Art. 9. (La Giunta esecutiva)
La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.
La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
a) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;
d) liquida le prestazioni della Cassa;
e) amministra il personale della Cassa.
La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.
La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
a) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;
d) liquida le prestazioni della Cassa;
e) amministra il personale della Cassa.