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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/09/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 191/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 191/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
21.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe MELAZZO, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale MELAZZO in Messina (via Parte_2
Enzo Geraci n. 23 is. 78); PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante dell'atto di costituzione in appello dall'avv. Antonino DALMAZIO, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via dei Mille is. 101 n. 243); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_3 parte rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Francesco
SURIA, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (viale San Martino 261 is. 79); pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1569/2022 emessa dal Tribunale Civile di Messina il 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, in materia di azione di revocatoria (art. 2901
C.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1). Ammettere il presente appello, e, nel merito, in totale riforma della sentenza n° 1569/2022, emessa il 19/09/2022 dal Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Valerio Brecciaroli, pubblicata il 3/10/2022, nella causa civile iscritta al n° 6666/2016 R.G., ritenere e dichiarare ex art. 2901 C.C. la nullità e/o inefficacia nei confronti della Sig.ra dell'atto pubblico in Notar del Parte_1 Persona_1 28.11.2011, n° 64531 di rep. e n° 21400 di racc., registrato a Giarre l'1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina il 5.12.2011 ai nn.ri 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina - C.da VI-LL, facente parte del complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”, stipulato tra le Sigg.re e , con ogni Controparte_1 CP_2 altra statuizione di legge;
2). Ancora, in totale riforma della sentenza impugnata, condannare le convenute al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
3). Disporre l'acquisizione del fascicolo telematico d'ufficio del giudizio civile di primo grado, iscritto al n° 6666/2016 R.G. del Tribunale Messina - Prima Sezione Civile;
4). Ammettere i mezzi istruttori ritualmente richiesti nel corso del giudizio di primo grado …”.
Per l'appellata : Controparte_1
“… 1) rigettare l'appello proposto ex adverso; 2) confermare integralmente la sentenza 1569/2022 del 19.9.2022 pubblicata il 3.10.2022 emessa dal Tribunale di Messina e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dall'appellante; 3) rigettare tutte le richieste formulate ex adverso; 4) in subordine ed in caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate ex adverso ammettere tutti i mezzi istruttori tempestivamente articolati nell'interesse della IG.ra nel primo grado di giudizio;
5) condannare l'appellante al pagamento di spese competenze ed P_ onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi ...”.
Per l'appellata : CP_2
“… 1) rigettare l'appello proposto da;
2) rigettare tutte le domande formulate da;
3) Parte_1 Parte_1 confermare la sentenza n. 1569/2022 resa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto a ruolo NRG 6666/2016; 4) ritenere e dichiarare che è estranea a tutti i rapporti che sono intercorsi tra la IG.ra CP_2 Parte_1 e la IG.ra , anche a quelli che hanno riguardato la gestione della ditta CI;
5) ritenere e Controparte_1 dichiarare valido ed efficace l'atto pubblico in Notar del 28.11.2011 avente ad oggetto la Persona_1 compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Messina c.da VI e stipulato tra P_
e;
6) rigettare i mezzi istruttori richiesti dall'appellante ed in caso di loro ammissione
[...] CP_2 ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dalla IG.ra ; 7) con vittoria di CP_2 spese competenze ed onorari del presente giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte e , interponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6666/2016 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
Con atto di citazione notificato il 26/11/2016, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Messina e chiedendo la revoca e la Controparte_1 CP_2 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 C.C., dell'atto pubblico stipulato tra le convenute in Notar del 28.11.2011, n. 64531 di rep. e n. 21400 di Persona_1 racc., registrato a Giarre l'1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina il 5.12.2011 ai nn. 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina – C.da VI – LL e ricadente nel complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”.
A tal riguardo esponeva:
- di essere creditrice di per l'importo di € 100.000,00 più interessi, in base al decreto ingiuntivo Controparte_1 n. 1062/2012 emesso dal Tribunale di Messina, in data 20.6.2012, sulla base di un accordo transattivo del 18 aprile 2011 non rispettato dalla debitrice e di aver notificato detto provvedimento, munito di formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto in data 10/07-02/08/2012;
- che, stante l'inadempimento da parte della , il 29.11.2013 era stato notificato ulteriore atto di precetto P_ per € 100.682,12, seguito da pignoramento presso terzi del 12.12.2013, senza esito positivo della procedura esecutiva;
- che, al fine di accertare la situazione patrimoniale della , era stato dato avvio ad un'attività di ricerca da P_ cui era emerso che, con atto notarile del 28.11.2011, la debitrice aveva ceduto a la nuda CP_2 proprietà di un immobile sito in Messina, facente parte del complesso residenziale denominato “Panorama”, spogliandosi così integralmente del proprio patrimonio immobiliare per un prezzo irrisorio (di € 18.000,00);
- che l'atto posto in essere dalla risultava essere pregiudizievole per la creditrice e che, pertanto, avrebbe P_ dovuto essere revocato ai sensi dell'art. 2901 C.C.;
e, incoato il giudizio, chiedeva, pertanto:
“… 1.= Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'atto pubblico in Notar del Persona_1 28.11.2011, numero di repertorio 64531, raccolta n. 21400, registrato a Giarre il 1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II: di Messina il 05.12.2011 ai numeri 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina, C.da VI-LL facente parte del complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”, stipulato tra la IGnora e la IGnora Controparte_1
è nullo e/o inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti della attrice IGnora . CP_2 Parte_1
2.= Conseguentemente, disporre ex art. 2901 C.C. la revocatoria del suddetto atto con l'emissione di ogni statuizione di legge, anche al fine di consentire all'attrice l'instaurarsi di procedure esecutive per la riscossione del credito portato nel D.I. n.1062/12, emesso nell'ambito del procedimento portante il n.1489/12 R.G. del Tribunale di Messina, promosso dalla IG.ra nei confronti della IG.ra . Parte_1 Controparte_1
3.= Condannare le convenute in solido, ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore della IG.ra , di spese e compensi del presente giudizio. Parte_1
4.= In via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente, disporre CTU descrittiva dell'immobile oggetto di causa volta ad accertarne il valore di mercato della nuda proprietà anche in relazione all'età del soggetto usufruttuario. Disporre l'acquisizione degli estratti conto delle convenute relativi al periodo in cui è stata stipulata la vendita oggetto di causa ovvero, autorizzare l'attrice a richiedere agli istituti interessati il rilascio di appositi estratti …”. Si costituiva che, contestando integralmente il contenuto delle domande ex Controparte_1 adverso avanzate, ne chiedeva il rigetto, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
Si costituiva, altresì, , la quale rilevava la propria estraneità ai rapporti di credito CP_2 tra le parti, contestando la sussistenza della scientia damni richiesta dall'art. 2901 C.C., ai fini dell'azione revocatoria.
Instaurato il giudizio e concessi i termini ex art. 183 VI comma C.P.C., il Giudice di prime cure, in assenza di ulteriore attività istruttoria, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 1569/2022 del 19.9.2022, che così statuiva:
“... 1. rigetta la domanda di revocazione svolta da ex art. 2901 C.C.; Parte_1 2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 Controparte_1 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 CP_2 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge ...”.
*
Parte appellante, reiterando le difese esperite nel primo grado di giudizio e chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, lamentava che:
1. erronea appariva la decisione del Tribunale di Messina nella parte in cui aveva omesso di dichiarare nullo e/o inefficace, ex art. 2901 C.C., l'atto di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Messina, contrada VI LL, stipulato il 28.11.2011 tra
e con piena consapevolezza del pregiudizio arrecato Controparte_1 CP_2 ai diritti di credito dell'appellante; ed invero:
1.1. “… Esiste, per tabulas, agli atti del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Messina, piena e precisa prova non solo del fatto costitutivo della pretesa (id est: anteriorità del credito), ma anche del danno ingiusto lamentato (id est: totale incapienza del patrimonio della debitrice al soddisfacimento del credito dell'odierna appellante), e, da ultimo, della piena partecipazione fraudolenta, con piena scienza e coscienza, della , quale terzo contraente beneficiaria …”; CP_2
e in parte qua deduceva in particolare che:
risulterebbe pacifico che, al momento della compravendita del 28.11.2011, il credito della fosse già sorto, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni Pt_1 assunte con il verbale di conciliazione del 18.04.2011; ed infatti, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe trascurato di valutare il contenuto testuale della transazione del 18.4.2011, stipulata tra la e la P_
, nella quale le parti si impegnavano non solo all'adempimento di reciproche CP_2 obbligazioni, ma anche ad adottare un contegno reciprocamente rispettoso, id est finalizzato a non arrecare pregiudizio all'altra parte;
in tale contesto, il comportamento della risulterebbe, infatti, P_ documentalmente censurabile, avendo alienato la nuda proprietà dell'immobile dopo la scadenza dei termini previsti dalla suddetta transazione senza onorarla e senza destinarne il ricavato alla riduzione dei propri debiti, sottraendolo così alla garanzia del credito in danno e frode della le cui ragioni di credito le erano ben note;
Pt_1
evidenziava, inoltre, come la condotta pregiudizievole posta in essere consapevolmente dalla , con il concorso della , avesse determinato una totale deminutio P_ CP_2 patrimonii, compromettendo la consistenza della garanzia generica stessa, così da arrecarle un grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, peraltro già compromesse dal perdurante loro inadempimento, e rendendo incerto, se non impossibile, il soddisfacimento del credito, nonostante la garanzia prestata dalla nel citato P_ verbale di conciliazione;
rilevava ancora sul punto che la convenuta — unica in grado di conoscere e dimostrare la consistenza del proprio patrimonio — non aveva fornito alcuna prova, come era suo preciso onere, dell'asserita insussistenza del rischio di danno;
sosteneva, altresì, come fosse parimenti innegabile la scientia fraudis della , CP_2 terza beneficiaria e verosimilmente parente della , con cui intratteneva P_ comunque un rapporto di stabile frequentazione quotidiana, tale da escludere l'ignoranza del pregiudizio arrecato alla creditrice istante, avendo comunque acquisito un evidente vantaggio patrimoniale senza un corrispondente sacrificio;
rilevava, infatti, come il prezzo di vendita indicato nell'atto pubblico fosse meramente simbolico, se non del tutto apparente, rispetto al reale valore di mercato del diritto ceduto, costituendo - senza tema di smentita - un chiaro indicatore dell'intento fraudolento perseguito dalle controparti, nonché la manifestazione di un vero e proprio negotium mixtum cum donatione, nel quale l'elemento di liberalità prevaleva su quello oneroso, quest'ultimo essendo, di fatto, solo simulato, come dimostrato dall'inverosimile versamento della medesima somma con due modalità di pagamento differenti, provenienti dalla stessa provvista;
1.2. chiara emergeva poi la contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cui il primo Giudice aveva rigettato tutte le domande attoree sull'asserito presupposto della
“mancanza di prova”, pur avendo omesso di ammettere i mezzi istruttori ritualmente offerti e finalizzati a dimostrare il fondamento della pretesa, sostituendo a una valutazione fondata su elementi certi una decisione basata su mere supposizioni;
ed infatti, nel caso di specie, la motivazione sarebbe priva di una valutazione analitica delle risultanze processuali, limitandosi a generiche enunciazioni di principio prive di effettivo riscontro nei fatti emersi e nelle prove effettivamente disponibili;
la sentenza impugnata sarebbe, pertanto, nulla per vizio di motivazione, giacché il
Tribunale avrebbe reso una pronuncia affetta da contraddittorietà interna, con motivazione solo apparente e comunque perplessa, tale da non consentire la comprensione del percorso logico-giuridico seguito, avendo omesso di valutare in modo coerente e puntuale gli elementi probatori ritualmente acquisiti, limitandosi a formulare affermazioni generiche e assertive, prive di effettivo riscontro logico;
2. meritevole di censura si palesava ancora la decisione emessa in prime cure là dove aveva ingiustamente condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali, in palese violazione dell'art. 91 e 92 C.P.C., come dalla inevitabile riforma del capo primo della sentenza impugnata - nei termini richiesti dall'appellante – dovrebbe esser sancito, in ogni caso configurandosi come una sanzione ingiustificata e sproporzionata persino rispetto all'ordinario criterio della soccombenza, apparendo manifestamente iniqua pure nel quantum alla luce degli interessi effettivi delle parti emersi nel giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e compromissione dell'equità processuale;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
costituitasi con atto depositato (telematicamente) in data 29.9.2023, Controparte_1 deduceva nel merito ex adverso:
sub 1., che: correttamente il Giudice a quo aveva rigettato la domanda di revocazione ex art. 2901 C.C. proposta dalla non avendo quest'ultima dato prova della sussistenza dei requisiti per il Pt_1 suo accoglimento;
in particolare, non era stata fornita la prova che, al momento della stipula del contratto del 28.11.2011, il credito asseritamente vantato dall'appellante fosse non solo esistente, ma anche liquido, certo ed eIGibile;
ed infatti:
“… Sul punto è stato infatti chiarito che il credito di cui la IG.ra pretende il pagamento è quello portato dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1062/2012 emesso dal Tribunale di Messina il 16.06.2012 e depositato in data 20.6.2012 e quindi in epoca successiva alla stesura dell'atto pubblico. È stato allegato che avverso il predetto decreto ingiuntivo la IG.ra ha proposto opposizione contestando, P_ nell'ambito del relativo giudizio iscritto a ruolo NRG 5459/2012, la dovutezza delle somme richieste ex adverso. Il predetto giudizio NRG 5459/2012 è allo stato ancora pendente innanzi al Tribunale di Messina, giudice dott.ssa La Torre, udienza 27.3.2023. Tutte le superiori circostanze risultano pacifiche e non contestate. La natura di credito, che costituisce condizione dell'azione revocatoria, non può riconoscersi al credito litigioso non essendo configurabile una aspettativa di diritto allorché il credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale. Ne consegue che, nel caso de quo, difettava la prova della esistenza dell'asserito credito che oltre ad essere insorto successivamente al momento della stipula dell'atto pubblico non aveva, in ogni caso, i requisiti della certezza e della eIGibilità stante la proposta opposizione. Né è possibile argomentare diversamente facendo riferimento alla scrittura del 18.4.2011 posto che, da un lato, diverso è il titolo posto a fondamento dell'esecuzione e che, dall'altro, l'asserito eventuale credito ad essa collegato è comunque oggetto di accertamento e non aveva, al momento della stipula dell'atto pubblico, i requisiti della certezza e della eIGibilità …”;
parimenti priva di riscontro sarebbe la circostanza - meramente assertiva - secondo cui l'atto pubblico del 28.11.2011 avrebbe determinato la totale incapienza del patrimonio della P_ rispetto alle pretese creditorie dell'appellante, poiché, oltre alla mancata prova dell'esistenza del presunto credito, nulla è stato allegato in ordine all'eventuale insufficienza delle risorse economiche dell'appellata, sicché non risulterebbe dimostrato che la vendita abbia effettivamente impedito la soddisfazione del credito vantato né che abbia arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica prevista dalla legge;
ed ancora: l'appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non avrebbe neppure assolto l'onere di dimostrare la consapevolezza, in capo alla debitrice e alla terza acquirente, del carattere pregiudizievole dell'atto, requisito essenziale ai sensi dell'art. 2901 C.C., limitandosi a mere congetture — quali la presunta parentela, convivenza o frequentazione tra le parti, e la pretesa inattendibilità nonché eIGuità del prezzo versato — tutte prive di qualsivoglia riscontro probatorio;
quanto all'eccepita violazione del diritto di difesa derivante dal rigetto delle richieste istruttorie con ordinanza del 6.5.2021, l'eccezione risulterebbe del tutto infondata, atteso che la Pt_1 non solo non aveva prodotto nel giudizio di primo grado alcuna delle presunte prove documentali richiamate in questa sede, ma, soprattutto, non aveva reiterato né insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate, determinando così una implicita rinuncia alle stesse, le quali, pertanto, non avrebbero potuto più essere riproposte in sede di impugnazione;
“… La mancata ripresentazione delle istanze istruttorie al momento delle conclusioni preclude altresì, in sede di appello, la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di doglianza (Cass. civile sez. II, 27/02/2019, n. 5741) ...”;
in ogni caso, ferma restando la decadenza dell'appellante, le richieste istruttorie formulate in primo grado non erano dirette né idonee a dimostrare l'elemento soggettivo in capo alla
, essendo limitate alla ricognizione dello stato dell'immobile e del suo valore (tramite CP_2
C.T.U.) e all'acquisizione degli estratti conto delle convenute (onde asseverare l'effettività del pagamento dichiarato), mentre le ulteriori istanze, consistenti nella prova per testi, erano state tardivamente proposte con le note ex art. 183, comma VI, C.P.C., terzo termine, quando ormai precluse;
né, peraltro, la decisione poteva dirsi errata per la mancata esplicitazione in sentenza delle ragioni del rigetto delle istanze istruttorie, ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente tale rigetto quando l'inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti risulti implicitamente dalla motivazione adottata;
infine, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non sussisterebbe alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il primo Giudice chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento del rigetto della domanda, valutato le censure relative alla scientia fraudis del terzo acquirente, esaminato i documenti prodotti, affrontato le doglianze sull'atto pubblico, sul prezzo e sul relativo versamento, e dato conto delle ragioni del mancato accoglimento delle prove articolate;
sub 2., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza:
“… Né può dirsi che la liquidazione delle spese sia eccessiva avendo il decidente correttamente fatto applicazione delle norme regolanti la materia ed avendo proceduto alla determinazione degli importi sulla base dello scaglione di valore coincidente con quello indicato in seno all'atto di citazione …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 28.10.2023, si costituiva anche , CP_2 deducendo nel merito ex adverso:
sub 1., che: difettavano i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 C.C.; in particolare, non risultava integrato il requisito della scientia damni in capo al terzo, non potendo ritenersi sufficienti, a tal fine, le generiche e non circostanziate argomentazioni formulate dall'appellante, le quali non consentivano di desumere una consapevolezza effettiva del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
ed invero:
“… la IG.ra è soggetto totalmente estraneo all'atto del 18.4.2011, atti richiamati da controparte, e CP_2 del quale ha preso visione solo dopo l'instaurazione del procedimento innanzi al Tribunale di Messina. La circostanza non risulta essere oggetto di contestazione, neanche nel presente giudizio, da parte della IG.ra che mai ha Pt_1 riferito di una eventuale partecipazione della IG.ra ai rapporti che hanno riguardato la ditta CI né mai CP_2 ha evidenziato di un eventuale coinvolgimento della IG.ra alla stesura della scrittura del 18.4.2011. CP_2
, oltre che documentata, è anche la circostanza che la IG.ra non ha mai avuto conoscenza del decreto Pt_3 CP_2 ingiuntivo n. 1062/2012 né è stata destinataria dello stesso. Nessun dubbio, pertanto, che la IG.ra non è CP_2 mai stata coinvolta nei rapporti intercorsi tra le altre parti né è mai stata coinvolta nella stesura della scrittura privata del 18.04.2011 …”;
ed ancora:
“… le censure relative ad una convivenza tra la IG.ra e la IG.ra sono generiche e smentite dalla CP_2 P_ documentazione allegata che, fugando ogni dubbio, dà contezza che le stesse occupano due appartamenti diversi ed autonomi anche se siti nel medesimo stabile. Anche le censure inerenti [a] un presunto rapporto di parentela o di assidua frequentazione tra le odierne appellate sono generiche e non circostanziate e tali, comunque, da rendere il motivo di gravame inammissibile …”;
pertanto, l'atto di vendita del 28.11.2011, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Messina, c.da VI – LL, dovrebbe confermarsi pienamente valido ed efficace, essendo stato concluso nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'autonomia contrattuale delle parti;
ed infatti:
“… Non serve ad argomentare diversamente la circostanza secondo cui il prezzo del bene sarebbe irrisorio ed il pagamento non sarebbe stato concretamente effettuato. Fermo restando che l'importo pari ad € 18.000,00 è stato interamente versato quanto ad € 9.000,00 mediante assegno ed € 9.000,00 a mezzo bonifico, si precisa che nella determinazione della somma pattuita hanno inciso diverse circostanze, ossia il fatto che il trasferimento ha riguardato solo la nuda proprietà dell'immobile e che la IG.ra
ha mantenuto il diritto di usufrutto sul bene precedentemente acquistato. D'altra parte, le dimensioni Parte_4 dell'immobile, due piccoli vani, le condizioni dello stesso nonché la zona ove l'appartamento risulta ubicato hanno inciso sulla determinazione del prezzo che, in ogni caso, è il frutto di una libera contrattazione tra le parti …”;
sub 2., che: le spese di lite sarebbero state correttamente poste a carico della in applicazione del Pt_1 principio della soccombenza;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio.
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Disposta con decreto presidenziale del 9.3.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 3.11.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 13.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Quanto ai motivi di gravame sub 1., osserva e rileva il Collegio che:
- costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901 - 2904
C.C.;
- la ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nelle predette disposizioni pone in risalto la finalità di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia rappresentata per esso dall'intangibilità tendenziale del patrimonio del debitore, che ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 C.C. prevede che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- affinché l'azione revocatoria possa essere utilmente esperita, occorre che l'atto compiuto dal debitore determini un pregiudizio nei confronti del creditore configurabile nel cd. eventus damni.
Tale pregiudizio si concretizza nel fondato timore che il patrimonio del debitore risulti inadeguato rispetto all'ammontare del credito vantato, tenuto conto dell'insieme delle obbligazioni già assunte e delle eventuali garanzie prestate. Ed infatti, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un IGnificato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno. In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile anche se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione solo qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass.
21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971);
- l'atto dispositivo può essere revocato solo ove concorrano, oltre al pregiudizio alle ragioni creditorie (id est, l'eventus damni), anche specifici presupposti soggettivi (consilium fraudis - scientia damni) in capo al debitore e/o al terzo acquirente, in funzione del momento in cui l'atto è stato compiuto rispetto alla nascita del credito. Nell'ipotesi più frequente, per la revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la “conoscenza” che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. In tal caso, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
Non è, quindi, necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I,
27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Diversamente, ove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, è necessario dimostrare la dolosa preordinazione del debitore, ossia la volontà di contrarre debiti e, contestualmente, di porre in essere atti volti a rendere il proprio patrimonio incapace di soddisfarli;
- in mancanza della prova anche di uno solo dei requisiti richiesti, la domanda revocatoria deve essere rigettata, non potendo il giudice supplire alla carenza probatoria, in ossequio al principio del dispositivo e dell'onere della prova (art. 2697 C.C.).
Giova, inoltre, precisare che siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta eIGibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 C.C., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o, per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali, con la conseguenza che anche una legittima aspettativa di credito, che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile per quanto non definitivamente accertata, può essere posta a fondamento dell'azione revocatoria (Cass. Civ., sez. III, n.
25883/2023; Cass. Civ., n.18291/2020). Così, ancora, Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 28141 del 6/10/2023:
«… In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 C.C. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali …»;
con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che, ripetesi, non persegue fini restitutori (ex ultimis Cass. Civ., Sez. VI, del 19.2.2020 n. 4212).
In tale prospettiva, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti appellate, la oteva (e Pt_1 può) ritenersi certamente legittimata all'esperimento del rimedio ex art. 2901 C.C. in quanto titolare di un credito risarcitorio – pari a € 100.682,12 – riconosciutole con il decreto ingiuntivo n. 1062/12 emesso dal Tribunale di Messina in data 20.3.2012, derivante dall'inadempimento del venditore e sorto prima dell'atto di disposizione dell'immobile de quo.
Ai fini del vittorioso esercizio dell'azione, è, tuttavia, necessario che il creditore dimostri un interesse concreto a impedire che il patrimonio del debitore venga modificato in modo da compromettere, anche solo in termini di maggiore difficoltà o incertezza, la possibilità di soddisfare il proprio credito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre anche quando l'atto dispositivo, pur non annullando la consistenza patrimoniale del debitore, ne comporti una variazione quantitativa o qualitativa tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con onere tuttavia in capo al creditore di dimostrarne l'incidenza sulla garanzia patrimoniale e in capo al debitore di provare l'adeguatezza del patrimonio residuo (Cass. civ., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass. civ., Sez. III, 29/03/2007, n. 7767; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
Ne deriva che, pur potendosi astrattamente ipotizzare nella specie un potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta la prova dell'effettiva incidenza dell'atto di compravendita - stipulato in data 28.11.201 ed avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Messina, c.da VI LL (censita al Catasto del Comune di Messina al fg. 120, part. 843, sub. 13) - sulla possibilità di soddisfacimento del credito, non essendo stato dimostrato che il patrimonio residuo del debitore risulti insufficiente a garantire l'adempimento dell'obbligazione. Parte attrice si è limitata, infatti, a dedurre genericamente che la vendita avrebbe reso il patrimonio del debitore incapiente, senza tuttavia allegare né documentare in modo puntuale la consistenza patrimoniale del debitore sia antecedente sia successiva all'atto, né dimostrare che tale operazione abbia effettivamente compromesso la possibilità di soddisfare il credito vantato.
A tali considerazioni, già di per sé idonee a confutare la fondatezza dell'azione ex art. 2901 C.C., va aggiunto che, sotto il profilo della scientia fraudis in capo al terzo, la prova offerta si rivelava (e si conferma, ad avviso della Corte) particolarmente deficitaria, non essendo stata dimostrata né la consapevolezza da parte dell'acquirente della situazione debitoria della disponente, né l'esistenza di rapporti tali da rendere inverosimile l'ignoranza di tale circostanza.
Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza in ordine all'art. 2901 C.C., ai fini della valutazione della scientia damni, è infatti necessario che il terzo sia consapevole, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non solo dell'esistenza del debito, ma anche del fatto che l'atto sia idoneo a compromettere, in concreto, la garanzia patrimoniale del creditore. Tale consapevolezza deve essere attuale e specifica, non potendo essere desunta da meri indizi o da circostanze generiche, prive di univocità e di effettiva rilevanza probatoria. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che la prova della scientia damni può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti, nonché idonee a dimostrare che il terzo fosse effettivamente a conoscenza del danno che l'atto de quo avrebbe arrecato alla possibilità di soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
In tale prospettiva, appaiono del tutto condivisibili, ad avviso di questa Corte, le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure, con motivazione che si opina resista alle spiegate censure, ha ritenuto inidonee le circostanze dedotte dall'attore — quali il rapporto di parentela, la convivenza, la frequentazione assidua e l'eIGuità del prezzo — a dimostrare in modo concreto e specifico la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Come rettamente argomentato in sentenza, nel caso in esame, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare la consapevolezza, in capo alla , della natura pregiudizievole CP_2 dell'atto di vendita rispetto alle ragioni creditorie, né risulta provata l'esistenza di un rapporto di convivenza o di una frequentazione abituale e IGnificativa con la . P_
Le deduzioni dell'appellante, fondate su quelle che vanno ribadite esser mere congetture — quali la presunta conoscenza tra le parti o la pretesa modestia del corrispettivo — si rivelano prive di riscontri oggettivi di sorta e, pertanto, inidonee a integrare il requisito soggettivo richiesto dalla norma.
Ed infatti, la documentazione prodotta, come giustamente osservato dalla parte appellata, ha inequivocabilmente escluso la coabitazione tra le convenute, smentendo la pretesa condivisione della medesima unità abitativa e, di conseguenza, l'esistenza di un rapporto personale qualificato idoneo a fondare la presunzione di conoscenza, da parte dell'acquirente, dell'intento fraudolento del debitore. La mera circostanza che entrambe risiedano nello stesso stabile, pur in appartamenti distinti e autonomi (così come documentato in atti), non può essere ritenuta elemento idoneo a fondare la presunzione di un legame di parentela, né di una relazione personale tale da giustificare la sussistenza della scientia fraudis in capo alla terza acquirente.
Orbene, tale dato, lungi dal costituire indizio di una relazione qualificata tra le parti, si configura come circostanza del tutto neutra, priva di qualsivoglia valore probatorio.
Va altresì evidenziato che non emerge dagli atti alcuna prova idonea a dimostrare un'assidua frequentazione tra le contraenti, trattandosi di circostanza meramente allegata dalla Pt_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, C.P.C., non supportata da tempestiva istanza istruttoria e pertanto inidonea a giustificare la richiesta di prova testimoniale, formulata tardivamente in violazione dell'art. 183, comma 7, C.P.C.
Parimenti irrilevanti appaiono le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla presunta eIGuità del prezzo della compravendita, le quali, oltre a essere prive di qualsivoglia riscontro probatorio, risultano infondate alla luce delle peculiari caratteristiche dell'atto traslativo, che ha avuto ad oggetto esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile. Come noto, il trasferimento della sola nuda proprietà comporta una IGnificativa riduzione del valore economico del bene rispetto alla piena proprietà, in quanto il diritto di godimento resta riservato al titolare dell'usufrutto. Ne consegue che il corrispettivo pattuito non può essere valutato secondo i parametri ordinari di mercato riferiti alla piena proprietà, ma deve essere rapportato al valore residuale del diritto trasferito, tenuto conto dell'età dell'usufruttuario e della durata presumibile dell'usufrutto.
In assenza di una perizia estimativa o di altri elementi oggettivi che dimostrino una sproporzione tra il prezzo dichiarato e il valore reale della nuda proprietà, le doglianze dell'appellante si risolvono dunque in mere affermazioni apodittiche, prive di fondamento e inidonee a dimostrare l'esistenza di un intento fraudolento o, men che meno, di una collusione tra le parti contraenti.
Inoltre, la tesi del presunto mancato pagamento del prezzo pattuito per la compravendita, ritenuta “poco credibile” in ragione delle modalità -considerate atipiche o poco trasparenti – con cui sarebbe stato effettuato il pagamento, risulta confutata dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge chiaramente che l'acquirente ha adempiuto regolarmente all'obbligazione mediante emissione di assegno circolare in data 26 novembre 2011 e bonifico bancario in data
27 novembre 2011, per ciascun adempimento nell'importo di € 9.000,00. Peraltro, non vi è alcuna ragione giuridica o logica per ritenere anomalo che, nell'ambito di una compravendita immobiliare, il corrispettivo venga corrisposto mediante più strumenti di pagamento, quali bonifico bancario e assegno circolare. Al contrario, l'utilizzo combinato di bonifico bancario e assegno circolare rappresenta una prassi consolidata in ambito notarile e commerciale, in quanto consente di garantire la tracciabilità, la certezza dell'avvenuto pagamento e la sicurezza dell'operazione.
Pertanto, in concomitante assenza di elementi oggettivi e specifici da cui possa desumersi che il terzo fosse a conoscenza dello stato debitorio del venditore e del rischio di lesione della garanzia patrimoniale, non può ritenersi integrata la scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti di un atto a titolo oneroso.
Quanto alle censure sollevate dall'appellante in ordine al presunto ingiustificato rigetto delle richieste istruttorie — disposto con ordinanza del 6.5.2021 — va preliminarmente osservato che la parte è incorsa in decadenza rispetto alle istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado, non avendo provveduto a reiterarle in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, né avendo manifestato alcuna volontà di insistere per il loro accoglimento nei successivi atti difensivi.
Tale condotta processuale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, comporta l'implicita rinuncia alle istanze istruttorie non tempestivamente riproposte, le quali devono pertanto ritenersi abbandonate e, conseguentemente, non più suscettibili di riesame in sede di gravame. In particolare, non è sufficiente il generico richiamo ai precedenti atti difensivi, essendo necessario che la parte interessata indichi in modo puntuale e circostanziato le istanze istruttorie che intende mantenere, al fine di consentire al Giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza
(Cass civ., sez. II, 1011/2021, n.33103; Cass. civ., sez. II, 27/02/2019, n.5741).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza processuale, le richieste istruttorie avanzate dall'odierna appellante si rivelano inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo della scientia damni del terzo, così come correttamente evidenziato dal decidente nel provvedimento del 06.05.2021, nel quale le ragioni del rigetto delle istanze sono state esposte in modo puntuale e coerente.
Nello specifico, la domanda di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 C.P.C., così come l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, difettano dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dalla normativa processuale e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, apparendo orientate ad un'indagine meramente esplorativa, non consentita nel processo civile, in quanto prive di un principio di prova idoneo a giustificarne l'ammissione.
Come chiarito dal Supremo Consesso, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata quale strumento di ricerca della prova, ma presuppone l'esistenza di fatti già allegati e dimostrati, sui quali il consulente sia chiamato ad esprimere valutazioni di natura tecnica (Cass. civ., sez. III, n. 11618/2016).
Analogamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. non può supplire all'onere probatorio della parte, né può essere disposto in funzione meramente esplorativa, ma richiede l'indicazione specifica dei documenti e la dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass. civ., sez. I, n. 27490/2019). Quanto alla prova per testi, poi, si osserva che la relativa articolazione, avvenuta tardivamente mediante deposito delle note ex art. 183, comma VI, C.P.C., terzo termine, in un momento in cui era ormai preclusa la possibilità di introdurre nuove istanze istruttorie o documentazione, e non sanata da alcuna reiterazione tempestiva, imponeva (ed impone) il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che le istanze istruttorie in esame – tutte reiterate in questa sede – oltre a risultare tardive, difettano dei presupposti di ammissibilità e rilevanza, e devono pertanto essere disattese.
Va, infine, esclusa la configurabilità di un vizio di omessa o insufficiente motivazione, atteso che il Tribunale adito ha fondato la propria pronuncia sugli stessi elementi istruttori e circostanze fattuali che l'appellante assume essere stati indebitamente trascurati, procedendo ad un'analisi puntuale, coerente e sistematica delle risultanze processuali, con adeguata e chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda attorea. In particolare, il decidente ha esaminato con attenzione le censure formulate in ordine alla dedotta sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, valutando criticamente gli indici sintomatici allegati dalla parte istante e ritenendoli non idonei a dimostrare la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Tale valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione revocatoria, secondo cui la prova della scientia fraudis deve essere rigorosa e non può fondarsi su mere presunzioni generiche o su circostanze prive di univocità.
Ne consegue che la motivazione adottata dal Tribunale risulta non solo esistente, ma anche congrua, coerente e conforme ai criteri di logicità e completezza richiesti dall'art. 132, comma
2, n. 4, C.P.C., nonché dall'art. 118 disp. att. C.P.C., e pertanto insuscettibile di censura in sede di gravame.
Alla luce delle regole di diritto applicabili e della situazione fattuale sin qui esaminata, le doglianze e i rilievi critici formulati nel primo motivo di appello non possono essere accolti, dovendosi ritenere la decisione di primo grado immune da rilievi critici sul punto.
*
Nessuna censura merita pure la regolamentazione delle spese di lite (di cui al motivo sub 2.), avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 C.P.C., ponendo le spese a carico della parte risultata integralmente soccombente.
Quanto alla determinazione del valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari posti a carico della parte soccombente, va ribadito che, nei giudizi relativi ad azione revocatoria ordinaria, il valore va individuato con riferimento all'importo del credito vantato dal creditore attore, e non al valore del bene oggetto dell'atto impugnato. Tale criterio trova fondamento nella natura conservativa dell'azione revocatoria, che non mira a ottenere la restituzione del bene, ma a renderlo aggredibile in sede esecutiva, paralizzando gli effetti dell'atto dispositivo pregiudizievole. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il valore della causa debba essere commisurato al credito per il quale si agisce, indipendentemente dal valore del bene alienato o sottratto, in quanto ciò che rileva è la tutela del credito e non la reintegrazione patrimoniale del debitore (Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 10089/2014; Sez. II, sent. n. 18348/2004; Sez. I, sent. n.
5402/2004). La decisione impugnata si è conformata a tale consolidato orientamento, individuando quindi anche in tal caso correttamente lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, come confermato anche da Cass. Civ., n. 3697 del 13.2.2020. Pertanto, pure il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese e alla determinazione del valore della causa deve essere rigettato. *
In considerazione del declarando rigetto totale dell'appello, deve disporsi la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio in favore di ambedue le parti appellate e che andranno liquidate in Controparte_1 CP_2 applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato fino ad euro 6.988,55 con in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_5 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1569 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6666/2016 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1
e di:
CP_2 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida per ognuna delle parti vittoriose in complessivi euro 6.988,55 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia;
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile del
1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 191/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
21.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe MELAZZO, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale MELAZZO in Messina (via Parte_2
Enzo Geraci n. 23 is. 78); PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante dell'atto di costituzione in appello dall'avv. Antonino DALMAZIO, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via dei Mille is. 101 n. 243); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_3 parte rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Francesco
SURIA, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (viale San Martino 261 is. 79); pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1569/2022 emessa dal Tribunale Civile di Messina il 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, in materia di azione di revocatoria (art. 2901
C.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1). Ammettere il presente appello, e, nel merito, in totale riforma della sentenza n° 1569/2022, emessa il 19/09/2022 dal Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Valerio Brecciaroli, pubblicata il 3/10/2022, nella causa civile iscritta al n° 6666/2016 R.G., ritenere e dichiarare ex art. 2901 C.C. la nullità e/o inefficacia nei confronti della Sig.ra dell'atto pubblico in Notar del Parte_1 Persona_1 28.11.2011, n° 64531 di rep. e n° 21400 di racc., registrato a Giarre l'1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina il 5.12.2011 ai nn.ri 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina - C.da VI-LL, facente parte del complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”, stipulato tra le Sigg.re e , con ogni Controparte_1 CP_2 altra statuizione di legge;
2). Ancora, in totale riforma della sentenza impugnata, condannare le convenute al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
3). Disporre l'acquisizione del fascicolo telematico d'ufficio del giudizio civile di primo grado, iscritto al n° 6666/2016 R.G. del Tribunale Messina - Prima Sezione Civile;
4). Ammettere i mezzi istruttori ritualmente richiesti nel corso del giudizio di primo grado …”.
Per l'appellata : Controparte_1
“… 1) rigettare l'appello proposto ex adverso; 2) confermare integralmente la sentenza 1569/2022 del 19.9.2022 pubblicata il 3.10.2022 emessa dal Tribunale di Messina e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dall'appellante; 3) rigettare tutte le richieste formulate ex adverso; 4) in subordine ed in caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate ex adverso ammettere tutti i mezzi istruttori tempestivamente articolati nell'interesse della IG.ra nel primo grado di giudizio;
5) condannare l'appellante al pagamento di spese competenze ed P_ onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi ...”.
Per l'appellata : CP_2
“… 1) rigettare l'appello proposto da;
2) rigettare tutte le domande formulate da;
3) Parte_1 Parte_1 confermare la sentenza n. 1569/2022 resa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto a ruolo NRG 6666/2016; 4) ritenere e dichiarare che è estranea a tutti i rapporti che sono intercorsi tra la IG.ra CP_2 Parte_1 e la IG.ra , anche a quelli che hanno riguardato la gestione della ditta CI;
5) ritenere e Controparte_1 dichiarare valido ed efficace l'atto pubblico in Notar del 28.11.2011 avente ad oggetto la Persona_1 compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Messina c.da VI e stipulato tra P_
e;
6) rigettare i mezzi istruttori richiesti dall'appellante ed in caso di loro ammissione
[...] CP_2 ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dalla IG.ra ; 7) con vittoria di CP_2 spese competenze ed onorari del presente giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte e , interponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6666/2016 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
Con atto di citazione notificato il 26/11/2016, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Messina e chiedendo la revoca e la Controparte_1 CP_2 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 C.C., dell'atto pubblico stipulato tra le convenute in Notar del 28.11.2011, n. 64531 di rep. e n. 21400 di Persona_1 racc., registrato a Giarre l'1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina il 5.12.2011 ai nn. 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina – C.da VI – LL e ricadente nel complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”.
A tal riguardo esponeva:
- di essere creditrice di per l'importo di € 100.000,00 più interessi, in base al decreto ingiuntivo Controparte_1 n. 1062/2012 emesso dal Tribunale di Messina, in data 20.6.2012, sulla base di un accordo transattivo del 18 aprile 2011 non rispettato dalla debitrice e di aver notificato detto provvedimento, munito di formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto in data 10/07-02/08/2012;
- che, stante l'inadempimento da parte della , il 29.11.2013 era stato notificato ulteriore atto di precetto P_ per € 100.682,12, seguito da pignoramento presso terzi del 12.12.2013, senza esito positivo della procedura esecutiva;
- che, al fine di accertare la situazione patrimoniale della , era stato dato avvio ad un'attività di ricerca da P_ cui era emerso che, con atto notarile del 28.11.2011, la debitrice aveva ceduto a la nuda CP_2 proprietà di un immobile sito in Messina, facente parte del complesso residenziale denominato “Panorama”, spogliandosi così integralmente del proprio patrimonio immobiliare per un prezzo irrisorio (di € 18.000,00);
- che l'atto posto in essere dalla risultava essere pregiudizievole per la creditrice e che, pertanto, avrebbe P_ dovuto essere revocato ai sensi dell'art. 2901 C.C.;
e, incoato il giudizio, chiedeva, pertanto:
“… 1.= Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'atto pubblico in Notar del Persona_1 28.11.2011, numero di repertorio 64531, raccolta n. 21400, registrato a Giarre il 1.12.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II: di Messina il 05.12.2011 ai numeri 36211 Reg. Gen. e 26542 Reg. Part., avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita in Messina, C.da VI-LL facente parte del complesso edilizio residenziale denominato “Panorama”, stipulato tra la IGnora e la IGnora Controparte_1
è nullo e/o inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti della attrice IGnora . CP_2 Parte_1
2.= Conseguentemente, disporre ex art. 2901 C.C. la revocatoria del suddetto atto con l'emissione di ogni statuizione di legge, anche al fine di consentire all'attrice l'instaurarsi di procedure esecutive per la riscossione del credito portato nel D.I. n.1062/12, emesso nell'ambito del procedimento portante il n.1489/12 R.G. del Tribunale di Messina, promosso dalla IG.ra nei confronti della IG.ra . Parte_1 Controparte_1
3.= Condannare le convenute in solido, ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore della IG.ra , di spese e compensi del presente giudizio. Parte_1
4.= In via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente, disporre CTU descrittiva dell'immobile oggetto di causa volta ad accertarne il valore di mercato della nuda proprietà anche in relazione all'età del soggetto usufruttuario. Disporre l'acquisizione degli estratti conto delle convenute relativi al periodo in cui è stata stipulata la vendita oggetto di causa ovvero, autorizzare l'attrice a richiedere agli istituti interessati il rilascio di appositi estratti …”. Si costituiva che, contestando integralmente il contenuto delle domande ex Controparte_1 adverso avanzate, ne chiedeva il rigetto, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
Si costituiva, altresì, , la quale rilevava la propria estraneità ai rapporti di credito CP_2 tra le parti, contestando la sussistenza della scientia damni richiesta dall'art. 2901 C.C., ai fini dell'azione revocatoria.
Instaurato il giudizio e concessi i termini ex art. 183 VI comma C.P.C., il Giudice di prime cure, in assenza di ulteriore attività istruttoria, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 1569/2022 del 19.9.2022, che così statuiva:
“... 1. rigetta la domanda di revocazione svolta da ex art. 2901 C.C.; Parte_1 2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 Controparte_1 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 CP_2 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge ...”.
*
Parte appellante, reiterando le difese esperite nel primo grado di giudizio e chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, lamentava che:
1. erronea appariva la decisione del Tribunale di Messina nella parte in cui aveva omesso di dichiarare nullo e/o inefficace, ex art. 2901 C.C., l'atto di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Messina, contrada VI LL, stipulato il 28.11.2011 tra
e con piena consapevolezza del pregiudizio arrecato Controparte_1 CP_2 ai diritti di credito dell'appellante; ed invero:
1.1. “… Esiste, per tabulas, agli atti del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Messina, piena e precisa prova non solo del fatto costitutivo della pretesa (id est: anteriorità del credito), ma anche del danno ingiusto lamentato (id est: totale incapienza del patrimonio della debitrice al soddisfacimento del credito dell'odierna appellante), e, da ultimo, della piena partecipazione fraudolenta, con piena scienza e coscienza, della , quale terzo contraente beneficiaria …”; CP_2
e in parte qua deduceva in particolare che:
risulterebbe pacifico che, al momento della compravendita del 28.11.2011, il credito della fosse già sorto, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni Pt_1 assunte con il verbale di conciliazione del 18.04.2011; ed infatti, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe trascurato di valutare il contenuto testuale della transazione del 18.4.2011, stipulata tra la e la P_
, nella quale le parti si impegnavano non solo all'adempimento di reciproche CP_2 obbligazioni, ma anche ad adottare un contegno reciprocamente rispettoso, id est finalizzato a non arrecare pregiudizio all'altra parte;
in tale contesto, il comportamento della risulterebbe, infatti, P_ documentalmente censurabile, avendo alienato la nuda proprietà dell'immobile dopo la scadenza dei termini previsti dalla suddetta transazione senza onorarla e senza destinarne il ricavato alla riduzione dei propri debiti, sottraendolo così alla garanzia del credito in danno e frode della le cui ragioni di credito le erano ben note;
Pt_1
evidenziava, inoltre, come la condotta pregiudizievole posta in essere consapevolmente dalla , con il concorso della , avesse determinato una totale deminutio P_ CP_2 patrimonii, compromettendo la consistenza della garanzia generica stessa, così da arrecarle un grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, peraltro già compromesse dal perdurante loro inadempimento, e rendendo incerto, se non impossibile, il soddisfacimento del credito, nonostante la garanzia prestata dalla nel citato P_ verbale di conciliazione;
rilevava ancora sul punto che la convenuta — unica in grado di conoscere e dimostrare la consistenza del proprio patrimonio — non aveva fornito alcuna prova, come era suo preciso onere, dell'asserita insussistenza del rischio di danno;
sosteneva, altresì, come fosse parimenti innegabile la scientia fraudis della , CP_2 terza beneficiaria e verosimilmente parente della , con cui intratteneva P_ comunque un rapporto di stabile frequentazione quotidiana, tale da escludere l'ignoranza del pregiudizio arrecato alla creditrice istante, avendo comunque acquisito un evidente vantaggio patrimoniale senza un corrispondente sacrificio;
rilevava, infatti, come il prezzo di vendita indicato nell'atto pubblico fosse meramente simbolico, se non del tutto apparente, rispetto al reale valore di mercato del diritto ceduto, costituendo - senza tema di smentita - un chiaro indicatore dell'intento fraudolento perseguito dalle controparti, nonché la manifestazione di un vero e proprio negotium mixtum cum donatione, nel quale l'elemento di liberalità prevaleva su quello oneroso, quest'ultimo essendo, di fatto, solo simulato, come dimostrato dall'inverosimile versamento della medesima somma con due modalità di pagamento differenti, provenienti dalla stessa provvista;
1.2. chiara emergeva poi la contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cui il primo Giudice aveva rigettato tutte le domande attoree sull'asserito presupposto della
“mancanza di prova”, pur avendo omesso di ammettere i mezzi istruttori ritualmente offerti e finalizzati a dimostrare il fondamento della pretesa, sostituendo a una valutazione fondata su elementi certi una decisione basata su mere supposizioni;
ed infatti, nel caso di specie, la motivazione sarebbe priva di una valutazione analitica delle risultanze processuali, limitandosi a generiche enunciazioni di principio prive di effettivo riscontro nei fatti emersi e nelle prove effettivamente disponibili;
la sentenza impugnata sarebbe, pertanto, nulla per vizio di motivazione, giacché il
Tribunale avrebbe reso una pronuncia affetta da contraddittorietà interna, con motivazione solo apparente e comunque perplessa, tale da non consentire la comprensione del percorso logico-giuridico seguito, avendo omesso di valutare in modo coerente e puntuale gli elementi probatori ritualmente acquisiti, limitandosi a formulare affermazioni generiche e assertive, prive di effettivo riscontro logico;
2. meritevole di censura si palesava ancora la decisione emessa in prime cure là dove aveva ingiustamente condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali, in palese violazione dell'art. 91 e 92 C.P.C., come dalla inevitabile riforma del capo primo della sentenza impugnata - nei termini richiesti dall'appellante – dovrebbe esser sancito, in ogni caso configurandosi come una sanzione ingiustificata e sproporzionata persino rispetto all'ordinario criterio della soccombenza, apparendo manifestamente iniqua pure nel quantum alla luce degli interessi effettivi delle parti emersi nel giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e compromissione dell'equità processuale;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
costituitasi con atto depositato (telematicamente) in data 29.9.2023, Controparte_1 deduceva nel merito ex adverso:
sub 1., che: correttamente il Giudice a quo aveva rigettato la domanda di revocazione ex art. 2901 C.C. proposta dalla non avendo quest'ultima dato prova della sussistenza dei requisiti per il Pt_1 suo accoglimento;
in particolare, non era stata fornita la prova che, al momento della stipula del contratto del 28.11.2011, il credito asseritamente vantato dall'appellante fosse non solo esistente, ma anche liquido, certo ed eIGibile;
ed infatti:
“… Sul punto è stato infatti chiarito che il credito di cui la IG.ra pretende il pagamento è quello portato dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1062/2012 emesso dal Tribunale di Messina il 16.06.2012 e depositato in data 20.6.2012 e quindi in epoca successiva alla stesura dell'atto pubblico. È stato allegato che avverso il predetto decreto ingiuntivo la IG.ra ha proposto opposizione contestando, P_ nell'ambito del relativo giudizio iscritto a ruolo NRG 5459/2012, la dovutezza delle somme richieste ex adverso. Il predetto giudizio NRG 5459/2012 è allo stato ancora pendente innanzi al Tribunale di Messina, giudice dott.ssa La Torre, udienza 27.3.2023. Tutte le superiori circostanze risultano pacifiche e non contestate. La natura di credito, che costituisce condizione dell'azione revocatoria, non può riconoscersi al credito litigioso non essendo configurabile una aspettativa di diritto allorché il credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale. Ne consegue che, nel caso de quo, difettava la prova della esistenza dell'asserito credito che oltre ad essere insorto successivamente al momento della stipula dell'atto pubblico non aveva, in ogni caso, i requisiti della certezza e della eIGibilità stante la proposta opposizione. Né è possibile argomentare diversamente facendo riferimento alla scrittura del 18.4.2011 posto che, da un lato, diverso è il titolo posto a fondamento dell'esecuzione e che, dall'altro, l'asserito eventuale credito ad essa collegato è comunque oggetto di accertamento e non aveva, al momento della stipula dell'atto pubblico, i requisiti della certezza e della eIGibilità …”;
parimenti priva di riscontro sarebbe la circostanza - meramente assertiva - secondo cui l'atto pubblico del 28.11.2011 avrebbe determinato la totale incapienza del patrimonio della P_ rispetto alle pretese creditorie dell'appellante, poiché, oltre alla mancata prova dell'esistenza del presunto credito, nulla è stato allegato in ordine all'eventuale insufficienza delle risorse economiche dell'appellata, sicché non risulterebbe dimostrato che la vendita abbia effettivamente impedito la soddisfazione del credito vantato né che abbia arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica prevista dalla legge;
ed ancora: l'appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non avrebbe neppure assolto l'onere di dimostrare la consapevolezza, in capo alla debitrice e alla terza acquirente, del carattere pregiudizievole dell'atto, requisito essenziale ai sensi dell'art. 2901 C.C., limitandosi a mere congetture — quali la presunta parentela, convivenza o frequentazione tra le parti, e la pretesa inattendibilità nonché eIGuità del prezzo versato — tutte prive di qualsivoglia riscontro probatorio;
quanto all'eccepita violazione del diritto di difesa derivante dal rigetto delle richieste istruttorie con ordinanza del 6.5.2021, l'eccezione risulterebbe del tutto infondata, atteso che la Pt_1 non solo non aveva prodotto nel giudizio di primo grado alcuna delle presunte prove documentali richiamate in questa sede, ma, soprattutto, non aveva reiterato né insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate, determinando così una implicita rinuncia alle stesse, le quali, pertanto, non avrebbero potuto più essere riproposte in sede di impugnazione;
“… La mancata ripresentazione delle istanze istruttorie al momento delle conclusioni preclude altresì, in sede di appello, la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di doglianza (Cass. civile sez. II, 27/02/2019, n. 5741) ...”;
in ogni caso, ferma restando la decadenza dell'appellante, le richieste istruttorie formulate in primo grado non erano dirette né idonee a dimostrare l'elemento soggettivo in capo alla
, essendo limitate alla ricognizione dello stato dell'immobile e del suo valore (tramite CP_2
C.T.U.) e all'acquisizione degli estratti conto delle convenute (onde asseverare l'effettività del pagamento dichiarato), mentre le ulteriori istanze, consistenti nella prova per testi, erano state tardivamente proposte con le note ex art. 183, comma VI, C.P.C., terzo termine, quando ormai precluse;
né, peraltro, la decisione poteva dirsi errata per la mancata esplicitazione in sentenza delle ragioni del rigetto delle istanze istruttorie, ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente tale rigetto quando l'inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti risulti implicitamente dalla motivazione adottata;
infine, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non sussisterebbe alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il primo Giudice chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento del rigetto della domanda, valutato le censure relative alla scientia fraudis del terzo acquirente, esaminato i documenti prodotti, affrontato le doglianze sull'atto pubblico, sul prezzo e sul relativo versamento, e dato conto delle ragioni del mancato accoglimento delle prove articolate;
sub 2., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza:
“… Né può dirsi che la liquidazione delle spese sia eccessiva avendo il decidente correttamente fatto applicazione delle norme regolanti la materia ed avendo proceduto alla determinazione degli importi sulla base dello scaglione di valore coincidente con quello indicato in seno all'atto di citazione …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 28.10.2023, si costituiva anche , CP_2 deducendo nel merito ex adverso:
sub 1., che: difettavano i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 C.C.; in particolare, non risultava integrato il requisito della scientia damni in capo al terzo, non potendo ritenersi sufficienti, a tal fine, le generiche e non circostanziate argomentazioni formulate dall'appellante, le quali non consentivano di desumere una consapevolezza effettiva del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
ed invero:
“… la IG.ra è soggetto totalmente estraneo all'atto del 18.4.2011, atti richiamati da controparte, e CP_2 del quale ha preso visione solo dopo l'instaurazione del procedimento innanzi al Tribunale di Messina. La circostanza non risulta essere oggetto di contestazione, neanche nel presente giudizio, da parte della IG.ra che mai ha Pt_1 riferito di una eventuale partecipazione della IG.ra ai rapporti che hanno riguardato la ditta CI né mai CP_2 ha evidenziato di un eventuale coinvolgimento della IG.ra alla stesura della scrittura del 18.4.2011. CP_2
, oltre che documentata, è anche la circostanza che la IG.ra non ha mai avuto conoscenza del decreto Pt_3 CP_2 ingiuntivo n. 1062/2012 né è stata destinataria dello stesso. Nessun dubbio, pertanto, che la IG.ra non è CP_2 mai stata coinvolta nei rapporti intercorsi tra le altre parti né è mai stata coinvolta nella stesura della scrittura privata del 18.04.2011 …”;
ed ancora:
“… le censure relative ad una convivenza tra la IG.ra e la IG.ra sono generiche e smentite dalla CP_2 P_ documentazione allegata che, fugando ogni dubbio, dà contezza che le stesse occupano due appartamenti diversi ed autonomi anche se siti nel medesimo stabile. Anche le censure inerenti [a] un presunto rapporto di parentela o di assidua frequentazione tra le odierne appellate sono generiche e non circostanziate e tali, comunque, da rendere il motivo di gravame inammissibile …”;
pertanto, l'atto di vendita del 28.11.2011, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Messina, c.da VI – LL, dovrebbe confermarsi pienamente valido ed efficace, essendo stato concluso nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'autonomia contrattuale delle parti;
ed infatti:
“… Non serve ad argomentare diversamente la circostanza secondo cui il prezzo del bene sarebbe irrisorio ed il pagamento non sarebbe stato concretamente effettuato. Fermo restando che l'importo pari ad € 18.000,00 è stato interamente versato quanto ad € 9.000,00 mediante assegno ed € 9.000,00 a mezzo bonifico, si precisa che nella determinazione della somma pattuita hanno inciso diverse circostanze, ossia il fatto che il trasferimento ha riguardato solo la nuda proprietà dell'immobile e che la IG.ra
ha mantenuto il diritto di usufrutto sul bene precedentemente acquistato. D'altra parte, le dimensioni Parte_4 dell'immobile, due piccoli vani, le condizioni dello stesso nonché la zona ove l'appartamento risulta ubicato hanno inciso sulla determinazione del prezzo che, in ogni caso, è il frutto di una libera contrattazione tra le parti …”;
sub 2., che: le spese di lite sarebbero state correttamente poste a carico della in applicazione del Pt_1 principio della soccombenza;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio.
*
Disposta con decreto presidenziale del 9.3.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 3.11.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 13.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Quanto ai motivi di gravame sub 1., osserva e rileva il Collegio che:
- costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901 - 2904
C.C.;
- la ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nelle predette disposizioni pone in risalto la finalità di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia rappresentata per esso dall'intangibilità tendenziale del patrimonio del debitore, che ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 C.C. prevede che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- affinché l'azione revocatoria possa essere utilmente esperita, occorre che l'atto compiuto dal debitore determini un pregiudizio nei confronti del creditore configurabile nel cd. eventus damni.
Tale pregiudizio si concretizza nel fondato timore che il patrimonio del debitore risulti inadeguato rispetto all'ammontare del credito vantato, tenuto conto dell'insieme delle obbligazioni già assunte e delle eventuali garanzie prestate. Ed infatti, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un IGnificato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno. In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile anche se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione solo qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass.
21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971);
- l'atto dispositivo può essere revocato solo ove concorrano, oltre al pregiudizio alle ragioni creditorie (id est, l'eventus damni), anche specifici presupposti soggettivi (consilium fraudis - scientia damni) in capo al debitore e/o al terzo acquirente, in funzione del momento in cui l'atto è stato compiuto rispetto alla nascita del credito. Nell'ipotesi più frequente, per la revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la “conoscenza” che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. In tal caso, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
Non è, quindi, necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I,
27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Diversamente, ove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, è necessario dimostrare la dolosa preordinazione del debitore, ossia la volontà di contrarre debiti e, contestualmente, di porre in essere atti volti a rendere il proprio patrimonio incapace di soddisfarli;
- in mancanza della prova anche di uno solo dei requisiti richiesti, la domanda revocatoria deve essere rigettata, non potendo il giudice supplire alla carenza probatoria, in ossequio al principio del dispositivo e dell'onere della prova (art. 2697 C.C.).
Giova, inoltre, precisare che siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta eIGibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 C.C., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o, per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali, con la conseguenza che anche una legittima aspettativa di credito, che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile per quanto non definitivamente accertata, può essere posta a fondamento dell'azione revocatoria (Cass. Civ., sez. III, n.
25883/2023; Cass. Civ., n.18291/2020). Così, ancora, Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 28141 del 6/10/2023:
«… In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 C.C. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali …»;
con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che, ripetesi, non persegue fini restitutori (ex ultimis Cass. Civ., Sez. VI, del 19.2.2020 n. 4212).
In tale prospettiva, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti appellate, la oteva (e Pt_1 può) ritenersi certamente legittimata all'esperimento del rimedio ex art. 2901 C.C. in quanto titolare di un credito risarcitorio – pari a € 100.682,12 – riconosciutole con il decreto ingiuntivo n. 1062/12 emesso dal Tribunale di Messina in data 20.3.2012, derivante dall'inadempimento del venditore e sorto prima dell'atto di disposizione dell'immobile de quo.
Ai fini del vittorioso esercizio dell'azione, è, tuttavia, necessario che il creditore dimostri un interesse concreto a impedire che il patrimonio del debitore venga modificato in modo da compromettere, anche solo in termini di maggiore difficoltà o incertezza, la possibilità di soddisfare il proprio credito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre anche quando l'atto dispositivo, pur non annullando la consistenza patrimoniale del debitore, ne comporti una variazione quantitativa o qualitativa tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con onere tuttavia in capo al creditore di dimostrarne l'incidenza sulla garanzia patrimoniale e in capo al debitore di provare l'adeguatezza del patrimonio residuo (Cass. civ., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass. civ., Sez. III, 29/03/2007, n. 7767; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
Ne deriva che, pur potendosi astrattamente ipotizzare nella specie un potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta la prova dell'effettiva incidenza dell'atto di compravendita - stipulato in data 28.11.201 ed avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Messina, c.da VI LL (censita al Catasto del Comune di Messina al fg. 120, part. 843, sub. 13) - sulla possibilità di soddisfacimento del credito, non essendo stato dimostrato che il patrimonio residuo del debitore risulti insufficiente a garantire l'adempimento dell'obbligazione. Parte attrice si è limitata, infatti, a dedurre genericamente che la vendita avrebbe reso il patrimonio del debitore incapiente, senza tuttavia allegare né documentare in modo puntuale la consistenza patrimoniale del debitore sia antecedente sia successiva all'atto, né dimostrare che tale operazione abbia effettivamente compromesso la possibilità di soddisfare il credito vantato.
A tali considerazioni, già di per sé idonee a confutare la fondatezza dell'azione ex art. 2901 C.C., va aggiunto che, sotto il profilo della scientia fraudis in capo al terzo, la prova offerta si rivelava (e si conferma, ad avviso della Corte) particolarmente deficitaria, non essendo stata dimostrata né la consapevolezza da parte dell'acquirente della situazione debitoria della disponente, né l'esistenza di rapporti tali da rendere inverosimile l'ignoranza di tale circostanza.
Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza in ordine all'art. 2901 C.C., ai fini della valutazione della scientia damni, è infatti necessario che il terzo sia consapevole, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non solo dell'esistenza del debito, ma anche del fatto che l'atto sia idoneo a compromettere, in concreto, la garanzia patrimoniale del creditore. Tale consapevolezza deve essere attuale e specifica, non potendo essere desunta da meri indizi o da circostanze generiche, prive di univocità e di effettiva rilevanza probatoria. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che la prova della scientia damni può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti, nonché idonee a dimostrare che il terzo fosse effettivamente a conoscenza del danno che l'atto de quo avrebbe arrecato alla possibilità di soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
In tale prospettiva, appaiono del tutto condivisibili, ad avviso di questa Corte, le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure, con motivazione che si opina resista alle spiegate censure, ha ritenuto inidonee le circostanze dedotte dall'attore — quali il rapporto di parentela, la convivenza, la frequentazione assidua e l'eIGuità del prezzo — a dimostrare in modo concreto e specifico la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Come rettamente argomentato in sentenza, nel caso in esame, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare la consapevolezza, in capo alla , della natura pregiudizievole CP_2 dell'atto di vendita rispetto alle ragioni creditorie, né risulta provata l'esistenza di un rapporto di convivenza o di una frequentazione abituale e IGnificativa con la . P_
Le deduzioni dell'appellante, fondate su quelle che vanno ribadite esser mere congetture — quali la presunta conoscenza tra le parti o la pretesa modestia del corrispettivo — si rivelano prive di riscontri oggettivi di sorta e, pertanto, inidonee a integrare il requisito soggettivo richiesto dalla norma.
Ed infatti, la documentazione prodotta, come giustamente osservato dalla parte appellata, ha inequivocabilmente escluso la coabitazione tra le convenute, smentendo la pretesa condivisione della medesima unità abitativa e, di conseguenza, l'esistenza di un rapporto personale qualificato idoneo a fondare la presunzione di conoscenza, da parte dell'acquirente, dell'intento fraudolento del debitore. La mera circostanza che entrambe risiedano nello stesso stabile, pur in appartamenti distinti e autonomi (così come documentato in atti), non può essere ritenuta elemento idoneo a fondare la presunzione di un legame di parentela, né di una relazione personale tale da giustificare la sussistenza della scientia fraudis in capo alla terza acquirente.
Orbene, tale dato, lungi dal costituire indizio di una relazione qualificata tra le parti, si configura come circostanza del tutto neutra, priva di qualsivoglia valore probatorio.
Va altresì evidenziato che non emerge dagli atti alcuna prova idonea a dimostrare un'assidua frequentazione tra le contraenti, trattandosi di circostanza meramente allegata dalla Pt_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, C.P.C., non supportata da tempestiva istanza istruttoria e pertanto inidonea a giustificare la richiesta di prova testimoniale, formulata tardivamente in violazione dell'art. 183, comma 7, C.P.C.
Parimenti irrilevanti appaiono le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla presunta eIGuità del prezzo della compravendita, le quali, oltre a essere prive di qualsivoglia riscontro probatorio, risultano infondate alla luce delle peculiari caratteristiche dell'atto traslativo, che ha avuto ad oggetto esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile. Come noto, il trasferimento della sola nuda proprietà comporta una IGnificativa riduzione del valore economico del bene rispetto alla piena proprietà, in quanto il diritto di godimento resta riservato al titolare dell'usufrutto. Ne consegue che il corrispettivo pattuito non può essere valutato secondo i parametri ordinari di mercato riferiti alla piena proprietà, ma deve essere rapportato al valore residuale del diritto trasferito, tenuto conto dell'età dell'usufruttuario e della durata presumibile dell'usufrutto.
In assenza di una perizia estimativa o di altri elementi oggettivi che dimostrino una sproporzione tra il prezzo dichiarato e il valore reale della nuda proprietà, le doglianze dell'appellante si risolvono dunque in mere affermazioni apodittiche, prive di fondamento e inidonee a dimostrare l'esistenza di un intento fraudolento o, men che meno, di una collusione tra le parti contraenti.
Inoltre, la tesi del presunto mancato pagamento del prezzo pattuito per la compravendita, ritenuta “poco credibile” in ragione delle modalità -considerate atipiche o poco trasparenti – con cui sarebbe stato effettuato il pagamento, risulta confutata dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge chiaramente che l'acquirente ha adempiuto regolarmente all'obbligazione mediante emissione di assegno circolare in data 26 novembre 2011 e bonifico bancario in data
27 novembre 2011, per ciascun adempimento nell'importo di € 9.000,00. Peraltro, non vi è alcuna ragione giuridica o logica per ritenere anomalo che, nell'ambito di una compravendita immobiliare, il corrispettivo venga corrisposto mediante più strumenti di pagamento, quali bonifico bancario e assegno circolare. Al contrario, l'utilizzo combinato di bonifico bancario e assegno circolare rappresenta una prassi consolidata in ambito notarile e commerciale, in quanto consente di garantire la tracciabilità, la certezza dell'avvenuto pagamento e la sicurezza dell'operazione.
Pertanto, in concomitante assenza di elementi oggettivi e specifici da cui possa desumersi che il terzo fosse a conoscenza dello stato debitorio del venditore e del rischio di lesione della garanzia patrimoniale, non può ritenersi integrata la scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti di un atto a titolo oneroso.
Quanto alle censure sollevate dall'appellante in ordine al presunto ingiustificato rigetto delle richieste istruttorie — disposto con ordinanza del 6.5.2021 — va preliminarmente osservato che la parte è incorsa in decadenza rispetto alle istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado, non avendo provveduto a reiterarle in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, né avendo manifestato alcuna volontà di insistere per il loro accoglimento nei successivi atti difensivi.
Tale condotta processuale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, comporta l'implicita rinuncia alle istanze istruttorie non tempestivamente riproposte, le quali devono pertanto ritenersi abbandonate e, conseguentemente, non più suscettibili di riesame in sede di gravame. In particolare, non è sufficiente il generico richiamo ai precedenti atti difensivi, essendo necessario che la parte interessata indichi in modo puntuale e circostanziato le istanze istruttorie che intende mantenere, al fine di consentire al Giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza
(Cass civ., sez. II, 1011/2021, n.33103; Cass. civ., sez. II, 27/02/2019, n.5741).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza processuale, le richieste istruttorie avanzate dall'odierna appellante si rivelano inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo della scientia damni del terzo, così come correttamente evidenziato dal decidente nel provvedimento del 06.05.2021, nel quale le ragioni del rigetto delle istanze sono state esposte in modo puntuale e coerente.
Nello specifico, la domanda di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 C.P.C., così come l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, difettano dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dalla normativa processuale e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, apparendo orientate ad un'indagine meramente esplorativa, non consentita nel processo civile, in quanto prive di un principio di prova idoneo a giustificarne l'ammissione.
Come chiarito dal Supremo Consesso, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata quale strumento di ricerca della prova, ma presuppone l'esistenza di fatti già allegati e dimostrati, sui quali il consulente sia chiamato ad esprimere valutazioni di natura tecnica (Cass. civ., sez. III, n. 11618/2016).
Analogamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. non può supplire all'onere probatorio della parte, né può essere disposto in funzione meramente esplorativa, ma richiede l'indicazione specifica dei documenti e la dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass. civ., sez. I, n. 27490/2019). Quanto alla prova per testi, poi, si osserva che la relativa articolazione, avvenuta tardivamente mediante deposito delle note ex art. 183, comma VI, C.P.C., terzo termine, in un momento in cui era ormai preclusa la possibilità di introdurre nuove istanze istruttorie o documentazione, e non sanata da alcuna reiterazione tempestiva, imponeva (ed impone) il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che le istanze istruttorie in esame – tutte reiterate in questa sede – oltre a risultare tardive, difettano dei presupposti di ammissibilità e rilevanza, e devono pertanto essere disattese.
Va, infine, esclusa la configurabilità di un vizio di omessa o insufficiente motivazione, atteso che il Tribunale adito ha fondato la propria pronuncia sugli stessi elementi istruttori e circostanze fattuali che l'appellante assume essere stati indebitamente trascurati, procedendo ad un'analisi puntuale, coerente e sistematica delle risultanze processuali, con adeguata e chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda attorea. In particolare, il decidente ha esaminato con attenzione le censure formulate in ordine alla dedotta sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, valutando criticamente gli indici sintomatici allegati dalla parte istante e ritenendoli non idonei a dimostrare la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Tale valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione revocatoria, secondo cui la prova della scientia fraudis deve essere rigorosa e non può fondarsi su mere presunzioni generiche o su circostanze prive di univocità.
Ne consegue che la motivazione adottata dal Tribunale risulta non solo esistente, ma anche congrua, coerente e conforme ai criteri di logicità e completezza richiesti dall'art. 132, comma
2, n. 4, C.P.C., nonché dall'art. 118 disp. att. C.P.C., e pertanto insuscettibile di censura in sede di gravame.
Alla luce delle regole di diritto applicabili e della situazione fattuale sin qui esaminata, le doglianze e i rilievi critici formulati nel primo motivo di appello non possono essere accolti, dovendosi ritenere la decisione di primo grado immune da rilievi critici sul punto.
*
Nessuna censura merita pure la regolamentazione delle spese di lite (di cui al motivo sub 2.), avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 C.P.C., ponendo le spese a carico della parte risultata integralmente soccombente.
Quanto alla determinazione del valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari posti a carico della parte soccombente, va ribadito che, nei giudizi relativi ad azione revocatoria ordinaria, il valore va individuato con riferimento all'importo del credito vantato dal creditore attore, e non al valore del bene oggetto dell'atto impugnato. Tale criterio trova fondamento nella natura conservativa dell'azione revocatoria, che non mira a ottenere la restituzione del bene, ma a renderlo aggredibile in sede esecutiva, paralizzando gli effetti dell'atto dispositivo pregiudizievole. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il valore della causa debba essere commisurato al credito per il quale si agisce, indipendentemente dal valore del bene alienato o sottratto, in quanto ciò che rileva è la tutela del credito e non la reintegrazione patrimoniale del debitore (Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 10089/2014; Sez. II, sent. n. 18348/2004; Sez. I, sent. n.
5402/2004). La decisione impugnata si è conformata a tale consolidato orientamento, individuando quindi anche in tal caso correttamente lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, come confermato anche da Cass. Civ., n. 3697 del 13.2.2020. Pertanto, pure il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese e alla determinazione del valore della causa deve essere rigettato. *
In considerazione del declarando rigetto totale dell'appello, deve disporsi la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio in favore di ambedue le parti appellate e che andranno liquidate in Controparte_1 CP_2 applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato fino ad euro 6.988,55 con in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_5 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1569 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 19.9.2022 e pubblicata in data 3.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6666/2016 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1
e di:
CP_2 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida per ognuna delle parti vittoriose in complessivi euro 6.988,55 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia;
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile del
1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)