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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ) IN PROPRIO E PROCURATORE di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
NONCHÈ EREDE di ( ) rappresentato e difeso per Parte_2 C.F._1 procura speciale da Avv. Giuditta Carullo del Foro di Bologna (C.F. ; pec: C.F._2
e Prof. Avv. Gherardo Carullo del Foro di Bologna (C.F. Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC C.F._3 Email_2 dell'Avv. Giuditta Carullo da valere anche quale domicilio digitale Email_1
ATTORE in riassunzione
CONTRO
in persona del legale rappresentante rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Andrea Calzolaio (cf ); p.iva Studio Legale Ciaffi fax C.F._4 P.IVA_2
0733231795; PEC in forza di procura speciale ed elett. dom. presso lo studio Email_3 del difensore in CORSO CAVOUR 33 CE .
Convenuto in riassunzione
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. a seguito della intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1093/2016 del 20/09/2016 in materia di pagamento dell'indennità di cui all'art. 39 d.P.R. n. 327/2001 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di , nonché quale Parte_1 Controparte_1 erede di ha citato in giudizio innanzi alla Corte di appello di Ancona il Parte_2 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità prevista dall'art.39 DPR n.327/2001 in
[...] ragione della reiterazione del vincolo espropriativo, in quanto funzionale alla realizzazione di un parcheggio pubblico, che dal 1975 aveva interessato il fondo di loro proprietà, censito in catasto di detto comune al foglio 7, all.9, part.60, sito in Via Friuli;
vincolo di natura espropriativa che era stato reiterato dal comune di per tre volte, cagionando un danno permanente derivante dall'azzeramento del Controparte_2 contenuto economico del diritto dominicale, dalla diminuzione significativa del valore di scambio e dalla possibilità di goderne .
Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande ritenendo il vincolo Controparte_2 conformativo e non espropriativo e l'estensione del vincolo rispetto alla superficie di proprietà degli attori, essendo stata approvata una variante generale con delibera n.99 del 4.5/11/1999 e poi il piano regolatore, con delibera n.280 del 5/7/2007, che avevano inquadrato l'area interessata in zona B (completamento residenziale) in parte destinata a parcheggio pubblico.
Questa Corte di appello, con sentenza parziale n.656/14, ha ritenuto la natura espropriativa, e non conformativa del vincolo apposto.
La stessa Corte, pronunziando in via definitiva, con sentenza n.1093/2016, ha poi respinto la domanda degli attori per difetto di prova in ordine al pregiudizio sofferto.
Ha impugnato per Cassazione la sentenza definitiva il ha resistito con controricorso il Parte_1 CP_2 proponendo altresì ricorso incidentale contro la sentenza non definitiva n. 656/2016.
La Suprema Corte ha accolto in parte sia il ricorso principale che quello incidentale.
Ha quindi riassunto il giudizio il chiedendo: Parte_1
nel merito:
1) accertare e dichiarare che dal 1975, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa, ad oggi sull'area di proprietà di parte attrice vi è stata reiterazione di un vincolo espropriativo;
2) accertare e determinare le somme dovute a parte attrice a titolo di indennità ex art. 39 d.P.R. n.
327/2001 in misura comunque non inferiore quella dovuta per legge in relazione al valore dell'area de qua, anche a seguito di espletanda CTU e, per l'effetto;
3) condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento dell'indennità ex Controparte_2 art. 39 d.P.R. n. 327/200 nella misura indicata al precedente punto 2), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente grado giudizio, del precedente giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Ancona e di quello di cassazione, oltre IVA, c.p.a. e accessori come per legge. Si è costituito il chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello per carenza di legittimazione, ovvero CP_2 in merito rigettare le domande attoree per carenza della legittimazione attiva, insussistenza del vincolo espropriativo, insussistenza della sua reiterazione o con qualunque motivazione meglio visa e ritenuta. In ogni caso quanto meno respingere la domanda volta ad equiparare l'indennizzo al valore venale del bene, atteso fra l'altro che non ne è avvenuto l'esproprio ed esso è sempre rimasto nella piena proprietà e disponibilità di parte attorea
E' preliminare l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione (sostanziale).
Deduce il Comune che afferma di agire per sé come proprietario, ma anche in quanto Parte_1 erede di tal Inoltre dichiara di essere procuratore di altro proprietario. Parte_2 Controparte_1
Non risulta agli atti nessuna dimostrazione né della qualità di erede, né della qualità di procuratore.
Osserva la Corte che, come risulta dal fascicolo di parte versato in atti, la procura speciale del sig.
[...]
Rep. n. 34367 Raccolta n. 10208 del 19/7/2016 Notaio Dr. del Distretto CP_1 Persona_1 notarile di Perugia ed il certificato di morte della sig.ra erano già agli atti del giudizio di Parte_2 cassazione e sono stati riversati in questo giudizio, vanificando quindi ogni dubbio sulla documentata legittimazione.
Si può quindi entrare nel merito il quale è definito dai principi che la Cassazione ha formulato accogliendo i ricorsi.
Esaminando detti principi secondo una sequenzialità logica rispetto ai punti controversi, si deve muovere dall'esame di quello che indica come stabilire se un vincolo abbia natura espropriativa o conformativa, solo nel primo caso sorgendo il diritto all'indennizzo in capo al privato.
La Cassazione richiama al proposito il punto 5 della sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale per cui
“è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali;
in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.”
Detto principio espresso dalla Corte Costituzionale è stato è stato applicato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (n. 19458/2019, Cass. n. 3620 del 2016 e, da ultimo, Cass.n.2344/2020).
A questo punto, questo giudice di rinvio deve accertare, in concreto, se il privato ossa realizzare Parte_1 un parcheggio pubblico sull'area di sua proprietà.
Egli lo esclude sostenendo che gli strumenti urbanistici adottati dal Comune non prevedono la convenzione, che sarebbe necessaria allo scopo. Tuttavia, il fatto che le NTA del Comune non prevedano la necessità di un accordo endoprocedimentale a norma dell'art. 11 della Legge 241/1990, non impedisce che il privato possa presentare le sue istanze per realizzare un pubblico parcheggio nell'area, in conformità alla destinazione impressa al terreno dagli strumenti urbanistici.
Quindi non ha pregio l'argomento speso dal circa la mancanza della previsione di una Parte_1 convenzione.
Pertanto, non essendo compressa la libera iniziativa economica del proprietario, il vincolo, nel caso concreto ha carattere conformativo, come peraltro assai di recente ha avuto modo di stabilire il Consiglio di
Stato, sezione IV, 25 giugno 2025, n. 5538 “La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa”.
Da tanto consegue che la domanda di indennizzo dev'essere respinta, e rimane assorbita ogni altra questione.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, la domanda deve rigettarsi.
Segue la condanna alle spese dell'attore in riassunzione, liquidate in dispositivo previa una valutazione complessiva dell'esito del giudizio che vede soccombente il predetto.
Non si dispone il raddoppio del contributo unificato non trattandosi di impugnazione.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IN Pt_1
PROPRIO E PROCURATORE di NONCHÈ nei Controparte_1 Parte_3 confronti di , così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda attrice;
- Condanna l'attore in riassunzione a corrispondere al convenuto in riassunzione le spese di lite che liquida per il precedente grado di merito in € 11.576, per il giudizio di legittimità in € 6.585, per il presente giudizio in € 12.156, oltre spese generali, CAP e IVA;
- Non Sussistono i requisiti del raddoppio del contributo unificato
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ) IN PROPRIO E PROCURATORE di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
NONCHÈ EREDE di ( ) rappresentato e difeso per Parte_2 C.F._1 procura speciale da Avv. Giuditta Carullo del Foro di Bologna (C.F. ; pec: C.F._2
e Prof. Avv. Gherardo Carullo del Foro di Bologna (C.F. Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC C.F._3 Email_2 dell'Avv. Giuditta Carullo da valere anche quale domicilio digitale Email_1
ATTORE in riassunzione
CONTRO
in persona del legale rappresentante rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Andrea Calzolaio (cf ); p.iva Studio Legale Ciaffi fax C.F._4 P.IVA_2
0733231795; PEC in forza di procura speciale ed elett. dom. presso lo studio Email_3 del difensore in CORSO CAVOUR 33 CE .
Convenuto in riassunzione
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. a seguito della intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1093/2016 del 20/09/2016 in materia di pagamento dell'indennità di cui all'art. 39 d.P.R. n. 327/2001 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di , nonché quale Parte_1 Controparte_1 erede di ha citato in giudizio innanzi alla Corte di appello di Ancona il Parte_2 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità prevista dall'art.39 DPR n.327/2001 in
[...] ragione della reiterazione del vincolo espropriativo, in quanto funzionale alla realizzazione di un parcheggio pubblico, che dal 1975 aveva interessato il fondo di loro proprietà, censito in catasto di detto comune al foglio 7, all.9, part.60, sito in Via Friuli;
vincolo di natura espropriativa che era stato reiterato dal comune di per tre volte, cagionando un danno permanente derivante dall'azzeramento del Controparte_2 contenuto economico del diritto dominicale, dalla diminuzione significativa del valore di scambio e dalla possibilità di goderne .
Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande ritenendo il vincolo Controparte_2 conformativo e non espropriativo e l'estensione del vincolo rispetto alla superficie di proprietà degli attori, essendo stata approvata una variante generale con delibera n.99 del 4.5/11/1999 e poi il piano regolatore, con delibera n.280 del 5/7/2007, che avevano inquadrato l'area interessata in zona B (completamento residenziale) in parte destinata a parcheggio pubblico.
Questa Corte di appello, con sentenza parziale n.656/14, ha ritenuto la natura espropriativa, e non conformativa del vincolo apposto.
La stessa Corte, pronunziando in via definitiva, con sentenza n.1093/2016, ha poi respinto la domanda degli attori per difetto di prova in ordine al pregiudizio sofferto.
Ha impugnato per Cassazione la sentenza definitiva il ha resistito con controricorso il Parte_1 CP_2 proponendo altresì ricorso incidentale contro la sentenza non definitiva n. 656/2016.
La Suprema Corte ha accolto in parte sia il ricorso principale che quello incidentale.
Ha quindi riassunto il giudizio il chiedendo: Parte_1
nel merito:
1) accertare e dichiarare che dal 1975, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa, ad oggi sull'area di proprietà di parte attrice vi è stata reiterazione di un vincolo espropriativo;
2) accertare e determinare le somme dovute a parte attrice a titolo di indennità ex art. 39 d.P.R. n.
327/2001 in misura comunque non inferiore quella dovuta per legge in relazione al valore dell'area de qua, anche a seguito di espletanda CTU e, per l'effetto;
3) condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento dell'indennità ex Controparte_2 art. 39 d.P.R. n. 327/200 nella misura indicata al precedente punto 2), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente grado giudizio, del precedente giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Ancona e di quello di cassazione, oltre IVA, c.p.a. e accessori come per legge. Si è costituito il chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello per carenza di legittimazione, ovvero CP_2 in merito rigettare le domande attoree per carenza della legittimazione attiva, insussistenza del vincolo espropriativo, insussistenza della sua reiterazione o con qualunque motivazione meglio visa e ritenuta. In ogni caso quanto meno respingere la domanda volta ad equiparare l'indennizzo al valore venale del bene, atteso fra l'altro che non ne è avvenuto l'esproprio ed esso è sempre rimasto nella piena proprietà e disponibilità di parte attorea
E' preliminare l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione (sostanziale).
Deduce il Comune che afferma di agire per sé come proprietario, ma anche in quanto Parte_1 erede di tal Inoltre dichiara di essere procuratore di altro proprietario. Parte_2 Controparte_1
Non risulta agli atti nessuna dimostrazione né della qualità di erede, né della qualità di procuratore.
Osserva la Corte che, come risulta dal fascicolo di parte versato in atti, la procura speciale del sig.
[...]
Rep. n. 34367 Raccolta n. 10208 del 19/7/2016 Notaio Dr. del Distretto CP_1 Persona_1 notarile di Perugia ed il certificato di morte della sig.ra erano già agli atti del giudizio di Parte_2 cassazione e sono stati riversati in questo giudizio, vanificando quindi ogni dubbio sulla documentata legittimazione.
Si può quindi entrare nel merito il quale è definito dai principi che la Cassazione ha formulato accogliendo i ricorsi.
Esaminando detti principi secondo una sequenzialità logica rispetto ai punti controversi, si deve muovere dall'esame di quello che indica come stabilire se un vincolo abbia natura espropriativa o conformativa, solo nel primo caso sorgendo il diritto all'indennizzo in capo al privato.
La Cassazione richiama al proposito il punto 5 della sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale per cui
“è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali;
in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.”
Detto principio espresso dalla Corte Costituzionale è stato è stato applicato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (n. 19458/2019, Cass. n. 3620 del 2016 e, da ultimo, Cass.n.2344/2020).
A questo punto, questo giudice di rinvio deve accertare, in concreto, se il privato ossa realizzare Parte_1 un parcheggio pubblico sull'area di sua proprietà.
Egli lo esclude sostenendo che gli strumenti urbanistici adottati dal Comune non prevedono la convenzione, che sarebbe necessaria allo scopo. Tuttavia, il fatto che le NTA del Comune non prevedano la necessità di un accordo endoprocedimentale a norma dell'art. 11 della Legge 241/1990, non impedisce che il privato possa presentare le sue istanze per realizzare un pubblico parcheggio nell'area, in conformità alla destinazione impressa al terreno dagli strumenti urbanistici.
Quindi non ha pregio l'argomento speso dal circa la mancanza della previsione di una Parte_1 convenzione.
Pertanto, non essendo compressa la libera iniziativa economica del proprietario, il vincolo, nel caso concreto ha carattere conformativo, come peraltro assai di recente ha avuto modo di stabilire il Consiglio di
Stato, sezione IV, 25 giugno 2025, n. 5538 “La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa”.
Da tanto consegue che la domanda di indennizzo dev'essere respinta, e rimane assorbita ogni altra questione.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, la domanda deve rigettarsi.
Segue la condanna alle spese dell'attore in riassunzione, liquidate in dispositivo previa una valutazione complessiva dell'esito del giudizio che vede soccombente il predetto.
Non si dispone il raddoppio del contributo unificato non trattandosi di impugnazione.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IN Pt_1
PROPRIO E PROCURATORE di NONCHÈ nei Controparte_1 Parte_3 confronti di , così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda attrice;
- Condanna l'attore in riassunzione a corrispondere al convenuto in riassunzione le spese di lite che liquida per il precedente grado di merito in € 11.576, per il giudizio di legittimità in € 6.585, per il presente giudizio in € 12.156, oltre spese generali, CAP e IVA;
- Non Sussistono i requisiti del raddoppio del contributo unificato
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianmichele Marcelli