Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15838 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano CORRE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: .G. 7905/01 -Cron.32251 Erminio Ravagnani Presidente - Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Bruno Florindo 11 -Ud. 28.4.2003 Minichiello Stefanomaria Evangelista 31 Oggetto: "1 BR TI Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Man sul ricorso proposto da EL NE, difeso - giusta procura speciale a mar- gine del ricorso dagli avv.ti Raimondo Pucillo del Foro di Monza e Andrea Zanello del Foro di Roma, con domicilio elet- to presso il secondo in Roma, via Alberico II n. 33 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in perso- -na del legale rapp.te p.t., difeso giusta procura speciale - dagli avv.ti in calce alla copia notificata del ricorso Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciot- 2433 to, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n° 3394/00 in data 8 febbraio/17 marzo 2000 (R.G. 616/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Andrea Zanello;
Bor udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 16 marzo 2001, AC NE chiede, con un motivo, la cassazione della sentenza in data 17 marzo 2000, con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente l'appello dell'INPS in data 14 giugno 1999 avverso la sentenza di primo grado dell'8 febbraio 1999, ha dichiarato non dovuto, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e conformemente a giurisprudenza di legittimità, l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi maturati sulle somme corrisposte in data 25 luglio 1997 dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in relazione a crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione BAM -denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429 cod. Il ricorrente proc. civ., dell'art. 22, trentaseiesimo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412 nonché vizi di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.) - deduce (in estrema sintesi) che la norma limitativa di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 è destinata ad operare nel solo settore pubblico e non è invece applicabile ai rapporti di lavoro privati, come nel caso in esame. Tale tesi trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2000 n. 459, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del ripetuto comma 36° dell'art. 22 limitatamente alle parole "e privati", con ciò confermando l'applicabilità di tale articolo ai soli dipendenti pubblici. Il ricorso è fondato. La norma dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 è stata caducata dalla Corte costituzionale;
la quale, con sentenza 2 novembre 3 2000 n. 459 (sul rilievo che la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria trova un limite nella necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, relativamente ai crediti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, del predetto art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria. Вкл Atteso l'effetto retroattivo proprio delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale, anche i crediti per cui è causa devono, dunque, ritenersi soggetti, quanto al regime della mora nell'adempimento della relativa obbligazione, alla regola del cumulo degli interessi e della rivalutazione, che, quindi, è stata erroneamente disapplicata dalla sentenza impugnata (peraltro pubblicata il 17 marzo 2000, anteriormente alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2 novembre 2000). Ben vero, parte della giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio per cui con riferimento ai crediti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 legge n. 297 del 1982, il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, introdotto per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 4 1994, persiste anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 22 comma trentaseiesimo limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza, atteso che l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non interviene sui crediti che, come quello nei confronti del Fondo di garanzia, pur storicamente riconnessi ad emolumenti spettanti a lavoratori privati, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia di certezza e tempestività di adempimento, per effetto dell'accollo "ex lege" dell'INPS (Cass. 27 febbraio 2001 n. 2877). E, tuttavia, il contrasto di quest'orientamento con l'altro, pure ripetutamente espresso dalla Corte, nel senso della persistente possibilità di cumulo degli accessori in questione (v., per tutte, Cass. 26 marzo 2001 n. 4261), è stato composto dalle Sezioni unite, le quali, con la recente sentenza 3 ottobre 2002, n. 14220, hanno formulato il principio per cui il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>>. Вы Il Collegio reputa di doversi uniformare a tale principio, atteso che le argomentazioni del Tribunale non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nella ricordata decisione o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di 5 cui al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C.. Al recepito principio non risulta conforme la sentenza impugnata, che va pertanto cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito (art. 384, primo comma, c.p.c.), condannando l'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione in cumulo tra loro.
Considerato che
la sentenza della Corte Costituzionale è successiva alla decisione di secondo grado, stimasi di giustizia compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e condannare invece l'INPS a quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione in cumulo tra loro sulle somme corrisposte dal Fondo di garanzia. Compensa per intero le spese dei giudizi di merito e condanna l'INPS al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, che liquida, per esborsi, in euro 8,50 (otto/50) e, per onorario, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso, in Roma, il 23 giugno 2003 IL PRESIDENTE Лишний Ка тунаRevergnan IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Вечно вонилась % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPĒSA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 M E Yoggi, R IL CANCELLIERE P U Clieve S Sraiselleже