Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 29
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Litispendenza per avvisi di intimazione e cartelle già impugnate

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio di litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. per le cartelle già impugnate in precedenti ricorsi.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa contestazione giudiziale di cartelle divenute definitive

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle ultime sei cartelle esattoriali per omessa contestazione giudiziale entro i termini di legge, rendendole irrimediabilmente definitive.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica delle presupposte cartelle

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Nullità per mancata allegazione degli atti sottostanti

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione per violazione art. 25 dpr 602/73

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme contestate

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica via PEC

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica con file PDF anziché P7M

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica da indirizzo non esistente nei registri pubblici

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica ad indirizzo non conforme a INI-PEC

    La Corte ha rigettato il ricorso in riferimento a queste cartelle per litispendenza o inammissibilità per decorrenza dei termini, assorbendo ogni altra eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 29
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo