TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 18704/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 14/08/1961, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Carlo Cutrignelli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis (comunicazioni alla
PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
sito in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (comunicazioni alla pec:
[...]
Email_2
- convenuti -
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio pre-ruolo svolto, ivi incluso l'anno 2013;
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio di ruolo svolto dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022, per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, pienamente valutabili ai sensi dell'ordinamento settoriale;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia e dai CCNL di categoria, con attribuzione dello scaglione retributivo corrispondente all'effettiva anzianità complessivamente maturata, secondo le decorrenze spettanti in ragione della valorizzazione del servizio prestato dall'anno scolastico 2013/2014 all'anno scolastico 2021/2022, ivi incluso il periodo di servizio svolto con contratto a tempo determinato dal 10/02/2022 al 30/06/2022, successivamente alla revoca del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2021/2022; 4) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE DI DECORRENZA AL 10/02/2022, APPOSTO AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio preruolo svolto, ivi incluso il contratto a tempo determinato stipulato presso la Scuola Primaria “Quarto I” di Quarto (NA), in data 10/02/2022, all'esito della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui efficacia è da intendersi ex tunc dal 01/09/2021 fino al 30/06/2022;
5) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti in virtù della divergenza tra quanto maturato e quanto percepito a causa dell'inferiore inquadramento derivante dall'illegittima ricostruzione di carriera della docente, anche ai fini della determinazione del TFR, contributivi e previdenziali, da quantificarsi nell'importo complessivo di € 2.488,64 (euro duemilaquattrocentottantotto/64), come da conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Giudice riterrà di giustizia;
6) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza – ad aggiornare la posizione lavorativa, economica, previdenziale e contributiva della ricorrente, provvedendo altresì a corrispondere l'importo complessivo pari ad € 2.488,64 (euro duemilaquattrocentottantotto/64), oltre interessi e rivalutazione come per legge, per differenze retributive maturate dall'assunzione in servizio, oltre alle somme che matureranno in corso di giudizio e sino all'effettivo soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali ancora dovuti e da quantificare in ragione della corretta ricostruzione di carriera;
7) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo, invalido e/o nullo ex art. 1418 cod. civ., ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, il decreto di ricostruzione di carriera adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto (prov. NA), prot. n. 317 del 15/02/2024. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Carlo Cutrignelli”
per parte convenuta:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.8.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio le
Amministrazioni scolastiche in epigrafe, deducendo:
- di essere docente di Scuola dell'infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2022 (a.s. 2022/2023) presso l'Istituto Comprensivo statale “I.C. 28° Giovanni XXIII – Aliotta” di Napoli e che attualmente presta servizio presso l'Istituto comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto, prov. NA (doc. 1);
- che, prima dell'immissione in ruolo, ha espletato, con la medesima qualifica di docente di Scuola dell'infanzia, i seguenti servizi di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art. 11, L. 124/1999, presso istituzioni scolastiche statali (doc. 2): - Anno scolastico 2013/2014, per complessivi mesi 8 e giorni 14;
- Anno scolastico 2014/2015, per complessivi mesi 8 e giorni 15;
- Anno scolastico 2015/2016, per complessivi mesi 9 e giorni 13;
- Anno scolastico 2016/2017, per complessivi mesi 9 e giorni 3;
- che inoltre, successivamente, veniva immessa in ruolo (con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica) dal 01/09/2017 a seguito di provvedimento cautelare emesso dal G.A. (prima dal TAR Lazio, Roma, iscritto al numero R.G. 8985/2014, con cui veniva impugnato il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235, recante la disciplina delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve delle graduatorie GAE e, poi con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3307 del 5 agosto 2016, confermata in sede di ottemperanza e resa all'esito del gravame cautelare -doc. 3 -, con cui veniva accolta la richiesta cautelare di sospensione dell'atto amministrativo generale di macro-organizzazione per la gestione delle graduatorie);
- che, con successivo provvedimento n. 9973 del 28 settembre 2021 (doc. 5), il TAR
Lazio, Roma, emetteva sentenza di rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente, non confermando nel merito quanto disposto in precedenza dal Consiglio di Stato;
- che, per l'effetto, con decreto prot. n. 1774 dell'8 febbraio 2022 (doc. 6), l'
[...] provvedeva a dare esecuzione al giudicato, Controparte_2 disponendo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, tra gli altri, della ricorrente, assunta mediante scorrimento delle stesse e con successivo prot. n. 1850 del 9 febbraio 2022 (doc. 7);
- che l'Amministrazione provvedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente stipulato, e alla contestuale sottoscrizione di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 10/02/2022 e cessazione al 30/06/2022 (doc. 8);
- che a seguito di successivo concorso veniva immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 (doc. 1);
- che, superato con esito favorevole il periodo di prova in data 31/08/2023, chiedeva la ricostruzione di carriera con riconoscimento del complessivo servizio pregresso ai fini giuridici, economici e previdenziali;
- che con decreto prot. n. 317 del 15 febbraio 2024 (doc. 9), il Dirigente scolastico incaricato provvedeva alla ricostruzione professionale di carriera della docente, valorizzando tutto il servizio statale prestato da quest'ultima a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ivi incluse le 4 annualità espletate nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguito in virtù del provvedimento cautelare del TAR Lazio,
Roma;
- che tuttavia, il suddetto decreto di ricostruzione della carriera non superava il controllo di regolarità contabile della (doc. 10), la quale Controparte_3 riteneva che il periodo di insegnamento prestato dalla docente in forza dell'immissione in via cautelare nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento) potesse considerarsi prestato di fatto ma non di diritto;
- che pertanto l'Istituto comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto emetteva un nuovo decreto di ricostruzione di carriera (doc. 11) nel quale, ometteva di considerare i periodi di servizio svolti dalla docente presso istituzioni scolastiche statali dal 01/09/2017 al 30/06/2022, non calcolando neanche l'incarico espletato con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 dal 10/02/2022 al 30/06/2022, e l'Amministrazione resistente riconosceva alla soltanto anni 3 e mesi 8 di Pt_1 servizio pre-ruolo in luogo della complessiva anzianità maturata spettante alla ricorrente, pari ad anni 8, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale “0/8” anni e successiva maturazione della fascia stipendiale “9/14” anni a decorrere dal 01/01/2024;
- che il mancato riconoscimento dei 4 anni di servizio resi dalla ricorrente nel periodo intercorrente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022, nonché il mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'annualità 2013, ha determinato in danno della docente l'attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello spettante, poiché, ove effettivamente valutato tutto il servizio prestato ante ruolo ella avrebbe maturato il gradone stipendiale “9/14” anni già a far data dal 01/01/2024. Pertanto, ella agisce per ottenere l'integrale valutazione del servizio preruolo e di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate per l'effetto. Richiamando la normativa ritenuta applicabile, ha rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 18.3.2025, con memoria del 28.2.2025 si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_1
che hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
[...] assumendo che la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui è in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99; sempre preliminarmente hanno altresì richiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze ed eccepito la prescrizione quinquennale di ogni eventuale differenza retributiva.
Nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso, atteso che la ricostruzione di carriera della ricorrente è stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge, poiché gli anni scolastici compresi nel periodo intercorrente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022 (in cui la ricorrente era stata immessa in ruolo con riserva) non sono stati conteggiati in quanto resi in virtù di contratti annullati a seguito di provvedimento giudiziario coperto da giudicato. Hanno quindi rassegnato le conclusioni innanzi trascritte.
La causa è stata da ultimo rinviata per la decisione al 20.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto. Deve altresì respingersi l'istanza d'integrazione del contraddittorio avanzata da parte resistente nei confronti del CP_5 Controparte_6
quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti
[...] gli atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, in particolare quello di ricostruzione della carriera.
Nel caso in esame, infatti, proprio in virtù della indiscussa legittimazione passiva del
, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Come chiaro dalla documentazione in atti, la stipulazione tra l'Amministrazione e la ricorrente del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2017 al 8.2.2022 è stata resa possibile solo dall'inserimento di quest'ultima nelle GAE, avvenuto, con riserva, in forza dell'ordinanza cautelare resa dal G.A. (dal TAR Lazio, Roma, nel procedimento iscritto al numero R.G. 8985/2014, confermata del Consiglio di Stato con provvedimento n. 3307 del 5 agosto 2016: doc. 3 all. al ricorso). A seguito della caducazione dell'ordinanza cautelare conseguente alla sentenza di rigetto nel merito emessa dal TAR Lazio (n. 9973 del 28 settembre 2021: doc. 5), che determinava il venir meno dell'iscrizione con riserva, l'assunzione della ricorrente è divenuta priva di un presupposto legale necessario, considerato che, nell'ambito del pubblico impiego, l'assunzione può avvenire solo a seguito di concorso pubblico o di procedure equiparate per legge, come, appunto, avviene in ambito scolastico per le quote di assunzione riservate agli iscritti nelle GAE.
Il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del contratto è, dunque, conformativo rispetto alla pronuncia giudiziale passata in giudicato tra le parti, che ha rigettato nel merito il ricorso della ricorrente facendo venire meno il provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio. Sul piano definitorio ricorre un'ipotesi di risoluzione del contratto individuale di lavoro a seguito di depennamento dalla GAE disposta dal in ragione della sentenza resa dal CP_5 Giudice amministrativo, all'esito del giudizio ordinario, di rigetto della domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, in ragione della sua presunta abilitazione conseguente al diploma magistrale. Ne consegue che, a prescindere dall'indicazione espressa nel contratto circa l'efficacia risolutiva dell'esito sfavorevole per la ricorrente del contenzioso in questione, il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del rapporto a tempo indeterminato risulta del tutto legittimo. La caducazione dell'immissione in ruolo della ricorrente, quale conseguenza della revoca del contratto individuale di lavoro, involge la questione controversa tra le parti in ordine alla possibilità di considerare il servizio di ruolo prestato con riserva ai fini della ricostruzione di carriera del docente. E' pacifico, tra le parti, il decisum dell'autorità giurisdizionale amministrativa. Pertanto, è incontestato che la ricorrente è stata ammessa con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli con ordinanza del Consiglio di Stato resa in sede cautelare e che successivamente è stato rigettato il ricorso di merito proposto dalla docente;
inoltre, è parimenti incontestato che, in considerazione della mancata proposizione del gravame avverso la sentenza del TAR n. 9973/ 2021, tale cancellazione è divenuta definitiva. In ordine alle conseguenze del decisum dell'autorità giurisdizionale amministrativa sul presente giudizio, si osserva che il presupposto dell'inserimento, a pieno titolo, della ricorrente nelle GAE era costituito dalla stabilità del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, laddove il ricorso di merito fosse stato accolto dal giudice amministrativo.
Di contro, con il rigetto del ricorso in sede ordinaria, si è realizzata la caducazione del provvedimento d'urgenza di ammissione con riserva nelle GAE. Da ciò consegue che la cancellazione del nominativo della ricorrente dalle G.A.E., per effetto del rigetto nel merito del procedimento giurisdizionale amministrativo, ha determinato, inevitabilmente, la risoluzione del contratto di lavoro. E' evidente, infatti, che la presenza della ricorrente in graduatoria – ove era stata collocata con riserva in attuazione del provvedimento cautelare – costituisce il presupposto giuridico del contratto di lavoro medesimo. La circostanza che l'immissione in ruolo sia avvenuta in ragione del solo provvedimento cautelare di ammissione con riserva della ricorrente nelle GAE comporta la inevitabile conseguenza che sia l'anno di prova che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sono stati subordinati, per la loro validità, allo scioglimento dell'anzidetta riserva, a prescindere dall'espressa menzione della riserva indicata nella proposta di lavoro. Ed, infatti, anche qualora la clausola risolutiva espressa non fosse stata inserita, si sarebbe trattato, in ogni caso, di una fattispecie di condizione risolutiva ex lege del contratto di docenza, costituito dall'avveramento del fatto impeditivo, ossia il rigetto del ricorso in sede ordinaria. L'avveramento della condizione risolutiva del contratto di assunzione in ruolo, nella specie appositamente prevista, comporta che il decreto di revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato oggetto della presente impugnazione è la corretta conseguenza dell'espunzione della ricorrente dalle G.A.E. per effetto del rigetto del ricorso ordinario in sede amministrativa. Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, anche l'eventuale assenza di riserve o clausole risolutive nel contratto non sarebbe stata ostativa alla risoluzione dello stesso poiché essa è conseguenza diretta dell'applicazione, da un lato, dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro, dell'art. 25, comma 5, del CCNL 2007 Comparto Scuola – espressamente richiamato nel contratto di assunzione della ricorrente -, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto. Tali disposizioni, rispettivamente di rango normativo e contrattuale, integrano con la loro forza cogente il regolamento contrattuale, con la conseguenza che, pur non essendovi alcun espresso riferimento ad esse all'interno del contratto, esso soggiace anche a quanto in esse stabilito. In senso analogo, con riferimento ad una fattispecie certamente assimilabile, per identità di ratio, a quella in esame, si veda, da ultimo, Cass., 30992/19, in cui si legge: "Vanno, ..., richiamate le ragioni già esposte da questa Corte in plurime decisioni (v. in particolare
Cass. 25 giugno 2019, n. 17002; Cass. 7 maggio 2019, n. 11951) con le quali si è affermato che "nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n.
487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici". Poiché l'inserimento nelle GAE costituiva il presupposto necessario sul quale si fondava l'immissione in ruolo nel 2017, ne consegue che il venir meno del valido inserimento della ricorrente, giusta pronuncia sfavorevole del TAR, determina la illegittimità dell'affidamento del contratto a tempo indeterminato, e dunque la sua nullità con le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c. (Cass. 22320/13; Cass. 28255/22), prima fra tutte l'impossibilità di considerare il servizio prestato come utile ai fini della ricostruzione di carriera, vertendosi in ipotesi in cui va esclusa qualsivoglia possibilità di sanatoria della prestazione lavorativa resa in esecuzione di un contratto nullo. Consegue che il servizio di ruolo con riserva prestato nel periodo dall'1.9.2017 al 8.2.2022 non risulta valutabile ai fini invocati dalla parte istante. Del pari non è valutabile il servizio prestato con contratto a tempo determinato nel periodo dal 10.2.2022 al 30.6.2022 in quanto inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento nazionale (180 giorni), in applicazione dei criteri di cui all'art. 489 del D.Lgs. 297/94 (“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Per quanto riguarda l'annualità 2013, per la quale la ricorrente censura l'omessa valutazione del servizio prestato in tale anno ai fini della progressione di carriera, anche tale capo di domanda non merita accoglimento. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, e rimarcato dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione depositate il 11.9.2025, la ha prestato Pt_1 servizio preruolo, limitatamente all'annualità 2013, solo per poco più di due mensilità (precisamente dal 17/10/2013 al 31/12/2013); per cui, tenuto conto del principio, già confermato dallo scrivente e da pronunce di questo stesso Ufficio nonché avallato dalla recente sentenza Cassazione sez. lav. n. 1727/2025 del 21.5.2025 - secondo cui l'annualità 2013 può riconoscersi ai soli fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici -, tale servizio non è valutabile ai fini della progressione di carriera.
Alla luce di quanto innanzi esposto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, il ricorso va rigettato. In considerazione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e della complessità delle questioni esaminate, ricorrono le eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per cui le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da in data Parte_1
31.8.2024, così decide:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli 19.12.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 18704/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 14/08/1961, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Carlo Cutrignelli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis (comunicazioni alla
PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
sito in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (comunicazioni alla pec:
[...]
Email_2
- convenuti -
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio pre-ruolo svolto, ivi incluso l'anno 2013;
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio di ruolo svolto dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022, per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, pienamente valutabili ai sensi dell'ordinamento settoriale;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia e dai CCNL di categoria, con attribuzione dello scaglione retributivo corrispondente all'effettiva anzianità complessivamente maturata, secondo le decorrenze spettanti in ragione della valorizzazione del servizio prestato dall'anno scolastico 2013/2014 all'anno scolastico 2021/2022, ivi incluso il periodo di servizio svolto con contratto a tempo determinato dal 10/02/2022 al 30/06/2022, successivamente alla revoca del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2021/2022; 4) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE DI DECORRENZA AL 10/02/2022, APPOSTO AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DICHIARARE il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione di carriera a fini giuridici, economici, contributivi e previdenziali, con valorizzazione del servizio preruolo svolto, ivi incluso il contratto a tempo determinato stipulato presso la Scuola Primaria “Quarto I” di Quarto (NA), in data 10/02/2022, all'esito della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui efficacia è da intendersi ex tunc dal 01/09/2021 fino al 30/06/2022;
5) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti in virtù della divergenza tra quanto maturato e quanto percepito a causa dell'inferiore inquadramento derivante dall'illegittima ricostruzione di carriera della docente, anche ai fini della determinazione del TFR, contributivi e previdenziali, da quantificarsi nell'importo complessivo di € 2.488,64 (euro duemilaquattrocentottantotto/64), come da conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Giudice riterrà di giustizia;
6) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza – ad aggiornare la posizione lavorativa, economica, previdenziale e contributiva della ricorrente, provvedendo altresì a corrispondere l'importo complessivo pari ad € 2.488,64 (euro duemilaquattrocentottantotto/64), oltre interessi e rivalutazione come per legge, per differenze retributive maturate dall'assunzione in servizio, oltre alle somme che matureranno in corso di giudizio e sino all'effettivo soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali ancora dovuti e da quantificare in ragione della corretta ricostruzione di carriera;
7) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo, invalido e/o nullo ex art. 1418 cod. civ., ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, il decreto di ricostruzione di carriera adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto (prov. NA), prot. n. 317 del 15/02/2024. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Carlo Cutrignelli”
per parte convenuta:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.8.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio le
Amministrazioni scolastiche in epigrafe, deducendo:
- di essere docente di Scuola dell'infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2022 (a.s. 2022/2023) presso l'Istituto Comprensivo statale “I.C. 28° Giovanni XXIII – Aliotta” di Napoli e che attualmente presta servizio presso l'Istituto comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto, prov. NA (doc. 1);
- che, prima dell'immissione in ruolo, ha espletato, con la medesima qualifica di docente di Scuola dell'infanzia, i seguenti servizi di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art. 11, L. 124/1999, presso istituzioni scolastiche statali (doc. 2): - Anno scolastico 2013/2014, per complessivi mesi 8 e giorni 14;
- Anno scolastico 2014/2015, per complessivi mesi 8 e giorni 15;
- Anno scolastico 2015/2016, per complessivi mesi 9 e giorni 13;
- Anno scolastico 2016/2017, per complessivi mesi 9 e giorni 3;
- che inoltre, successivamente, veniva immessa in ruolo (con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica) dal 01/09/2017 a seguito di provvedimento cautelare emesso dal G.A. (prima dal TAR Lazio, Roma, iscritto al numero R.G. 8985/2014, con cui veniva impugnato il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235, recante la disciplina delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve delle graduatorie GAE e, poi con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3307 del 5 agosto 2016, confermata in sede di ottemperanza e resa all'esito del gravame cautelare -doc. 3 -, con cui veniva accolta la richiesta cautelare di sospensione dell'atto amministrativo generale di macro-organizzazione per la gestione delle graduatorie);
- che, con successivo provvedimento n. 9973 del 28 settembre 2021 (doc. 5), il TAR
Lazio, Roma, emetteva sentenza di rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente, non confermando nel merito quanto disposto in precedenza dal Consiglio di Stato;
- che, per l'effetto, con decreto prot. n. 1774 dell'8 febbraio 2022 (doc. 6), l'
[...] provvedeva a dare esecuzione al giudicato, Controparte_2 disponendo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, tra gli altri, della ricorrente, assunta mediante scorrimento delle stesse e con successivo prot. n. 1850 del 9 febbraio 2022 (doc. 7);
- che l'Amministrazione provvedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente stipulato, e alla contestuale sottoscrizione di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 10/02/2022 e cessazione al 30/06/2022 (doc. 8);
- che a seguito di successivo concorso veniva immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 (doc. 1);
- che, superato con esito favorevole il periodo di prova in data 31/08/2023, chiedeva la ricostruzione di carriera con riconoscimento del complessivo servizio pregresso ai fini giuridici, economici e previdenziali;
- che con decreto prot. n. 317 del 15 febbraio 2024 (doc. 9), il Dirigente scolastico incaricato provvedeva alla ricostruzione professionale di carriera della docente, valorizzando tutto il servizio statale prestato da quest'ultima a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ivi incluse le 4 annualità espletate nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguito in virtù del provvedimento cautelare del TAR Lazio,
Roma;
- che tuttavia, il suddetto decreto di ricostruzione della carriera non superava il controllo di regolarità contabile della (doc. 10), la quale Controparte_3 riteneva che il periodo di insegnamento prestato dalla docente in forza dell'immissione in via cautelare nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento) potesse considerarsi prestato di fatto ma non di diritto;
- che pertanto l'Istituto comprensivo statale “I.C. 3° Gadda Centr.” di Quarto emetteva un nuovo decreto di ricostruzione di carriera (doc. 11) nel quale, ometteva di considerare i periodi di servizio svolti dalla docente presso istituzioni scolastiche statali dal 01/09/2017 al 30/06/2022, non calcolando neanche l'incarico espletato con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 dal 10/02/2022 al 30/06/2022, e l'Amministrazione resistente riconosceva alla soltanto anni 3 e mesi 8 di Pt_1 servizio pre-ruolo in luogo della complessiva anzianità maturata spettante alla ricorrente, pari ad anni 8, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale “0/8” anni e successiva maturazione della fascia stipendiale “9/14” anni a decorrere dal 01/01/2024;
- che il mancato riconoscimento dei 4 anni di servizio resi dalla ricorrente nel periodo intercorrente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022, nonché il mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'annualità 2013, ha determinato in danno della docente l'attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello spettante, poiché, ove effettivamente valutato tutto il servizio prestato ante ruolo ella avrebbe maturato il gradone stipendiale “9/14” anni già a far data dal 01/01/2024. Pertanto, ella agisce per ottenere l'integrale valutazione del servizio preruolo e di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate per l'effetto. Richiamando la normativa ritenuta applicabile, ha rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 18.3.2025, con memoria del 28.2.2025 si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_1
che hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
[...] assumendo che la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui è in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99; sempre preliminarmente hanno altresì richiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze ed eccepito la prescrizione quinquennale di ogni eventuale differenza retributiva.
Nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso, atteso che la ricostruzione di carriera della ricorrente è stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge, poiché gli anni scolastici compresi nel periodo intercorrente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022 (in cui la ricorrente era stata immessa in ruolo con riserva) non sono stati conteggiati in quanto resi in virtù di contratti annullati a seguito di provvedimento giudiziario coperto da giudicato. Hanno quindi rassegnato le conclusioni innanzi trascritte.
La causa è stata da ultimo rinviata per la decisione al 20.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto. Deve altresì respingersi l'istanza d'integrazione del contraddittorio avanzata da parte resistente nei confronti del CP_5 Controparte_6
quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti
[...] gli atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, in particolare quello di ricostruzione della carriera.
Nel caso in esame, infatti, proprio in virtù della indiscussa legittimazione passiva del
, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Come chiaro dalla documentazione in atti, la stipulazione tra l'Amministrazione e la ricorrente del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2017 al 8.2.2022 è stata resa possibile solo dall'inserimento di quest'ultima nelle GAE, avvenuto, con riserva, in forza dell'ordinanza cautelare resa dal G.A. (dal TAR Lazio, Roma, nel procedimento iscritto al numero R.G. 8985/2014, confermata del Consiglio di Stato con provvedimento n. 3307 del 5 agosto 2016: doc. 3 all. al ricorso). A seguito della caducazione dell'ordinanza cautelare conseguente alla sentenza di rigetto nel merito emessa dal TAR Lazio (n. 9973 del 28 settembre 2021: doc. 5), che determinava il venir meno dell'iscrizione con riserva, l'assunzione della ricorrente è divenuta priva di un presupposto legale necessario, considerato che, nell'ambito del pubblico impiego, l'assunzione può avvenire solo a seguito di concorso pubblico o di procedure equiparate per legge, come, appunto, avviene in ambito scolastico per le quote di assunzione riservate agli iscritti nelle GAE.
Il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del contratto è, dunque, conformativo rispetto alla pronuncia giudiziale passata in giudicato tra le parti, che ha rigettato nel merito il ricorso della ricorrente facendo venire meno il provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio. Sul piano definitorio ricorre un'ipotesi di risoluzione del contratto individuale di lavoro a seguito di depennamento dalla GAE disposta dal in ragione della sentenza resa dal CP_5 Giudice amministrativo, all'esito del giudizio ordinario, di rigetto della domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, in ragione della sua presunta abilitazione conseguente al diploma magistrale. Ne consegue che, a prescindere dall'indicazione espressa nel contratto circa l'efficacia risolutiva dell'esito sfavorevole per la ricorrente del contenzioso in questione, il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del rapporto a tempo indeterminato risulta del tutto legittimo. La caducazione dell'immissione in ruolo della ricorrente, quale conseguenza della revoca del contratto individuale di lavoro, involge la questione controversa tra le parti in ordine alla possibilità di considerare il servizio di ruolo prestato con riserva ai fini della ricostruzione di carriera del docente. E' pacifico, tra le parti, il decisum dell'autorità giurisdizionale amministrativa. Pertanto, è incontestato che la ricorrente è stata ammessa con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli con ordinanza del Consiglio di Stato resa in sede cautelare e che successivamente è stato rigettato il ricorso di merito proposto dalla docente;
inoltre, è parimenti incontestato che, in considerazione della mancata proposizione del gravame avverso la sentenza del TAR n. 9973/ 2021, tale cancellazione è divenuta definitiva. In ordine alle conseguenze del decisum dell'autorità giurisdizionale amministrativa sul presente giudizio, si osserva che il presupposto dell'inserimento, a pieno titolo, della ricorrente nelle GAE era costituito dalla stabilità del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, laddove il ricorso di merito fosse stato accolto dal giudice amministrativo.
Di contro, con il rigetto del ricorso in sede ordinaria, si è realizzata la caducazione del provvedimento d'urgenza di ammissione con riserva nelle GAE. Da ciò consegue che la cancellazione del nominativo della ricorrente dalle G.A.E., per effetto del rigetto nel merito del procedimento giurisdizionale amministrativo, ha determinato, inevitabilmente, la risoluzione del contratto di lavoro. E' evidente, infatti, che la presenza della ricorrente in graduatoria – ove era stata collocata con riserva in attuazione del provvedimento cautelare – costituisce il presupposto giuridico del contratto di lavoro medesimo. La circostanza che l'immissione in ruolo sia avvenuta in ragione del solo provvedimento cautelare di ammissione con riserva della ricorrente nelle GAE comporta la inevitabile conseguenza che sia l'anno di prova che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sono stati subordinati, per la loro validità, allo scioglimento dell'anzidetta riserva, a prescindere dall'espressa menzione della riserva indicata nella proposta di lavoro. Ed, infatti, anche qualora la clausola risolutiva espressa non fosse stata inserita, si sarebbe trattato, in ogni caso, di una fattispecie di condizione risolutiva ex lege del contratto di docenza, costituito dall'avveramento del fatto impeditivo, ossia il rigetto del ricorso in sede ordinaria. L'avveramento della condizione risolutiva del contratto di assunzione in ruolo, nella specie appositamente prevista, comporta che il decreto di revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato oggetto della presente impugnazione è la corretta conseguenza dell'espunzione della ricorrente dalle G.A.E. per effetto del rigetto del ricorso ordinario in sede amministrativa. Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, anche l'eventuale assenza di riserve o clausole risolutive nel contratto non sarebbe stata ostativa alla risoluzione dello stesso poiché essa è conseguenza diretta dell'applicazione, da un lato, dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro, dell'art. 25, comma 5, del CCNL 2007 Comparto Scuola – espressamente richiamato nel contratto di assunzione della ricorrente -, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto. Tali disposizioni, rispettivamente di rango normativo e contrattuale, integrano con la loro forza cogente il regolamento contrattuale, con la conseguenza che, pur non essendovi alcun espresso riferimento ad esse all'interno del contratto, esso soggiace anche a quanto in esse stabilito. In senso analogo, con riferimento ad una fattispecie certamente assimilabile, per identità di ratio, a quella in esame, si veda, da ultimo, Cass., 30992/19, in cui si legge: "Vanno, ..., richiamate le ragioni già esposte da questa Corte in plurime decisioni (v. in particolare
Cass. 25 giugno 2019, n. 17002; Cass. 7 maggio 2019, n. 11951) con le quali si è affermato che "nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n.
487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici". Poiché l'inserimento nelle GAE costituiva il presupposto necessario sul quale si fondava l'immissione in ruolo nel 2017, ne consegue che il venir meno del valido inserimento della ricorrente, giusta pronuncia sfavorevole del TAR, determina la illegittimità dell'affidamento del contratto a tempo indeterminato, e dunque la sua nullità con le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c. (Cass. 22320/13; Cass. 28255/22), prima fra tutte l'impossibilità di considerare il servizio prestato come utile ai fini della ricostruzione di carriera, vertendosi in ipotesi in cui va esclusa qualsivoglia possibilità di sanatoria della prestazione lavorativa resa in esecuzione di un contratto nullo. Consegue che il servizio di ruolo con riserva prestato nel periodo dall'1.9.2017 al 8.2.2022 non risulta valutabile ai fini invocati dalla parte istante. Del pari non è valutabile il servizio prestato con contratto a tempo determinato nel periodo dal 10.2.2022 al 30.6.2022 in quanto inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento nazionale (180 giorni), in applicazione dei criteri di cui all'art. 489 del D.Lgs. 297/94 (“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Per quanto riguarda l'annualità 2013, per la quale la ricorrente censura l'omessa valutazione del servizio prestato in tale anno ai fini della progressione di carriera, anche tale capo di domanda non merita accoglimento. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, e rimarcato dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione depositate il 11.9.2025, la ha prestato Pt_1 servizio preruolo, limitatamente all'annualità 2013, solo per poco più di due mensilità (precisamente dal 17/10/2013 al 31/12/2013); per cui, tenuto conto del principio, già confermato dallo scrivente e da pronunce di questo stesso Ufficio nonché avallato dalla recente sentenza Cassazione sez. lav. n. 1727/2025 del 21.5.2025 - secondo cui l'annualità 2013 può riconoscersi ai soli fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici -, tale servizio non è valutabile ai fini della progressione di carriera.
Alla luce di quanto innanzi esposto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, il ricorso va rigettato. In considerazione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e della complessità delle questioni esaminate, ricorrono le eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per cui le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da in data Parte_1
31.8.2024, così decide:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli 19.12.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile