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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Civile, n composizione monocratica, nella persona del giudice designato, avv. IA NA DO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4141 del RGAC dell'anno 2012 vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IAgiovanna GA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in LL RI (CZ) alla via Frischia n. 60;
- parte attrice opponente- contro
, P.I. , in persona del suo titolare Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Elia (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER HI (CZ) alla C.da Apostolello n. 45;
-parte convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.10.2012, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7.720,00 in favore dell'
[...]
, a titolo di saldo corrispettivo per lavori edili eseguiti presso l'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente sito in Via Rizzello in LL RI.
L'opponente deduceva di aver già corrisposto all'impresa la somma complessiva di €. 12.500,00, come da accordi intercorsi, e che i lavori eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte, come confermato da perizia tecnica di parte. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni subiti in suo favore quantificati nella somma di Euro 13.080,00 oltre iva, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale sostenendo che i vizi lamentati riguarderebbero la fase di finitura dell'intonaco, non commissionata né eseguita dalla propria ditta. In via preliminare eccepiva l'intervenuta decadenza del committente
RGAC n. - Pagina 1 di 5 dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. non essendo stati denunciati i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta e l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. essendo stata intentata la domanda di garanzia dopo due anni dalla consegna dell'opera.
All'udienza di prima comparizione il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
24.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La proposta opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.1 L'opposizione proposta dal sig. si fonda sull'inesatto adempimento Parte_1 dell'obbligazione contrattuale da parte dell'impresa , in relazione Controparte_1 all'appalto di lavori edili presso l'immobile sito in LL RI.
La convenuta opposta ha eccepito la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667
c.c. non essendo stati denunciati i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta e l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. essendo stata intentata la domanda di garanzia dopo due anni dalla consegna dell'opera, sostenendo che i vizi lamentati fossero palesi e che il committente avesse accettato tacitamente l'opera, essendo stato immesso nel possesso dell'immobile sin dal marzo 2009.
Entrambe le eccezioni vanno rigettate.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 22649/2025; Cass. civ. Ord. n. 777/2020; Cass. civ. n. 10048/2018) il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza obiettiva e completa della consistenza dei difetti e del loro nesso causale con l'attività dell'appaltatore. Nel caso di specie, tale conoscenza è stata acquisita dal sig.
solo in data 26.09.2012, all'esito della perizia tecnica di parte redatta dall'Arch. Parte_1
Elia. L'atto di citazione introduttivo è stato notificato in data 11.10.2012, dunque entro il termine previsto dalla legge.
2.2 Nella fattispecie in esame, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore, in particolare quelle contenute nell'art. 1667 c.c., attengono essenzialmente alla disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata a ristretti termini decadenziali e prescrizionali. Tuttavia, tali norme non derogano al principio generale che governa l'adempimento delle obbligazioni contrattuali con prestazioni corrispettive,
RGAC n. - Pagina 2 di 5 secondo cui l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito
è tenuto a dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione.
In particolare, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c. e del terzo comma dell'art. 1667 c.c., grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuta esecuzione materiale dei lavori. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito tale principio, affermando che, in caso di contestazione, al creditore è sufficiente allegare la difformità, mentre sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'esatto adempimento
(cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 26566/2021; Cass. civ. Sez. VI, n. 98/2019).
Nel caso di specie, l'impresa non ha assolto a tale onere probatorio. Pur Controparte_1 avendo contestato la propria responsabilità in ordine alla fase di finitura dell'intonaco non ha fornito alcuna prova documentale o testimoniale idonea a dimostrare la propria estraneità a tali lavorazioni. In particolare, non è stato prodotto alcun contratto, ordine di servizio o accordo scritto che escludesse espressamente l'esecuzione del terzo strato dell'intonaco, né sono state acquisite dichiarazioni testimoniali univoche e convincenti che attestino che tale fase sia stata affidata a soggetti terzi.
Al contrario, nel corso dell'istruttoria, alcuni testi hanno riferito che le opere di pitturazione dell'immobile sono state eseguite da un'impresa diversa da quella convenuta. Tale circostanza, lungi dal confermare l'estraneità della ditta all'intera fase di finitura, assume rilievo CP_1 dirimente ai fini della decisione, in quanto dimostra che la sola pitturazione è stata opera di altra mano, mentre l'esecuzione dell'intonacatura, e in particolare del terzo strato a velo, deve presumersi, in assenza di prova contraria, come parte integrante dell'obbligazione assunta dalla ditta opposta.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta, si osserva che l'opponente ha fornito, nel corso del giudizio, elementi probatori coerenti e attendibili a sostegno delle proprie allegazioni.
La documentazione versata in atti da entrambe le parti, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dimostrano in modo univoco e certo che l'opera consegnata dall'impresa opposta presenta vizi e difformità, con particolare riferimento alle lavorazioni di intonacatura fine.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, Ing. , sono il frutto di un'indagine tecnica Persona_1 condotta con metodo rigoroso, competenza e imparzialità, e possono essere integralmente recepite da questo giudice. Dalla relazione peritale emerge che i lavori eseguiti presentano gravi difetti, consistenti in imperfezioni di rifinitura diffuse in più ambienti, tali da compromettere l'aspetto estetico e la funzionalità delle superfici, rendendo necessaria una ristrutturazione completa
RGAC n. - Pagina 3 di 5 dell'intonaco per ripristinare una condizione visiva gradevole e conforme agli standard di regola d'arte.
Ne consegue che l'impresa deve ritenersi inadempiente, anche con Controparte_1 riferimento alla fase di intonacatura fine, e che le difformità riscontrate costituiscono vizi dell'opera imputabili alla stessa, con conseguente fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal committente.
2.3 Sul quantum appaiono condivisibili e corretti i calcoli effettuati dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, Ing. , il quale ha quantificato: Persona_1 il costo necessario per il ripristino delle lavorazioni difettose in € 18.974,28; il valore dei lavori eseguiti a regola d'arte in € 14.731,81.
Il CTU ha altresì accertato che l'impresa opposta ha già percepito la somma di € 11.000,00, ritenendo pertanto dovuta una somma residua di € 3.731,81 per le lavorazioni correttamente eseguite.
Ne consegue che il danno subito dal committente, sig. , a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale dell'impresa , deve essere quantificato Controparte_1 nella misura di € 18.974,28, al netto del valore residuo non ancora corrisposto per le opere eseguite a regola d'arte, pari ad € 3.731,81. Il danno risarcibile ammonta pertanto ad € 15.242,47.
Poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 7.720,00, quale saldo sull'importo complessivo di € 18.720,00, e tenuto conto dell'accertato inadempimento dell'impresa opposta, lo stesso deve essere revocato.
In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, operata la compensazione tra le reciproche pretese, l'impresa Controparte_1 deve essere condannata al pagamento, in favore del sig. , della somma di € Parte_1
15.242,47 a titolo di risarcimento del danno.
Tale importo, trattandosi di debito di valore, dovrà essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con calcolo pro tempore anno per anno a decorrere dal 26 settembre 2012 (data della perizia tecnica di parte che ha consentito la piena conoscenza del danno), sino alla data della presente pronuncia. Sulle somme via via rivalutate decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligazioni risarcitorie da responsabilità contrattuale (Cass. civ. n.
37798/2022).
3. Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
RGAC n. - Pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 20.06.12, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 20.06.2012, depositato in data 06.07.2012 e notificato al sig. in data 08.08.2012; Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritiene e dichiara la sussistenza dei difetti e/o vizi dell'opera appaltata e, per l'effetto, condanna l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di €. 15.242,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.10.2025
Il Giudice Onorario
IA NA DO
RGAC n. - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Civile, n composizione monocratica, nella persona del giudice designato, avv. IA NA DO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4141 del RGAC dell'anno 2012 vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IAgiovanna GA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in LL RI (CZ) alla via Frischia n. 60;
- parte attrice opponente- contro
, P.I. , in persona del suo titolare Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Elia (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER HI (CZ) alla C.da Apostolello n. 45;
-parte convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.10.2012, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7.720,00 in favore dell'
[...]
, a titolo di saldo corrispettivo per lavori edili eseguiti presso l'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente sito in Via Rizzello in LL RI.
L'opponente deduceva di aver già corrisposto all'impresa la somma complessiva di €. 12.500,00, come da accordi intercorsi, e che i lavori eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte, come confermato da perizia tecnica di parte. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni subiti in suo favore quantificati nella somma di Euro 13.080,00 oltre iva, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale sostenendo che i vizi lamentati riguarderebbero la fase di finitura dell'intonaco, non commissionata né eseguita dalla propria ditta. In via preliminare eccepiva l'intervenuta decadenza del committente
RGAC n. - Pagina 1 di 5 dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. non essendo stati denunciati i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta e l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. essendo stata intentata la domanda di garanzia dopo due anni dalla consegna dell'opera.
All'udienza di prima comparizione il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
24.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La proposta opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.1 L'opposizione proposta dal sig. si fonda sull'inesatto adempimento Parte_1 dell'obbligazione contrattuale da parte dell'impresa , in relazione Controparte_1 all'appalto di lavori edili presso l'immobile sito in LL RI.
La convenuta opposta ha eccepito la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667
c.c. non essendo stati denunciati i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta e l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. essendo stata intentata la domanda di garanzia dopo due anni dalla consegna dell'opera, sostenendo che i vizi lamentati fossero palesi e che il committente avesse accettato tacitamente l'opera, essendo stato immesso nel possesso dell'immobile sin dal marzo 2009.
Entrambe le eccezioni vanno rigettate.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 22649/2025; Cass. civ. Ord. n. 777/2020; Cass. civ. n. 10048/2018) il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza obiettiva e completa della consistenza dei difetti e del loro nesso causale con l'attività dell'appaltatore. Nel caso di specie, tale conoscenza è stata acquisita dal sig.
solo in data 26.09.2012, all'esito della perizia tecnica di parte redatta dall'Arch. Parte_1
Elia. L'atto di citazione introduttivo è stato notificato in data 11.10.2012, dunque entro il termine previsto dalla legge.
2.2 Nella fattispecie in esame, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore, in particolare quelle contenute nell'art. 1667 c.c., attengono essenzialmente alla disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata a ristretti termini decadenziali e prescrizionali. Tuttavia, tali norme non derogano al principio generale che governa l'adempimento delle obbligazioni contrattuali con prestazioni corrispettive,
RGAC n. - Pagina 2 di 5 secondo cui l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito
è tenuto a dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione.
In particolare, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c. e del terzo comma dell'art. 1667 c.c., grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuta esecuzione materiale dei lavori. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito tale principio, affermando che, in caso di contestazione, al creditore è sufficiente allegare la difformità, mentre sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'esatto adempimento
(cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 26566/2021; Cass. civ. Sez. VI, n. 98/2019).
Nel caso di specie, l'impresa non ha assolto a tale onere probatorio. Pur Controparte_1 avendo contestato la propria responsabilità in ordine alla fase di finitura dell'intonaco non ha fornito alcuna prova documentale o testimoniale idonea a dimostrare la propria estraneità a tali lavorazioni. In particolare, non è stato prodotto alcun contratto, ordine di servizio o accordo scritto che escludesse espressamente l'esecuzione del terzo strato dell'intonaco, né sono state acquisite dichiarazioni testimoniali univoche e convincenti che attestino che tale fase sia stata affidata a soggetti terzi.
Al contrario, nel corso dell'istruttoria, alcuni testi hanno riferito che le opere di pitturazione dell'immobile sono state eseguite da un'impresa diversa da quella convenuta. Tale circostanza, lungi dal confermare l'estraneità della ditta all'intera fase di finitura, assume rilievo CP_1 dirimente ai fini della decisione, in quanto dimostra che la sola pitturazione è stata opera di altra mano, mentre l'esecuzione dell'intonacatura, e in particolare del terzo strato a velo, deve presumersi, in assenza di prova contraria, come parte integrante dell'obbligazione assunta dalla ditta opposta.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta, si osserva che l'opponente ha fornito, nel corso del giudizio, elementi probatori coerenti e attendibili a sostegno delle proprie allegazioni.
La documentazione versata in atti da entrambe le parti, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dimostrano in modo univoco e certo che l'opera consegnata dall'impresa opposta presenta vizi e difformità, con particolare riferimento alle lavorazioni di intonacatura fine.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, Ing. , sono il frutto di un'indagine tecnica Persona_1 condotta con metodo rigoroso, competenza e imparzialità, e possono essere integralmente recepite da questo giudice. Dalla relazione peritale emerge che i lavori eseguiti presentano gravi difetti, consistenti in imperfezioni di rifinitura diffuse in più ambienti, tali da compromettere l'aspetto estetico e la funzionalità delle superfici, rendendo necessaria una ristrutturazione completa
RGAC n. - Pagina 3 di 5 dell'intonaco per ripristinare una condizione visiva gradevole e conforme agli standard di regola d'arte.
Ne consegue che l'impresa deve ritenersi inadempiente, anche con Controparte_1 riferimento alla fase di intonacatura fine, e che le difformità riscontrate costituiscono vizi dell'opera imputabili alla stessa, con conseguente fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal committente.
2.3 Sul quantum appaiono condivisibili e corretti i calcoli effettuati dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, Ing. , il quale ha quantificato: Persona_1 il costo necessario per il ripristino delle lavorazioni difettose in € 18.974,28; il valore dei lavori eseguiti a regola d'arte in € 14.731,81.
Il CTU ha altresì accertato che l'impresa opposta ha già percepito la somma di € 11.000,00, ritenendo pertanto dovuta una somma residua di € 3.731,81 per le lavorazioni correttamente eseguite.
Ne consegue che il danno subito dal committente, sig. , a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale dell'impresa , deve essere quantificato Controparte_1 nella misura di € 18.974,28, al netto del valore residuo non ancora corrisposto per le opere eseguite a regola d'arte, pari ad € 3.731,81. Il danno risarcibile ammonta pertanto ad € 15.242,47.
Poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 7.720,00, quale saldo sull'importo complessivo di € 18.720,00, e tenuto conto dell'accertato inadempimento dell'impresa opposta, lo stesso deve essere revocato.
In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, operata la compensazione tra le reciproche pretese, l'impresa Controparte_1 deve essere condannata al pagamento, in favore del sig. , della somma di € Parte_1
15.242,47 a titolo di risarcimento del danno.
Tale importo, trattandosi di debito di valore, dovrà essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con calcolo pro tempore anno per anno a decorrere dal 26 settembre 2012 (data della perizia tecnica di parte che ha consentito la piena conoscenza del danno), sino alla data della presente pronuncia. Sulle somme via via rivalutate decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligazioni risarcitorie da responsabilità contrattuale (Cass. civ. n.
37798/2022).
3. Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
RGAC n. - Pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 20.06.12, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 457/2012 emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 20.06.2012, depositato in data 06.07.2012 e notificato al sig. in data 08.08.2012; Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritiene e dichiara la sussistenza dei difetti e/o vizi dell'opera appaltata e, per l'effetto, condanna l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di €. 15.242,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.10.2025
Il Giudice Onorario
IA NA DO
RGAC n. - Pagina 5 di 5