Inammissibile
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2026REG.PROV.COLL.
N. 05314/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RI LA IN;
Vista la richiesta dell’appellante di passaggio in decisione della causa e udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’allora Tenente Colonnello G.A.r.n. (Ingegnere) -OMISSIS-impugnava il giudizio espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Aeronautica Militare (di seguito anche “CSA”), relativo alla valutazione dell’Ufficiale nella procedura di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2013, nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico in s.p.e.
Impugnava, altresì, per quanto di interesse, la graduatoria relativa al medesimo procedimento di avanzamento.
All’esito delle operazioni di valutazione, infatti, l’Ufficiale ricorrente si era collocato al 13^ posto della graduatoria di merito, con un punteggio di 29,21 punti, non sufficiente a consentirgli di posizionarsi nei primi sette posti utili ai fini della promozione; di tale giudizio lamentava l’illegittimità sotto plurimi profili.
1.1. Il ricorrente proponeva poi motivi aggiunti, formulati sulla base della disamina dei documenti ulteriori, acquisiti successivamente, in corso di causa, con i quali deduceva il vizio di eccesso di potere “in senso assoluto” ribadendo, in sostanza, con ulteriori esemplificazioni, emergenti dalla documentazione matricolare, quanto già esposto nel ricorso in ordine alla eccellenza dei suoi precedenti di carriera, con particolare riguardo ai titoli di studio, ai corsi frequentati, all’alto rendimento riconosciuto, alla rilevanza degli incarichi; con il secondo motivo aggiunto il ricorrente eccepiva invece il vizio di eccesso di potere “in senso relativo” nella valutazione compiuta dalla Commissione, con particolare riguardo al raffronto comparativo con l’allora pari grado Ten. Col. -OMISSIS-
2. Con la sentenza oggetto di appello il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio; il giudice adito ha argomentato, in sintesi, come dalla documentazione in atti non fosse emersa quell’assoluta e macroscopica preminenza del ricorrente sotto tutti i profili oggetto di valutazione (qualità morali, di carattere e fisiche, benemerenze e qualità professionali, doti intellettuali e di cultura, attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore), atta ad evidenziare una vistosa incongruenza nell’attribuzione dei punteggi e, di conseguenza, la disomogeneità del metro valutativo.
Anche con riferimento agli incarichi svolti dal ricorrente il T.A.R. ha escluso la sussistenza di macroscopiche incongruenze di giudizio, tali da rendere la valutazione palesemente errata nel “quantum” dei punteggi rispettivamente assegnati.
In definitiva, richiamata la giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli elementi sintomatici dell’eccesso di potere in senso relativo non fossero presenti nella fattispecie in esame in quanto, pur in presenza di profili favorevoli al ricorrente (e sfavorevoli al controinteressato, promosso nel 2013 al grado superiore), sulla base della complessiva documentazione caratteristica degli interessati non poteva ritenersi inspiegabile né arbitraria l’attribuzione di un punteggio più elevato a favore del Col. -OMISSIS- posto che la valutazione non deve essere parcellizzata, ma unitaria, e che i due ufficiali in competizione erano entrambi di elevatissimo profilo.
Il TAR ha anche ritenuto alcune censure inammissibili in quanto rivolte a censurare il merito tecnico, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria personale valutazione a quella degli alti ufficiali valutatori.
Ha comunque proceduto a puntuale disamina delle specifiche censure di cui in ricorso e delle eccezioni opposte dall’amministrazione, ritenute fondate, tra l’altro, per non avere il ricorrente sempre conseguito, anche nel grado rivestito, la massima aggettivazione in relazione a voci altamente significative, per avere egli conseguito un numero non sempre elevato di espressioni di apprezzamento e/o compiacimento anche nei casi di conseguimento della qualifica finale apicale e per avere il ricorrente ricoperto incarichi “in contemporanea”; pervenendo alla conclusione che dalla documentazione in atti non sia emersa quell’assoluta e macroscopica preminenza del ricorrente sotto tutti i profili oggetto di valutazione, con conseguente assenza di disomogeneità del metro valutativo.
3. Avverso la decisione l’Ufficiale ha proposto (tempestivamente) l’appello in epigrafe, affidato alle seguenti censure:
< 1. Illegittimità del capo 4. della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del vizio di eccesso di potere “in senso relativo”; omessa valutazione del G.A. in ordine al criterio di valutazione dei concorrenti; disomogeneità del metro di valutazione e mancato apprezzamento da parte del G.A. della rottura dell’uniformità del criterio valutativo .>.
< 2. Illegittimità del punto della sentenza in ordine al travisamento di fatto delle risultanze delle schede valutative 1/11/10 -21/9/11 e delle schede valutative del periodo dal 1/11/02 al 31/10/12 >.
< 3. Illegittimità del capo della sentenza riguardante lo svolgimento in contemporanea di” più incarichi del ricorrente”; travisamento dei fatti del G.A.; omesso sindacato giurisdizionale sul punto dedotto con ricorso introduttivo e ulteriormente argomentato in sede di motivi aggiunti . >.
< 4. In punto di eccesso di potere in senso assoluto debbono ritenersi integralmente richiamate in questa sede le doglianze di cui al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti in particolare che, per altro, possono ritenersi assorbite nelle deduzioni in diritto sin qui argomentate >.
4. Il 21 settembre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero con una memoria nella quale ha dettagliatamente esaminato i vari profili di ricorso, formulando puntuali considerazioni in replica.
5. All'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., circa la parziale inammissibilità dell’appello, quanto alla riproposizione per relationem della censura di eccesso di potere assoluto, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
6. Come anticipato in udienza, ai fini del contraddittorio sul punto, l’appello è inammissibile nella parte in cui l’appellante ripropone le censure di cui al ricorso introduttivo relative al lamentato eccesso di potere assoluto, assorbite o non esaminate dal T.A.R., in ordine alle quali la parte ha ritenuto di poter fare rinvio a quanto contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
6.1. La metodologia è evidentemente inammissibile.
6.2. Come noto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 Cod. proc. amm. " si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio ".
Come ribadito costantemente da questo Consiglio (sez. II, 30/11/2023 n.10330; sez. V, 15/02/2023, n. 1585), costituisce jus receptum il principio di diritto in base al quale la parte originaria ricorrente ha l'onere di riproporre, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi di merito non esaminati dal T.A.R., a pena di inammissibilità dell'appello proposto.
Ciò si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza - di propria iniziativa - dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia (Cons. Stato, IV, 11 giugno 2015, n. 2880). Nel giudizio di appello non è sufficiente la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto, poiché l'art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., utilizzando il termine espressamente, ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l'ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti di contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure (Cons. Stato, II, 12 dicembre 2022, n. 10841). La mancata riproposizione preclude, di conseguenza, al giudice di appello di conoscere i motivi di ricorso di primo grado non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione (Cons. Stato, II, 4 maggio 2020, n. 2839; sez. VII, 03/06/2024, n.4950).
6.3. Pertanto, non essendo consentita alla parte la riproposizione per relationem delle domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, ne consegue l’inammissibilità dell'appello in parte qua, per violazione dell'onere di cui all'art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., e, conseguentemente, i motivi assorbiti/non esaminati si considerano rinunciati e questo giudice non potrà esaminarli.
7. Per ragioni di ordine logico viene presa in esame la censura relativa alla violazione dell’obbligo di astensione stante il (preteso) conflitto di interessi in essere tra l’appellante ed il suo diretto superiore, Capo di Divisione NATO della Direzione Generale dei lavori e del Demanio, in ordine all’avanzamento al grado superiore per l’anno 2009 (coincidendo la posizione di compilatore e controinteressato), con riferimento ai ricorsi straordinari avverso le precedenti procedure ove venivano impugnati i precedenti giudizi redatti da quel compilatore.
La censura è infondata; in applicazione di pacifici principi, recentemente ribaditi da questa sezione seconda con decisioni n.9006 del 11 novembre 2025 e n.4572 del 26 maggio 2025, può escludersi che, nella fattispecie in esame, ricorra alcuna delle specifiche ipotesi di incompatibilità, rispetto alla redazione dei documenti caratteristici dei militari, espressamente contemplate nell'art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, attesa la natura tassativa delle ipotesi ivi elencate; peraltro, nemmeno " la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto " (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 590 del 2024 e n. 2018 del 2020; paragrafo 14 della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che < l'istituto dell'astensione non può essere applicato automaticamente in presenza di determinate condizioni, né tanto meno invocato a priori dal valutando, ma più correttamente deve ritenersi "facoltà" riconosciuta alle autorità valutatrici >). E comunque, il valutando non può invocare l'istituto dell'astensione per sottrarsi alla valutazione del superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti (Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024).
Come correttamente osserva la richiamata decisione n.4572/2025, sono noti alcuni arresti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024) secondo cui, anche sulla base del disposto di cui all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, un generale obbligo di astensione viene fondato sull'esigenza del pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione, tale da non tollerare alcun tipo di compressione (cfr., Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5239). In concreto, tuttavia, tali arresti giurisprudenziali si fondano sulla sicura ricorrenza di fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il dovere di valutare oggettivamente il rendimento e le caratteristiche personali del valutato. Ed infatti, viene costantemente sottolineato che, nella concreta individuazione di queste ultime fattispecie, occorre tenere in particolare considerazione l'esigenza -pure reiteratamente richiamata dalla giurisprudenza- di evitare che dell'istituto dell'astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti; tanto comporta che non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l'obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici e alla gestione delle attività amministrative.
Ne consegue, quindi, l’infondatezza del profilo.
8. Gli ulteriori motivi possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. E’ utile ripercorrere sinteticamente i presupposti fattuali di rilievo, secondo la contrapposta prospettazione delle parti.
8.2. L’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza, tra l’altro, in quanto:
- il giudice non ha apprezzato che il ricorrente si classificava marcatamente meglio al C.so per capitani in s.p.e. presso la Scuola Aerea di Firenze, differentemente dal controinteressato; altrettanto dicasi per il corso S.G.A./S.A.A.M.; il solo ricorrente– a differenza degli altri controinteressati – ha un riconosciuto, esplicito ed encomiabile profilo “ diplomatico” avendo fatto parte quale Addetto Aggiunto per il Comitato Infrastrutture presso la R.i.C.A. della Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles; egli appare spiccare – anche e soprattutto – per : a) gli incondizionati apprezzamenti internazionali e NATO in particolare; b) il conseguimento di benemerenze in sede internazionale con presunzione assoluta di “merito”; c) lo svolgimento di peculiari incarico e missioni operative in territorio estero come l’impiego presso il CIMIC a Sarajevo; svolgimento di incarichi in sede vacante riservati a Ufficiali di grado superiore; la sentenza è dunque errata, emergendo da tali esperienze lavorative una “ spiccata” propensione del ricorrente ad assumere incarichi nel grado superiore, alla stregua di un giudizio prognostico; peraltro l’appellante quale Comandante del 202 ° Distaccamento Ordinario lavori Demanio ha assunto la qualifica di Comandante di Corpo per un periodo maggiore rispetto al -OMISSIS- ed in più occasioni. La sentenza, aggiunge l’appellante, assume connotati di irrazionalità ed illogicità ove, dopo aver statuito l’omessa allegazione da parte del ricorrente di un puntuale raffronto degli incarichi, travisa il dato probatorio e documentale circa l’innegabile prevalenza in capo al ricorrente di corsi ed insegnamenti a carattere internazionale (primo motivo);
- tutti i controinteressati erano prima dell’avanzamento per l’anno 2013 in posizione poziore in graduatoria; che “ l’ambiente” fosse estraneo per alcuni personaggi ai valori e all’etica del ricorrente è suffragato anche dalle sconcertanti inchieste in materia di appalti pubblici che hanno portato all’apertura di indagini nei confronti di alti ufficiali dell’A.M., con relativa applicazione di misure cautelari personali, che hanno attinto tra i tanti anche alcuni dei controinteressati nel contenzioso in esame (secondo motivo);
- stando alla documentazione in atti, l’appellante assumeva contemporaneamente ulteriori incarichi in aggiunta a quelli in corso, di particolare gravosità, dimostrando la non comune dedizione alle esigenze del servizio.
8.3. L’amministrazione, al riguardo, ha eccepito che:
- il controinteressato aveva riportato un risultato analogo a quello dell’appellante all’esito del corso d’Accademia (7°), ma migliore al termine del corso applicativo/perfezionamento (5° su 12 rispetto a 10° su 16); aveva conseguito nel corso S.G.A. un punteggio superiore (28,474 contro 26,170), pur essendosi posizionato al 26° posto; aveva frequentato presso la S.G.A., a differenza dell’appellante, anche il corso Comando, riportando ottimi risultati;
- quanto alla frequenza del Corso ISSMI, l’appellante, al termine dell’incarico internazionale quale “Addetto Aggiunto per il Comitato Infrastrutture” presso la RICA di Bruxelles, partecipava alle tre selezioni consentite per l’avvio al citato corso (dal 2005 al 2007), ma con esito sfavorevole;
- in ordine alla pretesa superiorità in relazione all’impiego in ambito internazionale (pag. 16), diversamente dal controinteressato sempre in servizio in ambito Forza Armata, l’amministrazione precisa come, in assenza di parametri predeterminati dal legislatore o dalla commissione di avanzamento, il giudice amministrativo non possa effettuare valutazioni in merito all’importanza delle funzioni svolte dai diversi scrutinati, trattandosi di apprezzamenti di valore rimessi alla competenza esclusiva della commissione medesima;
- l’appellante, nell’incarico NATO in questione (espletato nel grado di Tenente Colonnello dal 2002 al 2005) non ha mai riportato espressioni di compiacimento e/o apprezzamento nei giudizi complessivi finali, annoverando anche voci analitiche e giudizi misurati con riferimento ad alcune voci;
- l’osservazione secondo la quale il ricorrente vanterebbe un “profilo assolutamente preminente” (pag. 16 e 17), in ragione dello svolgimento di incarichi previsti per il grado superiore, risulterebbe ugualmente infondata, sia perché ai sensi dell’articolo 706 t.u.o.m., la “rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto”, sia perché l’appellante, nelle due occasioni in cui ha ricoperto incarichi previsti per il grado superiore, ha riportato, in entrambe le circostanze, valutazioni caratteristiche non apicali; inoltre il controinteressato ha svolto incarichi previsti per il grado superiore sia da Maggiore sia anche da Tenente Colonnello, grado rivestito al momento della valutazione;
- quanto alla prevalenza di corsi a carattere internazionale, l’amministrazione rileva come la giurisprudenza abbia precisato che la partecipazione ai corsi non ha particolare valenza, tranne nel caso del “Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze” (ISSMI);
- il controinteressato ha conseguito nel corso della carriera un numero superiore di benemerenze;
- quanto al lamentato scavalcamento ad opera di “tutti i controinteressati” i quali prima dell’avanzamento per l’anno 2013 “erano in posizione potiore in graduatoria” (pag. 21) l’amministrazione replica che tutti gli Ufficiali promossi per il suddetto anno, incluso il controinteressato, già precedevano l’appellante anche nelle graduatorie per gli anni 2011 e 2012; gli scrutini per gli anni 2011-2013, inoltre, sono stati effettuati da più commissioni in diverse composizioni, che hanno comunque collocato il controinteressato in posizione migliore;
- quanto alle attività di conferenziere e relatore presso università, enti di formazione, organismi internazionali militari, tali peculiari attività, oltre a non essere esplicitamente indicate dalla normativa di settore quali elementi di giudizio da prendere in considerazione in ordine alle qualità intellettuali e di cultura (art. 707 t.u.o.m.), non sono trascritte nel libretto personale dell’interessato, unica documentazione su cui deve basarsi la valutazione della Commissione;
- l’appellante, contrariamente a quanto asserito nel gravame, non ha mai ricoperto incarichi in contemporanea, atteso che la mansione di Direttore lavori, rivestita presso diversi siti AM rientranti nella giurisdizione del 202° Distaccamento Ordinario Lavori Demanio – Roma, non costituisce incarico autonomo, e quindi ulteriore, rispetto a quello di Capo del predetto DOLD, ma va annoverata semplicemente tra i compiti a quest’ultimo attribuiti;
- l’apprezzamento circa la natura e l’importanza degli incarichi, attenendo ad un profilo di esclusivo merito amministrativo, sfugge alla cognizione del giudice di legittimità;
- nella documentazione caratteristica si rileva una netta prevalenza del controinteressato che ha manifestato apicali qualità negli incarichi ricoperti;
- l’appellante non ha riportato sempre risultati brillanti negli incarichi svolti nel corso della carriera, per le ragioni analiticamente elencate, e non ha mai conseguito la massima aggettivazione in relazione a voci altamente significative; l’incarico internazionale espletato presso la RICA di Bruxelles, con risultati peraltro non brillanti, nonché la missione svolta in territorio operativo estero (S.F.O.R. Sarajevo, risalente al 1998), ricoperti dall’appellante, non possono rivestire ex se carattere decisivo in sede di scrutinio; il controinteressato ha riportato, nella documentazione redatta per l’inclusione nell’aliquota di avanzamento per l’anno contestato 2013, valutazioni nettamente migliori sia in termini di voci analitiche apicali che di annotazioni elogiative a corredo del giudizio finale;
- l’appellante non annovera nella documentazione personale (né matricolare né caratteristica) elementi in grado di giustificare, per l’anno 2013, un eventuale scavalcamento ai danni del controinteressato;
- in merito, infine, alla considerazione secondo la quale le ragioni poste a base dei giudizi espresse nelle schede valutative da parte dei membri di commissione sarebbero contraddittorie, l’amministrazione richiama la giurisprudenza sulla centralità, nel sistema valutativo delineato dal legislatore, dell’attribuzione del punteggio numerico, la cui motivazione non ne costituisce la traduzione ma un elemento complementare in grado di lumeggiarne, seppure in estrema sintesi, gli elementi documentali e il procedimento valutativo utilizzato per la sua formazione.
9. Tanto premesso, il Collegio rileva che l’oggetto del presente grado di giudizio è incentrato sulle doglianze di eccesso di potere in senso assoluto (che si intendono rinunciate, come detto sopra) ed in senso relativo, formulata, quest’ultima, in relazione al profilo professionale del controinteressato.
10. Al riguardo, occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, sia in relazione all'idoneità all'avanzamento che all'assegnazione del punteggio di merito, è il risultato dell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica. La Commissione è infatti chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati e che sono suscettibili di sindacato giurisdizionale soltanto entro spazi ristrettissimi, essendo apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo. È stato rilevato, in particolare, che < il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l'attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità "tecnica" che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall'ufficiale (sia pure riferite a "indicatori" tipizzati) nel corso dell'intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è "confinato" (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell'eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo > (v. ex multis Cons. Stato sez. II, 15 febbraio 2021 n. 1382; id., 11 ottobre 2021, n. 6790; sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2115; id., 28 novembre 2019, n. 8124; sez. I, parere del 19 giugno 2019, n. 2158).
11. La valutazione del giudice amministrativo è limitata al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. II 12 febbraio 2020, n. 1102; Sez. II, 19 ottobre 2021 n. 7034; Sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6790; Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6625; 15 febbraio 2021 n. 1382).
12. Orbene, nel ristretto ambito del sindacato giurisdizionale ammissibile su tali giudizi, non si ravvisano, nel caso in specie, macroscopici elementi per ritenerne la manifesta illogicità e irragionevolezza, anche rispetto ai giudizi espressi nelle valutazioni degli anni precedenti, considerando che i vari aspetti (qualità personali, modalità di espletamento ed organizzazione del lavoro) possono essere condizionati, e dunque mutare nel rendimento che se ne percepisce, a causa di fattori contingenti.
Ha, ancora, precisato questa Sezione che " in sede di avanzamento degli ufficiali il vizio di eccesso di potere può assumere configurazione in senso assoluto ovvero in senso relativo, la cui differenza riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile.
Il vizio di eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio; in altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all'Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (Consiglio di Stato sez. II, 04/02/2022, n. 780)".
13. Ciò premesso, quanto al primo vizio, anche a prescindere dalla rilevata inammissibilità dell’appello in parte qua, comunque ne va esclusa la sussistenza ritenendosi condivisibili i principi richiamati da Consiglio di Stato, sezione I, parere 24 ottobre 2023, n. 1344, ossia:
“ Posto che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, atteso che il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, la censura di eccesso di potere in senso assoluto avverso tale giudizio postula la figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ovvero: tutti giudizi finali apicali nella documentazione, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento, esenzione da qualsiasi menda o attenuazioni di rendimento, promozione in prima valutazione) ”. Poiché, come pacifico tra le parti, non ricorre tale circostanza, non potendo l’appellante vantare “ tutti giudizi finali apicali nella documentazione, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento “, va esclusa la sussistenza del vizio lamentato.
14. Passando al lamentato vizio di eccesso di potere relativo, il collegio sottolinea che, essendo il giudizio di avanzamento, tanto più ai gradi apicali, espressione di valutazioni ampiamente discrezionali ( recte , tecnico-discrezionali), in cui concorrono, si concentrano e si compendiano plurimi profili, l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato da parte dell’Amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2866 del 2016).
15. Non configurabile risulta poi il vizio di eccesso di potere in senso relativo, laddove indagato attraverso un sostanziale (o, comunque, surrettizio) “confronto a coppie” fra gli scrutinandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 226 del 2018; n. 35 del 2018; n. 482 del 2017), tanto più ove unilateralmente prescelti dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi; invece, nella specie, l’appellante ricorre proprio a tale confronto individuale, estrapolando singoli profili di pretesa prevalenza rispetto ai concorrenti prescelti, metodo al quale sono improntate soprattutto le censure attinenti alla pretesa inferiorità del profilo del controinteressato; per i predetti principi, si vedano, al riguardo, le affermazioni contenute in numerose sentenze di questo Consiglio (fra le tante, sez. II, n. 900 del 2024, sez. II, n. 1561 del 2023, sez. I, n. 1345 del 2023, sez. IV n. 393 del 2020, sez. IV, n. 35 del 2018).
16. In ogni caso, occorre ricordare, rispetto al tipo di procedura di avanzamento di specie, il ruolo centrale del punto di merito numerico come garanzia di motivazione (per espresso dettato di legge, ex artt. 1030 comma 2, c.m., 702 r.m.), del resto accompagnato dalla discussione approfondita dei componenti e dalle illustrazioni contenute nelle schede di supporto (pure in ottica costituzionale, in relazione al tema della predeterminazione dei criteri di giudizio, si veda fra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere n. 1345 del 2023; più risalenti nel tempo, C.g.a. n. 326 del 2012, C.g.a. n. 15 del 2012, Cons. Stato, sez. IV, n. 4247 del 2010).
Invero, l’attuale disciplina positiva - scandita in fasi rigorosamente predeterminate fra cui spiccano quelle relative al confronto approfondito fra i componenti della Commissione, al giudizio di idoneità, all’attribuzione del punteggio numerico, alla vincolata verbalizzazione (si veda l’art. 710 r.m. e, in particolare, i commi 3 e 4, r.m.) - corroborata dal diritto vivente formatosi nel corso dei decenni esclude che si debba dare una motivazione discorsiva aggiuntiva rispetto al punto numerico ed agli approfondimenti contenuti nelle schede di accompagnamento, attestanti il confronto interno alla Commissione.
17. Ciò posto, del tutto infondato appare l’appello quanto alla posizione del controinteressato, portatore di profilo eccellente e privo di menda, destinatario di giudizi di massimo livello (si vedano le schede di valutazione), sicché i settoriali aspetti di pretesa prevalenza, nei suoi confronti, del profilo dell’appellante non appaiono minimamente capaci di integrare il vizio di eccesso di potere in senso relativo avente i caratteri di evidenza e macroscopicità richiesti dalla consolidata giurisprudenza sul tema in ossequio alla discrezionalità tecnico-valutativa riservata all’amministrazione.
18. Peraltro, anche a voler prendere in considerazione, nell’ambito della doglianza in parola, gli argomenti proposti dall’appellante a contrasto delle evidenze sottolineate dalla difesa dell’amministrazione, deve tenersi conto delle deduzioni difensive dell’amministrazione, che appaiono supportate da costanti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali:
- se non vi è dubbio che il miglioramento delle qualità culturali è un elemento che deve essere tenuto presente poiché arricchisce il profilo di un ufficiale, “ è anche vero che l'ufficiale di un corpo di polizia militare non è uno studioso che deve continuamente incrementare il proprio profilo accademico, ma mettere al servizio le conoscenze acquisite per l'espletamento in modo più proficuo del servizio. L'esperienza insegna che spesso gli ufficiali molto attenti ad acquisire sempre nuovi titoli culturali, lo fanno a detrimento di un impegno intenso nel servizio operativo, mentre al contrario chi si dedica con più continuità al servizio operativo ha minori opportunità di conseguire titoli di studio " (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1648 del 16 febbraio 2023);
- " nel giudizio di avanzamento non ha rilievo preminente la sommatoria dei titoli, bensì i giudizi complessivi periodicamente espressi dall'amministrazione, tenuto conto anche delle capacità culturali dell'interessato che deve dimostrare un sapiente uso del proprio bagaglio culturale in ambito militare e istituzionale (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. II Sez., 24 marzo 2021 n. 2494) " (cfr., Cons. Stato, sez. II, n. 825 del 26 settembre 2023).
Aspetti, questi, il cui apprezzamento valoriale e ponderale non può che ritenersi rimesso alla valutazione tecnico-discrezionale della C.s.a. e, comunque, che impediscono di ravvisare, e tantomeno “ ictu oculi ”, uno spiccato ed evidente divario professionale e culturale in favore del profilo dell’appellante.
Deve dunque ricordarsi quanto osservato da questa sezione e cioè che, per poter apprezzare positivamente le doglianze dell'appellante, sarebbe dovuta emergere con evidenza la sussistenza di valutazioni talmente macroscopicamente incoerenti o irragionevoli da comportare una totale incongruenza del giudizio espresso rispetto alle risultanze di fatto -circostanza esclusa nel caso di specie- mentre non è ammissibile che attraverso la contestazione delle valutazioni della Commissioni si realizzi la sostituzione di quelle valutazioni da parte del giudice per il fondamentale rispetto del principio di separazione dei poteri (Cons Stato, sez. II, 12 aprile 2023 n. 3717).
19. Soprattutto, non appare irrazionale che l’Amministrazione possa valorizzare le diverse scelte di carriera, posto che lo svolgimento di incarichi internazionali non attribuisce, in sé e per ciò solo, preminenza all’Ufficiale che li abbia disimpegnati.
Sotto tale profilo, le censure che sollecitano al giudice amministrativo un diretto apprezzamento o una distinzione fra i vari incarichi di comando riferibili al grado di appartenenza sono, come ripetutamente affermato da questo Consiglio, inammissibili in ragione della necessaria discrezionalità della C.s.a. in merito (si vedano, al proposito, le sentenze Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020, n. 35 del 2018, n. 599 del 2017).
20. Per le ragioni sopra indicate il giudizio espresso dalla Commissione non risulta affetto da macroscopiche incongruenze e disparità di metro di giudizio, sintomatici del dedotto vizio di eccesso di potere relativo, con conseguente reiezione dell’appello e conferma della sentenza impugnata.
21. Conclusivamente, l’appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
22. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
23. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e degli altri soggetti privati menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
RI LA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LA IN | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.