Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15431 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15431 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in Parte_1
atti;
e
con l'avv. BRESCIANI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8.04.1989 tra nata a [...] il [...], e , CP_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. (trascritto presso l'Ufficio C.F._2
Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) per l'anno 1989 al nr. 11, parte II, serie A) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Torri di Quartesolo (VI) di procedere alle conseguenti annotazioni.
2. Il padre si impegna ed obbliga a versare, per il mantenimento della figlia Persona_1
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) un contributo mensile di € 463,20
conosciute dal signor L'importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a Pt_1 partire dall'anno successivo alla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale in avanti. Il sig. attesa la mancanza di attività lavorativa stabile e continuativa Pt_1
Per_ della sig.ra si farà carico del 100 % delle spese straordinarie per la figlia come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Padova già accettato dalle parti in sede di separazione e che i coniugi Per_ dichiarano di voler adottare sino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente. I genitori concordano altresì che l'Assegno Unico ex d.lgs 29.12.2021 n. 230 spetta per il 50% alla madre e per il 50% al padre come nel procedimento di separazione.
3. il signor si impegna ed obbliga a versare, per il mantenimento della sig.ra la Pt_1 CP_1 somma mensile di euro 463,20 entro il giorno 20 di ogni mese, alle coordinate bancarie della sig.ra ben conosciute dal signor Gli importi verranno rivalutati annualmente secondo gli CP_1 Pt_1
indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data dell'omologa. L'importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in avanti.
4. Spese e competenze legali di causa interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...] Parte_1
(PD), e nata il [...] a [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 08/04/1989 in Torri di Quartesolo (VI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 11, parte II, serie A, anno
1989. Dalla loro unione sono nati i figli il 17.05.1991 a Camposampiero Persona_2
(PD), il 18.04.1993 a Camposampiero (PD) economicamente Persona_3
autosufficienti, e il 2.08.2004 a Camposampiero (PD) Persona_1
economicamente non autosufficienti.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 9.01.2018 e la separazione è stata omologata il
14.02.2018.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 08/04/1989 in Torri di Quartesolo (VI)
[...] CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 11, parte
II, serie A, anno 1989;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti