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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16413/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI Parte_1 C.F._1 MI, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI presso il difensore avv. ANGELINI MI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITI EROS Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. LOBALSAMO NI ( ) VIA DÈ POETI 8 BOLOGNA;
C.F._2
( ) VIA DÈ POETI, BOLOGNA (BO), 8 40124 CP_2 C.F._3 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TITI EROS
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV Parte_2 GIACOMO BARVAS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARVAS GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 43 BOLOGNA presso il difensore avv. BARVAS GIACOMO
CONVENUTI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 CP_4 [...] con il patrocinio dell'avv. TITI EROS e dell'avv. LOBALSAMO Controparte_5 NI ( ) VIA DÈ POETI 8 BOLOGNA;
C.F._2 CP_6 ( VIA DE' POETI 8 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' C.F._3 POETI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TITI EROS
INTERVENIENTI
OGGETTO: impugnazione delibera determinazione compenso amministratori.
pagina 1 di 11 Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate con il deposito delle note ex art. 189 c.p.c. ed alle quali le parti si sono richiamate all'udienza di remissione al Collegio del 20/11/2025. Si riportano di seguito le conclusioni.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna - sez. spec. impresa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, previo accertamento di tutte le circostanze esposte in atti:
1. NEL MERITO, accertati i motivi di invalidità esposti in atti, dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia della delibera impugnata;
2. ordinare al competente registro delle imprese di iscrivere i dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione ex art. 2378 ult. comma c.c., con esonero di sua responsabilità al riguardo;
3. condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.
Parte convenuta con il curatore speciale avv. Giacomo Barvas Controparte_1
Voglia, l'ill.mo Tribunale adito
- Rigettare l'impugnazione promossa dalla sig.ra per tutti i motivi esposti in narrativa Parte_1
- Con vittoria di compensi e spese di lite
Terzi intervenuti
Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'azione promossa da e qualsiasi domanda di declaratoria di Parte_1 invalidità nei confronti della delibera oggetto di impugnazione assunta dall'assemblea dei soci di
[...] in data 20.10.2023, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
- in via istruttoria, rigettare ogni e qualsivoglia istanza istruttoria formulata da siccome Parte_1 inammissibile, esplorativa e irrilevante per le ragioni esposte in atti;
nella sola denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle prove testimoniali formulate da ammettersi la prova contraria come Parte_1 richiesta nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna, la società al Controparte_1 fine di sentire dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia della delibera della Società assunta in data 20.10.2023, con riferimento alla sola parte in cui veniva stanziato, in favore del Consiglio di amministrazione, un compenso annuo totale di euro
200.000,00.
In particolare, la delibera impugnata disponeva la revoca di quale Parte_1 membro del consiglio di amministrazione, modificandone la composizione mediante la pagina 2 di 11 conferma dei soli e oltre a per i quali CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_5 veniva anche disposto “di confermare per l'intera durata dell'incarico il compenso di €
50.000,00 annui, al lordo delle ritenuti fiscali e previdenziali, per ciascun amministratore in carico fino a diversa delibera assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, da pagarsi a richiesta di ciascun amministratore”.
Deduceva parte attrice come la delibera assembleare oggetto di impugnazione dovesse considerarsi invalida per violazione di legge ex art. 2479 ter c.p.c., per essere stato stabilito un compenso incongruo, irragionevole ed inadeguato rispetto alle mansioni concretamente svolte dall'organo gestorio. Inoltre, impugnava la deliberazione in Parte_1 quanto assunta in conflitto di interessi e in pregiudizio della società ed affetta da abuso di potere, per avere i soci di maggioranza esercitato il diritto di voto al solo fine di perseguire il proprio interesse personale pregiudicando quelli dell'attrice.
In particolare, l'attrice deduceva come la delibera dovesse considerarsi lesiva dei propri diritti nella misura in cui la conferma del compenso pro capite, come costo per la società, comporta anche la riduzione dell'utile distribuibile ai soci.
2. Si costituivano in giudizio tanto il curatore speciale nominato per la società avv. Giacomo
Barvas, quanto e oltre a con il CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_5 patrocinio del medesimo difensore, i quali chiedevano il rigetto della domanda dell'attrice rilevando preliminarmente come la delibera adottata dovesse ritenersi conforme alla legge ed allo Statuto della società.
In particolare, il curatore speciale osservava come, per un verso la delibera fosse esplicitamente una delibera meramente confermativa delle precedenti statuizioni e come, per altro verso, il compenso complessivamente stanziato per l'organo amministrativo fosse stato ridotto in misura proporzionale alla fuoriuscita di un consigliere dal c.d.a. (e dunque di un quinto, da euro 250.000,00 ad euro 200.000,00) e diviso tra i quattro consiglieri superstiti.
Quanto alla situazione di conflitto di interessi tra socio e società, poi, il curatore speciale osservava che la sua sussistenza presuppone che il socio si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse – da un lato il proprio interesse di socio e dall'altro l'interesse della società – e che questa duplicità di interessi sia tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro” e come nel caso di specie non fosse riscontrabile la duplicità di interessi di cui sopra,
pagina 3 di 11 tanto più se si considera che il quantum dei compensi veniva deliberato nell'esercizio 2019 con il voto favorevole della stessa attrice.
Quanto all'abuso del potere di maggioranza, il curatore rilevava come la delibera de qua fosse solo finalizzata a riparametrare il compenso dell'organo gestorio alla luce della diversa composizione adottata e come non potesse ravvedersi un profilo di danno, anche solo potenziale, nei confronti della socia di minoranza, la quale, non avendo inteso impugnare la revoca, non vedeva in alcun modo mutate le proprie condizioni patrimoniali di socia. La neutralità della delibera, ad avviso del curatore poteva ravvisarsi anche nei confronti della società, posto che non solo la spesa pro capite con riguardo al singolo amministratore era rimasta invariata, ma la rimodulazione aveva comportato un risparmio annuo di euro 50.000,00 annui.
Analoghe difese erano svolte dai soci ed amministratori e CP_4 CP_3 CP_5 oltre a i quali rimarcavano che lo Statuto della società prevedeva
[...] CP_5 espressamente all'art. 25, che «Agli amministratori potrà essere assegnato un emolumento da fissarsi annualmente dai soci oltre al rimborso delle spese effettive» e come la giurisprudenza avesse ritenuto da tempo che la misura del compenso fissata dagli amministratori non sia sindacabile in giudizio, trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere, potendo esser al più denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti sproporzionato e pertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale impugnando quindi la decisione sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci.
In proposito, peraltro, la difesa evidenziava come l'attrice, a fronte di oneri probatori su di sé incombenti, avesse del tutto trascurato di allegare in concreto la sussistenza della dedotta sproporzione ed irragionevolezza sulla scorta dei parametri già elaborati nella prassi giurisprudenziale, tra i quali: l'ammontare degli emolumenti liquidati negli esercizi precedenti, il fatturato globale e gli utili conseguiti dalla Società, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, il livello medio dei compensi effettivamente percepiti, nello stesso mercato, per posizioni simili, da determinarsi tenendo conto del fatturato e della dimensione economico-finanziaria dell'impresa, osservando come parte attrice si fosse limitata ad allegare che la natura di holding finanziaria-immobiliare di Controparte_1 non imporrebbe all'organo amministrativo nessuna particolare attività
[...]
pagina 4 di 11 imprenditoriale e gestoria (come invece richiederebbe una società operativa), rendendo pertanto illegittimo il compenso deliberato.
3. All'udienza del 5 dicembre 2024, che si svolgeva avanti a questa giudice relatrice, era tentata la conciliazione della lite anche in considerazione dell'essere intervenuto, nelle more, provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare proposta in pendenza del merito.
Tuttavia, non si ravvisava alcun margine per la bonaria definizione della controversia. Le parti, quindi, si riportavano al contenuto delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. già depositate e con ordinanza in data 20.1.2025 questa giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. fissando udienza per la rimessione al Collegio, che veniva poi anticipata alla data del
20.11.2025. Alla predetta udienza, dato atto del deposito delle note di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Sulle domande nel merito di parte attrice
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Assume preliminarmente parte attrice che la delibera assembleare oggetto di impugnazione sia invalida per violazione di legge ex art. 2479 ter c.p.c., per essere stato stabilito un compenso incongruo, irragionevole ed inadeguato. Deduce, inoltre come la valutazione di incongruità e sproporzione debba svolgersi sulla base di parametri oggettivi e non soggettivi e come quindi sia irrilevante la circostanza che la delibera oggetto di impugnazione sia meramente confermativa di una situazione di fatto già esistente e che l'attrice negli anni precedenti abbia concorso ad assumere analoga delibera, percependo l'ammontare stabilito per almeno due esercizi.
Deduce ancora come elementi oggettivi di raffronto per valutare la dedotta sproporzione siano costituiti dall'attività concretamente posta in essere dai membri del Consiglio di amministrazione e dalla natura non operativa della società.
Quanto alla circostanza che la delibera sia stata assunta con abuso di maggioranza, parte attrice ha dedotto, anche in sede di comparsa conclusionale, come lo stanziamento di un compenso annuo di € 200.000 per il Consiglio di amministrazione sia un modo per ridurre l'utile dell'attrice e come, comunque, nella irragionevole sproporzione del compenso possa ravvisarsi il conflitto di interessi.
pagina 5 di 11 Fatte tali premesse, si osserva, in via generale, che in tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, secondo consolidata giurisprudenza, trova applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata, sicché i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, quini, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia – come avvenuto nella specie - con autonoma e separata deliberazione.
In mancanza di specifiche previsioni pattizie, può porsi questione rispetto alla misura del compenso stabilito dall'assemblea dei soci, che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto suscettibile di valutazione sotto il profilo della sua congruità e proporzione.
Peraltro, il sindacato giudiziale sulla congruità/ragionevolezza dei compensi degli amministratori non può inerire tout court alla convenienza o opportunità per la società dei compensi come determinati, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, ma può riguardare solo eventuali profili di illegittimità desumibili dalla irragionevolezza del compenso con riguardo alla natura dei compiti dell'amministratore, al compenso “di mercato” per prestazioni analoghe e società di analoghe dimensioni, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società
(cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza 28748/2008). Inoltre, congruità e proporzione rilevano non solo con riferimento alla eventuale sussistenza della denunciata violazione di legge ex art. 2479 ter comma 1 c.c. (anche sotto il profilo dell'abuso di maggioranza), ma anche al fine della valutazione della sussistenza del conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2 c.c., laddove la comprovata irragionevolezza del compenso sia idonea a confermare l'esistenza di un interesse extrasociale sottostante alla delibera stessa di determinazione del compenso, che si ponga in conflitto con l'insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005 e sempre Cass.,
n. 28748/2008).
L'abuso o eccesso di potere, vizio di elaborazione giurisprudenziale idoneo a determinare l'annullamento della delibera di assemblea di società di capitali ex artt. 2377/2479 ter c.c., si delinea, poi, quando la delibera di assemblea sia espressione di un uso strumentale del voto assembleare da parte della maggioranza per finalità extra-sociale o sia il risultato di attività fraudolenta dei soci di maggioranza in danno del socio di minoranza, con onere della prova pagina 6 di 11 a carico del socio impugnante (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 29/09/2020, n.
20625).
Ed invero, le fattispecie abusive sono espressione della violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale e dunque dei doveri di collaborazione ai quali i soci devono comunque avere riguardo al fine del raggiungimento dello scopo sociale, sicché sono in genere sintomatiche della sussistenza dell'abuso la mancanza di motivazione,
l'esclusivo vantaggio proprio o di terzi perseguito dal socio abusante e la mancanza di vantaggio od il danno all'interesse sociale.
Nell'abuso, in particolare, rileva proprio il danno provocato al socio di minoranza, accompagnato dalla mancanza di una sua giustificazione sul piano societario ed al vantaggio particolare e personale che ne ritragga il socio di maggioranza, che diventa movente ed aspetto inscindibile della finalità per cui la maggioranza vota in un determinato modo e che, come ritenuto in giurisprudenza, finisce per connotare in modo assai significativo l'antigiuridicità della condotta, cioè la violazione della regola della buona fede.
In questo quadro, dunque, il vantaggio recato con l'adozione della deliberazione all'interesse sociale funge da giustificazione del vantaggio dell'un socio (di maggioranza) e del danno dell'altro, mentre l'indifferenza o il danno anche per l'interesse sociale non scriminano o aggravano l'abuso.
Venendo ai criteri ritenuti dalla giurisprudenza funzionali ad indagare la sussistenza dell'abuso della maggioranza o del conflitto di interessi, la cui prova incombe sul socio di minoranza, si osserva anche come la giurisprudenza abbia ritenuto che i "sintomi" di illiceità della delibera possano essere dedotti non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.
Precisati nei termini sopra esposti i principi regolatori della materia, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia stata offerta dall'attrice prova adeguata e sufficiente che la delibera della quale si controverte sia stata assunta in violazione di legge per irragionevolezza del compenso stabilito e/o per perseguire interessi propri in contrasto con quello primario della società deliberante.
Muovendo da tale ultimo motivo di doglianza, si osserva che l'attrice non ha specificato quali sarebbero le finalità extra-sociali che la maggioranza avrebbe perseguito con la delibera di determinazione dei compensi degli amministratori, avendo genericamente fatto pagina 7 di 11 riferimento alla privazione del suo interesse a percepire utili e sul punto può richiamarsi la giurisprudenza della Sezione Impresa di questo Tribunale, citata anche dalle parti, secondo la quale richiamarsi alla generale privazione degli utili, “oltre a “provare troppo” è meramente assertivo (perché comunque la possibilità di ricevere utili dipende dalle scelte dell'assemblea in ordine alla loro destinazione)” (cfr. Tribunale di Bologna, sezione impresa, sentenza 3128/2022, estensore dott.ssa Romagnoli).
L'insussistenza di finalità extra sociali, poi, si evince anche dalla circostanza che la delibera della quale si discute sia una delibera meramente confermativa di altra precedente, assunta con il consenso di che dunque ha ritenuto a suo tempo che la Parte_1 determinazione fosse coerente e conforme con le finalità sociali.
La circostanza rileva, peraltro, anche sotto un ulteriore e diverso profilo poiché induce a ritenere che si sia in presenza di comportamenti positivi dell'attrice, che secondo un criterio di buona fede devono essere intesi come piena condivisione del compenso deliberato, giacché altrimenti dovrebbe ipotizzarsi che abbia espresso il proprio Parte_1 voto nelle precedenti occasioni con una vera e propria riserva mentale che gli altri soci non potevano conoscere.
La circostanza rileva poi in senso oggettivo, giacché tra i criteri individuati dalla giurisprudenza per valutare la congruità dei compensi riconosciuti agli amministratori è stato più volte indicato quello del raffronto con le somme stanziate negli anni precedenti.
L'utilizzo degli altri criteri di raffronto individuati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della dedotta irragionevolezza non conducono a diversa conclusione.
Infatti, parte attrice ha lungamente insistito sulla circostanza che l'irragionevolezza del compenso sarebbe rilevabile dal raffronto con le mansioni concretamente svolte dagli amministratori, ma ha poi allegato solo il libro delle adunanze del C.d.A. per comprovare come i predetti si limitino ad attività meramente ricognitive dei risultati che le numerose partecipazioni societarie dell' realizzano senza necessità di alcuna Controparte_1 attività di gestione.
Sul punto, tuttavia, si osserva che l'onere probatorio avrebbe potuto essere assolto in maniera ben più incisiva dall'attrice, non potendosi ritenere che la produzione del libro dei verbali delle assemblee sia in grado di dar conto della concreta attività gestoria, in quanto contenente solo atti di indirizzo del C.d.A., che infatti risulta avere deliberato sulla gestione delle partecipazioni del Gruppo e sulle modalità di investimento della liquidità aziendale,
pagina 8 di 11 questioni la cui importanza può certamente cogliersi dalle concreta condizione economico finanziaria della società.
D'altronde, nessuna richiesta di prova orale formulata da parte attrice e rigettata nel corso dell'istruzione ha riguardato le mansioni degli amministratori ed anche le prove orali per le quali si è nuovamente insistito in sede di comparsa conclusionale in quanto non ammesse dalla giudice relatrice, miravano, invero, a comprovare che dietro la persona di CP_5 si cela, in realtà, la sorella sicché, se anche si fosse voluto procedere
[...] CP_7 all'espletamento della CTU richiesta da parte attrice, si sarebbe dovuto delegare al consulente tecnico non solo il compito di valutare il “peso economico” delle mansioni, ma anche quello di individuarle, essendosi parte attrice limitata ad affermare l'inesistenza in concreto di attività gestoria.
Venendo alla dimensione economico/finanziaria della società, come osservato dal difensore della curatela, che ha richiamato precedente della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna
n. 2355/2023 del 10.11.2023 (est. ), può recisamente escludersi la sproporzione del Pt_3 compenso avuto riguardo alla circostanza che, dal bilancio dell'anno 2023 versato in atti, risulta come la società abbia ricavi per oltre 7 milioni di euro, utili di 12 milioni di euro ed un patrimonio netto di 29 milioni di euro. Peraltro, a parere del Collegio, rileva che nel precedente da ultimo citato della Sezione Imprese di questo Tribunale il CTU, nell'esaminare la situazione economica della società mediante esame delle voci di bilancio di cui sopra, abbia anche evidenziato come l'onere per compenso amministratori, ancorché sostenibile, non potesse ritenersi congruo perché idoneo a ridurre di oltre un terzo il risultato operativo della società e, in termini finanziari, dovesse ritenersi incongruo “rispetto alla capacità di generare cassa, perché idoneo a mettere a rischio la capacità della di fare fronte a spese impreviste”, mentre, nella specie, nessuno dei paventati rischi appare potersi profilare.
La domanda, dunque, deve essere rigettata non ravvisandosi la dedotta irragionevolezza dei compensi, né risultando comprovata la finalità extra-sociale della delibera impugnata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nei confronti della società convenuta e dei soci/amministratori.
Le stesse sono in concreto liquidate con riferimento ai valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media di cui al D.M. 147/2022, ivi compresa la fase cautelare e dunque nella somma di € 10.860,00, per compensi di avvocato, quanto pagina 9 di 11 alla fase di merito, ritenendosi di non dover operare nella specie l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 147/2022 in relazione al numero di parti, in ragione della piena identità delle difese svolte, oltre accessori di legge, ed € 6.637,00 per la fase cautelare.
Inoltre, devono essere liquidate nella medesima misura e secondo il criterio della soccombenza le spese del curatore speciale. Infatti, laddove il curatore svolga le difese stando in giudizio in proprio, in ragione del possesso delle qualità professionali, la liquidazione delle spese deve trovare remunerazione all'interno del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'invalidità/inefficacia della delibera impugnata;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
e liquidate in € 10.860,00 per CP_4 Controparte_5 CP_5 compensi di avvocato, quanto alla fase di merito ed € 6.637,00 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge;
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della CP_8 [...]
in persona del curatore speciale, liquidate in € 10.860,00 per Controparte_1 compensi di avvocato della fase di merito ed € 6.637,00 per la fase cautelare, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di
Bologna in data 26 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 10 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Roberta Dioguardi dott. Michele Guernelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16413/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI Parte_1 C.F._1 MI, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI presso il difensore avv. ANGELINI MI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITI EROS Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. LOBALSAMO NI ( ) VIA DÈ POETI 8 BOLOGNA;
C.F._2
( ) VIA DÈ POETI, BOLOGNA (BO), 8 40124 CP_2 C.F._3 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TITI EROS
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV Parte_2 GIACOMO BARVAS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARVAS GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 43 BOLOGNA presso il difensore avv. BARVAS GIACOMO
CONVENUTI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 CP_4 [...] con il patrocinio dell'avv. TITI EROS e dell'avv. LOBALSAMO Controparte_5 NI ( ) VIA DÈ POETI 8 BOLOGNA;
C.F._2 CP_6 ( VIA DE' POETI 8 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' C.F._3 POETI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TITI EROS
INTERVENIENTI
OGGETTO: impugnazione delibera determinazione compenso amministratori.
pagina 1 di 11 Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate con il deposito delle note ex art. 189 c.p.c. ed alle quali le parti si sono richiamate all'udienza di remissione al Collegio del 20/11/2025. Si riportano di seguito le conclusioni.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna - sez. spec. impresa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, previo accertamento di tutte le circostanze esposte in atti:
1. NEL MERITO, accertati i motivi di invalidità esposti in atti, dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia della delibera impugnata;
2. ordinare al competente registro delle imprese di iscrivere i dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione ex art. 2378 ult. comma c.c., con esonero di sua responsabilità al riguardo;
3. condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.
Parte convenuta con il curatore speciale avv. Giacomo Barvas Controparte_1
Voglia, l'ill.mo Tribunale adito
- Rigettare l'impugnazione promossa dalla sig.ra per tutti i motivi esposti in narrativa Parte_1
- Con vittoria di compensi e spese di lite
Terzi intervenuti
Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'azione promossa da e qualsiasi domanda di declaratoria di Parte_1 invalidità nei confronti della delibera oggetto di impugnazione assunta dall'assemblea dei soci di
[...] in data 20.10.2023, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
- in via istruttoria, rigettare ogni e qualsivoglia istanza istruttoria formulata da siccome Parte_1 inammissibile, esplorativa e irrilevante per le ragioni esposte in atti;
nella sola denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle prove testimoniali formulate da ammettersi la prova contraria come Parte_1 richiesta nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna, la società al Controparte_1 fine di sentire dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia della delibera della Società assunta in data 20.10.2023, con riferimento alla sola parte in cui veniva stanziato, in favore del Consiglio di amministrazione, un compenso annuo totale di euro
200.000,00.
In particolare, la delibera impugnata disponeva la revoca di quale Parte_1 membro del consiglio di amministrazione, modificandone la composizione mediante la pagina 2 di 11 conferma dei soli e oltre a per i quali CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_5 veniva anche disposto “di confermare per l'intera durata dell'incarico il compenso di €
50.000,00 annui, al lordo delle ritenuti fiscali e previdenziali, per ciascun amministratore in carico fino a diversa delibera assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, da pagarsi a richiesta di ciascun amministratore”.
Deduceva parte attrice come la delibera assembleare oggetto di impugnazione dovesse considerarsi invalida per violazione di legge ex art. 2479 ter c.p.c., per essere stato stabilito un compenso incongruo, irragionevole ed inadeguato rispetto alle mansioni concretamente svolte dall'organo gestorio. Inoltre, impugnava la deliberazione in Parte_1 quanto assunta in conflitto di interessi e in pregiudizio della società ed affetta da abuso di potere, per avere i soci di maggioranza esercitato il diritto di voto al solo fine di perseguire il proprio interesse personale pregiudicando quelli dell'attrice.
In particolare, l'attrice deduceva come la delibera dovesse considerarsi lesiva dei propri diritti nella misura in cui la conferma del compenso pro capite, come costo per la società, comporta anche la riduzione dell'utile distribuibile ai soci.
2. Si costituivano in giudizio tanto il curatore speciale nominato per la società avv. Giacomo
Barvas, quanto e oltre a con il CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_5 patrocinio del medesimo difensore, i quali chiedevano il rigetto della domanda dell'attrice rilevando preliminarmente come la delibera adottata dovesse ritenersi conforme alla legge ed allo Statuto della società.
In particolare, il curatore speciale osservava come, per un verso la delibera fosse esplicitamente una delibera meramente confermativa delle precedenti statuizioni e come, per altro verso, il compenso complessivamente stanziato per l'organo amministrativo fosse stato ridotto in misura proporzionale alla fuoriuscita di un consigliere dal c.d.a. (e dunque di un quinto, da euro 250.000,00 ad euro 200.000,00) e diviso tra i quattro consiglieri superstiti.
Quanto alla situazione di conflitto di interessi tra socio e società, poi, il curatore speciale osservava che la sua sussistenza presuppone che il socio si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse – da un lato il proprio interesse di socio e dall'altro l'interesse della società – e che questa duplicità di interessi sia tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro” e come nel caso di specie non fosse riscontrabile la duplicità di interessi di cui sopra,
pagina 3 di 11 tanto più se si considera che il quantum dei compensi veniva deliberato nell'esercizio 2019 con il voto favorevole della stessa attrice.
Quanto all'abuso del potere di maggioranza, il curatore rilevava come la delibera de qua fosse solo finalizzata a riparametrare il compenso dell'organo gestorio alla luce della diversa composizione adottata e come non potesse ravvedersi un profilo di danno, anche solo potenziale, nei confronti della socia di minoranza, la quale, non avendo inteso impugnare la revoca, non vedeva in alcun modo mutate le proprie condizioni patrimoniali di socia. La neutralità della delibera, ad avviso del curatore poteva ravvisarsi anche nei confronti della società, posto che non solo la spesa pro capite con riguardo al singolo amministratore era rimasta invariata, ma la rimodulazione aveva comportato un risparmio annuo di euro 50.000,00 annui.
Analoghe difese erano svolte dai soci ed amministratori e CP_4 CP_3 CP_5 oltre a i quali rimarcavano che lo Statuto della società prevedeva
[...] CP_5 espressamente all'art. 25, che «Agli amministratori potrà essere assegnato un emolumento da fissarsi annualmente dai soci oltre al rimborso delle spese effettive» e come la giurisprudenza avesse ritenuto da tempo che la misura del compenso fissata dagli amministratori non sia sindacabile in giudizio, trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere, potendo esser al più denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti sproporzionato e pertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale impugnando quindi la decisione sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci.
In proposito, peraltro, la difesa evidenziava come l'attrice, a fronte di oneri probatori su di sé incombenti, avesse del tutto trascurato di allegare in concreto la sussistenza della dedotta sproporzione ed irragionevolezza sulla scorta dei parametri già elaborati nella prassi giurisprudenziale, tra i quali: l'ammontare degli emolumenti liquidati negli esercizi precedenti, il fatturato globale e gli utili conseguiti dalla Società, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, il livello medio dei compensi effettivamente percepiti, nello stesso mercato, per posizioni simili, da determinarsi tenendo conto del fatturato e della dimensione economico-finanziaria dell'impresa, osservando come parte attrice si fosse limitata ad allegare che la natura di holding finanziaria-immobiliare di Controparte_1 non imporrebbe all'organo amministrativo nessuna particolare attività
[...]
pagina 4 di 11 imprenditoriale e gestoria (come invece richiederebbe una società operativa), rendendo pertanto illegittimo il compenso deliberato.
3. All'udienza del 5 dicembre 2024, che si svolgeva avanti a questa giudice relatrice, era tentata la conciliazione della lite anche in considerazione dell'essere intervenuto, nelle more, provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare proposta in pendenza del merito.
Tuttavia, non si ravvisava alcun margine per la bonaria definizione della controversia. Le parti, quindi, si riportavano al contenuto delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. già depositate e con ordinanza in data 20.1.2025 questa giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. fissando udienza per la rimessione al Collegio, che veniva poi anticipata alla data del
20.11.2025. Alla predetta udienza, dato atto del deposito delle note di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Sulle domande nel merito di parte attrice
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Assume preliminarmente parte attrice che la delibera assembleare oggetto di impugnazione sia invalida per violazione di legge ex art. 2479 ter c.p.c., per essere stato stabilito un compenso incongruo, irragionevole ed inadeguato. Deduce, inoltre come la valutazione di incongruità e sproporzione debba svolgersi sulla base di parametri oggettivi e non soggettivi e come quindi sia irrilevante la circostanza che la delibera oggetto di impugnazione sia meramente confermativa di una situazione di fatto già esistente e che l'attrice negli anni precedenti abbia concorso ad assumere analoga delibera, percependo l'ammontare stabilito per almeno due esercizi.
Deduce ancora come elementi oggettivi di raffronto per valutare la dedotta sproporzione siano costituiti dall'attività concretamente posta in essere dai membri del Consiglio di amministrazione e dalla natura non operativa della società.
Quanto alla circostanza che la delibera sia stata assunta con abuso di maggioranza, parte attrice ha dedotto, anche in sede di comparsa conclusionale, come lo stanziamento di un compenso annuo di € 200.000 per il Consiglio di amministrazione sia un modo per ridurre l'utile dell'attrice e come, comunque, nella irragionevole sproporzione del compenso possa ravvisarsi il conflitto di interessi.
pagina 5 di 11 Fatte tali premesse, si osserva, in via generale, che in tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, secondo consolidata giurisprudenza, trova applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata, sicché i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, quini, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia – come avvenuto nella specie - con autonoma e separata deliberazione.
In mancanza di specifiche previsioni pattizie, può porsi questione rispetto alla misura del compenso stabilito dall'assemblea dei soci, che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto suscettibile di valutazione sotto il profilo della sua congruità e proporzione.
Peraltro, il sindacato giudiziale sulla congruità/ragionevolezza dei compensi degli amministratori non può inerire tout court alla convenienza o opportunità per la società dei compensi come determinati, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, ma può riguardare solo eventuali profili di illegittimità desumibili dalla irragionevolezza del compenso con riguardo alla natura dei compiti dell'amministratore, al compenso “di mercato” per prestazioni analoghe e società di analoghe dimensioni, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società
(cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza 28748/2008). Inoltre, congruità e proporzione rilevano non solo con riferimento alla eventuale sussistenza della denunciata violazione di legge ex art. 2479 ter comma 1 c.c. (anche sotto il profilo dell'abuso di maggioranza), ma anche al fine della valutazione della sussistenza del conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2 c.c., laddove la comprovata irragionevolezza del compenso sia idonea a confermare l'esistenza di un interesse extrasociale sottostante alla delibera stessa di determinazione del compenso, che si ponga in conflitto con l'insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005 e sempre Cass.,
n. 28748/2008).
L'abuso o eccesso di potere, vizio di elaborazione giurisprudenziale idoneo a determinare l'annullamento della delibera di assemblea di società di capitali ex artt. 2377/2479 ter c.c., si delinea, poi, quando la delibera di assemblea sia espressione di un uso strumentale del voto assembleare da parte della maggioranza per finalità extra-sociale o sia il risultato di attività fraudolenta dei soci di maggioranza in danno del socio di minoranza, con onere della prova pagina 6 di 11 a carico del socio impugnante (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 29/09/2020, n.
20625).
Ed invero, le fattispecie abusive sono espressione della violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale e dunque dei doveri di collaborazione ai quali i soci devono comunque avere riguardo al fine del raggiungimento dello scopo sociale, sicché sono in genere sintomatiche della sussistenza dell'abuso la mancanza di motivazione,
l'esclusivo vantaggio proprio o di terzi perseguito dal socio abusante e la mancanza di vantaggio od il danno all'interesse sociale.
Nell'abuso, in particolare, rileva proprio il danno provocato al socio di minoranza, accompagnato dalla mancanza di una sua giustificazione sul piano societario ed al vantaggio particolare e personale che ne ritragga il socio di maggioranza, che diventa movente ed aspetto inscindibile della finalità per cui la maggioranza vota in un determinato modo e che, come ritenuto in giurisprudenza, finisce per connotare in modo assai significativo l'antigiuridicità della condotta, cioè la violazione della regola della buona fede.
In questo quadro, dunque, il vantaggio recato con l'adozione della deliberazione all'interesse sociale funge da giustificazione del vantaggio dell'un socio (di maggioranza) e del danno dell'altro, mentre l'indifferenza o il danno anche per l'interesse sociale non scriminano o aggravano l'abuso.
Venendo ai criteri ritenuti dalla giurisprudenza funzionali ad indagare la sussistenza dell'abuso della maggioranza o del conflitto di interessi, la cui prova incombe sul socio di minoranza, si osserva anche come la giurisprudenza abbia ritenuto che i "sintomi" di illiceità della delibera possano essere dedotti non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.
Precisati nei termini sopra esposti i principi regolatori della materia, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia stata offerta dall'attrice prova adeguata e sufficiente che la delibera della quale si controverte sia stata assunta in violazione di legge per irragionevolezza del compenso stabilito e/o per perseguire interessi propri in contrasto con quello primario della società deliberante.
Muovendo da tale ultimo motivo di doglianza, si osserva che l'attrice non ha specificato quali sarebbero le finalità extra-sociali che la maggioranza avrebbe perseguito con la delibera di determinazione dei compensi degli amministratori, avendo genericamente fatto pagina 7 di 11 riferimento alla privazione del suo interesse a percepire utili e sul punto può richiamarsi la giurisprudenza della Sezione Impresa di questo Tribunale, citata anche dalle parti, secondo la quale richiamarsi alla generale privazione degli utili, “oltre a “provare troppo” è meramente assertivo (perché comunque la possibilità di ricevere utili dipende dalle scelte dell'assemblea in ordine alla loro destinazione)” (cfr. Tribunale di Bologna, sezione impresa, sentenza 3128/2022, estensore dott.ssa Romagnoli).
L'insussistenza di finalità extra sociali, poi, si evince anche dalla circostanza che la delibera della quale si discute sia una delibera meramente confermativa di altra precedente, assunta con il consenso di che dunque ha ritenuto a suo tempo che la Parte_1 determinazione fosse coerente e conforme con le finalità sociali.
La circostanza rileva, peraltro, anche sotto un ulteriore e diverso profilo poiché induce a ritenere che si sia in presenza di comportamenti positivi dell'attrice, che secondo un criterio di buona fede devono essere intesi come piena condivisione del compenso deliberato, giacché altrimenti dovrebbe ipotizzarsi che abbia espresso il proprio Parte_1 voto nelle precedenti occasioni con una vera e propria riserva mentale che gli altri soci non potevano conoscere.
La circostanza rileva poi in senso oggettivo, giacché tra i criteri individuati dalla giurisprudenza per valutare la congruità dei compensi riconosciuti agli amministratori è stato più volte indicato quello del raffronto con le somme stanziate negli anni precedenti.
L'utilizzo degli altri criteri di raffronto individuati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della dedotta irragionevolezza non conducono a diversa conclusione.
Infatti, parte attrice ha lungamente insistito sulla circostanza che l'irragionevolezza del compenso sarebbe rilevabile dal raffronto con le mansioni concretamente svolte dagli amministratori, ma ha poi allegato solo il libro delle adunanze del C.d.A. per comprovare come i predetti si limitino ad attività meramente ricognitive dei risultati che le numerose partecipazioni societarie dell' realizzano senza necessità di alcuna Controparte_1 attività di gestione.
Sul punto, tuttavia, si osserva che l'onere probatorio avrebbe potuto essere assolto in maniera ben più incisiva dall'attrice, non potendosi ritenere che la produzione del libro dei verbali delle assemblee sia in grado di dar conto della concreta attività gestoria, in quanto contenente solo atti di indirizzo del C.d.A., che infatti risulta avere deliberato sulla gestione delle partecipazioni del Gruppo e sulle modalità di investimento della liquidità aziendale,
pagina 8 di 11 questioni la cui importanza può certamente cogliersi dalle concreta condizione economico finanziaria della società.
D'altronde, nessuna richiesta di prova orale formulata da parte attrice e rigettata nel corso dell'istruzione ha riguardato le mansioni degli amministratori ed anche le prove orali per le quali si è nuovamente insistito in sede di comparsa conclusionale in quanto non ammesse dalla giudice relatrice, miravano, invero, a comprovare che dietro la persona di CP_5 si cela, in realtà, la sorella sicché, se anche si fosse voluto procedere
[...] CP_7 all'espletamento della CTU richiesta da parte attrice, si sarebbe dovuto delegare al consulente tecnico non solo il compito di valutare il “peso economico” delle mansioni, ma anche quello di individuarle, essendosi parte attrice limitata ad affermare l'inesistenza in concreto di attività gestoria.
Venendo alla dimensione economico/finanziaria della società, come osservato dal difensore della curatela, che ha richiamato precedente della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna
n. 2355/2023 del 10.11.2023 (est. ), può recisamente escludersi la sproporzione del Pt_3 compenso avuto riguardo alla circostanza che, dal bilancio dell'anno 2023 versato in atti, risulta come la società abbia ricavi per oltre 7 milioni di euro, utili di 12 milioni di euro ed un patrimonio netto di 29 milioni di euro. Peraltro, a parere del Collegio, rileva che nel precedente da ultimo citato della Sezione Imprese di questo Tribunale il CTU, nell'esaminare la situazione economica della società mediante esame delle voci di bilancio di cui sopra, abbia anche evidenziato come l'onere per compenso amministratori, ancorché sostenibile, non potesse ritenersi congruo perché idoneo a ridurre di oltre un terzo il risultato operativo della società e, in termini finanziari, dovesse ritenersi incongruo “rispetto alla capacità di generare cassa, perché idoneo a mettere a rischio la capacità della di fare fronte a spese impreviste”, mentre, nella specie, nessuno dei paventati rischi appare potersi profilare.
La domanda, dunque, deve essere rigettata non ravvisandosi la dedotta irragionevolezza dei compensi, né risultando comprovata la finalità extra-sociale della delibera impugnata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nei confronti della società convenuta e dei soci/amministratori.
Le stesse sono in concreto liquidate con riferimento ai valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media di cui al D.M. 147/2022, ivi compresa la fase cautelare e dunque nella somma di € 10.860,00, per compensi di avvocato, quanto pagina 9 di 11 alla fase di merito, ritenendosi di non dover operare nella specie l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 147/2022 in relazione al numero di parti, in ragione della piena identità delle difese svolte, oltre accessori di legge, ed € 6.637,00 per la fase cautelare.
Inoltre, devono essere liquidate nella medesima misura e secondo il criterio della soccombenza le spese del curatore speciale. Infatti, laddove il curatore svolga le difese stando in giudizio in proprio, in ragione del possesso delle qualità professionali, la liquidazione delle spese deve trovare remunerazione all'interno del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'invalidità/inefficacia della delibera impugnata;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
e liquidate in € 10.860,00 per CP_4 Controparte_5 CP_5 compensi di avvocato, quanto alla fase di merito ed € 6.637,00 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge;
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della CP_8 [...]
in persona del curatore speciale, liquidate in € 10.860,00 per Controparte_1 compensi di avvocato della fase di merito ed € 6.637,00 per la fase cautelare, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di
Bologna in data 26 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 10 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Roberta Dioguardi dott. Michele Guernelli
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