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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Società_1 Società_1 Snc Di Ricorrente_1 ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Potenza - Via 85100 Potenza PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione CA - Via 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.05.2025,(rgr.n.301/2025),la Società_1 Società_1 SNC di Ricorrente_1 ricorrente_2 impugnavano l'avviso di intimazione n.09220259001777782/000, nonché le seguenti quattordici cartelle esattoriali nn.1) 09220120003806140000,2) 09220130010711975000, 3) 09220140007494764000, 4)
09220140010886739000, 5) 09220140011942790000, 6) 09220140012491801000, 7) 09220150000034632000,
8) 09220150008722044000 ,9) 092220160009097158000 ,10) 09220170007401814000 ,11)
09220180009937356000 ,12) 09220220007260092000 ,13) 09220230006926487000 ,14) 09220230015206828000, iva ed altro ,anni di imposta 2008 e 2008,per i seguenti motivi: nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle presupposte cartelle;
nullità e/o illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti sottostanti;
omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso;
nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per quantificare gli interessi pretesi;
decadenza del diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 dpr n. 602/73;intervenuta prescrizione delle somme contestate;
inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione;inesistenza giuridica della notifica contenente file pdf anzicchè p7m;inesistenza giuridica della notifica avvenuta da indirizzo non esistente nei pubblici registri;
inesistenza giuridica della notifica perché eseguita ad indirizzo del contribuente non conforme a quello contento negli elenchi INI-PEC. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio il Comune di Potenza,l'Agenzia delle entrate,la Regione CA
e l'Agenzia delle Entrate riscossione confutando ,punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai nn.1-2-3-5-6-7-9 e 12 impugnate con questo ricorso, le stesse sono state già impugnate, con precedente ricorso, innanzi la Corte di Giustizia di I grado di Potenza con RGR n.231/2023 e la causa si è conclusa con sentenza di rigetto dell'opposizione n.529/2023, depositata l'8.11.2023.Da rigettare quindi ,il ricorso, con riferimento a queste cartelle, per violazione del principio di litispendenza ,stabilito dall'art. 39 c.p.c..Con ricorso, ancora, alla Corte tributaria di primo grado di Potenza, incardinato con RGR n.317/2024, l'odierno ricorrente impugnava anche le cartelle di pagamento di cui ai numeri 1 e 10 ,impugnate con questo ricorso,la sentenza n.308/2025 depositata il 6.6.2025,era di rigetto..
Da rigettare ,quindi, ancora, il ricorso, con riferimento a queste cartelle, per violazione del principio di litispendenza, stabilito dall'art. 39c.p.c.Inammissibile e quindi da rigettate è anche, il ricorso ,con riferimento alle restanti sei cartelle esattoriali contestate unitamente all'intimazione di pagamento ,ai sensi del combinato disposto degli artt.19 comma 3 e 21 comma 1 dl D.Lgs. n.546/92.Infatti, la cartella di pagamento di cui al n.4 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione CA ,per tasse automobilistiche, anno 2009, è stata notificata, a mezzo pec l'8.10.2014, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.8 , emessa per la riscossione di somme iscritte a ruolo dalla Regione CA per tasse automobilistiche, anno 2010 ,è stata notificata a mezzo pec, il 5.10.2015, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo
Email_7 da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n. 10 , emessa per la riscossione di somme iscritte a ruolo dalla regione CA per tasse automobilistiche anno 2012 ,è stata notificata, a mezzo pec ,in data13.9.2017, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.11 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione CA per tasse automobilistiche, anno 2013 ,
è stata notificata ,a mezzo pec, il 16.11.2018,mediante invio di mail, con il relativo allegato, all'indirizzo
Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n. 13 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal comune di Potenza per TARI anno 2014 ed IMU anno
2015 è stata notificata, a mezzo pec, il 26.06.2023, mediante invio di mail, con relativo allegato ,all'indirizzo Email_6, come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.14 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo sia dal comune di Potenza per TARI anno 2016/2017,IMU anno 2017 e TASI anno 2017 sia dalla Regione CA per tasse automobilistiche anno 2019 ,è stata notificata, a mezzo pec, il 23.11.2023, mediante invio di mail ,con relativo allegato all'indirizzo Email_6. Comr ds documentazione in atti.Nessuna di queste cartelle è stata impugnata nei termini di legge rendendosi così definitiva. Inammissibile e pertanto da rigettare è il ricorso nei confronti di queste ultime sei cartelle per omessa contestazione giudiziale, degli stessi atti, entro il rispettivo termine stabilito dalla legge e pertanto divenuti irrimediabilmente definitivi. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Società_1 Società_1 Snc Di Ricorrente_1 ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Potenza - Via 85100 Potenza PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione CA - Via 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259001777782/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.05.2025,(rgr.n.301/2025),la Società_1 Società_1 SNC di Ricorrente_1 ricorrente_2 impugnavano l'avviso di intimazione n.09220259001777782/000, nonché le seguenti quattordici cartelle esattoriali nn.1) 09220120003806140000,2) 09220130010711975000, 3) 09220140007494764000, 4)
09220140010886739000, 5) 09220140011942790000, 6) 09220140012491801000, 7) 09220150000034632000,
8) 09220150008722044000 ,9) 092220160009097158000 ,10) 09220170007401814000 ,11)
09220180009937356000 ,12) 09220220007260092000 ,13) 09220230006926487000 ,14) 09220230015206828000, iva ed altro ,anni di imposta 2008 e 2008,per i seguenti motivi: nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle presupposte cartelle;
nullità e/o illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti sottostanti;
omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso;
nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per quantificare gli interessi pretesi;
decadenza del diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 dpr n. 602/73;intervenuta prescrizione delle somme contestate;
inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione;inesistenza giuridica della notifica contenente file pdf anzicchè p7m;inesistenza giuridica della notifica avvenuta da indirizzo non esistente nei pubblici registri;
inesistenza giuridica della notifica perché eseguita ad indirizzo del contribuente non conforme a quello contento negli elenchi INI-PEC. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio il Comune di Potenza,l'Agenzia delle entrate,la Regione CA
e l'Agenzia delle Entrate riscossione confutando ,punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai nn.1-2-3-5-6-7-9 e 12 impugnate con questo ricorso, le stesse sono state già impugnate, con precedente ricorso, innanzi la Corte di Giustizia di I grado di Potenza con RGR n.231/2023 e la causa si è conclusa con sentenza di rigetto dell'opposizione n.529/2023, depositata l'8.11.2023.Da rigettare quindi ,il ricorso, con riferimento a queste cartelle, per violazione del principio di litispendenza ,stabilito dall'art. 39 c.p.c..Con ricorso, ancora, alla Corte tributaria di primo grado di Potenza, incardinato con RGR n.317/2024, l'odierno ricorrente impugnava anche le cartelle di pagamento di cui ai numeri 1 e 10 ,impugnate con questo ricorso,la sentenza n.308/2025 depositata il 6.6.2025,era di rigetto..
Da rigettare ,quindi, ancora, il ricorso, con riferimento a queste cartelle, per violazione del principio di litispendenza, stabilito dall'art. 39c.p.c.Inammissibile e quindi da rigettate è anche, il ricorso ,con riferimento alle restanti sei cartelle esattoriali contestate unitamente all'intimazione di pagamento ,ai sensi del combinato disposto degli artt.19 comma 3 e 21 comma 1 dl D.Lgs. n.546/92.Infatti, la cartella di pagamento di cui al n.4 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione CA ,per tasse automobilistiche, anno 2009, è stata notificata, a mezzo pec l'8.10.2014, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.8 , emessa per la riscossione di somme iscritte a ruolo dalla Regione CA per tasse automobilistiche, anno 2010 ,è stata notificata a mezzo pec, il 5.10.2015, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo
Email_7 da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n. 10 , emessa per la riscossione di somme iscritte a ruolo dalla regione CA per tasse automobilistiche anno 2012 ,è stata notificata, a mezzo pec ,in data13.9.2017, mediante invio di mail con relativo allegato all'indirizzo Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.11 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione CA per tasse automobilistiche, anno 2013 ,
è stata notificata ,a mezzo pec, il 16.11.2018,mediante invio di mail, con il relativo allegato, all'indirizzo
Email_6 come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n. 13 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal comune di Potenza per TARI anno 2014 ed IMU anno
2015 è stata notificata, a mezzo pec, il 26.06.2023, mediante invio di mail, con relativo allegato ,all'indirizzo Email_6, come da documentazione in atti. La cartella di pagamento di cui al n.14 , emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo sia dal comune di Potenza per TARI anno 2016/2017,IMU anno 2017 e TASI anno 2017 sia dalla Regione CA per tasse automobilistiche anno 2019 ,è stata notificata, a mezzo pec, il 23.11.2023, mediante invio di mail ,con relativo allegato all'indirizzo Email_6. Comr ds documentazione in atti.Nessuna di queste cartelle è stata impugnata nei termini di legge rendendosi così definitiva. Inammissibile e pertanto da rigettare è il ricorso nei confronti di queste ultime sei cartelle per omessa contestazione giudiziale, degli stessi atti, entro il rispettivo termine stabilito dalla legge e pertanto divenuti irrimediabilmente definitivi. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino