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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 501/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casorate Primo, in data 15/10/2022,
(atto n. 6, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda.
2. I coniugi concordano che la casa familiare sita in Motta Visconti (MI), Via Ada Negri
n. 40, di proprietà comune di entrambi venga assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra
unitamente agli arredi e alle suppellettili, ivi presenti. Parte_1
pag. 1 di 5
3. Il signor ha già rilasciato l'abitazione coniugale e ha stabilito il proprio CP_1
domicilio in Besate, Via Mainetti n.35. Egli si obbliga altresì a mantenere la propria residenza anagrafica presso l'attuale immobile sino al decorso del termine di cinque anni dall'acquisto dello stesso, a fine di non incorrere nella decadenza dei benefici fiscali connessi al “Bonus acquisto prima casa under 36”, riservandosi la possibilità di trasferire la residenza una volta decorso tale periodo.
4. Il saldo attivo del conto corrente cointestato n. 12926.36 presso l'Istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Besate, pari alla somma residua di € 15.000,00, verrà assegnato in via esclusiva al signor il quale riconosce che la metà CP_1 dell'importo, pari a € 7.500,00, dovrà essere imputata quale acconto prezzo per la cessione della sua quota di comproprietà dell'immobile coniugale alla signora Parte_1
5. Il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile così identificato “In
Comune di Motta Visconti, via Ada Negri n. 40, la seguente porzione immobiliare:
a) appartamento al piano secondo (sottotetto) contraddistinto dal numero interno 9, composto da tre locali oltre cucina, bagno, disimpegno, corridoio e balcone con annessa cantina al piano seminterrato;
b) box di pertinenza anch'esso al piano seminterrato. Nel
Catasto dei Fabbricati del comune di Motta Visconti (MI) come segue: foglio 7, part.lla 481 sub. 708, Via Ada Negri n. 40, piano 2, interno 9, categ.A/3, classe
4, vani 5, superficie catastale mq. 78, (Totale escluse aree scoperte mq. 76), rendita catastale euro 284,05 foglio 7, part.lla 481 sub. 707, Via Ada Negri n. 40, piano S1, interno 1, categ.C/2, classe
1, consistenza mq. 4, superficie catastale mq. 5, rendita catastale euro 6,61 foglio 7, part.lla 641 sub. 4, Via
Ada Negri n. 40, piano T, categ.C/6, classe 2, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita catastale euro 28,87 L'appartamento confina con appartamento di terzi vano scala comune, appartamento di proprietà di terzi, ancora appartamento di terzi, autorimessa, rampa privata e cortile comune, ad ovest appartamento di terzi. La cantina confina con corridoio comune di accesso, cantina di terzi, autorimessa di terzi e cantina di terzi. L'autorimessa confina con autorimessa di terzi, Roggia Maina, autorimessa di proprietà di terzi” dal signor alla signora avverrà decorso il termine CP_1 Parte_1
di cinque anni dalla data di acquisto ed entro i sei mesi successivi;
a titolo di corrispettivo
pag. 2 di 5 si dà atto che il sig. ha già percepito l'importo di € 7.500,00 di cui al punto CP_1
che precede e il residuo prezzo sarà corrisposto mediante accollo del mutuo alla signora
la quale si assumerà pertanto l'onere di pagare l'intera quota del Parte_1 finanziamento residuo a rate mensili ancora gravante sull'immobile, con conseguente esonero del signor da ogni obbligazione connessa. CP_1
6. Qualora la signora per qualsiasi motivo, non sarà in grado di procedere Parte_1 all'acquisto della quota di proprietà del signor , la casa coniugale verrà CP_1
alienata a terzi e il ricavato della vendita, al netto del debito residuo del mutuo, sarà riconosciuto in via esclusiva alla signora Parte_1
7. In costanza di matrimonio le parti hanno acquistato due motocicli, rispettivamente: un
Piaggio Liberty S 125 targato FJ56193, che resterà assegnato alla signora (cfr Parte_1
doc. 3 – Libretto di circolazione motociclo – Cavallini), e un Piaggio Beverly targato
FK04072, che viene assegnato al signor (cfr doc. 4 – Libretto di circolazione CP_1 motociclo – ), senza che l'una parte possa avanzare pretese nei confronti CP_1 dell'altra in relazione alla proprietà e al possesso dei suddetti beni.
8. I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni reciproca pendenza economica
e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto espressamente disposto nelle presenti condizioni”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Casorate Primo, in data 15/10/2022, (atto n. 6, CP_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia il 17.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 501/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casorate Primo, in data 15/10/2022,
(atto n. 6, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda.
2. I coniugi concordano che la casa familiare sita in Motta Visconti (MI), Via Ada Negri
n. 40, di proprietà comune di entrambi venga assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra
unitamente agli arredi e alle suppellettili, ivi presenti. Parte_1
pag. 1 di 5
3. Il signor ha già rilasciato l'abitazione coniugale e ha stabilito il proprio CP_1
domicilio in Besate, Via Mainetti n.35. Egli si obbliga altresì a mantenere la propria residenza anagrafica presso l'attuale immobile sino al decorso del termine di cinque anni dall'acquisto dello stesso, a fine di non incorrere nella decadenza dei benefici fiscali connessi al “Bonus acquisto prima casa under 36”, riservandosi la possibilità di trasferire la residenza una volta decorso tale periodo.
4. Il saldo attivo del conto corrente cointestato n. 12926.36 presso l'Istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Besate, pari alla somma residua di € 15.000,00, verrà assegnato in via esclusiva al signor il quale riconosce che la metà CP_1 dell'importo, pari a € 7.500,00, dovrà essere imputata quale acconto prezzo per la cessione della sua quota di comproprietà dell'immobile coniugale alla signora Parte_1
5. Il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile così identificato “In
Comune di Motta Visconti, via Ada Negri n. 40, la seguente porzione immobiliare:
a) appartamento al piano secondo (sottotetto) contraddistinto dal numero interno 9, composto da tre locali oltre cucina, bagno, disimpegno, corridoio e balcone con annessa cantina al piano seminterrato;
b) box di pertinenza anch'esso al piano seminterrato. Nel
Catasto dei Fabbricati del comune di Motta Visconti (MI) come segue: foglio 7, part.lla 481 sub. 708, Via Ada Negri n. 40, piano 2, interno 9, categ.A/3, classe
4, vani 5, superficie catastale mq. 78, (Totale escluse aree scoperte mq. 76), rendita catastale euro 284,05 foglio 7, part.lla 481 sub. 707, Via Ada Negri n. 40, piano S1, interno 1, categ.C/2, classe
1, consistenza mq. 4, superficie catastale mq. 5, rendita catastale euro 6,61 foglio 7, part.lla 641 sub. 4, Via
Ada Negri n. 40, piano T, categ.C/6, classe 2, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita catastale euro 28,87 L'appartamento confina con appartamento di terzi vano scala comune, appartamento di proprietà di terzi, ancora appartamento di terzi, autorimessa, rampa privata e cortile comune, ad ovest appartamento di terzi. La cantina confina con corridoio comune di accesso, cantina di terzi, autorimessa di terzi e cantina di terzi. L'autorimessa confina con autorimessa di terzi, Roggia Maina, autorimessa di proprietà di terzi” dal signor alla signora avverrà decorso il termine CP_1 Parte_1
di cinque anni dalla data di acquisto ed entro i sei mesi successivi;
a titolo di corrispettivo
pag. 2 di 5 si dà atto che il sig. ha già percepito l'importo di € 7.500,00 di cui al punto CP_1
che precede e il residuo prezzo sarà corrisposto mediante accollo del mutuo alla signora
la quale si assumerà pertanto l'onere di pagare l'intera quota del Parte_1 finanziamento residuo a rate mensili ancora gravante sull'immobile, con conseguente esonero del signor da ogni obbligazione connessa. CP_1
6. Qualora la signora per qualsiasi motivo, non sarà in grado di procedere Parte_1 all'acquisto della quota di proprietà del signor , la casa coniugale verrà CP_1
alienata a terzi e il ricavato della vendita, al netto del debito residuo del mutuo, sarà riconosciuto in via esclusiva alla signora Parte_1
7. In costanza di matrimonio le parti hanno acquistato due motocicli, rispettivamente: un
Piaggio Liberty S 125 targato FJ56193, che resterà assegnato alla signora (cfr Parte_1
doc. 3 – Libretto di circolazione motociclo – Cavallini), e un Piaggio Beverly targato
FK04072, che viene assegnato al signor (cfr doc. 4 – Libretto di circolazione CP_1 motociclo – ), senza che l'una parte possa avanzare pretese nei confronti CP_1 dell'altra in relazione alla proprietà e al possesso dei suddetti beni.
8. I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni reciproca pendenza economica
e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto espressamente disposto nelle presenti condizioni”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Casorate Primo, in data 15/10/2022, (atto n. 6, CP_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia il 17.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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