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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2761/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2761/2020 promossa da:
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
. 1), rap fesa Controparte_1 dall'avv.ta Valentina Ferri;
- attore - nei confronti di:
CF e PI , Controparte_2 P.IVA_2 ata e dif CP_2 CP_2 NC AZ;
nonché nei confronti di
, in persona del legale Controparte_3 isa Baroni e NC Policastrese;
- convenuti -
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito: dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dell'importo di Euro 310.000,00 ciascuna, a titolo di compenso per l'attività svolta in loro favore dallo in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, in relazione al contratto di compraven ore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e/o l'inammissibilità delle domande avanzate dallo per intervenuta prescrizione, con conseguente refusione delle Controparte_1
- in via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque infondate le domande avanzate dallo Controparte_1[... con conseguente refusione delle spese di lite;
pagina 1 di 9 - in via principale, respingere le domande proposte dallo nei Controparte_1 confronti della poiché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_4
- in via subor isse riconosciuto il diritto alla provvigione in capo allo ridurre, comunque, l'eventuale condanna nella misura che Controparte_1 emergerà in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equa;
- in ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, nonché con condanna dello
[...] al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. Controparte_1
, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Conclusioni di Con Socio Unico, Controparte_3
“Si insiste nelle conclusioni così come precisate e modificate nella memoria istruttoria n.1 ex art. 183 cpc “a) in via preliminare: dichiararsi la prescrizione ex art. 2950 c.c. del credito vantato dalla società attrice;
b) in via preliminare, nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per ex art. 164 c.p.c. comma 4 in riferimento all'art. 163 comma 3, punto 4, per omissione/assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
c) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i sopra esposti motivi;
d) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui si qualificasse rientrante nella definizione di
“mandato” l'attività posta in essere da parte attrice nell'operazione di compravendita del fondo agricolo Valcarengo, rigettare la domanda attorea nei confronti di dichiarando che nulla è dovuto dalla medesima a titolo di CP_3 provvigione, per tutti i motivi in fatto e in diri e) condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. in via equitativa e nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Impregiudicate tutte le eccezioni, domande, istanze istruttorie e conclusioni che si ribadiscono anche in questa sede ed in particolare nella ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alla comparsa di costituzione e risposta, memorie 183 co.6 n.1,2 e 3 nonché in tutte le altre eccezioni e domande”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...] con soci Controparte_4 Controparte_5 d scuno, a titolo di provvigione, per l'attività svolta in loro favore in relazione alla compravendita del fondo agricolo Valcarengo.
A fondamento della domanda parte attrice ha rappresentato quanto segue:
− svolge l'attività di intermediazione immobiliare;
Controparte_1
− nel corso del 2017, il geom. è stato contattato dalla dott.ssa agronoma CP_1 Persona_1 e socia di che si occupa di redigere tà agricole Parte_2 interessate alla compravendita di terreni e, più in generale, che fornisce servizi per l'agricoltura;
− la dott.ssa era venuta a conoscenza che era intenzionata a vendere il Per_1 Controparte_3 fondo agr lcarengo, ubicato nei comu niti, Castelverde e Paderno Ponchielli;
pertanto, la dott.ssa ha instaurato una collaborazione con lo Per_1 [...] in persona de per finalizzare la vendita;
Controparte_1 CP_1
− il geom. ha ricevuto da i documenti necessari per procedere alla ricerca di un CP_1 Parte_2 acquire l fondo Valcare dere al prezzo di € 21.000.000,00 trattabili;
pagina 2 di 9 − il geom. ha individuato come possibili acquirenti e CP_1 Controparte_6 CP_7 e 15.07.2017 si è tenuto un incontro presso e
[...] CP_3 dei potenziali acquirenti, di e rappresentanza di CP_1 Persona_2 Persona_3 Pt_3 e della dott.ssa tuttavia, la vendita non è stata finalizzata;
[...] Per_1
− nel mese di novembre 2017 il geom. ha individuato come possibile acquirente del fondo CP_1 la , rapprese e è stato quindi organizzato Controparte_4 CP_2 CP_2 u d ott.ssa e il geom. Controparte_8 CP_2 Per_1
, in occasione de ha fornit .ri la docu ne relativa CP_1 CP_2 al fondo Valcarengo e alla società agricola;
− il geom. è venuto a conoscenza che, a seguito di trattative dirette tra le parti, in data CP_1 29.11.20 do Valcarengo era stato venduto da alla al CP_3 Controparte_4 prezzo di € 15.5000.000,00;
− ha quindi chiesto alle due società il pagamento della provvigione che, sulla Controparte_1 bardia, dev'essere stabilito nella misura del 2% del prezzo pattuito per la compravendita.
1.2. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare: Controparte_3
− la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, non essendo chiara la natura del rapporto giuridico dedotto (mediazione o mediazione atipica);
− la prescrizione del credito– stante il decorso del termine annuale ex art. 2950 c.c. - in quanto l'operazione di compravendita si è conclusa nel luglio del 2019 con la stipula del contratto preliminare, mentre la richiesta di pagamento della provvigione è pervenuta in data 02.09.2020.
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto dal momento che il geom. è sconosciuto alla società e non ha mai posto in essere alcuna attività CP_1 di mediazione;
in particola ha rappresentato quanto segue: CP_3
− nell'autunno del 2017 ed per conto della hanno incontrato Per_2 Persona_3 CP_3 la dott.ssa pr co socia contitola che si è Per_1 Parte_2 offerta di a terzi la compravendita del fondo agricolo Valca comune consapevolezza che la dott.ssa non avrebbe mai maturato alcun diritto alla provvigione Per_1 per carenza dell'iscrizione all'apposito albo;
i sig.ri hanno quindi consegnato le Per_3 planimetrie del fondo alla dott.ssa Per_1
− la dott.ssa (e non il geom. ) ha fissato un appuntamento presso il fondo Per_1 CP_1 Valcarengo ig.ri interessati all'acquisto, alla presenza dei sig.ri CP_6 CP_7 successivamente rò comunicato telefonicamente al sig. Per_3 CP_6 Per_2 i non essere interessato al fondo a causa del prezzo troppo elevato;
[...]
− qualche giorno dopo la dott.ssa ha ricontattato il sig. chiedendo di poter Per_1 Per_3 proporre in vendita il fondo ad a atori del territorio;
il si ha acconsentito a Per_3 condizione che gli venissero presentate solo persone realmente interes acquisto;
− nei successivi due anni ha svolto alcune trattative con dei mediatori senza CP_3 approdare a nessuna tratt er la vendita del fondo;
− nella primavera del 2019 la società ha incontrato il sig. collaboratore dei CP_3 Tes_1 sig.ri proprietari della , che avevano tato interesse per CP_2 Controparte_4 l'acq l fondo;
− è quindi iniziata una trattativa conclusasi dopo alcuni mesi con la vendita del fondo agricolo Valcarengo alla , senza alcuna intermediazione di Controparte_4 Controparte_1
Ciò premesso, la società convenuta osserva che:
pagina 3 di 9 − parte attrice ha affermato di essere stata incaricata dalla dott.ssa sicché alcuna Per_1 obbligazione è stata assunta da nei confronti del geom. Controparte_3 CP_9
− nessuna prova è stata fornita in ordine alla “messa in relazione” di Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1.3. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare: Controparte_4
− la prescrizione del credito – stante il decorso del termine annuale ex art. 2950 c.c. - in quanto l'operazione di compravendita si è conclusa nel luglio del 2019 e l'atto di citazione è stato notificato in data 18.11.2020;
− la carenza di legittimazione passiva qualora il rapporto giuridico dedotto in giudizio venga qualificato come mediazione atipica;
in tale ipotesi la provvigione può essere pretesa solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico, ovvero CP_3
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto rappresentando quanto segue:
− nell'ambito della loro attività e in virtù dei contatti intercorsi con altri imprenditori agricoli operanti nel settore, nel corso dell'anno 2016 i sig.ri erano venuti a conoscenza del fatto CP_2 che aveva proposto in vendita il fond rengo;
tale circostanza è stata poi CP_3 segn mente dai sig.ri nell'ambito dei rapporti intercorrenti per la gestione in Per_3 comune della roggia irrigua Gabriella, collocata nelle vicinanze tra il fondo Valcarengo e i terreni gestiti dai sig.ri CP_2
− nel 2017 i sig.ri hanno ricevuto presso la loro proprietà la visita del geom. , il quale CP_2 CP_1 ha proposto l quisto del fondo Valcarengo, limitandosi ad esibire la etria del terreno proposto in vendita e ad indicare il prezzo di € 21.000.000,00;
− la visita, preannunciata da una semplice telefonata e senza la presenza dei venditori, era durata solo pochi minuti posto che all'epoca i sig.ri che già erano a conoscenza CP_2 dell'opportunità, non erano interessati all'acquisto s anche l'elevato prezzo richiesto;
pertanto, i sig.ri hanno comunicato immediatamente al geom. il proprio CP_2 CP_1 disinteresse all'acq el fondo, senza nemmeno dar inizio a qualsivoglia t a;
− a distanza di oltre un anno e mezzo, i sig.ri sono venuti a conoscenza, tramite CP_2 Tes_2
i sig.ri del he il fondo Valcarengo era ancora
[...] Testimone_3 Per_3
quelle te dal geom. ; CP_1
− a giugno 20219 i sig.ri hanno avviato le trattative con per l'acquisto del fondo CP_2 CP_3 e dell'azienda agricola, la mediazione di;
il 31. ato stipulato il contratto CP_1 preliminare, seguito il 29.11.2019 dal contrat itivo, definendo il prezzo del fondo in € 15.500.000,00.
Ciò premesso, la società convenuta osserva che:
− la non ha conferito alcun incarico ad e dall'unico Parte_1 Controparte_1 incontro avvenuto con il geom. non è stata tratta alcuna utilità; CP_9
− parte attrice non ha contribuito in alcun modo alla conclusione dell'affare atteso che:
o i sig.ri e i sig.ri avevano già rapporti afferenti alla gestione dell'irrigazione Per_3 CP_2 dei ris terreni a o le minimali condizioni di vendita del fondo Valcarengo riferite da ai sig.ri CP_1 CP_2
- limitate alla specificazione del prezzo del fondo di € 21.000.000,00 – differiscono in modo significativo dalle condizioni del contratto concluso tra le parti (prezzo di € 15.500,00 con contestuale cessione di azienda agricola);
pagina 4 di 9 o il decorso di un notevole lasso di tempo - oltre due anni - tra la presunta attività del geom. avvenuta nel corso del 2017 e la conclusione del contratto di CP_1 compra perfezionata con contratto preliminare il 31.07.2019; o la ripresa delle trattative nel giugno 2019 per effetto di un'iniziativa nuova non ricollegabile al precedente contatto.
1.4. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione della prova testimoniale.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
Entrambi i convenuti eccepiscono che il diritto di credito vantato dall'attrice è prescritto, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., decorrente dalla conclusione dell'affare.
Come è noto, la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione comincia a decorrere, a norma dell'art. 2935 c.c., dalla data della conclusione dell'affare, poiché è da questo momento che il diritto può essere fatto valere. Per conclusione dell'affare si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di un contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (Cass. n. 18779/2017; n. 22000/2007; n. 13260/2009).
Va precisato che l'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità giuridica e non già a quella materiale di esercizio del diritto;
in altri termini, l'impossibilità a fare valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione “non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza da parte del titolare del diritto dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda da accertarlo “ (Cass. n. 2272/2018; n. 10828/2015)
L'ignoranza dell'avvenuta conclusione dell'affare può assumere rilievo come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., ove l'ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquistato la consapevolezza della conclusione dell'affare (Cass. n. 2071/2002; Tribunale Bologna n. 885/2020; Tribunale Milano n. 4827/2020).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata nei confronti di . Controparte_4
Nel caso di specie, i convenuti hanno stipulato il contratto preliminare in data 31.07.2019 e dalla documentazioni in atti risulta che ha inviato a in data 25.11.2019, e a Controparte_1 CP_2
in data 25.10.2019, comunicava uto a conoscenza della CP_2 el contratto, chiedendo la fissazione di un appuntamento per definire la provvigione;
pertanto, da tali date è ricominciato a decorrere il termine annuale, interrotto dalla diffida trasmessa alla via pec in data 20.01.2020, a cui è seguita la notifica dell'atto di citazione in Controparte_4
9).
L'eccezione di prescrizione è invece fondata nei confronti di in quanto la prima diffida è CP_3 stata inviata via pec in data 02.09.2020 (doc. 10), oltre il termin prescrizione.
Non trova infatti applicazione la sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto Controparte_1 non ha assolto all'onere di provare il dolo in capo ai debitori. A tale proposito è po luce dell'istruttoria svolta, al cui esame si rinvia, che le società convenute erano genuinamente convinte di nulla dovere al geom. non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività nel loro interesse CP_1 nell'estate del 2019.
La domanda potrà quindi essere affrontata nel merito solo con riferimento alla posizione della
[...]
. Controparte_4
pagina 5 di 9
3. Sulla carenza di legittimazione passiva di . Controparte_4
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva qualora il rapporto Controparte_4 giuridico dedotto venga qualificato come mediazione atipica, poiché in tale ipotesi la provvigione può essere pretesa solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico, ovvero CP_3
Innanzitutto, tale eccezione deve essere riqualificata quale contestazione sulla titolarità della posizione giuridica fatta valere in causa.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, che attiene al merito della causa.
La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e può essere esclusa solamente laddove la parte faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretende di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò premesso, nel caso in esame si pone una questione di fondatezza nel merito della domanda in quanto deduce di aver maturato il diritto alla provvigione in forza dell'attività Controparte_1 espletat convenute mentre nega di aver conferito un Controparte_4 incarico di qualsivoglia natura all'attrice.
4. Sulla qualificazione del rapporto giuridico dedotto.
4.1. Ai fini della decisione, stante l'incertezza espositiva di è necessario stabilire se Controparte_1 nel caso di specie viene o meno in rilievo una mediazione ttasi di questione di non secondaria rilevanza in quanto dalla diversa qualificazione discendono conseguenze in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la provvigione.
La Cassazione ha infatti precisato che “Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lg. n. 206 del 2005; d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte” (Cass. n. 16382/2009).
Ebbene, alla luce delle allegazioni attore, viene in rilievo una mediazione tipica dovendosi escludere che volendo concludere un singolo affare, abbia incaricato di svolgere CP_3 Controparte_1 intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclu terminate e prestabilite condizioni.
Si osserva, infatti, che la stessa ha dedotto che i sig.ri avevano manifestato Controparte_1 Per_3 alla dott.ssa la volon do Valcarengo e che ha instaurato una Per_1 collaborazion geom. volta a finalizzare l'operazione. Tali circostanze portano quindi ad CP_9 escludere che abbia conferito mandato ad CP_3 Controparte_1
Com'è noto, in materia di mediazione, l'art. 1755 c.c. stabilisce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando l'affare risulta concluso per effetto del suo intervento, intendendosi per
“affare” qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, diretti a realizzare un unico interesse economico (cfr. Cass. sent. n. 28269/2019).
Il diritto alla provvigione sussiste quindi anche nell'ipotesi di stipula di un contratto con forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore ha prestato la propria attività in quanto l'art. 1755 c.c. assume come parametro per il sorgere del diritto alla provvigione non le categorie giuridiche del contratto o del pagina 6 di 9 negozio giuridico, ma la nozione giuridico-economica di “conclusione dell'affare”. In particolare, la Cassazione ha precisato che “Sussiste l'identità dell'affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l'operazione sia stata condotta in porto per effetto dell'opera del mediatore” (Cass. sent. n. 11675/2023).
La giurisprudenza adotta poi una interpretazione estensiva della locuzione “mettere in relazione” (art. 1754 c.c.) facendo applicazione del principio dell'efficienza causale. Il diritto alla provvigione sorge, infatti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
È quindi sufficiente che il mediatore – anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa – abbia messo in relazione le parti, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (in tal senso la Cassazione ha statuito che “per il diritto del mediatore al compenso non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento o nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre però che tale attività costituisca il risultato utile della manovra fatta dal mediatore poi valorizzata dalle parti” (ex plurimis Cass. n. 28231/2005).
Di conseguenza, l'intervallo di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e le prime trattative non rappresenta circostanza di per sé idonea ad interrompere il nesso di causalità, quando l'interruzione delle trattative sia seguita dalla conclusione di un affare avente le medesime caratteristiche economiche di quello oggetto di intermediazione (Cass. sent. n. 15014/2000).
4.2 Il Tribunale ritiene che non abbia adempiuto all'onere della prova – su di sé Controparte_1 gravante (Cass. 28269/2019 supposti del proprio diritto alla provvigione, ovvero il rapporto causale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare.
I testimoni e hanno reso dichiarazioni concordati che Controparte_7 Controparte_6 confermato che il geom. si era attivato per la vendita del fondo Valcarengo e che era CP_1 CP_3 a conoscenza del fatto c re stava di fatto prestando attività di intermediazione nel se. Entrambi i testimoni hanno infatti dichiarato di essere stati contattati dal geom. il quale gli aveva CP_1 rappresentato che stava cercando acquirenti per il fondo Valc al prezzo di € CP_3 21.000.000,00 tratt sere stati accompagnati dal geom. presso il fondo in data CP_1 15.09.2017 e che all'incontro erano presenti anche i sig.ri ai quali erano stati presentati come Per_3 potenziali acquirenti;
che l'incontro era durato diverse ore in tale occasione avevano visionato anche la documentazione relativa al compendio aziendale;
che l'interesse all'acquisto era venuto meno in quanto i sig.ri avevano dimostrato disponibilità a diminuire il prezzo al massimo a € Per_3 20.000.000,00, men speravano in margini di trattativa più ampi.
Il teste collaboratore della famiglia ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a Testimone_4 Per_3 quelle dei precedenti testimoni;
il teste ha infatti negato che il geom. abbia mai messo in CP_1 contatto con i sig.ri e che il geom. abb cipato all'incontro del CP_7 CP_6 Per_3 CP_9 settembr iarazioni s o si risolvono parte in dichiarazioni de relato da parte del convenuto la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, poiché vertono sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. n. 569/2015).
Le dichiarazioni del testimone ex dipendente dell' , Testimone_5 Parte_4 confermano che si era attivata per la vendita del fondo Valcarengo nei confronti Controparte_1 dell Parte_4
Il teste ha riferito di aver organizzato e partecipato nel novembre 2017 ad un appuntamento tra il geom.
e i sig.ri anche alla presenza della dott.ssa In detta occasione, avrebbe CP_1 CP_2 Per_1 CP_1 to i docu riguardanti il compendio aziendal cato in € 21.000.00 ttabili, il pagina 7 di 9 prezzo di vendita;
il teste ha inoltre rappresentato che i sig.ri hanno scambiato il proprio numero CP_2 di telefono con il geom. . CP_1
Tuttavia, l'intervento del geom. non ha assunto un ruolo significativo nella definizione CP_1 dell'affare. Si osserva infatti che il , a seguito dell'appuntamento del novembre 2017 con i CP_1 sig.ri non ha mai organizzato alcu tro tra questi ultimi e i sig.ri é è dimostrato che CP_2 Per_3 in tale fase abbia effettivamente svolto ulteriore attività finalizzata ad instaurare delle trattative tra le parti. Neppure risulta che nel 2017, dopo l'intervento del geom. , e CP_1 Controparte_4 avessero preso contatti personalmente, sicché - verosimilmente – l'interessamento all'affare CP_3 era venuto meno sia da subito. CP_2
A ciò deve aggiungersi che le mail prodotte dal geom. si risolvono in uno scambio di CP_1 corrispondenza, intercorso tra il 12 e il 18 novembre 201 he giorno prima della stipula del contratto definitivo, tra i tecnici di (dott. e geom. , i tecnici della CP_3 Tes_4 CP_10
(ing. ) e .ssa on vi è alcun Controparte_4 Persona_4 Per_1 documento dal quale sia possibile evince che il Geom. abbia in qualche modo effettivamente CP_1 contribuito alla conclusione dell'affare.
La circostanza, quindi, che il geom. abbia proposto la vendita del fondo Valcarengo di per sé CP_1 non è attività sufficiente a far mat provvigione, ciò in adesione al costante orientamento di legittimità a mente del quale non matura alcun diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. 11815/2023; 22426/2020; 1120/2015).
Si osserva, inoltre, che l'affare concluso dai convenuti è diverso da quello prospettato da CP_1
[...]
Parte attrice nei propri scritti difensivi ha dedotto di aver svolto attività di intermediazione nel 2017 al solo fine di consentire la vendita del fondo Valcarengo, sennonché con il contratto preliminare del 31.07.2019 le parti hanno pattuito la vendita del fondo ad € 15.500.000,00 (ovvero ad un prezzo decurtato del 25% rispetto a quello inizialmente proposto nel 2017) e contestualmente la cessione dell al prezzo di € 2.500.000,00. È evidente che la vendita del fondo e la cessione Parte_5 dell sere considerate unitamente, tenuto conto della strumentalità del fondo all'esercizio dell'attività agricola dell'impresa ceduta. Il diverso corrispettivo pattuito per l'alienazione del fondo si spiega quindi in ragione della operazione negoziale in concreto conclusa, diversa e sicuramente più complessa rispetto a quella inizialmente prospettata nel 2017, e non alla luce della circostanza che già nel 2017 i sig.ri considerassero trattabile il prezzo di vendita originariamente Per_3 fissato in € 21.000.000,00.
Nel caso di specie, non si riscontra quindi “l'ontologica identità del bene” richiesta dalla giurisprudenza (Cass. n. 11815/2023).
La domanda formulata da parte attrice dev'essere quindi rigettata poiché non è stato provato che il geom. abbia effettivamente contribuito alla realizzazione dell'affare. CP_9
5. Sulla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Le società convenute hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; tale domanda oni che seguono.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. n. 21798/2015), atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. sent. n. 9080/2013).
pagina 8 di 9 In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito “In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa” (ex multis Corte Appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91; per la necessità una “rigorosa prova del danno” ai fini della condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. cfr. anche Tribunale Milano sez. XIII, 28/02/2020, n.1924).
Ebbene, nel caso in esame, i convenuti non né allegato né hanno fornito la prova del danno di cui chiedono il risarcimento.
Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. sent. n. 27623/2017; sent. n. 20018/2020).
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso di specie, non è possibile affermare che parte attrice abbia agito nella consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, tenuto conto che è stato dimostrato che il geom. ha CP_1 effettivamente avuto contatti con entrambe le società convenute al fine di consentire la del fondo Valcarengo.
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite vengono integralmente poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione 260.000,00 – 520.000,00 dal momento che parte attrice ha formulato nei confronti dei convenuti domande che, seppur fondate sul medesimo titolo, vanno considerate separatamente. In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi del DM n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Accerta l'intervenuta prescrizione nei confronti CP_3
2) Rigetta la domanda di condanna nei confronti di;
Controparte_4
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;
4) Condanna a corrispondere a ciascuna parte € 22.177,00 per Controparte_1 onorari, olt iva e cpa come per legge.
Lodi, 23 maggio 2024 La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2761/2020 promossa da:
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
. 1), rap fesa Controparte_1 dall'avv.ta Valentina Ferri;
- attore - nei confronti di:
CF e PI , Controparte_2 P.IVA_2 ata e dif CP_2 CP_2 NC AZ;
nonché nei confronti di
, in persona del legale Controparte_3 isa Baroni e NC Policastrese;
- convenuti -
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito: dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dell'importo di Euro 310.000,00 ciascuna, a titolo di compenso per l'attività svolta in loro favore dallo in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, in relazione al contratto di compraven ore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e/o l'inammissibilità delle domande avanzate dallo per intervenuta prescrizione, con conseguente refusione delle Controparte_1
- in via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque infondate le domande avanzate dallo Controparte_1[... con conseguente refusione delle spese di lite;
pagina 1 di 9 - in via principale, respingere le domande proposte dallo nei Controparte_1 confronti della poiché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_4
- in via subor isse riconosciuto il diritto alla provvigione in capo allo ridurre, comunque, l'eventuale condanna nella misura che Controparte_1 emergerà in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equa;
- in ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, nonché con condanna dello
[...] al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. Controparte_1
, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Conclusioni di Con Socio Unico, Controparte_3
“Si insiste nelle conclusioni così come precisate e modificate nella memoria istruttoria n.1 ex art. 183 cpc “a) in via preliminare: dichiararsi la prescrizione ex art. 2950 c.c. del credito vantato dalla società attrice;
b) in via preliminare, nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per ex art. 164 c.p.c. comma 4 in riferimento all'art. 163 comma 3, punto 4, per omissione/assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
c) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i sopra esposti motivi;
d) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui si qualificasse rientrante nella definizione di
“mandato” l'attività posta in essere da parte attrice nell'operazione di compravendita del fondo agricolo Valcarengo, rigettare la domanda attorea nei confronti di dichiarando che nulla è dovuto dalla medesima a titolo di CP_3 provvigione, per tutti i motivi in fatto e in diri e) condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. in via equitativa e nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Impregiudicate tutte le eccezioni, domande, istanze istruttorie e conclusioni che si ribadiscono anche in questa sede ed in particolare nella ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alla comparsa di costituzione e risposta, memorie 183 co.6 n.1,2 e 3 nonché in tutte le altre eccezioni e domande”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...] con soci Controparte_4 Controparte_5 d scuno, a titolo di provvigione, per l'attività svolta in loro favore in relazione alla compravendita del fondo agricolo Valcarengo.
A fondamento della domanda parte attrice ha rappresentato quanto segue:
− svolge l'attività di intermediazione immobiliare;
Controparte_1
− nel corso del 2017, il geom. è stato contattato dalla dott.ssa agronoma CP_1 Persona_1 e socia di che si occupa di redigere tà agricole Parte_2 interessate alla compravendita di terreni e, più in generale, che fornisce servizi per l'agricoltura;
− la dott.ssa era venuta a conoscenza che era intenzionata a vendere il Per_1 Controparte_3 fondo agr lcarengo, ubicato nei comu niti, Castelverde e Paderno Ponchielli;
pertanto, la dott.ssa ha instaurato una collaborazione con lo Per_1 [...] in persona de per finalizzare la vendita;
Controparte_1 CP_1
− il geom. ha ricevuto da i documenti necessari per procedere alla ricerca di un CP_1 Parte_2 acquire l fondo Valcare dere al prezzo di € 21.000.000,00 trattabili;
pagina 2 di 9 − il geom. ha individuato come possibili acquirenti e CP_1 Controparte_6 CP_7 e 15.07.2017 si è tenuto un incontro presso e
[...] CP_3 dei potenziali acquirenti, di e rappresentanza di CP_1 Persona_2 Persona_3 Pt_3 e della dott.ssa tuttavia, la vendita non è stata finalizzata;
[...] Per_1
− nel mese di novembre 2017 il geom. ha individuato come possibile acquirente del fondo CP_1 la , rapprese e è stato quindi organizzato Controparte_4 CP_2 CP_2 u d ott.ssa e il geom. Controparte_8 CP_2 Per_1
, in occasione de ha fornit .ri la docu ne relativa CP_1 CP_2 al fondo Valcarengo e alla società agricola;
− il geom. è venuto a conoscenza che, a seguito di trattative dirette tra le parti, in data CP_1 29.11.20 do Valcarengo era stato venduto da alla al CP_3 Controparte_4 prezzo di € 15.5000.000,00;
− ha quindi chiesto alle due società il pagamento della provvigione che, sulla Controparte_1 bardia, dev'essere stabilito nella misura del 2% del prezzo pattuito per la compravendita.
1.2. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare: Controparte_3
− la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, non essendo chiara la natura del rapporto giuridico dedotto (mediazione o mediazione atipica);
− la prescrizione del credito– stante il decorso del termine annuale ex art. 2950 c.c. - in quanto l'operazione di compravendita si è conclusa nel luglio del 2019 con la stipula del contratto preliminare, mentre la richiesta di pagamento della provvigione è pervenuta in data 02.09.2020.
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto dal momento che il geom. è sconosciuto alla società e non ha mai posto in essere alcuna attività CP_1 di mediazione;
in particola ha rappresentato quanto segue: CP_3
− nell'autunno del 2017 ed per conto della hanno incontrato Per_2 Persona_3 CP_3 la dott.ssa pr co socia contitola che si è Per_1 Parte_2 offerta di a terzi la compravendita del fondo agricolo Valca comune consapevolezza che la dott.ssa non avrebbe mai maturato alcun diritto alla provvigione Per_1 per carenza dell'iscrizione all'apposito albo;
i sig.ri hanno quindi consegnato le Per_3 planimetrie del fondo alla dott.ssa Per_1
− la dott.ssa (e non il geom. ) ha fissato un appuntamento presso il fondo Per_1 CP_1 Valcarengo ig.ri interessati all'acquisto, alla presenza dei sig.ri CP_6 CP_7 successivamente rò comunicato telefonicamente al sig. Per_3 CP_6 Per_2 i non essere interessato al fondo a causa del prezzo troppo elevato;
[...]
− qualche giorno dopo la dott.ssa ha ricontattato il sig. chiedendo di poter Per_1 Per_3 proporre in vendita il fondo ad a atori del territorio;
il si ha acconsentito a Per_3 condizione che gli venissero presentate solo persone realmente interes acquisto;
− nei successivi due anni ha svolto alcune trattative con dei mediatori senza CP_3 approdare a nessuna tratt er la vendita del fondo;
− nella primavera del 2019 la società ha incontrato il sig. collaboratore dei CP_3 Tes_1 sig.ri proprietari della , che avevano tato interesse per CP_2 Controparte_4 l'acq l fondo;
− è quindi iniziata una trattativa conclusasi dopo alcuni mesi con la vendita del fondo agricolo Valcarengo alla , senza alcuna intermediazione di Controparte_4 Controparte_1
Ciò premesso, la società convenuta osserva che:
pagina 3 di 9 − parte attrice ha affermato di essere stata incaricata dalla dott.ssa sicché alcuna Per_1 obbligazione è stata assunta da nei confronti del geom. Controparte_3 CP_9
− nessuna prova è stata fornita in ordine alla “messa in relazione” di Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1.3. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare: Controparte_4
− la prescrizione del credito – stante il decorso del termine annuale ex art. 2950 c.c. - in quanto l'operazione di compravendita si è conclusa nel luglio del 2019 e l'atto di citazione è stato notificato in data 18.11.2020;
− la carenza di legittimazione passiva qualora il rapporto giuridico dedotto in giudizio venga qualificato come mediazione atipica;
in tale ipotesi la provvigione può essere pretesa solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico, ovvero CP_3
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto rappresentando quanto segue:
− nell'ambito della loro attività e in virtù dei contatti intercorsi con altri imprenditori agricoli operanti nel settore, nel corso dell'anno 2016 i sig.ri erano venuti a conoscenza del fatto CP_2 che aveva proposto in vendita il fond rengo;
tale circostanza è stata poi CP_3 segn mente dai sig.ri nell'ambito dei rapporti intercorrenti per la gestione in Per_3 comune della roggia irrigua Gabriella, collocata nelle vicinanze tra il fondo Valcarengo e i terreni gestiti dai sig.ri CP_2
− nel 2017 i sig.ri hanno ricevuto presso la loro proprietà la visita del geom. , il quale CP_2 CP_1 ha proposto l quisto del fondo Valcarengo, limitandosi ad esibire la etria del terreno proposto in vendita e ad indicare il prezzo di € 21.000.000,00;
− la visita, preannunciata da una semplice telefonata e senza la presenza dei venditori, era durata solo pochi minuti posto che all'epoca i sig.ri che già erano a conoscenza CP_2 dell'opportunità, non erano interessati all'acquisto s anche l'elevato prezzo richiesto;
pertanto, i sig.ri hanno comunicato immediatamente al geom. il proprio CP_2 CP_1 disinteresse all'acq el fondo, senza nemmeno dar inizio a qualsivoglia t a;
− a distanza di oltre un anno e mezzo, i sig.ri sono venuti a conoscenza, tramite CP_2 Tes_2
i sig.ri del he il fondo Valcarengo era ancora
[...] Testimone_3 Per_3
quelle te dal geom. ; CP_1
− a giugno 20219 i sig.ri hanno avviato le trattative con per l'acquisto del fondo CP_2 CP_3 e dell'azienda agricola, la mediazione di;
il 31. ato stipulato il contratto CP_1 preliminare, seguito il 29.11.2019 dal contrat itivo, definendo il prezzo del fondo in € 15.500.000,00.
Ciò premesso, la società convenuta osserva che:
− la non ha conferito alcun incarico ad e dall'unico Parte_1 Controparte_1 incontro avvenuto con il geom. non è stata tratta alcuna utilità; CP_9
− parte attrice non ha contribuito in alcun modo alla conclusione dell'affare atteso che:
o i sig.ri e i sig.ri avevano già rapporti afferenti alla gestione dell'irrigazione Per_3 CP_2 dei ris terreni a o le minimali condizioni di vendita del fondo Valcarengo riferite da ai sig.ri CP_1 CP_2
- limitate alla specificazione del prezzo del fondo di € 21.000.000,00 – differiscono in modo significativo dalle condizioni del contratto concluso tra le parti (prezzo di € 15.500,00 con contestuale cessione di azienda agricola);
pagina 4 di 9 o il decorso di un notevole lasso di tempo - oltre due anni - tra la presunta attività del geom. avvenuta nel corso del 2017 e la conclusione del contratto di CP_1 compra perfezionata con contratto preliminare il 31.07.2019; o la ripresa delle trattative nel giugno 2019 per effetto di un'iniziativa nuova non ricollegabile al precedente contatto.
1.4. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione della prova testimoniale.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
Entrambi i convenuti eccepiscono che il diritto di credito vantato dall'attrice è prescritto, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., decorrente dalla conclusione dell'affare.
Come è noto, la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione comincia a decorrere, a norma dell'art. 2935 c.c., dalla data della conclusione dell'affare, poiché è da questo momento che il diritto può essere fatto valere. Per conclusione dell'affare si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di un contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (Cass. n. 18779/2017; n. 22000/2007; n. 13260/2009).
Va precisato che l'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità giuridica e non già a quella materiale di esercizio del diritto;
in altri termini, l'impossibilità a fare valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione “non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza da parte del titolare del diritto dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda da accertarlo “ (Cass. n. 2272/2018; n. 10828/2015)
L'ignoranza dell'avvenuta conclusione dell'affare può assumere rilievo come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., ove l'ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquistato la consapevolezza della conclusione dell'affare (Cass. n. 2071/2002; Tribunale Bologna n. 885/2020; Tribunale Milano n. 4827/2020).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata nei confronti di . Controparte_4
Nel caso di specie, i convenuti hanno stipulato il contratto preliminare in data 31.07.2019 e dalla documentazioni in atti risulta che ha inviato a in data 25.11.2019, e a Controparte_1 CP_2
in data 25.10.2019, comunicava uto a conoscenza della CP_2 el contratto, chiedendo la fissazione di un appuntamento per definire la provvigione;
pertanto, da tali date è ricominciato a decorrere il termine annuale, interrotto dalla diffida trasmessa alla via pec in data 20.01.2020, a cui è seguita la notifica dell'atto di citazione in Controparte_4
9).
L'eccezione di prescrizione è invece fondata nei confronti di in quanto la prima diffida è CP_3 stata inviata via pec in data 02.09.2020 (doc. 10), oltre il termin prescrizione.
Non trova infatti applicazione la sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto Controparte_1 non ha assolto all'onere di provare il dolo in capo ai debitori. A tale proposito è po luce dell'istruttoria svolta, al cui esame si rinvia, che le società convenute erano genuinamente convinte di nulla dovere al geom. non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività nel loro interesse CP_1 nell'estate del 2019.
La domanda potrà quindi essere affrontata nel merito solo con riferimento alla posizione della
[...]
. Controparte_4
pagina 5 di 9
3. Sulla carenza di legittimazione passiva di . Controparte_4
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva qualora il rapporto Controparte_4 giuridico dedotto venga qualificato come mediazione atipica, poiché in tale ipotesi la provvigione può essere pretesa solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico, ovvero CP_3
Innanzitutto, tale eccezione deve essere riqualificata quale contestazione sulla titolarità della posizione giuridica fatta valere in causa.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, che attiene al merito della causa.
La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e può essere esclusa solamente laddove la parte faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretende di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò premesso, nel caso in esame si pone una questione di fondatezza nel merito della domanda in quanto deduce di aver maturato il diritto alla provvigione in forza dell'attività Controparte_1 espletat convenute mentre nega di aver conferito un Controparte_4 incarico di qualsivoglia natura all'attrice.
4. Sulla qualificazione del rapporto giuridico dedotto.
4.1. Ai fini della decisione, stante l'incertezza espositiva di è necessario stabilire se Controparte_1 nel caso di specie viene o meno in rilievo una mediazione ttasi di questione di non secondaria rilevanza in quanto dalla diversa qualificazione discendono conseguenze in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la provvigione.
La Cassazione ha infatti precisato che “Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lg. n. 206 del 2005; d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte” (Cass. n. 16382/2009).
Ebbene, alla luce delle allegazioni attore, viene in rilievo una mediazione tipica dovendosi escludere che volendo concludere un singolo affare, abbia incaricato di svolgere CP_3 Controparte_1 intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclu terminate e prestabilite condizioni.
Si osserva, infatti, che la stessa ha dedotto che i sig.ri avevano manifestato Controparte_1 Per_3 alla dott.ssa la volon do Valcarengo e che ha instaurato una Per_1 collaborazion geom. volta a finalizzare l'operazione. Tali circostanze portano quindi ad CP_9 escludere che abbia conferito mandato ad CP_3 Controparte_1
Com'è noto, in materia di mediazione, l'art. 1755 c.c. stabilisce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando l'affare risulta concluso per effetto del suo intervento, intendendosi per
“affare” qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, diretti a realizzare un unico interesse economico (cfr. Cass. sent. n. 28269/2019).
Il diritto alla provvigione sussiste quindi anche nell'ipotesi di stipula di un contratto con forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore ha prestato la propria attività in quanto l'art. 1755 c.c. assume come parametro per il sorgere del diritto alla provvigione non le categorie giuridiche del contratto o del pagina 6 di 9 negozio giuridico, ma la nozione giuridico-economica di “conclusione dell'affare”. In particolare, la Cassazione ha precisato che “Sussiste l'identità dell'affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l'operazione sia stata condotta in porto per effetto dell'opera del mediatore” (Cass. sent. n. 11675/2023).
La giurisprudenza adotta poi una interpretazione estensiva della locuzione “mettere in relazione” (art. 1754 c.c.) facendo applicazione del principio dell'efficienza causale. Il diritto alla provvigione sorge, infatti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
È quindi sufficiente che il mediatore – anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa – abbia messo in relazione le parti, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (in tal senso la Cassazione ha statuito che “per il diritto del mediatore al compenso non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento o nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre però che tale attività costituisca il risultato utile della manovra fatta dal mediatore poi valorizzata dalle parti” (ex plurimis Cass. n. 28231/2005).
Di conseguenza, l'intervallo di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e le prime trattative non rappresenta circostanza di per sé idonea ad interrompere il nesso di causalità, quando l'interruzione delle trattative sia seguita dalla conclusione di un affare avente le medesime caratteristiche economiche di quello oggetto di intermediazione (Cass. sent. n. 15014/2000).
4.2 Il Tribunale ritiene che non abbia adempiuto all'onere della prova – su di sé Controparte_1 gravante (Cass. 28269/2019 supposti del proprio diritto alla provvigione, ovvero il rapporto causale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare.
I testimoni e hanno reso dichiarazioni concordati che Controparte_7 Controparte_6 confermato che il geom. si era attivato per la vendita del fondo Valcarengo e che era CP_1 CP_3 a conoscenza del fatto c re stava di fatto prestando attività di intermediazione nel se. Entrambi i testimoni hanno infatti dichiarato di essere stati contattati dal geom. il quale gli aveva CP_1 rappresentato che stava cercando acquirenti per il fondo Valc al prezzo di € CP_3 21.000.000,00 tratt sere stati accompagnati dal geom. presso il fondo in data CP_1 15.09.2017 e che all'incontro erano presenti anche i sig.ri ai quali erano stati presentati come Per_3 potenziali acquirenti;
che l'incontro era durato diverse ore in tale occasione avevano visionato anche la documentazione relativa al compendio aziendale;
che l'interesse all'acquisto era venuto meno in quanto i sig.ri avevano dimostrato disponibilità a diminuire il prezzo al massimo a € Per_3 20.000.000,00, men speravano in margini di trattativa più ampi.
Il teste collaboratore della famiglia ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a Testimone_4 Per_3 quelle dei precedenti testimoni;
il teste ha infatti negato che il geom. abbia mai messo in CP_1 contatto con i sig.ri e che il geom. abb cipato all'incontro del CP_7 CP_6 Per_3 CP_9 settembr iarazioni s o si risolvono parte in dichiarazioni de relato da parte del convenuto la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, poiché vertono sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. n. 569/2015).
Le dichiarazioni del testimone ex dipendente dell' , Testimone_5 Parte_4 confermano che si era attivata per la vendita del fondo Valcarengo nei confronti Controparte_1 dell Parte_4
Il teste ha riferito di aver organizzato e partecipato nel novembre 2017 ad un appuntamento tra il geom.
e i sig.ri anche alla presenza della dott.ssa In detta occasione, avrebbe CP_1 CP_2 Per_1 CP_1 to i docu riguardanti il compendio aziendal cato in € 21.000.00 ttabili, il pagina 7 di 9 prezzo di vendita;
il teste ha inoltre rappresentato che i sig.ri hanno scambiato il proprio numero CP_2 di telefono con il geom. . CP_1
Tuttavia, l'intervento del geom. non ha assunto un ruolo significativo nella definizione CP_1 dell'affare. Si osserva infatti che il , a seguito dell'appuntamento del novembre 2017 con i CP_1 sig.ri non ha mai organizzato alcu tro tra questi ultimi e i sig.ri é è dimostrato che CP_2 Per_3 in tale fase abbia effettivamente svolto ulteriore attività finalizzata ad instaurare delle trattative tra le parti. Neppure risulta che nel 2017, dopo l'intervento del geom. , e CP_1 Controparte_4 avessero preso contatti personalmente, sicché - verosimilmente – l'interessamento all'affare CP_3 era venuto meno sia da subito. CP_2
A ciò deve aggiungersi che le mail prodotte dal geom. si risolvono in uno scambio di CP_1 corrispondenza, intercorso tra il 12 e il 18 novembre 201 he giorno prima della stipula del contratto definitivo, tra i tecnici di (dott. e geom. , i tecnici della CP_3 Tes_4 CP_10
(ing. ) e .ssa on vi è alcun Controparte_4 Persona_4 Per_1 documento dal quale sia possibile evince che il Geom. abbia in qualche modo effettivamente CP_1 contribuito alla conclusione dell'affare.
La circostanza, quindi, che il geom. abbia proposto la vendita del fondo Valcarengo di per sé CP_1 non è attività sufficiente a far mat provvigione, ciò in adesione al costante orientamento di legittimità a mente del quale non matura alcun diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. 11815/2023; 22426/2020; 1120/2015).
Si osserva, inoltre, che l'affare concluso dai convenuti è diverso da quello prospettato da CP_1
[...]
Parte attrice nei propri scritti difensivi ha dedotto di aver svolto attività di intermediazione nel 2017 al solo fine di consentire la vendita del fondo Valcarengo, sennonché con il contratto preliminare del 31.07.2019 le parti hanno pattuito la vendita del fondo ad € 15.500.000,00 (ovvero ad un prezzo decurtato del 25% rispetto a quello inizialmente proposto nel 2017) e contestualmente la cessione dell al prezzo di € 2.500.000,00. È evidente che la vendita del fondo e la cessione Parte_5 dell sere considerate unitamente, tenuto conto della strumentalità del fondo all'esercizio dell'attività agricola dell'impresa ceduta. Il diverso corrispettivo pattuito per l'alienazione del fondo si spiega quindi in ragione della operazione negoziale in concreto conclusa, diversa e sicuramente più complessa rispetto a quella inizialmente prospettata nel 2017, e non alla luce della circostanza che già nel 2017 i sig.ri considerassero trattabile il prezzo di vendita originariamente Per_3 fissato in € 21.000.000,00.
Nel caso di specie, non si riscontra quindi “l'ontologica identità del bene” richiesta dalla giurisprudenza (Cass. n. 11815/2023).
La domanda formulata da parte attrice dev'essere quindi rigettata poiché non è stato provato che il geom. abbia effettivamente contribuito alla realizzazione dell'affare. CP_9
5. Sulla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Le società convenute hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; tale domanda oni che seguono.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. n. 21798/2015), atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. sent. n. 9080/2013).
pagina 8 di 9 In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito “In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa” (ex multis Corte Appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91; per la necessità una “rigorosa prova del danno” ai fini della condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. cfr. anche Tribunale Milano sez. XIII, 28/02/2020, n.1924).
Ebbene, nel caso in esame, i convenuti non né allegato né hanno fornito la prova del danno di cui chiedono il risarcimento.
Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. sent. n. 27623/2017; sent. n. 20018/2020).
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso di specie, non è possibile affermare che parte attrice abbia agito nella consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, tenuto conto che è stato dimostrato che il geom. ha CP_1 effettivamente avuto contatti con entrambe le società convenute al fine di consentire la del fondo Valcarengo.
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite vengono integralmente poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione 260.000,00 – 520.000,00 dal momento che parte attrice ha formulato nei confronti dei convenuti domande che, seppur fondate sul medesimo titolo, vanno considerate separatamente. In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi del DM n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Accerta l'intervenuta prescrizione nei confronti CP_3
2) Rigetta la domanda di condanna nei confronti di;
Controparte_4
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;
4) Condanna a corrispondere a ciascuna parte € 22.177,00 per Controparte_1 onorari, olt iva e cpa come per legge.
Lodi, 23 maggio 2024 La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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