Articolo 13 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 12
Versione
12 febbraio 1980
Art. 13.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1980
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