che circa S- la segnalazione è sopraggiunta solo nel 2016/2017, molti anni dopo quel controllo, quando l’incontro era avvenuto per motivi ludici, b) quanto al controllo effettuato in data S- alle ore S- in località S-, via S- (sempre in contesti stradali), in compagnia di tale S-, la natura dell’incontro non è significativa della permeabilità mafiosa e non è indicato a quale anno risale la segnalazione di polizia relativa a detto soggetto;
- le parentele della moglie del Sig. S-, Sig.ra S-, vengono rappresentate dall’Amministrazione quale figlia del liquidatore e titolare del consorzio CM (con consorziati la ditta individuale S-, S- segnalato dalla Polizia nel 2003, la ditta individuale S- e la ditta individuale S- ‘interdetta’ nel 2022), quale sorella di S- convivente con S- (titolare al 50% delle quote di S- ‘interdetta’ nel 2021, entrambi nipoti paterni di S- sorella del defunto boss S-, ma il motivo dell’interdittiva di S- non è esplicitato e perciò neutro e la parentela con i S- è lontana e priva di riferimenti concreti alla reale influenza della stessa su S-, per la quale dovrebbero essere allegati invece oggettivi legami di natura illecita), quale sorella di S- moglie convivente di S- (cugino materno di S- destinatario di un provvedimento di diniego di iscrizione in data 27 marzo 2023 per la sua società S-, nonché proprietario - il S- - di quote della società S- che amministra insieme al fratello S- e a tale S-, amministratore della società S- che sarebbe caratterizzata da criticità antimafia), quale cugina paterna di S- moglie convivente di S- (gravato da precedenti penali e di polizia e vicino a soggetti legati alla criminalità organizzata, ma in realtà non più coniugato con la Sig.ra S- dal 2 settembre 2022 come da certificato di divorzio), quale cugina di S- moglie convivente di S- (destinatario di un provvedimento di diniego di iscrizione in data 25 giugno 2014 della Prefettura di Reggio Emilia, la cui ditta risulta consorziata nel consorzio S- con vari consorziati aventi particolari criticità antimafia, ma di cui non si chiariscono i termini, e inoltre relativamente a tale legame familiare non sono allegati incontri o frequentazioni con S- né cointeressenze significative e, comunque il consorzio, conseguendo ad un accordo contrattuale tra imprese autonome, non è assimilabile ad altre forme contrattuali di aggregazione come "gli affari in partecipazione" o le "associazioni temporanee d'impresa" previste dalla legge, perciò la pura e semplice partecipazione al consorzio non può costituire una presunzione assoluta iuris et de iure comportando di per sé l’estensione a cascata dell’impronta mafiosa dalle consorziate al consorzio, senza necessità di valutare gli indizi di effettiva etero direzione da parte del consorzio sulle consorziate);
- il Sig. S- detiene quote societarie al 51% della S- in qualità di amministratore unico e proprietario, che amministra unitamente alla moglie S-, ma non è chiaro quale sia la concreta e negativa inferenza sulla S- che dovrebbe indurre a ritenere “più probabile che non” il fatto del verificarsi di future infiltrazioni mafiose;
- la S- ha emesso fatture nei confronti della società S- per l’anno 2020 (il cui legale rappresentante è stato sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento penale S- ), ma non se ne comprende la rilevanza, perché non si contesta la falsità delle fatture o l’inesistenza del rapporto sottostante e perciò non è significativo che il legale rappresentante della società in questione sia sottoposto ad una misura cautelare e quindi indagato in un procedimento penale;
- quanto alle fatture ricevute dalla S- da parte di plurime società, l’Amministrazione richiama queste ultime, ovvero la S- (‘interdetta’ in data 5 maggio 2021 mentre le fatture ricevute dalla società S- vengono indicate genericamente nel 2021 e la diversa datazione esclude quindi che essa potesse conoscere delle indagini a carico del contraente), la S- (il cui amministratore è il sopra citato S- , con fatture relative al 2021 quindi un anno dopo la presunta applicazione della misura cautelare indicata nel procedimento S- nei confronti del suo legale rappresentante, e ciò dovrebbe significare che tale misura era stata già revocata unitamente al fatto che il contratto cui è riferita la fattura risale all’8 luglio 2020), il Consorzio S- (destinatario in data 29 marzo 2023 di un provvedimento di diniego di iscrizione nella White List mentre nel 2015 veniva regolarmente iscritto, ma le fatture ricevute dalla società S- sono relative agli anni 2020 e 2021 e per gli anni 2022 e 2023 sono emesse da S- legale rappresentante del medesimo Consorzio, perciò sino al 2021 non vi era criticità del Consorzio), la società S- (nel provvedimento indicata quale destinataria di un provvedimento interdittivo dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 24 ottobre 2016, essa ha in realtà ricevuto un diniego e nel 2017 ha richiesto nuovamente l’iscrizione alla White List , sicché la S- è in attesa di conoscere l’esito dell’esame della nuova richiesta e perciò i lavori svolti nei confronti della S- e fatturati per l’anno 2021 sono stati compiuti con una validità piena del certificato di iscrizione nella White List ), la società S- (destinataria di un’informazione antimafia interdittiva in data 29 agosto 2019 e emettitrice di fatture ricevute da S- nell’anno 2020, ma il dato è irrilevante perché non si conoscono gli esiti di quel procedimento).
Con il secondo motivo di ricorso “ Eccesso di potere: per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge: per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011 ” la difesa attorea contesta l’analisi aziendale compiuta sulla società S-
Si tratterebbe di una mera elencazione di indizi senza una considerazione complessiva e una lettura d’insieme che ne giustifichi le conclusioni raggiunte, contestando l’esponente in particolare il riferimento alla costituzione da parte dei coniugi S- e S- di una nuova società, dato neutro che non avrebbe alcuna rilevanza in relazione ad un contesto socio culturale che comporti una possibile influenza nelle scelte aziendali ed economiche per le relazioni parentali della moglie S- e che non costituirebbe alcuna prova dell’effettivo condizionamento mafioso dell’impresa destinataria del provvedimento.
Quanto ai riferimenti giurisprudenziali, la difesa attorea richiama alcune pronunce in relazione al profilo dell’individuazione degli elementi sintomatici del pericolo infiltrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743 e 5 febbraio 2016 n. 463; C.G.A. 3 agosto 2016 n. 257; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010 n. 16884; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2010 n. 1938; T.A.R. Lazio, 24 aprile 2009 n. 4137) e sul criterio della probabilità causale (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2021 n. 412), evidenziando che tali presupposti non sussisterebbero nel caso di specie.
Evidenzia la ricorrente che, in tema di misure di prevenzione (tra cui le misure interdittive “ ante delictum ”), è necessaria la tipizzazione delle condotte, che devono essere obiettivamente percepibili, ritenute indice presuntivo sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso; e ciò con richiamo ai principi espressi dalla Corte EDU (con riferimento alla sentenza 23 febbraio 2017 in ricorso 43395/2009 D.T. c/ Italia), laddove ha affermato l'importanza del rispetto sia del principio di tassatività, sia del principio di specificità delle fattispecie, stigmatizzando negativamente le norme che non descrivono con sufficiente determinatezza le condotte umane da valutare ai fini dell'applicazione di misure preventive implicanti la compressione di "diritti di libertà".
Ad avviso della difesa attorea, l’interpretazione del D.Lgs. n. 159/2011, in ordine al concetto di pericolo di infiltrazione mafiosa, non può far ritenere sufficiente qualunque possibile sospetto e non deve quindi costituire una anticipazione della tutela così ampia e discrezionale da entrare in contrasto con valori essenziali dello Stato democratico e dell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) ed il diritto di esercitare liberamente l’attività d’impresa (art. 41 Cost.).
Infine, quanto ai legami parentali, alla luce della copiosa giurisprudenza citata (anni 2014/2019), secondo l’esponente la Prefettura non ha indicato (né avrebbe potuto) quali sarebbero gli elementi (diversi ed ulteriori rispetto alla mera “parentela”, sempre “alla lontana”, cui fa riferimento sulla persona della Sig.ra S-) che indurrebbero a ritenere che il ricorrente sia o possa essere soggetto ad una “etero-conduzione”, o comunque, a condizionamenti.
La difesa attorea evidenzia che dare per scontato che un imprenditore con familiari “scomodi” sia invariabilmente un prestanome di questi ultimi è arbitrario e illegittimo, con riferimento al senso di una sentenza (Cassazione Penale n. 15156 del 2023, in una fattispecie di richiesta di “messa alla prova aziendale” nell’ambito del controllo giudiziario) in cui si dubita che il principio della “familiarità” determini di per sé contiguità o addirittura “intraneità” al sistema criminale, principio in virtù del quale sono sottoposte a sequestro e confisca migliaia di aziende, e si ammette al controllo giudiziario l’azienda nonostante la parentela del nonno che in passato aveva avuto rapporti con una cosca mafiosa, senza negare all’imprenditore la possibilità di smentire l’ipotesi di subire, seppur in modo indiretto, l’influenza “per interposto parente” della ’ndrangheta.
Sulla rilevanza delle frequentazioni, parte attrice richiama la pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, n. 251 del 12 aprile 2023 laddove avrebbe affermato quale sia la differenza tra frequentazioni ed incontri occasionali con soggetti malavitosi, i quali a differenza delle vere e proprie frequentazioni soprattutto in occasioni di eventi pubblici o in luoghi pubblici “ non possano di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2010, n.320) né tantomeno del tentativo di infiltrazione mafiosa ” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna 25 marzo 2021, n. 304), oltre a ribadire la necessità che i legami familiari siano accompagnati da ulteriori elementi come le cointeressenze economiche e le suddette frequentazioni: perciò, sottolinea la difesa attorea, la risalenza nel tempo unitamente alla occasionalità depone nella fattispecie per l’esclusione del valore sintomatico.
Infine, la ricorrente invoca a sostegno della propria tesi difensiva una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 31 agosto 2023 (oltre alla n. 5836 del 7 luglio 2025, evocata in udienza pubblica), in cui si ribadisce il principio secondo il quale i soli rapporti di parentela con soggetti controindicati non possono essere ritenuti sufficienti a far ritenere possibile il condizionamento, neppure se assimilati al dato territoriale che l’impresa abbia una sede locale in provincia di Reggio Emilia e cioè in un territorio sottoposto al raggio operativo della consorteria criminale: secondo tale pronuncia le interdittive antimafia, per quanto basate su una valutazione probabilistica, devono essere fondate su elementi precisi e concordanti, ribadendo che i semplici rapporti di parentela o il contesto territoriale di operatività sono da considerarsi dati neutri o comunque privi di rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo.
Illustrate le doglianze attoree, giova premettere un breve quadro sinottico degli approdi ermeneutici giurisprudenziali perimetrato alle specifiche questioni sollevate nel presente giudizio.
Sull’ampiezza della discrezionalità amministrativa e del sindacato giurisdizionale in materia, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2025 n. 5079 chiarisce che, per giurisprudenza consolidata, “ la valutazione che l'autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività di impresa ai sensi del codice antimafia, deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi e, a sua volta, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall'autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall'autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263) ”.
Sulla rilevanza del contesto ambientale e familiare pregiudizievole, si è osservato che “ i rapporti di parentela, e già, come di recente ribadito da questa Sezione, possono fondare da soli l’interdittiva, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n.8395). Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire l'influenza dell'associazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n.265). In ogni caso, i rapporti di parentela sono rilevanti quando, come nel caso in esame, per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata ” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2062 del 4 marzo 2024).
Sulla verifica del plausibile “contagio” dei rapporti di parentela, il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza del 13 gennaio 2025 n. 184) ha chiarito che “ Nello specifico della rilevanza dei rapporti di parentela, per potersi desumere il “contagio” è necessario quindi che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di relazione siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i vari componenti della famiglia. In concreto, che vi sia una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali. Qualora invece l'esame dei contatti familiari si riveli “normale”, deve escludersi l'automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia ”). In particolare, la citata decisione è riferita ad una fattispecie in cui “ il provvedimento prefettizio impugnato ha dato conto dei rapporti di parentela dell’amministratore della società appellante. Tali rapporti sono stati essenzialmente rilevati come contatto con suoi genitori, risultati peraltro incensurati ” e nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse stata data adeguata aggiunta motivazionale alla constatazione delle parentele “ ad esempio, in relazione alle eventuali cointeressenze economiche degli altri membri della famiglia o fornito indizi sull’intervento degli stessi nella gestione sociale ”.
Quanto alla rilevanza condizionante di rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7796 del 25 settembre 2024, richiamati i propri precedenti (29 maggio 2023, n. 5227; 7 febbraio 2018, n. 820), ha avuto modo di chiarire che “ l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. In altri termini, tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227) ”.
Né le riferite considerazioni sono scalfite dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5836 del 7 luglio 2025, invocata da parte attrice, laddove, richiamati i principi in materia (la ratio della normativa rivolta ad evitare il rischio di “ contaminazione ” mafiosa, la necessità di una lettura complessiva degli elementi a carico “ da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa ” in ragione di indizi gravi precisi e concordanti e non di meri sospetti o di elementi frutto di una “ vaga intuizione ” dell’Amministrazione o del giudice, quindi la correttezza del criterio di valutazione del ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma che faccia comunque ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di infiltrazione mafiosa), ha affrontato nel caso ivi scrutinato la dirimente questione della valutazione negativa di elementi già apprezzati in un precedente atto favorevole, questione diversa dalla fattispecie de qua ; in ogni caso, la richiamata pronuncia non ha escluso a priori la possibilità per l’Amministrazione di valutare diversamente elementi preesistenti, ma ha sancito la necessità della dimostrazione della loro rilevanza attraverso una intensificata istruttoria e una più adeguata motivazione. In particolare, la citata decisione ha osservato, sull’onere istruttorio e motivazionale riguardante le conseguenze dei legami parentali dei soci, che l’atto prefettizio deve dimostrare in quale misura il semplice legame (di parentela o, spesso, di mera affinità) possa incidere sull’affidabilità dell’impresa rispetto ai tentativi di ingerenza gestionale da parte della criminalità organizzata; tuttavia, la (nuova) istruttoria che aveva preceduto l’emanazione del provvedimento impugnato nella fattispecie ivi scrutinata e la motivazione che ne aveva rivelato le ragioni, secondo la pronuncia in esame, non avevano dato adeguatamente conto della sussistenza di elementi rivelatori del concreto rischio di infiltrazione mafiosa.
Pertanto, in estrema sintesi, l’esegesi giurisprudenziale richiamata complessivamente evidenzia che i provvedimenti prefettizi in materia sono connotati da ampia discrezionalità amministrativa, apprezzabile con sindacato c.d. “debole” di questo giudice, limitatamente ai profili di travisamento di fatto e manifesta irragionevolezza o illogicità che rivelino quindi con immediatezza il cattivo esercizio del potere: tale discrezionalità deve essere articolata sulla base di elementi indiziari sintomatici, gravi e concreti, vagliati alla luce dei peculiari caratteri del metodo mafioso (rapporti di soggiacenza/compiacenza nel quadro di strutture familiari di tipo “clanico”) in forza del criterio della “probabilità cruciale” (ossia del nesso causale del “più probabile che non”), al fine di una prognosi inferenziale di permeabilità criminale, a tutela preventiva quale “frontiera avanzata” dell’interesse primario ad evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche e nei rapporti tra operatori economici e pubblica Amministrazione; infine, va assolto uno stringente onere motivazionale in caso di rivalutazione di precedenti elementi dimostrando, quanto ai legami familiari ed alle cointeressenze economiche, il rischio che dietro le attività economiche si celi una regia clanica di tipo mafioso che emerga da circostanze obiettive (ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale), rilevando a tal fine anche le peculiari realtà locali (valorizzazione della accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti).
Quanto alla compatibilità costituzionale del perimetro interpretativo delle ipotesi di pericolo infiltrativo, evocata da parte attrice, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 5180 del 10 giugno 2024, ha ribadito che “ Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio (cfr. 18 settembre 2023, n. 8395). Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione di questo Consiglio di Stato è stato avallato dalla Corte costituzionale dapprima con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019. Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, infatti, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione". Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). I principi elaborati dalla Sezione - che, come si è detto, hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) - sono stati nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva. Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte - prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare - e in primo luogo - per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana. Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una grande "adattabilità alle circostanze": variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse. Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ”.
La citata pronuncia prosegue sulle coordinate ermeneutiche relative agli elementi sintomatici rilevati nei rapporti economici consortili evidenziando che “ la giurisprudenza ha anche osservato che uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa - di per sé sufficiente a giustificare l'emanazione di una interdittiva antimafia – consiste nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232). La ratio di tale regola dev'essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un'impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un'altra che fa affari con essa. Perché possa presumersi il “contagio” è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l'esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Là dove, viceversa, l'esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d'impresa, deve escludersi l'automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società. Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l'impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici) - (Consiglio di Stato, sez. III, 22/06/2016, n. 2774) ”. E, alla luce di tale quadro ermeneutico, la pronuncia precisa che l’appartenenza della ditta ad un consorzio dotato di personalità giuridica autonoma, già colpito da interdittiva antimafia, con consorziate a loro volta attinte da interdittiva antimafia, rappresenta “ un indice di potenziale pericolo di permeabilità mafiosa, suscettibile di essere valutato, se corroborato da ulteriori elementi indiziari, da parte dell’autorità prefettizia ”, valorizzabile anche in ragione di stabili e duratori rapporti commerciali.
In tema di interdittive cosiddette “a cascata”, a conferma delle surriferite considerazioni, la giurisprudenza ha evidenziato la legittimità del provvedimento che ritenga sussistente il pericolo di contagio, laddove sia essere valorizzata l’intensità dei rapporti esistenti (Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2024 n. 6784: “ l’evocata incongruenza dell’adozione di un’interdittiva a cascata è smentita dalla circostanza che l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di tale tipo di interdittiva. Può infatti ragionevolmente presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima qualora la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici, così come risulta evidente nel caso in esame, laddove i contatti non possono considerarsi di carattere episodico, ma frutto di un’unica “regia” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227) ”).
La riferita sintomatologia dei rapporti associativi/consortili tra operatori economici, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza, va comunque apprezzata attraverso il richiamato consolidato criterio della c.d. “probabilità cruciale” (“più probabile che non”), verificando che gli elementi di controindicazione dei soggetti partecipati siano idonei ad assumere la consistenza di elemento che, nel complessivo contesto indiziario, acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.
Alla luce del quadro esegetico tratteggiato sulle questioni sollevate nel presente giudizio, avviando la disamina concreta del caso di specie proprio dalle rilevate cointeressenze economiche, è possibile osservare, sui profili evidenziati nelle doglianze attoree, quanto segue.
Sulla pretesa irrilevanza del fatto che il Sig. S- detiene quote societarie al 51% della S- in qualità di amministratore unico e proprietario, società di cui la moglie S- detiene il 45% delle quote, rileva il Collegio che tale dato è valorizzato nel gravato atto quale componente del quadro conoscitivo emerso dalle visure camerali considerando che “ i coniugi S-/S- sono legati non solo dal legame di “coniugio” bensì anche da cointeressenze di tipo economico/commerciale, e ancora una volta non solo nell’ambito della S- attiva dal 2002 ma anche della S- attiva e costituita nel più recente 2019. Questo perché si noti come entrino in gioco le relazioni parentali della moglie S- anche sotto l’aspetto della possibile influenza nelle scelte aziendali ed economiche della società in argomento ”; pertanto, risulta con chiarezza che detto elemento non è acriticamente elencato, come invece contestato da parte attrice, bensì, ricondotto causalmente alla prognosi di pericolo di influenza condizionante, in ragione della natura particolarmente stretta e forte del legame familiare ed economico dei coniugi.
Quanto, poi, alle fatture emesse nei confronti della società S- per l’anno 2020 (con legale rappresentante sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento penale S- ), le censure non appaiono condivisibili atteso che il rilievo sollevato, ossia la mancata contestazione della falsità delle fatture o dell’inesistenza del rapporto sottostante, non è conferente poiché, come rilevato dalla citata giurisprudenza, in sede ammnistrativa non sono necessari elementi probatori relativi all’ipotesi di reato, come si avrà modo di ribadire nel prosieguo, bensì, è sufficiente il fatto espressivo della sussistenza di un interesse economico comune tra ricorrente e società controindicata, quale elemento rivelatore di una probabile permeabilità mafiosa.
Quanto, ancora, alle fatture ricevute dalla S- da parte di plurime società, si rileva che:
1. sulla doglianza che la S- è stata interdetta in data 5 maggio 2021 dalla Prefettura di Reggio Emilia mentre le fatture ricevute dalla società S- vengono indicate genericamente in riferimento all’anno 2021 dovendo, secondo parte attrice, ciò escludere che essa potesse conoscere delle indagini a carico del contraente, il Collegio è dell’avviso che tale considerazione non risulta fondata atteso che non è rilevante la circostanza dell’eventuale ignoranza di quelle indagini e che, come correttamente rilevato nel gravato provvedimento anche in controdeduzione alle osservazioni difensive endoprocedimentali, “ la data di adozione di un provvedimento interdittivo è solamente la conclusione di una istruttoria iniziata, a volte, anche anni prima, quando comunque le condizioni di assoggettamento al pericolo di infiltrazione già potevano iniziare a produrre i loro frutti inquinati, per cui è un falso concettuale ricondurre il pericolo di una soggezione nelle scelte aziendali solo al dato puntuale del giorno dell’interdittiva ”, e questo rilievo è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5284 del 12 giugno 2024: “ l’interdittiva non costituisce ex novo la condizione di “impresa collusa”, la quale non è tale per effetto dello status “formale” che le viene conferito da un provvedimento, ma in virtù di una condizione “reale” e “storica” di implicazioni e contiguità praticate nell’ambito di contesti ed ambienti a riconosciuta dominanza criminale. L’interdittiva prende atto dei fatti storici accertati, intervenendo in un momento ad essi successivo e sottoponendoli ad un vaglio di rilevanza preventiva. Dunque, non è concettualmente corretto ancorare alla data di emissione del provvedimento antimafia la condizione di prossimità dell’impresa al modo criminale (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2019, n. 4421). Come già evidenziato da questa stessa Sezione (20 settembre 2018, n. 5480), la fattispecie provvedimentale in discorso si caratterizza alla stregua del pertinente schema legislativo, per la connotazione squisitamente ricognitiva (dei fatti rilevanti ai fini dell’accertamento del pericolo di condizionamento criminale) dell’attività preparatoria demandata al Gruppo Interforze (art. 93, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), restando demandata al Prefetto la funzione propriamente valutativa della rilevanza dei fatti raccolti in sede istruttoria ai fini della formulazione della prognosi di condizionamento mafioso (art. 93, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011) ”;
2. sul rilievo attoreo che la S- (il cui amministratore è il citato S-, sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento penale S- ) ha emesso fatture relative al 2021, un anno dopo detta misura, e che ciò dovrebbe significare che quest’ultima era stata già revocata unitamente al fatto che il contratto cui è riferita la fattura risale all’8 luglio 2020, la prospettazione attorea risulta infondata dal momento che non vi è alcuna allegazione della menzionata revoca che, in ogni caso, dovrebbe essere apprezzata in concreto, al fine di poter escludere la criticità del menzionato soggetto;
3. sulla doglianza relativa al fatto che il Consorzio S-, destinatario in data 29 marzo 2023 di un provvedimento di diniego di iscrizione nella White List , era invece dal 2015 regolarmente iscritto e, perciò, stanti le fatturazioni contestate (relative agli anni 2020 e 2021 e agli anni 2022 e 2023), sino al 2021 non vi sarebbe stata criticità del Consorzio, va richiamato quanto osservato in relazione alle emergenze relative alla S- in punto di corretta valorizzazione nel provvedimento di natura interdittiva (2023 per il Consorzio S-) di elementi relativi agli anni immediatamente precedenti, che evidenziano una coincidenza temporale tra criticità antimafia dell’emittente e contestuale ricezione della documentazione contabile da parte della ricorrente;
4. sulla contestata rilevanza delle fatture emesse dalla società S- perché, ‘interdetta’ nell’anno 2016, poi nel 2017 chiedeva l’iscrizione nuovamente nella White List da ciò desumendo parte attrice che l’attesa dell’esito del riesame comporterebbe la validità piena del certificato di iscrizione con fatturazioni del 2021 prive di criticità, si osserva che la mera attesa di un riesame di un provvedimento negativo non ha mai consistenza di provvedimento assentivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 427 del 21 gennaio 2025 in tema di riesame prefettizio, anche successivo ad un controllo giudiziario positivo, laddove si ribadisce la discrezionalità e l’autonomia del provvedimento amministrativo di riesame, sempre nel rispetto del dovuto onere motivazionale);
5. sulle fatture del 2020 della società S-, destinataria di un’informazione antimafia interdittiva emessa in data 29 agosto 2019 dalla Prefettura di Cremona, secondo la ricorrente il dato sarebbe irrilevante perché non si conosce il seguito di tale atto e se sia stata accolta la richiesta difensiva volta a far decadere l’‘informazione’, rimanendo però incontestato quel dato storico e solo ipotizzato un successivo esito diverso.
Inoltre, è opportuno chiarire che, laddove la difesa attorea contesta la mancata indicazione nel gravato atto di specifiche precisazioni in ordine ai motivi dei provvedimenti di natura interdittiva che hanno raggiunto le imprese indicate, non è dato rinvenire un elemento viziante in sé, essendo tali atti accessibili ai fini difensivi attesa l’individuazione degli estremi e dell’Autorità che li ha emessi; né, d’altra parte, tali motivi risultano valorizzati dall’Amministrazione ai fini probatori, essendo idonea l’emissione del provvedimento stesso a costituire un fatto rivelatore di “criticità antimafia” del soggetto avvinto alla ricorrente da comuni interessi economici, come tale considerato.
In definitiva, sui censurati elementi ‘a carico’ relativi alle c.d. cointeressenze economiche - indicate nel gravato provvedimento - con soggetti controindicati, le cui criticità antimafia non sono concretamente poste in contestazione, le doglianze attoree non risultano fondate.
In aggiunta, nel diniego impugnato è segnalato l’ulteriore indicatore della titolarità dell’impresa ricorrente di quote di partecipazione, fin dal 19 marzo 2013, del S-, contraddistinto da numerose, incontestate, criticità antimafia (di cui il provvedimento prefettizio circostanzia puntualmente alle pagg. 8-12, in ordine a sedici delle imprese consorziate particolarmente significative). Sulla rilevanza dei rapporti associativi/consortili nell’ambito delle cointeressenze economiche rivelatrici del pericolo di infiltrazione mafiosa non si rinviene motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale surriferito che ne evidenzia la particolare significatività (soprattutto in relazione alle forme associative/consortili ed anche “a cascata”), come sottolineato nel diniego stesso laddove si considera, anche in controdeduzione alle osservazioni difensive endoprocedimentali, che “ la rilevanza di tali partecipazioni consortili è tale perché mette in evidenza un rapporto di collaborazione e comunque una vicinanza di interessi idonei ad essere spesi nel momento in cui si manifestasse la necessità del soccorso reciproco tra le imprese aderenti (ad esempio acquisizione di appalti in cui coinvolgere in un secondo momento ditte prive della fiducia delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti) ”.
Alla luce delle osservazioni svolte sulle contestazioni attoree e sugli elementi evidenziati nel gravato diniego, risulta chiaro che le rilevate cointeressenze (fatture e rapporto consortile) risultano stabili e non sporadiche (difatti non sono contestate né quantitativamente né temporalmente), ciò escludendo che si possa riscontrare il carattere episodico, marginale o remoto delle relazioni d’impresa considerate.
I segnalati rapporti economici, infatti, raggiungono, per le illustrate caratteristiche che li connotano (attualità, significatività e convergenza), la soglia della prova del concreto rischio di infiltrazione mafiosa e del plausibile pericolo di contiguità soggiacente-compiacente, anche alla luce del descritto contesto familiare e socio-economico, che di seguito si esamina.
Circa la rilevanza dei legami familiari, dal gravato provvedimento emerge che i soci della società ricorrente (S- al 90% e S- al 10%) sono avvinti sia da rapporto di coniugio che societario (anche in altra azienda) ed entrambi connotati da legami parentali plurimi e prossimi esposti alla criminalità organizzata:
- quanto al primo, sono ascritte criticità in ordine ai legami familiari della madre (cugina paterna di S-, marito di S- e quindi cognato del boss S-), della cugina materna (moglie convivente di S-, figlio di S-, cugina di S- elemento di spicco della cosca S-, come confermato dagli esiti delle c.d. operazioni “S-” e “S-”), del cugino materno (genero di S-, fratello del boss S-);
- quanto alla seconda, sono segnalate criticità relative ai legami familiari del padre (liquidatore del consorzio S- di S-, composto esclusivamente da imprenditori edili di Cutro tra cui la ditta individuale S-, socio al 90% della ditta ricorrente, che sino al 9 ottobre 2022 ha rivestito anche la carica di consigliere nel consorzio S-, composto altresì da una ditta deferita per fatture per operazioni inesistenti e da un’altra ditta raggiunta da diniego di iscrizione in White List a Reggio Emilia nel 2022), della sorella S- (moglie convivente con il proprietario al 50% di quote di società con il fratello raggiunto quale titolare di impresa individuale da diniego di iscrizione in White List nel 2021, entrambi nipoti paterni di S- sorella del defunto boss S-), della sorella S- (moglie convivente di S-, cugino di S- contraddistinto da numerose criticità antimafia, e cugino e co-amministratore di S- a sua volta titolare di società controindicata), della cugina paterna S- (moglie convivente di soggetto altamente esposto ad elementi di spicco della cosca S-), della cugina S- (moglie convivente di S-, titolare di ditta raggiunta da diniego di iscrizione in White List nel 2014 a Reggio Emilia).
La significatività dei legami familiari, pertanto, non risulta valorizzata ex se , ossia in ragione di un mero rapporto parentale o di affinità, bensì in virtù dello svolgimento della medesima attività da parte dei coniugi: emerge uno stretto legame di famiglia nello svolgimento di attività economica in forma societaria, ossia di forte interrelazione economico-gestionale, tale da integrare la richiamata “ intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali ” (così la citata decisione Consiglio di Stato, Sez. III, n. 184/2025) sia tra i coniugi, sia tra il socio al 90% S- ed il suocero S- (entrambi legati al Consorzio S-); invero, la convergenza dei legami familiari nel medesimo territorio, settore economico (delle costruzioni nella provincia di Reggio Emilia) e gruppo familiare di riferimento (attorno al quale gravitano soggetti portatori di specifiche criticità) è, altresì, elemento evidenziato nel gravato diniego, anche in controdeduzione alle osservazioni difensive endoprocedimentali (pagg. nn. 17, 18, 21 e 22).
La sostenuta irrilevanza dei legami parentali surriferiti risulta, quindi, meramente assertiva e contraddetta dalla richiamata interrelazione economico-gestionale tra i coniugi entrambi, a loro volta, avvinti da strette e multiple relazioni familiari (ed economiche nel caso del consorzio S-) con soggetti portatori di elevata criticità antimafia, come rilevato nel diniego impugnato; non si rinviene, quindi, il lamentato stigma della “colpa esistenziale”, perché l’indicazione di tutti i legami familiari significativi (che risultano sì elencati ma contestualizzati sia in riferimento al territorio sul quale insistono sia in ordine all’attività svolta ed alle criticità rilevate) è dettagliata al fine, demandato dal Legislatore all’Amministrazione, di verificare, a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e libertà delle attività economiche in una fase di “frontiera anticipata”, il pericolo che l’impresa sia esposta, anche nolente, ad un rapporto soggiacente-compiacente. Ciò esclude nel caso di specie l’applicazione di un automatismo tra “familiarità” e oggettiva contiguità o “intraneità” al sistema criminale, atteso che in tale fase preventiva non sono richiesti elementi di avvenuta infiltrazione (di rilievo invece penale), bensì, oggettivi elementi di pericolo di esposizione all’influenza mafiosa, come riscontrato nella fattispecie.
Conchiudono il quadro significativo delineato nel provvedimento prefettizio le considerazioni articolate sulle frequentazioni del socio di maggioranza della società ricorrente, che non sono segnalate solo in quanto tali, come invece preteso da parte attrice, ma correlate al predetto contesto socio-culturale connotato da elementi rivelatori di una “ commistione di interessi potenzialmente portatrice di reciproche influenze illecite ”.
Anche se recentemente si è ribadito che “ per la consolidata giurisprudenza amministrativa basterebbero a fondare i provvedimenti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7232 dell’8 settembre 2025), si deve ritenere che le segnalate frequentazioni costituiscano in ogni caso uno degli “ulteriori elementi” che conducono logicamente a confermare l’esposizione della società alla contiguità soggiacente-compiacente con le organizzazioni criminali: la natura amicale o ludica degli incontri, così definita da parte attrice, non è argomento conferente alla tesi attorea, atteso che non è richiesto in sede amministrativa preventiva un quadro probatorio o indiziante di correità o collaborazione in attività illecite, bensì, è rilevante, il rapporto di frequentazione con soggetti che risultino, anche in data successiva ai controlli, collegati alla criminalità organizzata (si è, infatti, precisato sulla pretesa inattualità delle contestazioni dell’Amministrazione sulle frequentazioni che “ i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 2 gennaio 2020, n. 2) ”, elementi da valorizzarsi “ non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale che è alla base della teoria della prova indiziaria al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata ”; così Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8327 del 27 ottobre 2025).
I controlli effettuati, con soggetti incontestatamente significativi, nel caso di specie non risultano essere il solo elemento considerato dall’Amministrazione che, invece, coerentemente ai principi in materia, ne ha riportato la sussistenza quale indizio convergente all’interno di un articolato motivazionale ampio e dettagliato; pertanto, la censura sull’irrilevanza di tali segnalazioni è inconferente alla tesi attorea.
Infine, sul coinvolgimento del Sig. S- nel procedimento penale “ S- ”, risulta dal gravato diniego l’addebito del precedente di polizia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ma anche la considerazione, resa in controdeduzione alle osservazioni difensive endopropcedimentali, che “l’assoluzione in S- ” non è avvenuta per insussistenza del fatto (come invece sostenuto dalla difesa attorea in giudizio) bensì “ per avere l’interessato estinto il proprio debito tributario caducando così l’ipotesi di reato ”, sì da desumerne l’Amministrazione “ detta circostanza irrilevante ai fini di giungere alla formulazione del giudizio prognostico richiesto all’amministrazione sui contorni del pericolo di una possibile influenza criminale ”, con riferimento all’orientamento giurisprudenziale che disconosce l’automatismo tra procedimenti penale ed amministrativo. Pertanto, appare chiaro che l’assoluzione in questione, da un lato, non costituisce certamente l’unico od il principale elemento motivazionale (essendo solo uno dei molteplici indizi rivelatori considerati) e, dall’altro lato, va prudentemente apprezzata dall’Amministrazione nei limiti della discrezionalità attribuitale dal Legislatore, avendone il provvedimento prefettizio valutato coerentemente la rilevanza in modo unitario agli altri elementi convergenti.
La logica motivazionale risulta, pertanto, coerente e strutturata, atteso quanto si è precisato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9357 del 31 ottobre 2023) in merito all’onere probatorio: “ lo standard probatorio sotteso alla regola del "più probabile che non", nel richiedere la verifica della c.d. probabilità cruciale, impone infatti di ritenere, sul piano della tassatività processuale, più probabile l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa rispetto a "tutte le altre messe insieme", nell'apprezzamento degli elementi indiziari posti a base del provvedimento prefettizio, che attingono perciò una soglia di coerenza e significatività dotata di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica, laddove l'esistenza di spiegazioni divergenti, fornite di un qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), non richiedendosi infatti, in questa materia, l'accertamento di una responsabilità che superi qualsivoglia ragionevole dubbio, tipico delle istanze penali, né potendo quindi traslarsi ad essa, impropriamente, le categorie tipiche del diritto e del processo penale, che ne frustrerebbero irrimediabilmente la funzione preventiva. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, va del resto qui ricordato, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483 )”.
Le illustrate considerazioni prefettizie sulla rilevanza dei rapporti di parentela, delle cointeressenze economiche, dei rapporti consortili, delle frequentazioni e dei precedenti di polizia risultano nel caso di specie dotate di credibilità razionale, alla luce dei fatti circostanziati e della articolata motivazione sulla rilevanza e significatività degli stessi in un quadro indiziario complessivo convergente.
Per le illustrate ragioni, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della mancata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e i soggetti indicati.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.