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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 23533/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Agrofoglio per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: sgravi contributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024 la società in epigrafe, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio l' e, premesso di aver assunto in data 1 dicembre 2023 l'ing. CP_1 CP_2
quale lavoratore beneficiario di NASPI, ha chiesto di accertare il diritto
[...] di fruire del beneficio di cui all'art. 2, comma 10 bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'uopo esponendo:
- che l'ing. era stato precedentemente occupato presso la CP_2 sino al 31 ottobre 2023, data del licenziamento per riduzione di CP_3 personale nell'ambito di una procedura prevista dalla legge n. 223/1991; - che la risoluzione del rapporto di lavoro dell'ing. era stata CP_2 effettuata con esonero dal periodo di preavviso, la cui indennità doveva essere liquidata unitamente alle competenze finali;
- che, in particolare, era stato pattuito che “il trattamento di fine rapporto, unitamente all'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente previsto pari a n. 4 mensilità, verrà corrisposto alle scadenze e secondo gli usi vigenti presso la nostra Società al termine dei relativi conteggi” e che ciò è stato ribadito nel successivo verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra la e il dipendente;
CP_3
- che nell'ambito dell'accordo di incentivo all'esodo è stata prevista la percezione della NASPI per 24 mesi ai lavoratori che avessero aderito all'accordo medesimo entro il 31 luglio 2023;
- che il ha aderito al suddetto accordo in data 18 luglio 2023 CP_2
e dunque, avrebbe dovuto percepire la NASPI per 24 mesi;
- che in data 7 novembre 2023 l'ing. ha presentato domanda CP_2 di attribuzione della NASPI, posto che a quella data il precedente datore di lavoro non aveva ancora versato né le competenze finali, né le competenze di mancato preavviso, le quali avevano richiesto diverso tempo per essere quantificate;
- che la domanda è stata approvata e, pertanto, all'atto di assunzione presso la (1 dicembre 2023), il lavoratore era percettore Parte_1 di Naspi;
- che, in particolare, in data 1 dicembre 2023 la Parte_1 ha assunto l'ing. in qualità di dipendente, con qualifica di quadro a CP_2 tempo indeterminato, con la specifica di “lavoratore percettore di Naspi” e ha domandato all'ente previdenziale di poter fruire degli incentivi pari al 20% del valore di NASPI approvato al lavoratore, come previsto dalla citata normativa;
- che in data 11 marzo 2024 l' ha riscontrato negativamente la CP_1 richiesta, rappresentando che: “La NASPI del lavoratore
è stata posta in decadenza dal momento che si è C.F._1 verificata la rioccupazione nel periodo di preavviso”. Svolte queste premesse in fatto, a sostegno della domanda la società ricorrente ha dedotto che: “Non corrisponde al vero il fatto che il lavoratore si sia rioccupato durante il periodo di preavviso in quanto, il rapporto di lavoro con è cessato ad ogni effetto di legge in data 31.10.2023 mentre il CP_3 lavoratore in esame è stato assunto alle dipendenze della PJC, attuale ricorrente, il 1.12.2023 e dopo che al lavoratore era stato riconosciuto il diritto a fruire della Naspi”. Alla stregua di queste considerazioni, pertanto, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità del provvedimento dell' di diniego dei benefici di cui all'art. 2, comma 10 bis contenuto CP_1 nel D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9
2 agosto 2013, n. 99;
- in ogni caso accertare e dichiarare che la ricorrente
[...] abbia i requisiti per ottenere benefici di cui all'art. 2, comma Parte_1
10 bis contenuto nel D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- per l'effetto, ordinare l' di ammettere la CP_1 Parte_1 alla fruizione del beneficio previsto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va premesso che al giudice ordinario, anche nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è preclusa la possibilità di annullare l'atto amministrativo, potendo esclusivamente valutare la sussistenza o meno del diritto preteso nei suoi elementi costitutivi. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “È affermazione generalmente condivisa così in dottrina come in giurisprudenza che le controversie della previdenza e dell'assistenza sociale, appartenenti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno per oggetto non già il controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati dagli enti previdenziali o da altra pubblica amministrazione bensì l'accertamento di rapporti obbligatori intercorrenti tra privati e le amministrazioni ora dette nonché le eventuali statuizioni di condanna. Rapporti regolati dal diritto comune delle obbligazioni, ossia dal diritto privato in funzione integrativa del regime pubblicistico della previdenza e dell'assistenza. Atti amministrativi rilevanti nel rapporto obbligatorio possono formare oggetto di sola cognizione incidentale da parte del giudice ordinario, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E.” (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2002, n. 331).
3. Fermo, quindi, che il decidente può soltanto sindacarne la legittimità ai fini della sua disapplicazione, così garantendo la piena tutela dei diritti soggettivi, ma non anche provvedere ad annullare la delibera che ha rigettato la richiesta della società ricorrente, nel merito le domande attoree non meritano accoglimento. Emerge documentalmente che la società ricorrente abbia assunto in data 1 dicembre 2023 l'ing. a tempo pieno e indeterminato (cfr. Controparte_2 doc. n. 2 del ricorso) e che quest'ultimo sia stato licenziato dal precedente
3 datore di lavoro, con effetto dal 31 ottobre 2023 ed esonero dal CP_3 periodo di preavviso, quantificato in 4 mensilità rispetto alle quali la società si è impegnata al pagamento (cfr. doc. n. 3). Con verbale di conciliazione del 23 ottobre 2023, poi, l'ing. CP_2 ha raggiunto un accordo con il datore di lavoro, ricevendo un incentivo all'esodo e rinunciando a impugnare il licenziamento a lui intimato (cfr. doc. n. 5). Detto licenziamento, poi, è stato intimato all'esito dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo in data 17 maggio 2023 tra il datore di lavoro e le parti sociali relativamente ai lavoratori da licenziare (cfr. doc. n. 6).
Il diritto del Del Trono alla Naspi non può derivare, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, dall'accordo in questione, come testualmente affermato al punto 5): “Nell'ambito dell'accordo di incentivo all'esodo, era prevista la percezione della NASPI per 24 mesi (cfr. accordo di incentivo all'esodo del 19 maggio 2023, doc. 6) ai lavoratori che aderivano all'accordo entro il 31 luglio 2023. L'Ing. aderiva al suddetto accordo in data CP_2
18 luglio 2023. Dunque, l'Ing. avrebbe dovuto percepire la Naspi CP_2 per 24 mesi”. Non soltanto, infatti, non è consentito alle parti sociali stabilire le ipotesi in cui spetti il trattamento previdenziale in questione al di fuori dal perimetro normativo, ma l'accordo si è limitato a prevedere l'attribuzione di alcuni benefici economici in favore di determinati lavoratori che avessero ritenuto di non opporsi al licenziamento e, al contempo, avessero fatto ricorso alla Naspi. Più semplicemente, l'ing. , avendo subito un licenziamento a CP_2 lui intimato senza colpa, avrebbe avuto titolo per chiedere la NASPI, secondo la previsione generale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
4. La questione oggetto di controversia nel presente giudizio, pertanto, non è tanto diritto in sé del lavoratore assunto dall'odierna ricorrente alla Naspi, quanto la decorrenza di tale beneficio e, in particolare, la circostanza che alla data di assunzione presso la resistente l'indennità previdenziale gli spettasse o meno. Invero, il comma 10 bis del medesimo art. 2 della legge n. 92/2012, introdotto dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 76/2013, stabilisce che “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al
4 momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”. Il chiaro tenore del dato testuale, dunque, stabilisce una correlazione inscindibile tra assunzione del lavoratore, quale presupposto dello sgravio contributivo, e fruizione da parte di quest'ultimo della NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego disciplinata dal medesimo art.
2. In altri termini, il diritto allo sgravio contributivo sussiste soltanto a condizione che il lavoratore assunto abbia fruito legittimamente della Naspi al momento dell'assunzione, ossia che in forza del quadro normativo vigente detto emolumento gli spettasse. A prescindere dal dato formale per cui la relativa istanza è stata effettivamente accolta e anche dall'eventuale procedimento di revoca della prestazione, in questa sede occorre soltanto accertare se sussistesse quella correlazione tra assunzione e Naspi richiesta dal legislatore ai fini del beneficio contributivo.
5. Orbene, l'ultimo comma dell'art. 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilisce che “Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità, per mancato preavviso ragguagliata a giornate”. Detta norma non è stata abrogata in modo espresso da nessuna disposizione contenuta nella legge n. 92/2012, né può dirsi abrogata per effetto di una nuova regolamentazione della materia che sostituisca tutte le previsioni pregresse, né risulta non compatibile con la Naspi, trattandosi, anzi, di una normativa di carattere generale applicabile a tutti i trattamenti di disoccupazione. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la disposizione nel senso che “In tema di indennità di disoccupazione, l'art. 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, fissa la decorrenza della suddetta indennità a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale ultima indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 29237 del 28 dicembre 2011). Detto indirizzo si è consolidato definitivamente nei successivi arresti di legittimità, formatisi in tema di indennità di mobilità, trattandosi parimenti di
5 un trattamento di disoccupazione e tenuto conto che l'art. 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito dalla legge n. 1155 del 1936 (cfr. Cass., sez. lav., n. 3836 del 9 marzo 2012, n. 24159 del 28 dicembre 2012 e n. 22154 del 13 luglio 2022). In questo crinale esegetico è stata altresì evidenziata l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, rilevando che se il rapporto lavorativo cessa immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di rilevanza per diversi profili e che, in tale ottica, percependo l'indennità di preavviso il lavoratore non si è trovato in uno stato di bisogno, sicché nello specifico il periodo di preavviso assume rilevanza ai fini previdenziali come se il rapporto fosse continuato (cfr. Cass., sez. lav., n. 17606 del 21 giugno 2021). Dalla documentazione prodotta dall' emerge – peraltro in modo CP_4 nemmeno contestato – che il lavoratore abbia percepito effettivamente l'indennità di preavviso per le quattro mensilità pattuite, corrispondenti al periodo tra l'1 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024. Ciò si ricava, in particolare, sia dai flussi UniEmens del precedente datore di lavoro (cfr. doc. nn.
1.1 e 1.4 della memoria di costituzione), sia dall'estratto conto previdenziale di , il quale reca la Controparte_2 specifica voce “ind. sost. preavviso” dal “01.11.2023 al 31.12.2023” e dal
“01.01.2024 al 29.02.2024” (cfr. doc. n. 2). Ne consegue, alla luce del quadro normativo sopra ricostruito anche in forza dell'indirizzo interpretativo consolidato del Supremo Collegio, che il
[...]
, al momento dell'assunzione da parte dell'odierna ricorrente, a fini CP_2 previdenziali, avendo ricevuto l'indennità di preavviso, non potesse percepire la Naspi, la quale gli sarebbe spettata soltanto dopo la scadenza del periodo di preavviso non lavorato. Sicché, in definitiva, a prescindere dalla vicenda relativa alla revoca dell'indennità nei confronti del lavoratore predetto, in ogni caso non sussistono i presupposti di diritto per attribuire alla società ricorrente gli sgravi contributivi postulati nel presente giudizio.
6. L'assoluta novità della questione, sulla quale non constano precedenti giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 16 febbraio 2025. Il giudice Cesare Russo
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