Sentenza 9 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2019, n. 19913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19913 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 17.5.2018 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Sandro D'Aloisi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17.5.2018 la Corte di Appello di Roma, a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Velletri, ha condannato VA BR alla pena di sette anni di reclusione ed C 10.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, 1 e 4 comma d.P.R. 309/1990 di detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di marijuana ed hashish e del reato di cui all'art. 73, 5 comma riferito ad un più modesto quantitativo di cocaina.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la circostanza che fosse lasciata in dotazione dell'appartamento, in cui era stata rinvenuta la droga, un impianto di video sorveglianza potesse configurare la prova dell'ascrivibilità allo stesso dei reati in contestazione. Deduce che nessun collegamento poteva essere effettuato tra lo stupefacente rinvenuto dai verbalizzanti a seguito del sopralluogo effettuato il 18.3.2E156 e l'imputato atteso che questi aveva abitato in tale appartamento per soli tre mesi condividendolo con il coimputato IS, invece rimastovi, per essere tornato dal dicembre 2015 a vivere nella casa dei genitori, che quel giorno si era recato solo occasionalmente a visitare quest'ultimo, che nessun suo effetto personale era stato ivi rinvenuto, che il manoscritto trovato dai verbalizzanti non era a lui riconducibiler né vi era alcun elemento che consentisse di ritenere che egli fosse dedito allo spaccio di stupefacenti. Aggiunge inoltre che le sue dichiarazioni erano state ampiamente confermate dai testi IS e MI che avevano riferiti che l'immobile era stato acquisito in locazione con trattative intercorse tra i proprietari ed il padre del prevenuto e che da quest'ultimo erano state installate le telecamere tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016, onde mancava qualsiasi elemento a fondamento del concorso contestatogli.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della diminuzione di pena conseguente al rito abbreviato condizionato all'escussione del teste BA e del coimputato IS di cui la difesa aveva fatto richiesta prima davanti al GIP e poi al Tribunale, senza che relativa doglianza formulata anche con i motivi di appello fosse stata presa in considerazione nella sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sia la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta delle circostanze generiche, sia l'aumento di pena pari a quattro anni e sei mesi per un minimo quantitativo di cocaina che pure aveva consentito la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile appuntandosi le doglianze difensive sul momento valutativo della prova con le quali si sollecita questa Corte ad uno scrutinio volto alla rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, non consentita in sede di legittimità.Al riguardo va infatti ribadito che non può superare il vaglio di ammissibilità il motivo di ricorso per cassazione fondato sulle stesse censure svolte con l'appello e motivatamente respinte sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate non denunciano un errore logico o giuridico determinato, al quale soltanto può essere ricondotto il vizio motivazionale deducibile innanzi a questa Corte, dai cui poteri esula una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass, Sez. 3^ n.44882 del 18.7.2014, Cariolo Rv 260608). La motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità essendo sostenuta da argomentazioni congrue ed immuni da illogicità evidenti, in quanto sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte distrettuale ha fondato la penale responsabilità dell'imputato non solo sulla sua presenza al momento del sopralluogo nell'immobile, in cui è stata rinvenuta la droga unitamente alla strumentazione atta al suo confezionamento posta in bella vista sul tavolo della cucina, ma altresì sulla riconducibilità allo stesso sia della detenzione dell'appartamento, acquisito personalmente in locazione, sia pure con l'intermediazione del padre nel corso delle trattative, non rilevando l'utilizzo cui fosse stato destinato e dunque la circostanza, comunque non accertata, che egli non vi risiedesse più, sia dell'installazione delle telecamere, peraltro avvenuta tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016, ovverosia in concomitanza del periodo in cui il giovane sarebbe tornato a vivere presso i genitori, le quali non risultavano funzionali ad evitare intrusioni nell'abitazione di possibili malintenzionati posto che né erano collegate ad un sistema di allarme, né presidiavano le finestre, anch'esse accessibili dall'esterno, essendo esclusivamente dislocate sulla porta di ingresso e l'ingresso condominiale.
2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Nessuna deduzione ck risulta svolta fondamento della richiesta della diminuente del rito abbreviato, rigettato sin dall'udienza preliminare, non risultando neppure secondo una valutazione ex ante come il provvedimento di rigetto del rito richiesto potesse ritenersi ingiustificato, alla luce della copiosa istruttoria eseguita in sede dibattimentale. Conseguentemente da nessuna censura può ritenersi affetta la sentenza impugnata, non essendo il giudice del gravame chiamato a pronunciarsi su ogni specifica censura, dovendo considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). _3 3. Per quanto attiene al terzo motivo va rilevato che fondato risulta il profilo concernente le circostanze generiche non risultando la relativa richiesta, quantunque riportata nelle premesse in relazione al riepilogo dei motivi di appello, essere stata in alcun modo esaminata dalla Corte territoriale. Quanto al trattamento sanzionatorio, anche le contestazioni afferenti l'aumento di pena applicato ai fini della continuazione devono ritenersi meritevoli di accoglimento. Tenuto conto che la pena base risulta fissata in misura corrispondente al massimo edittale previsto dal quarto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, scelta questa supportata dalla motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine al complessivo disvalore e pericolosità della condotta, illegale risulta per contro l'aumento di quattro anni sei mesi applicato in misura eccedente la stessa cornice edittale fissata dal quinto comma che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni, in violazione dello sbarramento disposto dall'art. 81, terzo comma cod. pen. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà valutare l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. e provvedere alla rideterminazione dell'aumento applicabile ai fini della continuazione per il reato relativo alla detenzione di cocaina. L'inammissibilità delle restanti censure impone di ritenere ferma l'affermazione di responsabilità atteso che a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata": tale connessione non sussiste quando vengano rimesse da questa Corte al giudice di rinvio esclusivamente questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Rom