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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 16/02/2026, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2292/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA PI UC, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4771/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133842574000 44971,24 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163505271000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176889486000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220182766682000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230130393315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230164487620000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230198815132000 76,20 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220047282868000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1561/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249133842574000, notificata in data 05.12.2024 a mezzo posta elettronica certificata, relativamente al credito oggetto delle cartelle di pagamento nn. 09720220047282868000,
09720220163505271000, 09720220176889486000, 09720220182766682000, 09720230130393315000,
09720230139392879000, 09720230164487620000, 09720230198815132000, per l'importo complessivo di € 44.971,24.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della intimazione di pagamento a) perché la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe nulla in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non presente nei pubblici registri b) perché alla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta elettronica certificata non sarebbe stata allegata la cartella di pagamento in originale e non sarebbe stata attestata la conformità, né provate la consegna della notifica, la data di ricevimento e la conoscenza giuridica della stessa da parte del destinatario;
c) per la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
d) per la violazione del termine di cui all'art25 dpr 602/73 .
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottostanti ovvero, in subordine, della sola intimazione di pagamento, con condanna delle controparti, Agenzia delle entrate -Riscossione ed enti impositori, al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e deducendo la regolarità delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata delle sette cartelle di pagamento presupposte, quindi l'inammissibilità dei primi due e del quarto dei motivi di opposizione in quanto tardivi rispetto alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento;
resisteva nel merito al terzo motivo, opponendo la completezza della motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure concernenti l'attività dell'agente della riscossione;
resisteva comunque nel merito dei motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Analoghe deduzioni difensive in merito alla legittimazione dell'agente della riscossione ed alla regolarità della notificazione a mezzo pec delle cartelle di pagamento riguardanti tributi regionali venivano svolte dalla
Regione Lazio. Anche tale ente impositore chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 9 febbraio 2026.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 e il dispositivo è stato pubblicato il
12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Sebbene con la memoria conclusiva il ricorrente abbia precisato di aver inteso impugnare soltanto l'intimazione di pagamento, i motivi primo, secondo e quarto del ricorso non possono che attenere -così come peraltro risulta anche per tabulas- alle cartelle di pagamento presupposte, in quanto ne vengono contestati le modalità di notificazione ed il rispetto del termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973.
Tali censure non sono accoglibili perché le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate all'indirizzo di posta certificata Email_5 dell'opponente nelle date per ciascuna cartella specificate nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.
La notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art 26 del d.P.R.n. 602/73 dall'indirizzo pec dell'agente della riscossione Email_6, che è iscritto presso il Pubblico Registro IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Registri), come si evince dalle risultanze dello stesso, e l'atto allegato al messaggio PEC ricevuto dal contribuente è il documento informatico originale, per il quale non è richiesta alcuna attestazione di conformità (cfr. Cass. 16 marzo 2022,
n. 8535).
L'effettuata notifica è stata provata col deposito della ricevuta di avvenuta consegna, che tiene luogo della relata di notifica, essendo idonea a fornire al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e a certificare il momento in cui è avvenuta la ricezione.
La regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento comporta l'infondatezza delle censure dei primi due motivi e l'inammissibilità del quarto, poichè avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalle dette notificazioni.
Il terzo motivo riguarda la motivazione dell'intimazione di pagamento.
Pur essendo ammissibile l'impugnazione di tale atto, essa è infondata.
L'intimazione di pagamento contiene infatti l'indicazione dell'importo totale del debito iscritto a ruolo (distinto in tributi, interessi, sanzioni, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica) e dei titoli allo stesso sottesi (cartelle di pagamento) con la relativa data di notifica. Avendo il debitore ricevuto la regolare notifica delle cartelle di pagamento (titoli esecutivi), lo stesso era ben a conoscenza dell'ammontare del credito iscritto a ruolo e degli enti impositori titolari dello stesso.
Quanto agli interessi successivi alla notificazione delle cartelle di pagamento (interessi di mora), va fatta applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, secondo cui: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tali interessi non vengono calcolati in seno alla cartella di pagamento, né potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica, mentre il tasso annuo è conoscibile essendo fissato per decreto.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Sussistono giusti motivi di compensazione con l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma e la Regione Lazio, in quanto nessuna censura è stata specificamente rivolta all'attività degli enti impositori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida nell'importo complessivo di € 2.200,00, oltre accessori come per legge. Roma, 11 febbraio 2026. Il giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA PI UC, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4771/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133842574000 44971,24 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163505271000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176889486000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220182766682000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230130393315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139392879000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230164487620000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230198815132000 76,20 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220047282868000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1561/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249133842574000, notificata in data 05.12.2024 a mezzo posta elettronica certificata, relativamente al credito oggetto delle cartelle di pagamento nn. 09720220047282868000,
09720220163505271000, 09720220176889486000, 09720220182766682000, 09720230130393315000,
09720230139392879000, 09720230164487620000, 09720230198815132000, per l'importo complessivo di € 44.971,24.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della intimazione di pagamento a) perché la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe nulla in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non presente nei pubblici registri b) perché alla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta elettronica certificata non sarebbe stata allegata la cartella di pagamento in originale e non sarebbe stata attestata la conformità, né provate la consegna della notifica, la data di ricevimento e la conoscenza giuridica della stessa da parte del destinatario;
c) per la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
d) per la violazione del termine di cui all'art25 dpr 602/73 .
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottostanti ovvero, in subordine, della sola intimazione di pagamento, con condanna delle controparti, Agenzia delle entrate -Riscossione ed enti impositori, al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e deducendo la regolarità delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata delle sette cartelle di pagamento presupposte, quindi l'inammissibilità dei primi due e del quarto dei motivi di opposizione in quanto tardivi rispetto alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento;
resisteva nel merito al terzo motivo, opponendo la completezza della motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure concernenti l'attività dell'agente della riscossione;
resisteva comunque nel merito dei motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Analoghe deduzioni difensive in merito alla legittimazione dell'agente della riscossione ed alla regolarità della notificazione a mezzo pec delle cartelle di pagamento riguardanti tributi regionali venivano svolte dalla
Regione Lazio. Anche tale ente impositore chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 9 febbraio 2026.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 e il dispositivo è stato pubblicato il
12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Sebbene con la memoria conclusiva il ricorrente abbia precisato di aver inteso impugnare soltanto l'intimazione di pagamento, i motivi primo, secondo e quarto del ricorso non possono che attenere -così come peraltro risulta anche per tabulas- alle cartelle di pagamento presupposte, in quanto ne vengono contestati le modalità di notificazione ed il rispetto del termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973.
Tali censure non sono accoglibili perché le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate all'indirizzo di posta certificata Email_5 dell'opponente nelle date per ciascuna cartella specificate nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.
La notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art 26 del d.P.R.n. 602/73 dall'indirizzo pec dell'agente della riscossione Email_6, che è iscritto presso il Pubblico Registro IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Registri), come si evince dalle risultanze dello stesso, e l'atto allegato al messaggio PEC ricevuto dal contribuente è il documento informatico originale, per il quale non è richiesta alcuna attestazione di conformità (cfr. Cass. 16 marzo 2022,
n. 8535).
L'effettuata notifica è stata provata col deposito della ricevuta di avvenuta consegna, che tiene luogo della relata di notifica, essendo idonea a fornire al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e a certificare il momento in cui è avvenuta la ricezione.
La regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento comporta l'infondatezza delle censure dei primi due motivi e l'inammissibilità del quarto, poichè avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalle dette notificazioni.
Il terzo motivo riguarda la motivazione dell'intimazione di pagamento.
Pur essendo ammissibile l'impugnazione di tale atto, essa è infondata.
L'intimazione di pagamento contiene infatti l'indicazione dell'importo totale del debito iscritto a ruolo (distinto in tributi, interessi, sanzioni, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica) e dei titoli allo stesso sottesi (cartelle di pagamento) con la relativa data di notifica. Avendo il debitore ricevuto la regolare notifica delle cartelle di pagamento (titoli esecutivi), lo stesso era ben a conoscenza dell'ammontare del credito iscritto a ruolo e degli enti impositori titolari dello stesso.
Quanto agli interessi successivi alla notificazione delle cartelle di pagamento (interessi di mora), va fatta applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, secondo cui: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tali interessi non vengono calcolati in seno alla cartella di pagamento, né potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica, mentre il tasso annuo è conoscibile essendo fissato per decreto.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Sussistono giusti motivi di compensazione con l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma e la Regione Lazio, in quanto nessuna censura è stata specificamente rivolta all'attività degli enti impositori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida nell'importo complessivo di € 2.200,00, oltre accessori come per legge. Roma, 11 febbraio 2026. Il giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera