Sentenza 1 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/08/2018, n. 37124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37124 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
DANIELA DAWAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso per prescrizione. E' presente l'avvocato ALOE' TULLIOLA del foro di TERAMO in difesa di DI AT CA come da nomina a difensore depositata in udienza che insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato ALOE' TULLIOLA richiede il rilascio del certificato di attestazione di presenza in udienza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LU Di TO, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), accertato in Notaresco il 18 dicembre 2011, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2016 dalla Corte di appello di L'Aquila.
2. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato.
2.1 Con il secondo, denuncia violazione d legge per l'evidente contrasto, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., tra la parte motiva della sentenza e il dispositivo, leggendosi nella prima: «L'appello è fondato in quanto il Tribunale non dà conto della ragione per la quale ha ritenuto di applicare la pena detentiva nel limite massimo né si ravvisano particolari ragioni di una tale decisione [...]. Ne deriva che la pena va rifissata nella media sanzionatoria e quindi in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda»; mentre nella seconda «[...] conferma la sentenza in data 1004.14 del Tribunale di Teramo, appellata dall'imputato Di TO LU, che condanna al pagamento delle ulteriori spese». Il ricorrente rileva che debba derogarsi al principio di una prevalenza del dispositivo sulla motivazione, atteso che, nel caso di specie, proprio quest'ultima consente di ricostruire la reale volontà del giudicante. Al riguardo, invoca l'adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 18 dicembre 2011; sentenza di secondo grado del 3 novembre 2016; prescrizione massima maturatasi, non essendo intervenuti eventi sospensivi, il 18 dicembre 2016). È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato 2 6so orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera constatazione cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16 maggio 2018 Il Co