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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 39 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Parte_1 C.F._1
MA TA, e IA IG, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio rep. N. 37875 del Parte_2
22/03/2024 2011, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Acri n. 81, CP_ presso la sede dell'avvocatura appellato
e
Controparte_2
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Progressione stipendiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<1) ordinare al , in persona del Parte_1 Controparte_2
Ministro pro-tempore, di attribuire al ricorrente alla data dell'01.09.2015 a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 279 del 12.05.2017, emesso dal Dirigente
Scolastico dell'“Istituto Superiore Green – AL EL di CO (CS)” la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 30.06.2008 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale
(0-2), corrispondente all'anzianità di anni “0”;
2) condannare, quindi, il le differenze retributive fra la Controparte_2 fascia 0-2 e la fascia 3-8, a partire dall'01.09.2015 e fino al 31.12.2017, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare, inoltre, il , in persona del Ministro pro- Controparte_2 CP_ tempore, a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
4) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Ministro pro-tempore a corrispondere in favore dello Controparte_2 stesso ricorrente le relative differenze retributive, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare controparte alle spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93
c.p.c.>>;
CP_ per l' < conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa>>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Parte_1
Giudice del lavoro, l'8.4.2020, esponeva che:
- è docente di scuola secondaria di II grado - attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore “Green – AL EL” di CO
(CS)-, assunto a tempo indeterminato dal Controparte_3
, nella predetta qualità, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 ed
[...] economica dal 30.11.2015;
Pag. 2 di 8 - prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ha prestato attività lavorativa a termine, alle dipendenze dello stesso , in virtù di svariati contratti a tempo CP_2 determinato, ciascuno di durata superiore a 180 giorni, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006;
- dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato ed il superamento del periodo di prova, ha avanzato istanza per il corretto inquadramento economico (ricostruzione di carriera) e, dunque, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio non di ruolo prestato;
- con decreto n. 279 del 12.05.2017 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Green – AL EL” di CO (CS), gli è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2015, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 6, mesi 8 e giorni 0;
- in considerazione della sopra indicata anzianità di servizio ed in applicazione del contratto collettivo sottoscritto in data 04.08.2011, che ha rimodulato le fasce stipendiali accorpando in un'unica prima fascia (0-8) la precedente II fascia (3-8), alla data dell'01.09.2016 (di conferma in ruolo) gli è stata riconosciuta 2 un'anzianità pari ad anni 7 mesi 8 e giorni 0 con collocazione nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8;
- ciò costituisce un'evidente diseguaglianza rispetto a quanto stabilito dallo stesso CCNL per il corrispondente personale di ruolo;
- infatti, al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, anche per i lavoratori a termine deve trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal suddetto CCNL del 4 agosto
2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
- analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;
- al personale scolastico immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, dunque, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”;
Pag. 3 di 8 - la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare, prevede testualmente che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
(e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”;
- proprio con riferimento alla suddetta clausola, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola
4 dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06);
- la clausola medesima (norma c.d. “self executing”) “essendo sufficientemente precisa può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione” (fra le altre sentenza n. 444 del
22.12.2010 punti 87-83, 90; analogamente, sentenza 18.10.2012, Persona_1
Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, cfr. sentenza 19.01.2010 Kukukdeveci C555/07);
- in sostanza, la valutazione ai fini giuridici ed economici-stipendiali dei servizi pre-ruolo in misura minore, ai sensi della normativa vigente, rispetto ai servizi di ruolo, costituisce una palese illegittimità di trattamento in relazione a cui la predetta clausola
4 può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti che hanno prestato servizio anche in forza di contratti a termine perché in relazione a tali contratti sia loro riconosciuta la stessa progressione stipendiale inerente alla contrattazione a tempo indeterminato;
- il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro, infatti, non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare una minore retribuzione rispetto a quella connessa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sicché non solo il dipendente ha diritto ad egual retribuzione ma, per i periodi di lavoro a tempo determinato, ha diritto a che i suddetti vengano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, del “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”, come recentemente precisato dalla S.C. con la sentenza n. 22558/2016, nella stessa misura di corrispondenti periodi di lavoro a tempo indeterminato;
- avverso il predetto decreto di ricostruzione carriera ha esperito rituale impugnativa;
- in sostanza, egli ha diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive fra la fascia 0- 2 e la fascia 3-8, a decorrere dall'01.09.2015 (giorno di immissione in ruolo) e fino al
31.12.2017 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base 5 dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera);
Pag. 4 di 8 - in relazione a tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati e fino alla conferma del ruolo, egli ha ricevuto il trattamento retributivo e contributivo corrispondente alla fascia iniziale “0-2”, con esclusione, quindi, del diritto alla progressione stipendiale riconosciuto al corrispondente personale di ruolo;
- ciò è avvenuto in applicazione dell'art. 526 del D. L.vo 297/1994, che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione economica;
- tale norma, però, per le medesime ragioni sopra esposte, contrasta con il richiamato principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999;
- in applicazione di tale clausola, dunque, va disapplicata la disciplina di fonte legale e pattizia contrastante con il principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non ha alcuna giustificazione oggettiva e gli deve essere riconosciuta relativamente a tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati e fino alla conferma del ruolo la medesima progressione stipendiale prevista dai CCNL succedutisi nel tempo per il corrispondente personale assunto a tempo indeterminato.
§2.1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, di attribuire al Controparte_2 ricorrente alla data dell'01.09.2015, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 279 del 12.05.2017, emesso dal Dirigente Scolastico dell' “Istituto Superiore Green –
AL EL di CO (CS)”, la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale (0 2) corrispondente all'anzianità di anni
“0”; 2) conseguentemente, ordinare al , in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore di inquadrare il ricorrente, alla 7 data dell'01.09.2015, nella fascia stipendiale “3-8”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della successiva fascia stipendiale, di anni 3, mesi 8 e giorni 0; 3) condannare, quindi, il , in persona del Controparte_2
pro-tempore a corrispondere, all'odierna ricorrente le differenze retributive fra la CP_4 fascia 0-2 e la fascia 3-8, a partire dall'01.09.2015 e fino al 31.12.2017, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il
[...] CP_
in persona del pro-tempore a versare nei confronti dell' le Controparte_2 CP_4 differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente in applicazione del gradone stipendiale “3-8”; 5) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore a corrispondere in favore dello stesso ricorrente le relative differenze retributive,
Pag. 5 di 8 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento Controparte_2 CP_4 delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>.
§3
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con l' contumace il Ministero datore di lavoro, <<
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato;
2. condanna, altresì, l'Amministrazione convenuta a corrispondere in favore del ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione, oltre a interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00, con distrazione, ex art 93 cpc>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dal sig. , che lamenta omessa pronuncia sulla Parte_1 domanda intesa al riconoscimento del proprio diritto, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto al pagamento delle CP_2 corrispondenti differenze retributive maturate durante il servizio espletato in forza di contratti a termine.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito il , nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 del ricorso in appello.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
La censura di omessa pronuncia che l'appellante muove alla sentenza di primo grado è fondata, perché, per come è strutturata la domanda introduttiva (v. la narrativa e le conclusioni sub §§ 2 e 2.1), è evidente che il lavoratore ha agito per conseguire sia le differenze retributive che, dopo l'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della considerazione dell'intera anzianità pre-ruolo, sia le differenze retributive che, prima dell'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della progressione economica per fasce stipendiali previste dal contratto collettivo;
il dispositivo e la motivazione della sentenza, invece, riguardano il solo primo aspetto.
§5.1
Pag. 6 di 8 Ciò posto, è condivisibile la doglianza del lavoratore concernente il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'amministrazione scolastica e del conseguente differenziale retributivo.
La pretesa è fondata secondo la sentenza n. 22258 del 2016 della Cassazione, perché la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Il primo avanzamento di carriera secondo la contrattazione collettiva avviene una volta trascorsi due anni di servizio effettivo;
tale condizione si è verificata in capo al lavoratore indicato in epigrafe, ché i mesi complessivi di lavoro prestati dallo stesso in virtù di assunzioni a tempo determinato sono superiori a tale lasso temporale. A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2000, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellato datore di lavoro neppure ha contestato l'esistenza, in capo all'odierno appellante, del requisito dell'anzianità biennale necessario, in base alla contrattazione collettiva, per maturare il primo scatto retributivo e quelli, eventuali, successivi
– sicché, in applicazione del principio di non contestazione, tali requisiti sono da considerare provati.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che già in primo grado era rimasta contumace.
§5.2
La sentenza va dunque in parte riformata, nel senso della condanna, altresì, del CP_2 appellato a pagare al sig. le differenze retributive per progressione stipendiale. Parte_1
Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724, computati dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (rispetto allo scaglione di valore fino a 5200 euro, posto che non può esservi coincidenza tra il valore complessivo del giudizio, pari a 10 mila euro, quale indicato nel ricorso di primo grado, e quello, di eguale ammontare, indicato nel ricorso in appello, posto che in primo grado almeno una delle due domande è stata accolta).
La sentenza va riformata anche in relazione al capo concernente le spese di lite, che vanno liquidate tenendo conto dello scaglione fino a 26 mila euro, pari al valore della controversia
Pag. 7 di 8 indicato nel ricorso di primo grado che comprende tutte le differenze che il lavoratore ha maturato ante e post immissione in ruolo.
CP_ L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1286/2023, resa in data 12 luglio 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) condanna il appellato a corrispondere a gli incrementi CP_2 Parte_1 retributivi in base all'anzianità di servizio riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali;
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che CP_2 liquida in euro 2540,00 quanto al primo grado ed in euro 1458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso del contributo unificato, con integrale compensazione tra le ulteriori parti;
3) conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 39 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Parte_1 C.F._1
MA TA, e IA IG, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio rep. N. 37875 del Parte_2
22/03/2024 2011, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Acri n. 81, CP_ presso la sede dell'avvocatura appellato
e
Controparte_2
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Progressione stipendiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<1) ordinare al , in persona del Parte_1 Controparte_2
Ministro pro-tempore, di attribuire al ricorrente alla data dell'01.09.2015 a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 279 del 12.05.2017, emesso dal Dirigente
Scolastico dell'“Istituto Superiore Green – AL EL di CO (CS)” la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 30.06.2008 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale
(0-2), corrispondente all'anzianità di anni “0”;
2) condannare, quindi, il le differenze retributive fra la Controparte_2 fascia 0-2 e la fascia 3-8, a partire dall'01.09.2015 e fino al 31.12.2017, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare, inoltre, il , in persona del Ministro pro- Controparte_2 CP_ tempore, a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
4) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Ministro pro-tempore a corrispondere in favore dello Controparte_2 stesso ricorrente le relative differenze retributive, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare controparte alle spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93
c.p.c.>>;
CP_ per l' < conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa>>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Parte_1
Giudice del lavoro, l'8.4.2020, esponeva che:
- è docente di scuola secondaria di II grado - attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore “Green – AL EL” di CO
(CS)-, assunto a tempo indeterminato dal Controparte_3
, nella predetta qualità, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 ed
[...] economica dal 30.11.2015;
Pag. 2 di 8 - prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ha prestato attività lavorativa a termine, alle dipendenze dello stesso , in virtù di svariati contratti a tempo CP_2 determinato, ciascuno di durata superiore a 180 giorni, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006;
- dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato ed il superamento del periodo di prova, ha avanzato istanza per il corretto inquadramento economico (ricostruzione di carriera) e, dunque, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio non di ruolo prestato;
- con decreto n. 279 del 12.05.2017 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Green – AL EL” di CO (CS), gli è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2015, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 6, mesi 8 e giorni 0;
- in considerazione della sopra indicata anzianità di servizio ed in applicazione del contratto collettivo sottoscritto in data 04.08.2011, che ha rimodulato le fasce stipendiali accorpando in un'unica prima fascia (0-8) la precedente II fascia (3-8), alla data dell'01.09.2016 (di conferma in ruolo) gli è stata riconosciuta 2 un'anzianità pari ad anni 7 mesi 8 e giorni 0 con collocazione nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8;
- ciò costituisce un'evidente diseguaglianza rispetto a quanto stabilito dallo stesso CCNL per il corrispondente personale di ruolo;
- infatti, al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, anche per i lavoratori a termine deve trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal suddetto CCNL del 4 agosto
2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
- analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;
- al personale scolastico immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, dunque, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”;
Pag. 3 di 8 - la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare, prevede testualmente che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
(e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”;
- proprio con riferimento alla suddetta clausola, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola
4 dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06);
- la clausola medesima (norma c.d. “self executing”) “essendo sufficientemente precisa può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione” (fra le altre sentenza n. 444 del
22.12.2010 punti 87-83, 90; analogamente, sentenza 18.10.2012, Persona_1
Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, cfr. sentenza 19.01.2010 Kukukdeveci C555/07);
- in sostanza, la valutazione ai fini giuridici ed economici-stipendiali dei servizi pre-ruolo in misura minore, ai sensi della normativa vigente, rispetto ai servizi di ruolo, costituisce una palese illegittimità di trattamento in relazione a cui la predetta clausola
4 può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti che hanno prestato servizio anche in forza di contratti a termine perché in relazione a tali contratti sia loro riconosciuta la stessa progressione stipendiale inerente alla contrattazione a tempo indeterminato;
- il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro, infatti, non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare una minore retribuzione rispetto a quella connessa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sicché non solo il dipendente ha diritto ad egual retribuzione ma, per i periodi di lavoro a tempo determinato, ha diritto a che i suddetti vengano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, del “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”, come recentemente precisato dalla S.C. con la sentenza n. 22558/2016, nella stessa misura di corrispondenti periodi di lavoro a tempo indeterminato;
- avverso il predetto decreto di ricostruzione carriera ha esperito rituale impugnativa;
- in sostanza, egli ha diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive fra la fascia 0- 2 e la fascia 3-8, a decorrere dall'01.09.2015 (giorno di immissione in ruolo) e fino al
31.12.2017 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base 5 dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera);
Pag. 4 di 8 - in relazione a tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati e fino alla conferma del ruolo, egli ha ricevuto il trattamento retributivo e contributivo corrispondente alla fascia iniziale “0-2”, con esclusione, quindi, del diritto alla progressione stipendiale riconosciuto al corrispondente personale di ruolo;
- ciò è avvenuto in applicazione dell'art. 526 del D. L.vo 297/1994, che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione economica;
- tale norma, però, per le medesime ragioni sopra esposte, contrasta con il richiamato principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999;
- in applicazione di tale clausola, dunque, va disapplicata la disciplina di fonte legale e pattizia contrastante con il principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non ha alcuna giustificazione oggettiva e gli deve essere riconosciuta relativamente a tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati e fino alla conferma del ruolo la medesima progressione stipendiale prevista dai CCNL succedutisi nel tempo per il corrispondente personale assunto a tempo indeterminato.
§2.1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, di attribuire al Controparte_2 ricorrente alla data dell'01.09.2015, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 279 del 12.05.2017, emesso dal Dirigente Scolastico dell' “Istituto Superiore Green –
AL EL di CO (CS)”, la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale (0 2) corrispondente all'anzianità di anni
“0”; 2) conseguentemente, ordinare al , in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore di inquadrare il ricorrente, alla 7 data dell'01.09.2015, nella fascia stipendiale “3-8”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della successiva fascia stipendiale, di anni 3, mesi 8 e giorni 0; 3) condannare, quindi, il , in persona del Controparte_2
pro-tempore a corrispondere, all'odierna ricorrente le differenze retributive fra la CP_4 fascia 0-2 e la fascia 3-8, a partire dall'01.09.2015 e fino al 31.12.2017, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il
[...] CP_
in persona del pro-tempore a versare nei confronti dell' le Controparte_2 CP_4 differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente in applicazione del gradone stipendiale “3-8”; 5) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore a corrispondere in favore dello stesso ricorrente le relative differenze retributive,
Pag. 5 di 8 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento Controparte_2 CP_4 delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>.
§3
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con l' contumace il Ministero datore di lavoro, <<
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato;
2. condanna, altresì, l'Amministrazione convenuta a corrispondere in favore del ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione, oltre a interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00, con distrazione, ex art 93 cpc>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dal sig. , che lamenta omessa pronuncia sulla Parte_1 domanda intesa al riconoscimento del proprio diritto, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto al pagamento delle CP_2 corrispondenti differenze retributive maturate durante il servizio espletato in forza di contratti a termine.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito il , nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 del ricorso in appello.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
La censura di omessa pronuncia che l'appellante muove alla sentenza di primo grado è fondata, perché, per come è strutturata la domanda introduttiva (v. la narrativa e le conclusioni sub §§ 2 e 2.1), è evidente che il lavoratore ha agito per conseguire sia le differenze retributive che, dopo l'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della considerazione dell'intera anzianità pre-ruolo, sia le differenze retributive che, prima dell'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della progressione economica per fasce stipendiali previste dal contratto collettivo;
il dispositivo e la motivazione della sentenza, invece, riguardano il solo primo aspetto.
§5.1
Pag. 6 di 8 Ciò posto, è condivisibile la doglianza del lavoratore concernente il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'amministrazione scolastica e del conseguente differenziale retributivo.
La pretesa è fondata secondo la sentenza n. 22258 del 2016 della Cassazione, perché la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Il primo avanzamento di carriera secondo la contrattazione collettiva avviene una volta trascorsi due anni di servizio effettivo;
tale condizione si è verificata in capo al lavoratore indicato in epigrafe, ché i mesi complessivi di lavoro prestati dallo stesso in virtù di assunzioni a tempo determinato sono superiori a tale lasso temporale. A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2000, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellato datore di lavoro neppure ha contestato l'esistenza, in capo all'odierno appellante, del requisito dell'anzianità biennale necessario, in base alla contrattazione collettiva, per maturare il primo scatto retributivo e quelli, eventuali, successivi
– sicché, in applicazione del principio di non contestazione, tali requisiti sono da considerare provati.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che già in primo grado era rimasta contumace.
§5.2
La sentenza va dunque in parte riformata, nel senso della condanna, altresì, del CP_2 appellato a pagare al sig. le differenze retributive per progressione stipendiale. Parte_1
Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724, computati dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (rispetto allo scaglione di valore fino a 5200 euro, posto che non può esservi coincidenza tra il valore complessivo del giudizio, pari a 10 mila euro, quale indicato nel ricorso di primo grado, e quello, di eguale ammontare, indicato nel ricorso in appello, posto che in primo grado almeno una delle due domande è stata accolta).
La sentenza va riformata anche in relazione al capo concernente le spese di lite, che vanno liquidate tenendo conto dello scaglione fino a 26 mila euro, pari al valore della controversia
Pag. 7 di 8 indicato nel ricorso di primo grado che comprende tutte le differenze che il lavoratore ha maturato ante e post immissione in ruolo.
CP_ L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1286/2023, resa in data 12 luglio 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) condanna il appellato a corrispondere a gli incrementi CP_2 Parte_1 retributivi in base all'anzianità di servizio riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali;
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che CP_2 liquida in euro 2540,00 quanto al primo grado ed in euro 1458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso del contributo unificato, con integrale compensazione tra le ulteriori parti;
3) conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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