Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3187
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva ed erronea valutazione della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato

    La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta, congrua e logica, che la consistenza patrimoniale era riferibile anche ai beni del coniuge, inserito dalla stessa imputata tra i componenti del proprio nucleo familiare. Il valore patrimoniale immobiliare è stato determinato sulla base delle dichiarazioni del funzionario INPS, con riscontri, da cui risultavano superati i limiti previsti dalla normativa per l’accesso al reddito di cittadinanza. Era univocamente inferibile il dolo del reato in capo all’imputata. La motivazione non è apparente, non presenta aporie logiche manifesta né contraddittorietà, limitandosi il ricorrente a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata

    Il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo. Il motivo di appello inerente all'applicazione di una pena sostitutiva era inammissibile in ragione della sua formulazione, in quanto la richiesta era priva della indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sostenevano. La inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione. Alla Corte d'appello non poteva ritenersi devoluta alcuna cognizione sul punto, imponendosi l'annullamento della sentenza in parte qua.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. per sostituzione della pena in assenza di consenso dell’imputata

    Il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo. Il motivo di appello inerente all'applicazione di una pena sostitutiva era inammissibile in ragione della sua formulazione, in quanto la richiesta era priva della indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sostenevano. La inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione. Alla Corte d'appello non poteva ritenersi devoluta alcuna cognizione sul punto, imponendosi l'annullamento della sentenza in parte qua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3187
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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