Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 2535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2535/24 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Corvi Laura, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] - Svizzera il 27/11/1971, con il patrocinio dell'avv. Corvi CP
Laura, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 09/01/1993 in San Nicola la DA (CE), che dall'unione è nata la figlia ad oggi maggiorenne, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Terni Via Grabher n. 10, nella sua attuale consistenza ed estensione, viene assegnata al Sig. La IG.ra lascerà, pertanto, il suddetto Controparte_1 CP immobile nella disponibilità del coniuge trasferendo la propria residenza in altra abitazione sita in
Terni Via delle Palme n. 8 acquistata in comproprietà con la figlia con le seguenti quote – Per_1 proprietà nella misura del 10% in capo alla IG.ra e proprietà del 90% in capo alla CP IG.ra . La IG.ra provvederà a prelevare dalla casa coniugale tutti gli Persona_1 CP oggetti e gli effetti personali nonché i beni mobili riconosciuti di sua esclusiva proprietà, restando ogni altro bene mobile esistente nella casa coniugale di proprietà del marito. Quanto a tali ultimi beni lasciati nella casa coniugale ed acquistati in regime di comunione, il IG. , nel CP_1 riconoscerne la comproprietà con la IG.ra verserà a quest'ultima a titolo di conguaglio la CP somma complessiva di € 25.000,00 di cui € 15.000,00 già liquidati ed il residuo importo di €
10.000,00 sarà corrisposto dal IG. entro e non oltre il mese di dicembre 2025. CP_1
3) Il Sig. stante la disparità reddituale tra i coniugi, si impegna a Controparte_1 corrispondere mensilmente alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € CP
100,00 (euro cento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP mese solare.
4) Le spese relative alla figlia di natura ordinaria e straordinaria, ivi comprese quelle Per_1 relative alla frequenza universitaria ed al costo per l'alloggio presso sede diversa dalla residenza, saranno sostenute nella misura del 10% dalla IG.ra e nella restante quota del 90% dal IG. CP
. 5) Le parti dichiarano concordemente di avere, con il presente atto e le condizioni ivi CP_1 indicate, regolato i propri rapporti patrimoniali.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP coniugi per matrimonio celebrato in San Nicola la DA (CE) in data 09/01/1993, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN
NICOLA LA DA (CE) (atto n. 1, parte I, Uff. 1, anno 1993);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio in data 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti