TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORSTOFOLINI Parte_1
ERNESTINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni come da note in atti
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio per sentir pronunciare Parte_1 Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro celebrato in Montecchio
Emilia il 24 settembre 2006, trascritto nel registro di stato civile del Comune di
Montecchio Emilia al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2006, riferendo che dall'unione matrimoniale era nata una figlia, di anni otto, di essersi Per_1
separato giudizialmente con sentenza di questo Tribunale in data 30 novembre 2020 e chiedendo inoltre disporsi l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre e pronunciarsi in ordine al di lei mantenimento
Parte convenuta nonostante rituale notifica rimaneva contumace
Alla prima udienza, sentita la parte ricorrente, il Presidente relatore, rilevato che la causa era matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e all'esito ha rimesso la causa al collegio per la decisone
Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che sono trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione (ed è dimostrata, anche dalla condotta processuale del convenuto, la impossibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i due coniugi
Per quanto concerne la figlia, va confermato, come richiesto dal ricorrente,
l'affido condiviso di ai due genitori con collocazione residenziale stabile Per_1
presso la madre, come già disposto con la sentenza di separazione, e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, secondo lo schema da lui indicato che di seguito si trascrive:
Nei giorni di propria spettanza il ricorrente andrà a prendere la bambina all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, o presso la madre alle ore 8,00 in periodo non scolastico, e, nel periodo scolastico la riaccompagnerà a scuola il giorno in cui starà con l'altro genitore. Mentre nel periodo non Per_1
scolastico, sarà la madre che, nel giorno di propria spettanza, andrà a prendere dal padre alle ore 8,00.
Per le vacanze natalizie: suddivisione in due periodi dal 23/12 al 30/12 h.19,00
e dal 30/12 h.19,00 al 06/01 che trascorrerà in forma alternata presso Per_1
ciascun genitore,
Per le vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi di tre giorni consecutivi
(giovedì, venerdì, sabato / domenica, lunedì, martedì) in forma alternata;
per le vacanze estive: tre settimane da trascorrere con il padre, di cui due anche consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In ordine alle questioni economiche si deve confermare l'importo del contributo al mantenimento di attualmente a carico del ricorrente, come rivalutato, Per_1
pari ad euro 350,00 al mese (anche in considerazione della crescita della minore) mentre le spese straordinarie dovranno suddivise in parti uguali tra i due genitori
Resta caducato, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Montecchio Emilia il 24/09/2006 tra e e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro di stato civile del Comune di Montecchio Emilia al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2006 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche dispone l'affido condiviso di ai due genitori con collocazione residenziale Per_1
presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé come indicato in motivazione pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma di 350 euro al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50% dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 2900,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 16 gennaio 2025
Il Presidente est. Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORSTOFOLINI Parte_1
ERNESTINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni come da note in atti
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio per sentir pronunciare Parte_1 Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro celebrato in Montecchio
Emilia il 24 settembre 2006, trascritto nel registro di stato civile del Comune di
Montecchio Emilia al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2006, riferendo che dall'unione matrimoniale era nata una figlia, di anni otto, di essersi Per_1
separato giudizialmente con sentenza di questo Tribunale in data 30 novembre 2020 e chiedendo inoltre disporsi l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre e pronunciarsi in ordine al di lei mantenimento
Parte convenuta nonostante rituale notifica rimaneva contumace
Alla prima udienza, sentita la parte ricorrente, il Presidente relatore, rilevato che la causa era matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e all'esito ha rimesso la causa al collegio per la decisone
Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che sono trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione (ed è dimostrata, anche dalla condotta processuale del convenuto, la impossibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i due coniugi
Per quanto concerne la figlia, va confermato, come richiesto dal ricorrente,
l'affido condiviso di ai due genitori con collocazione residenziale stabile Per_1
presso la madre, come già disposto con la sentenza di separazione, e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, secondo lo schema da lui indicato che di seguito si trascrive:
Nei giorni di propria spettanza il ricorrente andrà a prendere la bambina all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, o presso la madre alle ore 8,00 in periodo non scolastico, e, nel periodo scolastico la riaccompagnerà a scuola il giorno in cui starà con l'altro genitore. Mentre nel periodo non Per_1
scolastico, sarà la madre che, nel giorno di propria spettanza, andrà a prendere dal padre alle ore 8,00.
Per le vacanze natalizie: suddivisione in due periodi dal 23/12 al 30/12 h.19,00
e dal 30/12 h.19,00 al 06/01 che trascorrerà in forma alternata presso Per_1
ciascun genitore,
Per le vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi di tre giorni consecutivi
(giovedì, venerdì, sabato / domenica, lunedì, martedì) in forma alternata;
per le vacanze estive: tre settimane da trascorrere con il padre, di cui due anche consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In ordine alle questioni economiche si deve confermare l'importo del contributo al mantenimento di attualmente a carico del ricorrente, come rivalutato, Per_1
pari ad euro 350,00 al mese (anche in considerazione della crescita della minore) mentre le spese straordinarie dovranno suddivise in parti uguali tra i due genitori
Resta caducato, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Montecchio Emilia il 24/09/2006 tra e e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro di stato civile del Comune di Montecchio Emilia al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2006 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche dispone l'affido condiviso di ai due genitori con collocazione residenziale Per_1
presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé come indicato in motivazione pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma di 350 euro al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50% dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 2900,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 16 gennaio 2025
Il Presidente est. Parisoli