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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2833/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8672/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
26/1/2021 e vertente
TRA
(C.F. ) dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla Via Santa Maria Della Libera, 13, presso lo studio dell'avv. Lucia Scala
( ) dalla quale è rapp.ta e difesa come da procura alle liti CodiceFiscale_2 in atti
APPELLANTE
E
, dom.to in Napoli, Via dei Mille, 16, presso lo studio dell'avv. CP_1
Patrizio Gagliotti (C.F. , dal quale è rapp.to e difeso come C.F._3 da procura alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'1 luglio 2025. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8672/2020, pubblicata in data 26/1/2021, il Tribunale di Napoli, si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
finalizzato alla restituzione di euro 19.000,00 per importi corrisposti CP_1 nell'arco temporale 2007-2015, in eccedenza rispetto al canone di locazione contrattualmente stabilito.
Il Tribunale respingeva la domanda rilevando che la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio in relazione alla successione nel rapporto di locazione relativo all'immobile sito in Napoli, via Nicolardi n.133, instaurato con un contratto stipulato nel 2004 con il de cuius e che non stata fornita Persona_1 adeguata prova dei pagamenti eseguiti in eccedenza (nel maggior importo di euro
645,00 mensili corrisposto a mezzo vaglia postale, a fronte del canone di euro
400,00 riportato nel contratto regolarmente registrato).
Avverso la sentenza ha interposto appello adducendo a Parte_1 sostegno del gravame l'erroneità della statuizione del primo giudice con riferimento: - alla legittimazione passiva dell'appellato;- alla prova documentale in ordine alle differenze dei canoni;
- alla successione nel rapporto di locazione;
-alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1105, comma I c.c.. Ha concluso chiedendo:”preliminarmente accertare e dichiarare che il locatore ha percepito dall'istante un canone di locazione di maggiore importo a quello contrattualmente pattuito;
condannare il signor , in favore dell'attrice, alla CP_1 restituzione delle eccedenze del canone di locazione rispetto all'importo contrattualmente convenuto e registrato pari a €. 19.000,00 oltre a interessi bancari, se previsto, o legali sulle somme rivalutate dal fatto al soddisfo o di quella diversa somma accertata ma sempre oltre interessi come richiesto sulle somme rivalutate,con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre il 15% dei spese generali ex DM 55/2014 e successive modifiche, con attribuzione”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, ha contestato la fondatezza CP_1 nel merito del proposto gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza dell'1.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e va respinto.
In merito al primo e terzo motivo di gravame - da esaminare congiuntamente in quanto attinenti alla legittimazione dell'appellato quale parte locatrice del rapporto
- va evidenziato che la legittimazione di non è stata adeguatamente
CP_1 provata. A fronte della contestazione mossa dal medesimo che sin
CP_1 dall'atto della costituzione in primo grado ha eccepito la propria carenza di legittimazione in ordine al rapporto contrattuale, dichiarandosi estraneo ai fatti di causa (il sig. non è parte del predetto contratto e per tale motivo
CP_1 qualsiasi pretesa derivante da esso non può essere rivolta nei suoi confronti… cfr. comparsa di costituzione), non sono stati forniti elementi idonei per chiarire la titolarità della posizione soggettiva passiva in capo all'odierno appellato, in qualità di erede di Ed invero l'appellante conduttrice non ha chiarito Persona_1 né documentato l'epoca del decesso del locatore non ha Persona_1 indicato le generalità di , qualificato genericamente nel ricorso
CP_1 introduttivo come destinatario della sua pretesa in quanto “figlio in qualità di erede”; non ha specificato l'esistenza di altri eredi del de cuius.
Sul punto occorre richiamare i principi dettati dalla S.C. in ossequio ai quali: La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. …. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità. (Cass.22.4.2025
n.10435).
Per quanto attiene poi alla successione nel rapporto contrattuale, non vi è dubbio che “la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere
l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione” (Cass.15.4.1989 n.1811). E' pur vero però che, per collegare la posizione dell'erede subentrato nel rapporto di locazione in continuità con quella del precedente locatore occorre una manifestazione di volontà inequivoca (accettazione dell'eredità), tale da fare ritenere che l'erede subentri nella stessa posizione giuridica del suo autore e che si sia realizzata la tacita rinnovazione della locazione nei suoi confronti quale titolare esclusivo del rapporto locatizio
(anche eventualmente con riferimento alla trasmissione del rapporto a tutti gli eredi o singolarmente ad uno di essi, per aver questi soltanto conseguito l'attribuzione del cespite locato;
cfr. Cass.23.4.1980 n.2670).
Si osserva che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto (odierno appellato) della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di successioni mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. (Cass.n.3696/2003). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476 c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare.
Le menzionate circostanze non sono state provate nel caso di specie, non avendo l'appellante assolto l'onere probatorio ex art. 2697 cc., in presenza di espressa contestazione della controparte. I motivi di gravame vanno pertanto respinti.
Sotto altro profilo, per quanto concerne il motivo avente ad oggetto i pagamenti che l'appellante assume di aver effettuato in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente stabilito (nel maggior importo di euro 645,00 mensili), la Corte osserva quanto segue. Deve darsi conto in primo luogo, della discontinuità dei versamenti, riferibili a diverse annualità - in alcuni casi non interamente coperte dai vaglia postali allegati -, dell'omessa indicazione della qualità del destinatario dei pagamenti, unitamente alla non omogeneità degli importati corrisposti. Inoltre alcuni vaglia risultano intestati a della quale non è indicata la Parte_2 qualità. Sul punto pertanto, si ritiene pienamente condivisibile la motivazione del
Tribunale adito, fondata su chiare emergenze documentali, laddove è stato precisato … In particolare agli atti risultano depositati vaglia postali diretti al locatore relativi alle annualità 2007 e 2008. Per l'anno 2009 i Persona_1 vaglia non si riferiscono a tutti i canoni mensili e solo quelli relativi al mese di marzo, aprile e maggio sono intestati al locatore , mentre quelli Persona_1 relativi a giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre sono intestati e diretti a tale
, sempre senza indicazione della sua qualità. Anche i pagamenti Parte_2 successivi eseguiti a mezzo vaglia postale a favore di , senza CP_1 indicazione della qualità di quest'ultimo, sono incompleti e precisamente riguardano solo sei canoni per l'anno 2010, solo otto canoni mensili per l'anno
2011, solo sette canoni per l'anno 2012, nessun canone per l'anno 2013, 11 canoni per l'anno 2014 e sei canoni per l'anno 2015 di cui tre di importo pari ad €. 400,00 mensili.
Il motivo di gravame va pertanto respinto.
Infine, non coglie nel segno la doglianza concernente l'asserita violazione dell'art.1105 c.c. con riguardo “alla sussistenza di altri eredi”. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dell'art.1105 c.c., che ha ad oggetto l'amministrazione della cosa comune ed i poteri riconosciuti ad ogni singolo comunista ex art.1105 c.c. Secondo il consolidato orientamento della S.C. la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari. Ne consegue che, qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti. Tuttavia, tale legittimazione è esclusa nel caso di manifestato dissenso degli altri comproprietari, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, in tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come la stipulazione di un contratto di locazione, la presunzione del consenso degli altri — che sussiste ai sensi dell'art. 1105, comma 1, c.c. — può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art.
1105, comma 2, c.c..( Cass. 28/02/2017, n. 5014).
Nel caso in esame il richiamo dell'appellante all'art.1105 c.c. è inconferente in quanto non vi prova del presupposto per l'applicazione della normativa invocata, ovvero della comproprietà dell'immobile oggetto di locazione in capo agli eredi del de cuius . Persona_1
Ritiene la Corte, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze prospettate dall'appellante.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n.
28325/2022). I compensi professionali vengono liquidati in importi che si discostano dai valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Patrizio
Gagliotti dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1 di Napoli n. 8672/2020 pubblicata in data 26/1/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Patrizio Gagliotti;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli l'1.7.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere estensore dott. Rosanna De Rosa