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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARONE BRUNO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati, con diritto di fissare la propria dimora dove riterranno opportuno e prestano sin da oggi il consenso all'eventuale espatrio dell'altro coniuge ed anche per il rilascio o il rinnovo del passaporto. 2) L'appartamento, già di abitazione coniugale, sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n. 22, rimarrà in disponibilità ed onere della moglie;
il marito, che attualmente vive già altrove, ne ritirerà i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. 3) I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio favore essendo entrambi economicamente autosufficienti: il sig. , titolare della ditta Parte_1
“D.F. Arredamenti di d'GE NC, con sede in Fondi alla via Casoni, svolge l'attività artigianale di falegname;
la sig.ra è impiegata a tempo indeterminato Parte_2
presso la Insurance Financial Service Srl, Agenzia di Sperlonga (LT). In merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: 4) i coniugi, al fine di definire la crisi coniugale in modo non contenzioso, hanno raggiunto una soluzione compensatoria e, quindi, un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali e pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, costoro si impegnano a cedere e trasferire alle proprie figlie, entro e non oltre giorni 60 dall'emissione dell'emananda sentenza di omologa delle presenti condizioni di separazione, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di cui sono comproprietari, e precisamente: A) a , la piena ed esclusiva Parte_3 proprietà dell'immobile, già abitazione coniugale, sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n.
22, piano terra e piano primo, meglio individuato al Catasto Urbano del Comune di Fondi al foglio 17, particella 1536, subalterno 1, cat. F/3, piano T, e subalterno 2, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 6,0 vani, Superficie catastale 110 mq, Rendita € 480,30, piano I, riservando sugli stessi il diritto di abitazione alla sig.ra ; B) a Parte_2 Parte_3
ed a la proprietà indivisa pari al 50% dell'immobile sito in
[...] Parte_4
Fondi (LT) alla via Casoni sc, piano T, meglio individuato al Catasto Urbano del Comune di
Fondi al foglio 46, particella 504 subalterno 1, Categoria C/3, Classe 2, Consistenza 235 mq,
Superficie Catastale 266 mq, Rendita € 521,88; la piena ed esclusiva proprietà dei terreni siti in Fondi (LT), distinti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 46, particella 2,
Qualità vigneto, Classe 02, Superficie (mq) are 32 ca 72, Reddito Dominicale € 28,73,
Reddito Agrario € 33,80, ed al Foglio 46, particella 550, Qualità seminativo, Classe 05,
Superficie (mq) are 16 ca 35, Reddito Dominicale € 2,96, Reddito Agrario € 2,96. Il trasferimento di cui alla lettera A) alla figlia d viene effettuato dai coniugi Parte_3
in quanto costoro in data 21/06/2010 con atto per Notaio in Fondi, avente Persona_1
n. di repertorio 51572/12270, hanno già donato alla figlia la piena ed Parte_4 esclusiva proprietà dell'immobile sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n. 22, piano secondo, distinto al Catasto Urbano del Comune di Fondi al foglio 17, particella 1536 subalterno 3,
Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,0 vani, Superficie catastale 110 mq, piano 2. 5) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni mobili che vengono dichiarati e comunque lasciati in proprietà della moglie. 6) Le presenti condizioni sono da ritenersi valide e vincolanti per le parti istanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMA (RM) il 19/04/1982, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
00351, Parte II, Serie A02, dell'anno 1982), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARONE BRUNO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati, con diritto di fissare la propria dimora dove riterranno opportuno e prestano sin da oggi il consenso all'eventuale espatrio dell'altro coniuge ed anche per il rilascio o il rinnovo del passaporto. 2) L'appartamento, già di abitazione coniugale, sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n. 22, rimarrà in disponibilità ed onere della moglie;
il marito, che attualmente vive già altrove, ne ritirerà i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. 3) I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio favore essendo entrambi economicamente autosufficienti: il sig. , titolare della ditta Parte_1
“D.F. Arredamenti di d'GE NC, con sede in Fondi alla via Casoni, svolge l'attività artigianale di falegname;
la sig.ra è impiegata a tempo indeterminato Parte_2
presso la Insurance Financial Service Srl, Agenzia di Sperlonga (LT). In merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: 4) i coniugi, al fine di definire la crisi coniugale in modo non contenzioso, hanno raggiunto una soluzione compensatoria e, quindi, un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali e pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, costoro si impegnano a cedere e trasferire alle proprie figlie, entro e non oltre giorni 60 dall'emissione dell'emananda sentenza di omologa delle presenti condizioni di separazione, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di cui sono comproprietari, e precisamente: A) a , la piena ed esclusiva Parte_3 proprietà dell'immobile, già abitazione coniugale, sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n.
22, piano terra e piano primo, meglio individuato al Catasto Urbano del Comune di Fondi al foglio 17, particella 1536, subalterno 1, cat. F/3, piano T, e subalterno 2, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 6,0 vani, Superficie catastale 110 mq, Rendita € 480,30, piano I, riservando sugli stessi il diritto di abitazione alla sig.ra ; B) a Parte_2 Parte_3
ed a la proprietà indivisa pari al 50% dell'immobile sito in
[...] Parte_4
Fondi (LT) alla via Casoni sc, piano T, meglio individuato al Catasto Urbano del Comune di
Fondi al foglio 46, particella 504 subalterno 1, Categoria C/3, Classe 2, Consistenza 235 mq,
Superficie Catastale 266 mq, Rendita € 521,88; la piena ed esclusiva proprietà dei terreni siti in Fondi (LT), distinti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 46, particella 2,
Qualità vigneto, Classe 02, Superficie (mq) are 32 ca 72, Reddito Dominicale € 28,73,
Reddito Agrario € 33,80, ed al Foglio 46, particella 550, Qualità seminativo, Classe 05,
Superficie (mq) are 16 ca 35, Reddito Dominicale € 2,96, Reddito Agrario € 2,96. Il trasferimento di cui alla lettera A) alla figlia d viene effettuato dai coniugi Parte_3
in quanto costoro in data 21/06/2010 con atto per Notaio in Fondi, avente Persona_1
n. di repertorio 51572/12270, hanno già donato alla figlia la piena ed Parte_4 esclusiva proprietà dell'immobile sito in Fondi (LT) alla via Genuardo n. 22, piano secondo, distinto al Catasto Urbano del Comune di Fondi al foglio 17, particella 1536 subalterno 3,
Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,0 vani, Superficie catastale 110 mq, piano 2. 5) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni mobili che vengono dichiarati e comunque lasciati in proprietà della moglie. 6) Le presenti condizioni sono da ritenersi valide e vincolanti per le parti istanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMA (RM) il 19/04/1982, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
00351, Parte II, Serie A02, dell'anno 1982), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino