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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN NI nato a [...] il [...] AN NI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto relativamente a NI AN nata a [...] il [...] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NI AN nata ad [...] l’[...]; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14 luglio 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione avanzata nell’interesse di AN NI (nata l’[...]) tesa ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile sito in Garbagnate Milanese, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, divenuto definitivo a seguito di sentenza emessa da questa Corte emessa il 13.09.2023, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso il decreto della Corte di appello Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da BA NI avverso il provvedimento di primo grado per carenza di interesse;
avverso il decreto ricorre per CA il difensore di AN NI cl. 1958 e AN NI cl.2001, eccependo che: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3610 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 2 1.1 la Corte di appello non si era pronunciata sulla istanza di revocazione avanzata da AN NI cl. 2001, riferita ad altri immobili: all’udienza del 14 marzo 2025 la Corte di appello aveva proceduto alla trattazione congiunta delle due istanze e si era poi riservata di decidere all’udienza successiva, ma il nome di AN NI cl.2001 non compariva mai nel decreto impugnato, né erano menzionati gli immobili di cui si domandava la restituzione;
1.2 il decreto impugnato andava annullato per erronea applicazione dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, atteso che la Corte di appello di Catanzaro aveva illegittimamente escluso il carattere di novità delle prove allegate all’istanza di revocazione promossa da AN NI: la nuova documentazione (elenco di tutti i rapporti finanziari sul c/c postale) dimostrava che i fondi utilizzati erano stati prelevati dal conto corrente postale sul quale era confluita la somma percepita a titolo di risarcimento danni da parte della Compagnia Assicurativa, per cui AN NI cl. 58 era da considerarsi effettiva proprietaria dell’immobile sottoposto a confisca (come emergeva anche dalla consulenza tecnica della dott.ssa Zumbo); quanto alla osservazione della Corte di appello secondo cui la prova ben avrebbe potuto essere avanzata tempestivamente, si rileva che il documento acquisito presso l’Agenzia delle Entrate era certamente da considerarsi nuovo, perché la ricorrente, in mancanza dell’ausilio del consulente contabile intervenuto successivamente, non sarebbe stata in grado di rinvenirlo e in quanto era doveroso accedere ad una esegesi sostanziale dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011 che prendesse in considerazione le reali capacità di attivazione del cittadino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è fondato quanto alla mancata decisione sulla istanza proposta da AN NI cl. 2001, mentre deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda AN NI cl. 1958. 1.1 Quanto al primo aspetto, questa Corte ha potuto direttamente constatare che la Corte di appello si era riservata anche sull’istanza di AN NI cl. 2001, il cui nominativo però non compare mai nel decreto impugnato, neppure sulla intestazione dello stesso, per cui è evidente che la sua posizione non sia stata esaminata. 1.2 Relativamente invece alla posizione di AN NI cl. 1958, si deve rilevare che la Corte di appello, alle pagine 5 e seguenti del decreto impugnato, ha motivato in maniera congrua sul fatto che le prove dedotte non potessero essere qualificate come nuove, in quanto erano nella piena disponibilità della ricorrente, poiché la missiva comprovante l’offerta da parte della Compagnia di Assicurazioni Unipol alla NI della somma di duecentomila euro a titolo di risarcimento danni e gli estratti del conto corrente postale erano stati prodotti 3 in allegato alla prima consulenza EM ed al seguito della stessa redatta in data 26 agosto 2022 su incarico di BA NI e dei terzi interessati e prodotta nel procedimento innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per cui erano nella piena disponibilità della ricorrente già nel corso del procedimento di prevenzione;
né potevano considerarsi prova nuova gli atti estrapolati dall’archivio dell’anagrafe dei rapporti finanziari che confermavano l’inesistenza di ulteriori e diversi rapporti finanziari intestati alla NI tra il momento di ricezione del risarcimento assicurativo e la data del rogito notarile, in quanto circostanza già acclarata nel decreto di confisca di primo grado e comunque non determinata da cause di forza maggiore, neppure prospettate in ricorso. E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza secondo la quale “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.U., 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01; vedi anche Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 14/02/2025, Rv. 287520 – 01). 2. Il ricorso di NI AN cl. 1958 deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente a NI AN cl. 2001 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di NI AN cl. 1958 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IU CO IO CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto relativamente a NI AN nata a [...] il [...] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NI AN nata ad [...] l’[...]; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14 luglio 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione avanzata nell’interesse di AN NI (nata l’[...]) tesa ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile sito in Garbagnate Milanese, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, divenuto definitivo a seguito di sentenza emessa da questa Corte emessa il 13.09.2023, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso il decreto della Corte di appello Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da BA NI avverso il provvedimento di primo grado per carenza di interesse;
avverso il decreto ricorre per CA il difensore di AN NI cl. 1958 e AN NI cl.2001, eccependo che: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3610 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 2 1.1 la Corte di appello non si era pronunciata sulla istanza di revocazione avanzata da AN NI cl. 2001, riferita ad altri immobili: all’udienza del 14 marzo 2025 la Corte di appello aveva proceduto alla trattazione congiunta delle due istanze e si era poi riservata di decidere all’udienza successiva, ma il nome di AN NI cl.2001 non compariva mai nel decreto impugnato, né erano menzionati gli immobili di cui si domandava la restituzione;
1.2 il decreto impugnato andava annullato per erronea applicazione dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, atteso che la Corte di appello di Catanzaro aveva illegittimamente escluso il carattere di novità delle prove allegate all’istanza di revocazione promossa da AN NI: la nuova documentazione (elenco di tutti i rapporti finanziari sul c/c postale) dimostrava che i fondi utilizzati erano stati prelevati dal conto corrente postale sul quale era confluita la somma percepita a titolo di risarcimento danni da parte della Compagnia Assicurativa, per cui AN NI cl. 58 era da considerarsi effettiva proprietaria dell’immobile sottoposto a confisca (come emergeva anche dalla consulenza tecnica della dott.ssa Zumbo); quanto alla osservazione della Corte di appello secondo cui la prova ben avrebbe potuto essere avanzata tempestivamente, si rileva che il documento acquisito presso l’Agenzia delle Entrate era certamente da considerarsi nuovo, perché la ricorrente, in mancanza dell’ausilio del consulente contabile intervenuto successivamente, non sarebbe stata in grado di rinvenirlo e in quanto era doveroso accedere ad una esegesi sostanziale dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011 che prendesse in considerazione le reali capacità di attivazione del cittadino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è fondato quanto alla mancata decisione sulla istanza proposta da AN NI cl. 2001, mentre deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda AN NI cl. 1958. 1.1 Quanto al primo aspetto, questa Corte ha potuto direttamente constatare che la Corte di appello si era riservata anche sull’istanza di AN NI cl. 2001, il cui nominativo però non compare mai nel decreto impugnato, neppure sulla intestazione dello stesso, per cui è evidente che la sua posizione non sia stata esaminata. 1.2 Relativamente invece alla posizione di AN NI cl. 1958, si deve rilevare che la Corte di appello, alle pagine 5 e seguenti del decreto impugnato, ha motivato in maniera congrua sul fatto che le prove dedotte non potessero essere qualificate come nuove, in quanto erano nella piena disponibilità della ricorrente, poiché la missiva comprovante l’offerta da parte della Compagnia di Assicurazioni Unipol alla NI della somma di duecentomila euro a titolo di risarcimento danni e gli estratti del conto corrente postale erano stati prodotti 3 in allegato alla prima consulenza EM ed al seguito della stessa redatta in data 26 agosto 2022 su incarico di BA NI e dei terzi interessati e prodotta nel procedimento innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per cui erano nella piena disponibilità della ricorrente già nel corso del procedimento di prevenzione;
né potevano considerarsi prova nuova gli atti estrapolati dall’archivio dell’anagrafe dei rapporti finanziari che confermavano l’inesistenza di ulteriori e diversi rapporti finanziari intestati alla NI tra il momento di ricezione del risarcimento assicurativo e la data del rogito notarile, in quanto circostanza già acclarata nel decreto di confisca di primo grado e comunque non determinata da cause di forza maggiore, neppure prospettate in ricorso. E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza secondo la quale “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.U., 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01; vedi anche Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 14/02/2025, Rv. 287520 – 01). 2. Il ricorso di NI AN cl. 1958 deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente a NI AN cl. 2001 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di NI AN cl. 1958 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IU CO IO CA