Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2025, proposto da
NA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Moschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 45 del 21.02.2023 pubblicata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa JE TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
All’udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto che dopo l’instaurazione del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento della somma capitale, ma non degli interessi legali riconosciuti dalla sentenza da ottemperare, sicché ha insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente a tale ultima somma, oltre alla refusione delle spese di lite dell’odierno giudizio.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto riguarda gli interessi legali riconosciuti dalla sentenza da ottemperare.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto rispetto a tale somma, comporta l'ordine all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
Pertanto, si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza oggetto del presente giudizio, anche per quanto attiene agli interessi legali, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna, con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1000 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE TT | GO Di EN |
IL SEGRETARIO