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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Piazza San Giovanni Theresty N. 1 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1426 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1415 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6193/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TASI n. 1426 (annualità 2019) e l'avviso di accertamento IMU n. 1415 (annualità 2019), notificati dal Comune di Stilo in data 23.11.2024.
Parte ricorrente deduce, articolatamente, non essere dovute le somme richieste in quanto le aree oggetto dei tributi (varie particelle in Indirizzo_1) sono effettivamente inedificabili.
Nello specifico il ricorrente fa rilevato che le aree sono da ritenere agricole, tenuto conto che ricadono in zona a rischio idraulico elevato “R3” e “R4”, residuando solo una percentuale in Zona C (residenziale di espansione).
Allega al ricorso perizia tecnica, che conclude rappresentando “ … che nelle aree a vincolo R3 e R4 sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quindi la nuova edificazione. Per le particelle sopra descritte c'è da indicare che una minima parte è fuori dal vincolo menzionato e cioè la part.lla 132 per mq 360, la part.lla 128 per mq 30 e la part.lla 535 pe mq 330 “.
Viene inoltre fatto riferimento alla decisione di questa Corte relativa all'annualità precedente (sentenza n.
9196/2024).
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Stilo, ritenendo i tributi dovuti sulla base della formale previsione di edificabilità delle aree.
Ha presentato memorie parte ricorrente, evidenziando che il Comune ha pubblicato all'albo pretorio, in data 20/01/2025, successivamente alla notifica del ricorso, la deliberazione della Giunta Comunale n.
88/2024, con la quale viene rideterminato il valore delle aree edificabili ai fini IMU, con significative riduzioni del valore delle aree stesse;
peraltro l'atto dell'esecutivo municipale derivava da pregressa deliberazione del Consiglio Comunale (n. 20 del 09/12/2024, già allegata dal contribuente unitamente al ricorso).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente provato la sostanziale inedificabilità delle aree oggetto dei tributi richiesti, con argomentazioni non smentite, nel merito, dalle controdeduzioni comunali, che, pur concludendo in ordine alla dovutezza dei pagamenti pretesi, hanno anche messo in evidenza gli oggettivi limiti di edificabilità (peraltro ricavabili anche dai provvedimenti del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale indicati da parte ricorrente, allegati al ricorso e alle memorie).
E' peraltro del tutto condivisibile quanto statuito da questa Corte in relazione al ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 481, riferito alla Tasi dell'anno precedente (2018): la citata sentenza n. 9196/2024, ha infatti applicato il giudicato esterno derivante da pregressa decisione riferita all'annualità 2014, non rinvenendosi modifiche alla fattispecie precedentemente esaminata (che non si rinvengono neanche per l'annualità oggi in contestazione).
Tenuto conto che, in tema di IMU (e precedentemente di ICI), si sono registrati non uniformi orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità, in relazione all'imponibilità correlata ad aree contraddistinte da vincoli di inedificabilità, la Corte ritiene potersi disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Piazza San Giovanni Theresty N. 1 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1426 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1415 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6193/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TASI n. 1426 (annualità 2019) e l'avviso di accertamento IMU n. 1415 (annualità 2019), notificati dal Comune di Stilo in data 23.11.2024.
Parte ricorrente deduce, articolatamente, non essere dovute le somme richieste in quanto le aree oggetto dei tributi (varie particelle in Indirizzo_1) sono effettivamente inedificabili.
Nello specifico il ricorrente fa rilevato che le aree sono da ritenere agricole, tenuto conto che ricadono in zona a rischio idraulico elevato “R3” e “R4”, residuando solo una percentuale in Zona C (residenziale di espansione).
Allega al ricorso perizia tecnica, che conclude rappresentando “ … che nelle aree a vincolo R3 e R4 sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quindi la nuova edificazione. Per le particelle sopra descritte c'è da indicare che una minima parte è fuori dal vincolo menzionato e cioè la part.lla 132 per mq 360, la part.lla 128 per mq 30 e la part.lla 535 pe mq 330 “.
Viene inoltre fatto riferimento alla decisione di questa Corte relativa all'annualità precedente (sentenza n.
9196/2024).
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Stilo, ritenendo i tributi dovuti sulla base della formale previsione di edificabilità delle aree.
Ha presentato memorie parte ricorrente, evidenziando che il Comune ha pubblicato all'albo pretorio, in data 20/01/2025, successivamente alla notifica del ricorso, la deliberazione della Giunta Comunale n.
88/2024, con la quale viene rideterminato il valore delle aree edificabili ai fini IMU, con significative riduzioni del valore delle aree stesse;
peraltro l'atto dell'esecutivo municipale derivava da pregressa deliberazione del Consiglio Comunale (n. 20 del 09/12/2024, già allegata dal contribuente unitamente al ricorso).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente provato la sostanziale inedificabilità delle aree oggetto dei tributi richiesti, con argomentazioni non smentite, nel merito, dalle controdeduzioni comunali, che, pur concludendo in ordine alla dovutezza dei pagamenti pretesi, hanno anche messo in evidenza gli oggettivi limiti di edificabilità (peraltro ricavabili anche dai provvedimenti del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale indicati da parte ricorrente, allegati al ricorso e alle memorie).
E' peraltro del tutto condivisibile quanto statuito da questa Corte in relazione al ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 481, riferito alla Tasi dell'anno precedente (2018): la citata sentenza n. 9196/2024, ha infatti applicato il giudicato esterno derivante da pregressa decisione riferita all'annualità 2014, non rinvenendosi modifiche alla fattispecie precedentemente esaminata (che non si rinvengono neanche per l'annualità oggi in contestazione).
Tenuto conto che, in tema di IMU (e precedentemente di ICI), si sono registrati non uniformi orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità, in relazione all'imponibilità correlata ad aree contraddistinte da vincoli di inedificabilità, la Corte ritiene potersi disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.