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Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21213 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04678/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. URM1SAM - 19632/2021 datata 12 marzo 2021, adottata dal Caposettore dell'Area Servizi agli Studenti dell’Università di Roma “La Sapienza”, notificata in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del curriculum studiorum e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dal ricorrente;
- degli atti di ricognizione dei posti liberi presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma “La Sapienza”, effettuati dal competente Organo di Ateneo, al fine di deliberare l'offerta formativa per l''''a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente e in atto non conosciuto:
- del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1672/2018 del 26 giugno 2018, s.m.i.;
- del Regolamento Studenti per l'anno accademico 2020/2021 è stato emanato con Decreto rettorale n. 55423 del 4 agosto 2020;
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” attualmente vigente;
- del Manifesto generale degli studi adottato, per l’a.a. 2020/2021, dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- ove esistente del Regolamento trasferimenti adottato dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021» e relativi Allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 3 maggio 2021 e depositato il giorno successivo il sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota prot. n. URM1SAM - 19632/2021 datata 12 marzo 2021, adottata dal Caposettore dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università di Roma “La Sapienza”, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del curriculum studiorum e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. – L’Ateneo intimato si è costituito in resistenza.
3. – Con atto notificato il 10 agosto 2025 e depositato il successivo 10 settembre il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a tanto l’Università resistente non si è opposta.
4. – Non resta pertanto al Collegio che prendere atto di tale rinunzia, e pronunziare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) del c.p.a., l’estinzione del giudizio sul ricorso posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025.
5. – Le spese, anche per la chiusura in rito della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara, di conseguenza, l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HI IN, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
TA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IC | HI IN |
IL SEGRETARIO